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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 6.3.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15030/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. IANNARONE ELENA, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Con ricorso depositato il 3.8.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, in data 24/3/2022, presentava domanda all' n. 2107921400093 per CP_1 ottenere l'assegno sociale;
che, con raccomandata del 5/4/2022, l' le CP_2 comunicava che la domanda di assegno veniva respinta, risultando i coniugi residenti allo stesso indirizzo e nello stesso provvedimento si chiedeva la quantificazione delle spese pagate in favore della istante dall'ex coniuge;
che, in data 16/6/2022, presentava ricorso amministrativo, prot. n. 0049107, chiedendo il riesame della sua posizione e l'accertamento dei requisiti di legge per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno sociale;
che, dalla data di presentazione della domanda è trascorso il termine previsto dall'art. 2 l. 241/90, così come modificato ex art. 7 l. 69/09, in tema di conclusione dei procedimenti amministrativi, senza alcuna pronuncia dell' CP_1
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere, le seguenti conclusioni: “Rigettare le avverse deduzioni, soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prova e fuori termine, dichiarare che la SI.ra , ha diritto a godere dell'assegno sociale a Parte_1 decorrere dal 24.3.22, data di presentazione della domanda;
Condannare, conseguentemente, l' in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., elett.te CP_1 dom.to per la carica in Roma alla via Ciro il Grande 21, al pagamento dell'assegno sociale da versarsi in favore della SI.ra a decorrere dal 24.3.22”. Parte_1
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo: “in via CP_1 preliminare la nullità e/o improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità del presente ricorso e, ancora, dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione giudiziaria;
in subordine e nel merito rigettare la domanda perché del tutto infondata per mancanza dei requisiti previsti dalla legge”.
In via preliminare, la domanda giudiziale è proponibile perché preceduta da quella amministrativa.
Inoltre, va esclusa la decadenza triennale in quanto il ricorso è stato depositato nel termine di legge.
Nel merito, la domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ed invero, l'assegno sociale è una prestazione assistenziale che l' eroga a CP_1 coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate. Con la sentenza n. 26315/2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto alla corresponsione dell'assegno sociale delineandone quale requisito lo stato di bisogno del titolare e la non rilevanza di eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, come quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato.
Gli stabilivano che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex Parte_2 art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”.
Inoltre, il diritto in questione “prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Orbene, nel caso di specie, l' contesta che l'istante separato in stato di bisogno CP_1 economico debba avere il sostegno economico dell'ex coniuge prima di ricorrere alla cd. “solidarietà generale”, richiamando l'orientamento della giurisprudenza secondo cui in sede di separazione dei coniugi la rinuncia all'assegno di mantenimento o, analogamente, la determinazione di un importo estremamente eSIuo, concordato simbolicamente, mettono in luce l'intento elusivo dei requisiti a sostegno dell'assegno sociale.
Tali principi non trovano applicazione nella fattispecie in esame, in quanto il marito, impiegato comunale, non si è sottratto all'obbligo di assistenza materiale derivante dal vincolo matrimoniale e la ricorrente non ha rinunciato ai suoi diritti o si è accontentata di una cifra eSIua;
ciò si evince con immediatezza leggendo gli accordi di separazione SIlati dai coniugi.
Il marito, infatti, trasferiva alla moglie il 50% di proprietà della casa, rendendola così proprietaria esclusiva e nel contempo si faceva carico del pagamento delle utenze domestiche che lasciava a lui intestate, delle spese condominiali e delle varie imposte, (cfr. n. 8 fatture (telefono, gas, luce, acqua, tarsu e condominio).
In sostanza, con le condizioni di separazione sottoscritte, i coniugi stabilivano che il marito garantisse l'arricchimento della moglie con la cessione del suo 50% di proprietà della casa coniugale ed, al contempo, anziché corrispondere un assegno di mantenimento fisso e diretto, si accollasse il pagamento di tutte le utenze domestiche, condominiali e fiscali con una formula di “mantenimento indiretto”.
Pertanto, alcuna rinuncia sostanziale si è concretizzata nel caso di specie, considerato che la ricorrente anziché godere di una somma mensile a titolo di mantenimento preferiva cedere i propri debiti verso i vari gestori al marito che, in questo modo, contribuiva in sostanza al mantenimento della ex moglie, la quale godeva così di un risparmio di spesa.
Infine, in merito alla contestazione sollevata dall' circa il requisito CP_1 residenziale, si rileva che parte ricorrente forniva la prova che entrambi vivevano in vico Sacramento a Foria 7 sin dal 30.1.1978 e che, successivamente, il marito in data 11.11.2018 lasciava la casa coniugale per trasferirsi in vico Sacramento a
Foria n. 6, situazione poi ufficializzata nel 2019 con il decreto di omologa di separazione, (cfr. residenze storiche ed omologa separazione all. atti di causa).
Inoltre, risulta accertata la ricorrenza del requisito del reddito dell'interessata
(non contestato dall' e la separazione consensuale della suddetta, oltre al CP_1 certificato di residenza storica di entrambi i coniugi legalmente separati.
In conclusione, in difetto di prove contrarie, l' va condannato, pertanto, al CP_1 pagamento dell'assegno sociale a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Sui ratei spettanti, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/91, a decorrere dal 120° giorno successivo a quello del riconoscimento del diritto, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' all'erogazione CP_1 dell'assegno sociale in favore della ricorrente a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione dalla domanda ammnistrativa
(1.4.2022), oltre accessori come per legge;
B) condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in E. CP_1
1.500,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 10/04/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo