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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11038 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili per l'anno 2014 tra:
P.IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1 Quartu Sant'Elena, in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Antonio Scano
n.13, presso lo studio dell'avvocato Cinzia Orgiana, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
Parte attrice contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
Carbonia, nella piazza Rinascita n.24, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Musu, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta
Parte convenuta
Oggetto: contratto di appalto – annullamento dell'aggiudicazione
– sorte del contratto
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) accertare l'inadempimento del Controparte_1
e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore del
[...] fallimento della somma di € 143.277,08 ovvero di Parte_1
1 quell'altra diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi commerciali ed alla rivalutazione dal dovuto all'effettiva liquidazione;
2) condannare il al risarcimento Parte_2 dei danni in favore del fallimento nella misura di € Pt_1
18.213,17 ovvero di quell'altra diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dovuto all'effettiva liquidazione;
3) con il favore delle spese e degli onorari di giudizio. Il sottoscritto Avvocato poiché ha provveduto a svolgere tutte le attività difensive, effettuate integralmente senza alcun esborso da parte del proprio assistito, né per le spese né per gli onorari
Chiede Che il Tribunale adito voglia disporre, ex art. 93 I° comma
c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Tutto ciò esposto, il , come Controparte_1
sopra rapp.to, conclude affinché il Tribunale adito Voglia
1) rigettare la domanda degli attori in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE La società ha convenuto in giudizio il Pt_1 [...]
al fine di ottenere il pagamento Controparte_1 dell'adeguamento del corrispettivo del servizio integrato di igiene urbana eseguito in suo favore, oltre al risarcimento del danno.
A sostegno della propria pretesa, la parte attrice ha evidenziato:
- che con determina n.4 del 24/04/2007 il Comune di Parte_2
aveva approvato il capitolato speciale di appalto per
[...]
l'esecuzione del servizio integrato di igiene urbana da effettuare nel territorio comunale;
2 - che in data 27/04/2007 la società BE era risultata vincitrice della procedura aperta;
- che la società aggiudicataria le aveva ceduto il ramo d'azienda nel quale era ricompreso il contratto con l'amministrazione convenuta;
- che con determina n.86 del 7/09/2007 il Controparte_1
le aveva aggiudicato in via definitiva l'esecuzione del
[...]
servizio oggetto di appalto;
- che il contratto avrebbe dovuto avere la durata di cinque anni, dal
1/08/2007 al 31/07/2012;
- che l'appalto aveva ad oggetto l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 1, tra cui la raccolta dei rifiuti urbani e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata, lo spazzamento, la raccolta a domicilio dei rifiuti ferrosi, il trasporto e conferimento dei suddetti rifiuti agli impianti di smaltimento e recupero;
- che con sentenza n.2202 del 22/12/2008 il TAR Sardegna aveva pronunciato l'annullamento del contratto e, per l'effetto, il
Comune di aveva affidato il servizio alla Controparte_1
società Controparte_2
- che, cessato il rapporto, il non le aveva corrisposto CP_1 quanto dovuto per l'adeguamento del corrispettivo del servizio in seguito alla variazione delle modalità organizzative dello stesso, come previsto dagli artt. 6 e 36 del capitolato speciale d'appalto, nonché per il recupero delle aree degradate;
- che, in particolare, in forza dell'art. 6 era prevista una premialità in favore dell'appaltatore consistente nel riconoscimento pari al
100% del risparmio sui costi totali di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti sostenuti dall'amministrazione nel corso dell'anno solare di riferimento;
- che l'attrice aveva ampiamente superato la soglia dell'obiettivo di raccolta differenziata nel corso degli anni solari 2008 e 2009, per cui aveva maturato a titolo di premialità i crediti pari ad euro
3 25.323,43, più iva, come da fattura n.78/09 del 29/09/2009 e pari ad euro 14.215,73, più iva, come da fattura n.90/09 del
28/10/2009;
- che, inoltre, su richiesta dell'amministrazione committente, attestata nell'ordinanza del sindaco n.23 del 10/08/2007 e nella determina n.78 del 29/08/2007, aveva provveduto al trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati nel territorio al di fuori delle aree comunali servite, nella specie presso la località Munari, seppure non facente parte del servizio di raccolta porta a porta, secondo quanto previsto dall'art. 79 del capitolato;
- che aveva continuato a svolgere l'attività di recupero delle aree degradate sino al 30/09/2009, così come risultante dalla determina n.122 del 10/08/2009, maturando un credito pari ad euro
23.520,59, di cui alla fattura n.111/09 del 4/12/2009;
- che la somma pari ad euro 80.666,67 di cui alla fattura n.08/10 del 31/01/2010, si riferiva alle competenze spettanti all'appaltatore in conseguenza delle variazioni delle modalità di esecuzione dell'appalto in quanto a poche settimane dall'avvio del servizio, il aveva richiesto una diversa organizzazione del servizio e, CP_1 in particolare, l'aumento della frequenza dei passaggi settimanali con l'estensione del servizio di raccolta porta a porta in aree non rientranti nel progetto originario;
- che all'epoca dei fatti l'attrice aveva stipulato un contratto di factoring – cessione dei crediti con in forza del quale CP_3
aveva ottenuto dal factor il pagamento anticipato delle somme riportate nelle fatture per cui è causa nella misura minima dell'80%;
- che a causa dell'inadempimento della parte committente, aveva dovuto chiedere la retrocessione dei crediti vantati nei suoi confronti, nonché un piano di rientro che le consentisse di restituire alla banca quanto dalla stessa anticipato in virtù del rapporto di factoring;
4 - che, sulla base del piano di rientro nel periodo ricompreso tra l'8/02/2011 e l'8/02/2012, aveva sostenuto il pagamento di undici rate dell'importo di euro 12.000,00 ciascuna e una rata dell'importo di euro 11.143,28, con ulteriore aggravio del pagamento di interessi e competenze di factoring per la somma di euro 18.213,17.
Tanto premesso, la società ha chiesto la condanna Pt_1 dell'amministrazione committente al pagamento della somma di euro 147.680,33, oltre interessi commerciali e rivalutazione dal dovuto sino all'effettiva liquidazione, e ha sostenuto di avere patito un danno pari ad euro 18.213,17 in conseguenza dell'inadempimento della stessa.
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1 contestando l'avversa prospettazione dei fatti - in particolare le pretese economiche avanzate dall'appaltatrice e l'effettiva esecuzione delle prestazioni descritte nelle fatture - ed evidenziando che:
- con riferimento al credito pari ad euro 38.889,82, di cui alle fatture n.78 del 28/09/2009 e n.90 del 28/10/2009, le percentuali poste a fondamento della pretesa non potevano considerarsi effettive perchè calcolate su un monte rifiuti diverso da quello oggetto del contratto di appalto e su una quantità di rifiuti non esclusivamente raccolti da ma anche dagli operatori Pt_1
ecologici comunali;
- l'operato della società appaltatrice si era rivelato tutt'altro che puntuale e rispettoso degli accordi, tanto che si erano succedute diverse segnalazioni e contestazioni di inadempimento che avevano riguardato, tra le altre, l'incompleta esecuzione della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e l'irregolare esecuzione dello spazzamento stradale;
- quanto ai rifiuti avviati al recupero, nel corso del rapporto era stato necessario individuare un centro di deposito temporaneo ove
5 gli operatori ecologici comunali andavano direttamente a conferire i rifiuti che, successivamente, venivano smaltiti dalla società appaltatrice;
- pertanto, il quantitativo dei rifiuti avviati a smaltimento non era costituito dai soli rifiuti direttamente raccolti da (come Pt_1
avrebbe dovuto essere perché la società potesse beneficiare del trattamento premiale) ma dalla somma di questi e di quelli direttamente conferiti dagli operatori ecologici comunali;
- peraltro, non era possibile determinare le percentuali di rifiuti integralmente trattati da (raccolta e avviamento allo Pt_1 smaltimento), perché quest'ultima non si era mai preoccupata di distinguerli prima di avviarli a smaltimento;
- con riferimento al credito di euro 23.520,59 - quale somma residua del corrispettivo dovuto per l'attività di gestione del centro di raggruppamento temporaneo di smaltimento dei rifiuti situato in località Munari - a ben vedere la società appaltatrice si era limitata a trasportare e smaltire i rifiuti, che venivano raccolti da operatori ecologici comunali a proprie spese;
- pertanto, la somma ingiunta con la fattura n.111 del 4/12/2009 non era dovuta perché relativa a prestazioni mai pattuite, non essendo mai stata affidata ad l'attività di gestione del centro Pt_1
di raccolta temporaneo ma, unicamente, il servizio di smaltimento già integralmente retribuito;
- quanto al credito di euro 80.666,67, asseritamente spettante in conseguenza delle variazioni alle modalità di esecuzione dell'appalto, la società appaltatrice non aveva fornito alcuna prova a dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e delle variazioni di costo;
- peraltro, le asserite modifiche contrattuali non avevano seguito l'iter previsto dall'art. 35 del capitolato speciale d'appalto, con conseguente mancato perfezionamento dell'impegno di spesa;
6 - gli importi restituiti dalla società appaltatrice alla in CP_3
ragione di quanto dalla stessa anticipato in virtù del rapporto di factoring non potevano esserle addebitati a titolo risarcitorio, stante l'infondatezza delle pretese creditorie;
- in via riconvenzionale, il rapporto contrattuale, cessato prematuramente in forza di quanto disposto dalla sentenza del
TAR Sardegna, si era presentato fin da subito problematico per le carenze organizzative e le violazioni del capitolato da parte della società appaltatrice, interrotte solo dalla risoluzione del contratto, sfociate in una serie di contestazioni scritte analiticamente indicate e descritte nella comparsa di costituzione e risposta;
- la detrazione per il parziale o inesatto adempimento della società appaltatrice poteva essere quantificata nella somma complessiva pari ad euro 117.176,22.
Tanto premesso, il convenuto ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda di parte attrice in quanto priva di fondamento e, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un credito in favore della stessa, ha affermato di volere eccepire in compensazione il proprio controcredito originato dalle detrazioni.
___
Nelle more del presente giudizio si è costituito il curatore fallimentare della società in forza del decreto del Parte_1
27/05/2019 del tribunale fallimentare di Cagliari.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
***
La questione inerente alla validità ed efficacia del contratto di appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana, posto a fondamento delle pretese di parte attrice, deve essere esaminata in via preliminare.
Con ordinanza del 3/05/2024, preso atto che il Tar Sardegna con sentenza n.2202 del 22/12/2008 aveva annullato l'aggiudicazione del contratto di appalto e richiamato l'orientamento secondo il
7 quale “nei contratti di appalto stipulati dalla P.A. il provvedimento di aggiudicazione definitiva non costituisce un atto preparatorio ma costituisce, in pari tempo, atto conclusivo del procedimento di gara ed estrinsecazione dell'accordo delle parti contraenti, onde il suo sopravvenuto annullamento giurisdizionale comporta, per un verso, che nessun effetto può essere riconosciuto al provvedimento invalido, fin dal momento del suo venire in essere, e, per altro verso, che esso pone nel nulla l'intero effetto- vicenda derivato dalla aggiudicazione, a cominciare quindi dal contratto di appalto, che non ha alcuna autonomia propria e non costituisce la fonte dei diritti ed obblighi tra le parti, ma, assumendo il semplice valore di mero atto formale e riproduttivo dell'accordo già concluso, è destinato a subire gli effetti del vizio che inficia il provvedimento cui è inscindibilmente collegato ed a restare automaticamente ed immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'amministrazione, in conseguenza della pronunciata inefficacia del provvedimento amministrativo ex tunc travolto dall'atto giurisdizionale (v. già Cass. 12629/2006; v. anche Cass.
7481/2007; Cass. 10617/2012)”, il giudice ha invitato le parti a interloquire espressamente sul punto e ha proposto, ai sensi dell'art. 185 bis cpc, di definire la causa con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
L'attrice non ha accettato la proposta, accolta invece dal CP_1
convenuto.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
È pacifico che con determina n. 86 del 7/09/2007 il
[...]
aveva aggiudicato ad subentrata alla CP_1 Parte_1
precedente aggiudicataria BE s.r.l., il servizio integrato di igiene urbana.
Con sentenza del 22/12/2008 il Tar Sardegna ha ritenuto inammissibile la domanda di partecipazione della società BE e,
8 per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati
(deliberazioni, verbali di gara e determinazioni inerenti alla gara) con i conseguenti effetti sull'aggiudicazione.
In data 8/09/2010 il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto dalla società avverso la sentenza del Tar Sardegna Pt_1 di annullamento dell'aggiudicazione.
Tenuto conto della disciplina ratione temporis applicabile al caso di specie, considerato che le delibere di aggiudicazione e la stipula del contratto in esame sono antecedenti all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, e in particolare degli artt. 121
e 122 del d.lgs. 53/2010, si deve dare atto dell'orientamento formatosi sulla disciplina applicabile ai contratti stipulati prima della novella legislativa.
Secondo l'interpretazione consolidata formatasi con riferimento all'assetto legislativo antecedente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, “in virtù della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l'annullamento giurisdizionale ovvero l'annullamento a seguito di autotutela della procedura amministrativa comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale tra tali atti" (ex plurimis: CdS, sez. VI,
n. 6374 del 12/12/2012, che richiama altri precedenti)”.
In altri termini, dal collegamento funzionale sussistente tra la procedura di aggiudicazione e il contratto discende, nel richiamato assetto, che la caducazione della prima travolge automaticamente il secondo, in ragione del nesso di presupposizione funzionale che lega tali atti;
non avendo il contratto alcuna autonomia propria, lo stesso non costituisce fonte di diritti e obblighi tra le parti ma, assumendo il valore di mero atto formale e riproduttivo, è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento
9 cui è inscindibilmente collegato e a restare automaticamente e immediatamente caducato.
In conseguenza dell'inefficacia del provvedimento amministrativo travolto dall'annullamento giurisdizionale non c'è necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'amministrazione.
Secondo un certo orientamento, peraltro, da quanto sinora esposto discenderebbe il corollario per cui l'annullamento della aggiudicazione, che ha effetto retroattivo, agisce in realtà sulla causa del contratto, facendola venire meno.
Infatti, lo stretto collegamento funzionale tra la procedura di aggiudicazione e il successivo contratto appare evidente se si considera che la prima non è finalizzata soltanto a individuare il contraente, ma anche a definire le principali obbligazioni contrattuali, che devono essere riprodotte nel contratto.
Inoltre, l'aggiudicazione, fino a che non sia annullata, vincola la stazione appaltante alla stipula del contratto, che diventa lo strumento tramite il quale viene portato ad esecuzione l'interesse pubblico posto a base della procedura di aggiudicazione.
Pertanto, considerato che quest'ultimo rappresenta, in sostanza, la causa esterna del contratto, tale considerazione spiega perché
l'aggiudicazione ed il contratto simul stabunt simul cadent.
In altri termini, l'annullamento dell'aggiudicazione determina la nullità del contratto per mancanza di causa.
Emerge, dunque, la differenza tra la precedente impostazione, della quale sinora si è dato conto, e l'attuale disciplina prevista dagli artt. 121 e 122 c.p.a., ai sensi della quale il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nelle ipotesi di gravi violazioni e stabilisce se dichiararla negli altri casi.
10 In proposito, i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla parte attrice si riferiscono ai contratti stipulati in vigore della attuale disciplina (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 5500/2019).
Quanto alla individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, le previsioni di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. modificano il trattamento giuridico connesso alla sorte del contratto non solo dal punto di vista processuale, ma anche dal punto di vista sostanziale e, pertanto, devono trovare applicazione soltanto per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 53/2010.
Nel caso di specie allora, poiché l'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione del servizio integrato di igiene urbana ha comportato l'automatica caducazione del contratto di affidamento alla società attrice, le pretese creditorie azionate in questa sede – a titolo di corrispettivo dovuto per contratto alla società attrice - sono infondate.
Residuano, al più, pretese restitutorie, che tuttavia non sono state oggetto del presente giudizio.
Le altre questioni prospettate dalle parti risultano evidentemente assorbite dalla caducazione del titolo posto a fondamento delle rispettive pretese.
***
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza per cui, nel caso di specie, considerato che la pretesa della parte attrice
è risultata infondata, le stesse devono essere poste a carico della stessa, come liquidato in dispositivo.
Si ritiene equo e ragionevole disporre la liquidazione delle spese in base allo scaglione minimo per le fasi di istruttoria/trattazione e per quella decisionale in considerazione della natura documentale della controversia e della unicità e semplicità della questione risolutiva, e liquidare in base ai valori medi le restanti fasi.
Nel caso di specie, la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M.
147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, con la conseguenza che i
11 compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle Parte_1
spese processuali in favore del convenuto
[...]
, che si liquidano in euro 9.142,00 per Controparte_1
competenze di avvocato, oltre spese generali, cpa ed iva come dovute per legge.
Cagliari, 29/05/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
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