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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 541/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di
Imperia
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rapp.ti e difesi dall'Avv. Matteo Manconi
Ricorrenti
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Con ricorso ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
e hanno agito in giudizio,
[...] Parte_3
esponendo che:
-l' ha svolto servizio in favore dell'amministrazione Pt_1
resistente in virtù dei seguenti contratti e per i seguenti periodi:
a.s. 2019/2020 dal 16.09.2019 al 31.08.2020 presso l'istituto IIS
“G. Marconi” - Imperia;
a.s. 2020/2021 dal 30.09.2020 al
31.08.2021 presso l'istituto l'istituto IIS “G. Marconi” –
Imperia; a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 31.08.2022 presso l'istituto IIS “G. Marconi” – Imperia;
-la ha svolto servizio in favore dell'amministrazione Pt_2
resistente in virtù dei seguenti contratti e per i seguenti periodi:
a.s. 2019/2020 dal 20.09.2019 al 30.06.2020 presso Scuola
Primaria Largo Ghiglia;
a.s. 2020/2021 dal 29.09.2020 al
30.06.2021 presso Scuola Primaria Largo Ghiglia;
a.s.
2021/2022 dal 24.09.20219 al 30.06.2022 presso Scuola
Primaria Largo Ghiglia;
a.s. 2022/2023 dal 01.09.2022 al
30.06.2023 presso Scuola Primaria “A. Magliano”;
-la ha svolto servizio in favore dell'amministrazione Pt_3
resistente in virtù dei seguenti contratti e per i seguenti periodi:
a.s. 2019/2020 dal 16.09.2019 al 31.08.2020 presso l'istituto
Superiore “Ruffini-Aicardi” – IMIS00400L; a.s. 2020/2021 dal
28.09.2020 al 30.06.2021 presso Scuola Primaria “G. Pascoli”
– IMMM81701G; a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022 presso Istituto Superiore “C.Colombo”;
-l'art. 1 comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”;
-il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, all'art. 2, ha previsto che la suddetta carta può essere attribuita solo ai
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”;
-con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”;
-l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto
Scuola del 29/11/2007 che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”; -Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, cfr:
Cons. Stato, Sez. VII, n. 1842/2022;
- che la CGUE, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
I ricorrenti così concludevano: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28
17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i rispettivi anni scolastici e conseguentemente condannarsi il al Controparte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i rispettivi anni scolastici condannarsi il al pagamento della Controparte_1
somma: per il Sig. di € 1.500,00 o di quella minore o Parte_1 maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; per la Sig.ra di € 2.000,00 o di quella Parte_2
minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; per la Sig.ra di € 1.500,00 Parte_3
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA.
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro 500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Quasi tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023
n. 29961 resa dalla Corte di Cassazione.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre
2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta, sono i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, a sviscerando a “360°” la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.” Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: “E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima
"discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente
"comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali.
Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con ordinanza n. 450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito CP_1
di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…” per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
Irrilevante poi è che la carta possa essere spesa entro e non oltre
2 anni poiché ad aver impedito al dovente di far ciò, ossia d'esercitare il diritto, è stato il cd. fatto del creditore ovvero il rifiuto del di riconoscergli il beneficio de quo.
Ebbene, la fattispecie concreta sottoposta allo scrivente rientra per l'appunto nell'ambito di tale dictum, atteso che dalla documentazione prodotta risulta che: -l' ha svolto attività di docenza nell' a.s. 2019/2020 dal Pt_1
16/9/2019 al 31/8/2020, nell'a.s. 2020/2021 dal 30.09.2020 al
31.08.2021 e nell'a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 31.08.2022
(all. 1) e, dunque, sino al termine degli anni scolastici;
-la ha svolto attività di docenza per i seguenti periodi: Pt_2
a.s. 2019/2020 dal 20.09.2019 al 30.06.2020; a.s. 2020/2021 dal
29.09.2020 al 30.06.2021; a.s. 2021/2022 dal 24.09.20219 al
30.06.2022; a.s. 2022/2023 dal 01.09.2022 al 30.06.2023 ovvero sino alla fine dell'attività scolastica (all. 3);
-la ha svolto attività di docenza per i seguenti periodi: Pt_3
a.s. 2019/2020 dal 16.09.2019 al 31.08.2020; a.s. 2020/2021 dal
28.09.2020 al 30.06.2021; a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al
30.06.2022 ossia sia sino al termine dell'anno scolastico che, successivamente, alla fine dell'attività didattiche;
L' e la dunque per 3 scolastici consecutivi e la Pt_1 Pt_3
per 4 - dovendosi precisare che come puntualizzato Pt_2
dalla Cassazione, la continuità non è requisito necessario;
lo è, semmai, la permanenza nelle graduatorie - hanno svolto attività d'insegnamento in supplenza sino al termine delle attività didattiche e sino alla fine del mese d'Agosto.
I ricorrenti hanno dimostrato la loro permanenza in graduatoria, atteso che la documentazione supplementare prodotta con la memoria del 3/4/204 attesta che essi continuano a svolgere attività di docenza (estratti matricolari della e della nonché cedolino del novembre Pt_2 Pt_3
del 2024 dell' . Pt_1 Ne consegue che l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del
23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, attuativi di tale norma, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022) va disapplicato nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della
Carta Elettronica del docente anche dal personale assunto con contratto a tempo determinato, dovendosi, pertanto, attribuire alla ricorrente l'importo complessivo di € 3000,00 (€ 500 x 6 annualità scolastiche), dovendosi accogliere le domande nei termini dedotti.
Quanto alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha puntualizzato: “La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. CP_1
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta….a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”, il quale si sostanzia nel “consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del numero delle parti e della bassa complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 [...]
e nei confronti del Parte_2 Parte_3 [...]
, così provvede: Controparte_4
Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti d'usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui agli artt. 1, comma 121 L. n. 107/2015 e 1, comma 572, L.
207/2024, relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, rigettando per il resto la domanda.
Condanna il ad erogare Controparte_1
ad la somma € 1.500,00, a la Parte_1 Parte_2
somma di € 2.000,00 e a la somma di € Parte_3
1.500,00, oltre ad interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica del ricorso sino al saldo;
Condanna il al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1300,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 5-4-2025 Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli