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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10336 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 29080 /2023
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 29080 /2023
All'udienza del 09.07.2025 tenuta dalla dott.ssa LU De ER con l'ausilio del MOT dott.
RE GG;
Per presente l'avv. Sara Garofalo in sostituzione dell'avv. Marino;
CP_1
Per è presente l'avv. Rita Di Meo in sost. dell'avv. IEZZI STEFANO;
CP_2
È altresì presente ai fini della partica forense Controparte_3
***
L'avv. Garofalo si rimetta al Giudice in ordine alla questione della omessa citazione dell'ente riscossore evidenziando l'opportunità di rimettere la causa al primo grado in mancanza del litisconsorte necessario ove ritenuto necessario.
L'att. Di Meo si rimette al Giudice in ordine alla medesima questione.
Il Giudice
Si ritira per la camera di consiglio.
IL GIUDICE
LU De ER
All'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, il giudice da lettura del dispositivo unitamente alla succinta esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
LU De ER
N. R.G. 29080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De ER;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 29080 /2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliata in presso lo studio Parte_1 C.F._1 CP_2 dell'avv. Pietro Ricci che la rappresenta e difende giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'avv. IEZZI STEFANO dell'avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima, indirizzo pec per le comunicazioni: . oma.it; Emai_2 Email_3 CP_4
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che con ricorso del 16.5.2022 l'odierna appellante ha impugnato innanzi al giudice di Roma la cartella esattoriale n. 09720202225429569 lamentandone l'illegittimità in quanto emessa sulla scorta di verbali per contravvenzione al codice della strada elevati nel 2017 e deducendo: i. la decadenza dal potere sanzionatorio essendo stata a suo tempo proposta opposizione al prefetto di avverso i suddetti verbali senza riscontro nei termini di legge;
ii. l'illegittimità dei verbali per CP_2
i motivi indicati nel ricorso al prefetto;
iii. di poter avere comunque la riduzione al minimo edittale;
rilevato che con sentenza n.21049/2022 il giudice di pace di ha rigettato l'opposizione così CP_2 proposta evidenziando: “l'opposizione è infondata a fronte della regolare notifica dei verbali avvenuta al domicilio di residenza dell'istante con consegna a mani di soggetto dichiaratosi familiare convivente che sottoscritto la relata per ricevuta (cfr. documentazione in atti prodotta da
[...] ). Quanto all'asserita impugnazione al prefetto di alcuni verbali, l'eccezione si rileva CP_2 infondata stante la mancata riconducibilità della documentazione prodotta”; rilevato che nella presente sede l'odierna appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata
-fra le altre cose e per quanto di interesse per i fini della presente decisione- in quanto:
i. nel costituirsi in giudizio non ha contestato le allegazioni di parte CP_2 opponente circa il tacito accoglimento dei ricorsi al Prefetto né tanto meno ha contestato le prove documentali prodotte al riguardo dalla medesima parte opponente (e, cioè, i verbali di contravvenzione sottesi alla cartella ed i ricorsi spediti e consegnati al Prefetto tramite il servizio postale) (cfr. all. 2 e 3 – fascicolo di primo grado). Ne consegue che, in applicazione dell'art. 115 c.p.c. secondo il quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti ed i fatti non contestati dalla parte costituita nonché dell'art. 2697 c.c. secondo il quale chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta men-tre, invece, il Giudice di Pace ha erroneamente rigettato l'opposizione in violazione dei richiamati artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.”;
ii. “La sentenza appellata ha, peraltro, disatteso i principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la “la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento [n.d.r. nel nostro caso, peraltro, presente], costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico” (Cass.
17810/2020; nello stesso senso Cass. 511/2019; Cass. 24015/2017; Cass. 13488/2011;
Cass. 12954/2007)”;
iii. “La sentenza appellata è in ogni caso viziata perché, in violazione dell'art. 132 c.p.c., reca una motivazione soltanto apparente, estrinsecantesi in argomentazioni del tutto apodittiche, disancorate dal caso concreto e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, assolutamente inidonea a rivelare quale sia stata la ratio decidendi, in fatto ed in diritto, seguita dal Giudice e su quali elementi (fatti e prove) egli ab-bia formato il suo convincimento”; rilevato che parte appellante ha inoltre riproposto i motivi di opposizione non accolti in primo grado;
rilevato che l'appello così conclude: “1) in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sen-tenza accogliere l'opposizione ed annullare la cartella esattoriale opposta;
2) in via subordinata ridurre le sanzioni al minimo edittale. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario; rilevato che si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e così concludendo: CP_2
“rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Giudice di Prime Cure. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, essendo il sottoscritto difensore costituito, dipendente dell'Ente civico”; rilevato con ordinanza del 30.06.2025 è stata sottoposta alle parti il tema della corretta instaurazione del contraddittorio sin dal giudizio di primo grado;
ritenuto che:
“nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (così in massima ufficiale: Cassazione civile, sez.III,
30 aprile 2024 n.11661);
ritenuto che analoghe considerazioni debbono svolgersi nella fattispecie in esame in cui viene lamentata l'illegittimità della iscrizione al ruolo delle somme portate ad esecuzione con conseguente ripercussione sulla legittimità dell'agire dell'agente per la riscossione;
rilevato che il giudizio di primo grado si è svolto senza la partecipazione al giudizio dell'agente per la riscossione;
ritenuto che -peraltro- nella prospettiva di parte ricorrente/appellante l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo sarebbe legata a irregolarità della procedura amministrativa innanzi al prefetto, oltre che alla sanzione amministrativa in sè;
ritenuto che si configura pertanto un difetto di contraddittorio;
ritenuto che nell'ipotesi – quale quella in esame - in cui non si sia provveduto in primo grado ad integrare il contraddittorio nei confronti del contraddittore necessario, la sentenza è nulla con obbligo del giudice di appello ai sensi dell'art. 354 c.p.c. di rimettere la causa al giudice di prime cure (cfr. in tema di rilievo d'ufficio del difetto di contraddittorio: Cass. n. 7755/2020);
ritenuto che la rimessione della causa al primo giudice è legata all'omessa citazione da parte dell'odierna appellante;
ritenuto che le spese di lite vanno quindi poste a carico di questa e si liquidano come da dispositivo
(cfr. Cass. n. 16765/2010 per la quale il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello. Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa); ritenuto che le spese vanno contenute nel minimo, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche e dell'assenza di fase istruttoria;
ritenuto che:
“quanto alla richiesta della difesa comunale di rifusione degli oneri riflessi ex art.
1, comma 208, della legge n. 266/2005, va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità (Cass., Sez. 2 -, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché "trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata" (nello stesso senso, di recente, Cass., Sez. 2 -, n. 3242 del 05/02/2024 dove si ribadisce che "i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi") (Cassazione civile sez. lav., 20/02/2025,
n.4436; cfr. nello stesso senso: Cassazione civile sez. II, 05/02/2024, n.3242 );
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di ogni diversa istanza, deduzione ed CP_2 eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la nullità ai sensi dell'art. 354 c.p.c. della sentenza impugnata;
RIMETTE le parti innanzi al Giudice di Pace;
CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in
500,00 per il primo grado di giudizio e in euro 852,00 per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 09/07/2025
IL GIUDICE
LU De ER
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 29080 /2023
All'udienza del 09.07.2025 tenuta dalla dott.ssa LU De ER con l'ausilio del MOT dott.
RE GG;
Per presente l'avv. Sara Garofalo in sostituzione dell'avv. Marino;
CP_1
Per è presente l'avv. Rita Di Meo in sost. dell'avv. IEZZI STEFANO;
CP_2
È altresì presente ai fini della partica forense Controparte_3
***
L'avv. Garofalo si rimetta al Giudice in ordine alla questione della omessa citazione dell'ente riscossore evidenziando l'opportunità di rimettere la causa al primo grado in mancanza del litisconsorte necessario ove ritenuto necessario.
L'att. Di Meo si rimette al Giudice in ordine alla medesima questione.
Il Giudice
Si ritira per la camera di consiglio.
IL GIUDICE
LU De ER
All'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, il giudice da lettura del dispositivo unitamente alla succinta esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
LU De ER
N. R.G. 29080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De ER;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 29080 /2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliata in presso lo studio Parte_1 C.F._1 CP_2 dell'avv. Pietro Ricci che la rappresenta e difende giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'avv. IEZZI STEFANO dell'avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima, indirizzo pec per le comunicazioni: . oma.it; Emai_2 Email_3 CP_4
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che con ricorso del 16.5.2022 l'odierna appellante ha impugnato innanzi al giudice di Roma la cartella esattoriale n. 09720202225429569 lamentandone l'illegittimità in quanto emessa sulla scorta di verbali per contravvenzione al codice della strada elevati nel 2017 e deducendo: i. la decadenza dal potere sanzionatorio essendo stata a suo tempo proposta opposizione al prefetto di avverso i suddetti verbali senza riscontro nei termini di legge;
ii. l'illegittimità dei verbali per CP_2
i motivi indicati nel ricorso al prefetto;
iii. di poter avere comunque la riduzione al minimo edittale;
rilevato che con sentenza n.21049/2022 il giudice di pace di ha rigettato l'opposizione così CP_2 proposta evidenziando: “l'opposizione è infondata a fronte della regolare notifica dei verbali avvenuta al domicilio di residenza dell'istante con consegna a mani di soggetto dichiaratosi familiare convivente che sottoscritto la relata per ricevuta (cfr. documentazione in atti prodotta da
[...] ). Quanto all'asserita impugnazione al prefetto di alcuni verbali, l'eccezione si rileva CP_2 infondata stante la mancata riconducibilità della documentazione prodotta”; rilevato che nella presente sede l'odierna appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata
-fra le altre cose e per quanto di interesse per i fini della presente decisione- in quanto:
i. nel costituirsi in giudizio non ha contestato le allegazioni di parte CP_2 opponente circa il tacito accoglimento dei ricorsi al Prefetto né tanto meno ha contestato le prove documentali prodotte al riguardo dalla medesima parte opponente (e, cioè, i verbali di contravvenzione sottesi alla cartella ed i ricorsi spediti e consegnati al Prefetto tramite il servizio postale) (cfr. all. 2 e 3 – fascicolo di primo grado). Ne consegue che, in applicazione dell'art. 115 c.p.c. secondo il quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti ed i fatti non contestati dalla parte costituita nonché dell'art. 2697 c.c. secondo il quale chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta men-tre, invece, il Giudice di Pace ha erroneamente rigettato l'opposizione in violazione dei richiamati artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.”;
ii. “La sentenza appellata ha, peraltro, disatteso i principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la “la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento [n.d.r. nel nostro caso, peraltro, presente], costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico” (Cass.
17810/2020; nello stesso senso Cass. 511/2019; Cass. 24015/2017; Cass. 13488/2011;
Cass. 12954/2007)”;
iii. “La sentenza appellata è in ogni caso viziata perché, in violazione dell'art. 132 c.p.c., reca una motivazione soltanto apparente, estrinsecantesi in argomentazioni del tutto apodittiche, disancorate dal caso concreto e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, assolutamente inidonea a rivelare quale sia stata la ratio decidendi, in fatto ed in diritto, seguita dal Giudice e su quali elementi (fatti e prove) egli ab-bia formato il suo convincimento”; rilevato che parte appellante ha inoltre riproposto i motivi di opposizione non accolti in primo grado;
rilevato che l'appello così conclude: “1) in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sen-tenza accogliere l'opposizione ed annullare la cartella esattoriale opposta;
2) in via subordinata ridurre le sanzioni al minimo edittale. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario; rilevato che si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e così concludendo: CP_2
“rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Giudice di Prime Cure. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, essendo il sottoscritto difensore costituito, dipendente dell'Ente civico”; rilevato con ordinanza del 30.06.2025 è stata sottoposta alle parti il tema della corretta instaurazione del contraddittorio sin dal giudizio di primo grado;
ritenuto che:
“nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (così in massima ufficiale: Cassazione civile, sez.III,
30 aprile 2024 n.11661);
ritenuto che analoghe considerazioni debbono svolgersi nella fattispecie in esame in cui viene lamentata l'illegittimità della iscrizione al ruolo delle somme portate ad esecuzione con conseguente ripercussione sulla legittimità dell'agire dell'agente per la riscossione;
rilevato che il giudizio di primo grado si è svolto senza la partecipazione al giudizio dell'agente per la riscossione;
ritenuto che -peraltro- nella prospettiva di parte ricorrente/appellante l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo sarebbe legata a irregolarità della procedura amministrativa innanzi al prefetto, oltre che alla sanzione amministrativa in sè;
ritenuto che si configura pertanto un difetto di contraddittorio;
ritenuto che nell'ipotesi – quale quella in esame - in cui non si sia provveduto in primo grado ad integrare il contraddittorio nei confronti del contraddittore necessario, la sentenza è nulla con obbligo del giudice di appello ai sensi dell'art. 354 c.p.c. di rimettere la causa al giudice di prime cure (cfr. in tema di rilievo d'ufficio del difetto di contraddittorio: Cass. n. 7755/2020);
ritenuto che la rimessione della causa al primo giudice è legata all'omessa citazione da parte dell'odierna appellante;
ritenuto che le spese di lite vanno quindi poste a carico di questa e si liquidano come da dispositivo
(cfr. Cass. n. 16765/2010 per la quale il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello. Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa); ritenuto che le spese vanno contenute nel minimo, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche e dell'assenza di fase istruttoria;
ritenuto che:
“quanto alla richiesta della difesa comunale di rifusione degli oneri riflessi ex art.
1, comma 208, della legge n. 266/2005, va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità (Cass., Sez. 2 -, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché "trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata" (nello stesso senso, di recente, Cass., Sez. 2 -, n. 3242 del 05/02/2024 dove si ribadisce che "i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi") (Cassazione civile sez. lav., 20/02/2025,
n.4436; cfr. nello stesso senso: Cassazione civile sez. II, 05/02/2024, n.3242 );
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di ogni diversa istanza, deduzione ed CP_2 eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la nullità ai sensi dell'art. 354 c.p.c. della sentenza impugnata;
RIMETTE le parti innanzi al Giudice di Pace;
CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in
500,00 per il primo grado di giudizio e in euro 852,00 per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 09/07/2025
IL GIUDICE
LU De ER