Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
Con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato in esodo anticipato ex art. 1 legge n. 141 del 1990, l'impossibilità di usufruire dell'intero periodo di ferie maturate, in dipendenza dell'accoglimento della domanda di prepensionamento, non può essere valutata a danno del lavoratore, secondo il criterio della imputabilità dell'evento, trattandosi di una situazione di fatto determinata dal complesso bilanciamento di interessi dell'una e dell'altra parte, e non esonera perciò il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7835 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL PE AO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA LL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE LEPERINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETÀ PER AZIONI - (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore. elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4208/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 25/7/00 R.G.N. 42315/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli depositato il 23 ottobre 1995 il sig. OL LL LP conveniva in giudizio la società Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi per azioni, e, premesso di essere stato dipendente della stessa, posto in quiescenza il 30 maggio 1995 per pensionamento anticipato ai sensi della legge n. 141/1990, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'indennità
sostitutiva di quarantotto giorni di ferie non godute, di cui sedici giorni relativi all'anno 1994 e trentadue relativi al 1995, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 5.525.680.
Costituitasi la convenuta che resisteva alla domanda contestando il numero di giorni di ferie rivendicabili, che riconosceva solo in ragione di ventinove giorni complessivi, il Pretore pronunciava sentenza con la quale rigettava la domanda.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 25 luglio 2000, ha rigettato l'appello del LL LP confermando la decisione pretorile.
Il giudice d'appello ha osservato, sul rilievo del carattere risarcitorio dell'indennità sostitutiva delle ferie, che nel caso di specie la risoluzione del rapporto, dovuta alle dimissioni del lavoratore presentate per poter fruire delle disposizioni sul pensionamento anticipato, escludeva che la data di cessazione del rapporto stesso potesse essere procrastinata dal datore di lavoro;
ed ha ritenuto che, in base alle disposizioni del contratto collettivo, non era configurabile una responsabilità del datore ove il mancato godimento del periodo feriale fosse stato impedito da eventi non riconducibili, come nella specie, alla volontà del medesimo.
Il soccombente LL LP chiede la cassazione di tale sentenza con un unico articolato motivo.
La rete Ferroviaria Italiana società per azioni (già Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni) resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI LL DECISIONE
1. - Con il motivo di ricorso, il LL LP denunzia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Costituzione e 2041 cod. civ.;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2109 e 2967 c. civ.;
- Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all'art. 52 c.c.n.l. 18.7.90 come modificato dal punto 4.14 del c.c.n.l. Deduce che l'indennità sostitutiva delle ferie ha natura retributiva in relazione al periodo di riposo spettante e non goduto, tanto che il periodo feriale è ricompreso nella complessiva retribuzione annuale dovuta anche ai lavoratori che delle ferie hanno goduto, dal che dovrebbe desumersi che la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva concretizza anche un indebito arricchimento del datore di lavoro, oltre che una violazione dell'art. 36 della Costituzione non risultando adeguatamente retribuita la maggiore prestazione lavorativa.
Sotto altro analogo profilo, osserva che, a fronte della maturazione del diritto al riposo annuale e al relativo compenso, anche quando sia venuta meno la possibilità di godimento concreto del periodo feriale, non per questo viene meno l'obbligo datoriale di corrispondere il relativo compenso, derivando da ciò la illegittimità della clausola contrattuale che non riconosca l'indennità sostitutiva delle ferie, seppure per le ipotesi particolari e eccezionali di cui all'art. 52 del citato c.c.n.l. Il ricorrente deduce altresì che spetta al datore di lavoro l'obbligo di stabilire il periodo in cui il lavoratore deve godere delle ferie e di comunicarglielo e che nello stesso senso dispone l'art. 52 del c.c.n.l. del 18 luglio 1990, in relazione al punto 4.14 del c.c.n.l. 18 novembre 1994, disposizioni secondo cui la società deve concedere le ferie aderendo per quanto possibile alle richieste del personale;
sicché, salva l'ipotesi di dipendenti che hanno il potere di collocarsi autonomamente in ferie, il lavoratore che non abbia chiesto di godere le ferie non per ciò stesso deve ritenersi che abbia rinunciato ad esse: oltretutto, siffatta rinuncia sarebbe nulla.
Il LL LP sostiene poi, che erroneamente il Tribunale ha espresso il convincimento che le parti collettive abbiano volute escludere l'esistenza di un compenso retributivo capace di sostituire il mancato godimento delle ferie in quanto il divieto di monetizzazione sancito dall'art. 52 comma 5 del c.c.n.l. del 1990, come modificato nel 1994, non poteva avere valore assoluto: anzi, la stessa norma contrattuale, nel ribadire il principio della nullità dell'eventuale pattuizione di un compenso a fronte del mancato godimento delle ferie, non esclude affatto che al lavoratore che non abbia goduto le ferie non spetti la retribuzione relativa. È invece evidente che il datore di lavoro è anche contrattualmente obbligato in caso di risoluzione del rapporto a corrispondere una indennità sostitutiva delle ferie non godute per fatto non dipendente dalla volontà del lavoratore.
Inoltre, la risoluzione del rapporto per prepensionamento volontario non può ritenersi addebitabile al lavoratore che si è limitato a presentare domanda senza indicazione di alcuna decorrenza, sicché la data del prepensionamento è stabilita dalla società secondo procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1990, n. 141 nell'interesse della società medesima. Questa, inoltre, in via organizzativa, sarebbe stata in grado di disporre i termini in modo da consentire ai dipendenti interessati di godere delle ferie maturate. Il giudice di appello si era limitato a considerare il solo significato letterale della clausola contrattuale, senza tenere conto del significato logico della stessa nel contesto della legge sul prepensionamento dei ferrovieri, con conseguente violazione dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 e segg. c. civ. Il divieto di monetizzazione delle ferie secondo la clausola contrattuale contrasterebbe con il principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione) per disparità di trattamento tra lavoratori ammessi a godere delle ferie e gli altri che ne sarebbero esclusi, con ingiustificato arricchimento del datore di lavoro nella seconda ipotesi. Il lavoratore argomenta, inoltre, che, col ritenere applicabili alla controversia le disposizioni del citato art. 52 del contratto collettivo interpretate in senso limitativo del principio della irrinunciabilità delle ferie e nel senso di escludere l'obbligo datoriale di consentirne comunque, anche in caso di risoluzione del rapporto, il godimento, il Tribunale è incorso nella violazione delle norme sulla irrinunciabilità del diritto alle ferie, costituzionalmente garantito;
e che in ogni caso lo stesso giudice avrebbe dovuto ritenere la nullità delle clausole contrattuali così interpretate. Peraltro, essendo stato esso ricorrente posto in quiescenza il 31 maggio 1995, egli avrebbe ben potuto fruire interamente delle ferie nei primi cinque mesi dell'anno. Il LL LP, infine, pone in evidenza il vizio di motivazione della decisione impugnata con riguardo alla esatta fattispecie sottoposta al suo esame;
e ribadisce che egli aveva diritto all'intero periodo annuale di ferie per il 1995 pari a trentadue giorni, che, aggiunto alle sedici giornate residue del 1994, conduceva alle quarantotto giornate richieste con il ricorso, le quali ben avrebbero potuto essere effettivamente godute prima del collocamento in quiescenza. Rileva che era onere del datore di lavoro dimostrare che i tempi e i modi del pensionamento non avevano consentito l'integrale fruizione delle stesse, e che un tale onere non era stato, nella specie, assolto. Lamenta quindi la mancata valutazione di tali circostanze da parte del Tribunale, richiamando pure decisione di questa Corte in analoga fattispecie (Cass. n. 14234/2000). 2. - Il ricorso deve essere accolto in ragione e nei limiti di quanto qui di seguito considerato, ribadendo e riportando argomentazioni motive già espresse da questa Corte in fattispecie analoga alla presente (Cass. 2 gennaio 2002 n. 14; v. altresì Cass. 11 dicembre 2001 n. 15627). Va così ritenuto che sussiste il vizio di motivazione dedotto, tra le altre censure, avendo l'impugnata sentenza trattato problematiche diverse in maniera insufficiente e incongrua, senza invero svolgere concreti ed adeguati riferimenti collegati logicamente alle previsioni della contrattazione collettiva (pur riportata in sentenza, quivi richiamandosi la norma del contratto secondo cui "il diritto alle ferie è irrinunciabile, ne deve essere assicurato il godimento, e non è ammessa la sostituzione delle stesse con compenso alcuno, salvo nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro: in tale evenienza per la mancata fruizione delle giornate di ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore verrà corrisposto 1/26 delle competenze fisse mensili"). Deve anzitutto ribadirsi che il principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (art. 36 terzo comma Cost.), confermato nella riportata disposizione collettiva, non è in discussione (cfr. pure Cass. 25 luglio 2000, 5 gennaio 2001 n. 96):
è peraltro evidente che la regola costituzionale, cui si uniforma la previsione collettiva, contiene il divieto di rinunciare in via preventiva al godimento effettivo del periodo di riposo feriale, ed esprime quindi anche il divieto di monetizzare preventivamente una tale eventuale rinuncia. Ma nel contempo va rimarcato che ove ricorrano circostanze di fatto le quali facciano venir meno lo spazio temporale entro il quale le ferie, già maturate secondo le previsioni contrattuali, possano essere collocate in corso di svolgimento del rapporto di lavoro, sussiste pur sempre l'obbligo di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva delle ferie così non godute.
E più specificamente giova ricordare, come già statuito da questa Corte nella presente materia, che "l'impossibilità di usufruire dell'intero periodo di ferie maturate, in dipendenza dell'accoglimento della domanda di prepensionamento, non può essere valutata a danno del lavoratore, secondo il criterio dell'imputabilità dell'evento, trattandosi di una situazione di fatto determinata dal complesso bilanciamento di interessi dell'una e dell'altra parte, e non esonera perciò il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute" (cit. Cass. n. 15627/2001, cit.). L'impugnata sentenza ha inquadrato il diritto all'indennità nell'ambito del risarcimento del danno, e da ciò ha tratto l'ulteriore conseguenza che il risarcimento non spetta se non in presenza dell'imputabilità del mancato godimento a fatto del datore di lavoro. È mancato però nella sentenza il preciso collegamento di tali conclusioni alle previsioni contrattuali, pur enunciate;
ed il Tribunale non avrebbe potuto escludere il diritto all'indennità se non con adeguata motivazione, non rinvenibile nella sentenza, a fronte in particolare della disposizione del c.c.n.l. secondo cui in caso di risoluzione del rapporto è pur dovuto un compenso per le ferie di fatto non fruite e ne è determinata perfino la commisurazione (1/26 delle competenze fisse mensili), salvo che la risoluzione del rapporto non dipenda dalla volontà del lavoratore (non già da colpa del datore di lavoro). Il Tribunale, poi, nel ricondurre alla volontà del lavoratore l'impossibilità della concessione delle ferie siccome derivata dal prepensionamento dallo stesso domandato, avrebbe dovuto argomentare con adeguata motivazione sul come la disposizione del contratto collettivo - successivo alla emanazione della legge n. 141 del 7 giugno 1990 che prevedeva una delle più vistose ed incisive causa di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell'ente Ferrovie dello Stato - dovesse interpretarsi, nel senso dell'esclusione dal diritto all'indennità sostitutiva delle ferie dei lavoratori che avevano chiesto il prepensionamento, quando il periodo di riposo era stato determinato (con disposizione di favore per i lavoratori, della quale andava esaminato il possibile intento incentivante l'esodo) in relazione all'intero arco annuale, sebbene lavorato solo in parte. A tale proposito, si sarebbe dovuto tener conto, da parte del Tribunale, il quale pur ha fatto riferimento al sistema del prepensionamento previsto dalla legge n. 141 del 1990, che la relativa disciplina assegnava alla facoltà dell'ente Ferrovie dello Stato l'adozione di un programma quinquennale per ridurre le eccedenze mediante pensionamenti anticipati;
e, se è vero che per favorire l'esodo (con evidenti benefici di bilancio per l'ente), venivano attribuiti ai lavoratori che ne facessero domanda (irrevocabile, ancora nell'interesse dell'ente, esonerato altresì, seppur in parte, da successive assunzioni obbligatorie) molteplici e consistenti vantaggi pensionistici, non sembra possa ritenersi, senza adeguata argomentazione, che la scelta dei dipendenti di domandare il prepensionamento renda il mancato godimento delle ferie ad essi imputabile e non determinato piuttosto, dalla risultante del complesso bilanciamento di interessi e di iniziative dell'una e dell'altra parte, nascente dai meccanismi previsti dalla stessa legge n. 141/1990. Ne consegue che, se la domanda di prepensionamento può determinare impossibilità per l'imprenditore di assegnare al dipendente un periodo per il godimento effettivo delle ferie, la stessa domanda non comporta rinuncia da parte del lavoratore, o comunque soppressione del suo diritto, alla relativa indennità sostitutiva qualora sopravvenga l'impossibilità del loro godimento effettivo (Cass. 19 ottobre 2000 n. 13860). In tale prospettazione, non esaminata dal giudice del merito, la mancata fruizione delle ferie, come fatto oggettivamente non conforme alla regola generale dell'art. 2109 cod. civ., non avrebbe potuto escludere il diritto alla indennità sostitutiva: ne' al riguardo è influente, al fine di decidere nella presente controversia, la problematica circa la natura retributiva o risarcitoria di tale indennità (cfr., al riguardo, Cass. 5 gennaio 2001 n. 96). In base alle argomentazioni che precedono, rileva ancora la Corte come sia pure ravvisabile nella decisione del Tribunale la violazione dell'art. 1362 c. civ. sotto il profilo, espressamente dedotto dal ricorrente, dell'essersi limitato il giudice di merito al significato letterale delle espressioni usate dalle parti collettive, anziché evidenziarne il senso logico, nel contesto anche del sistema legislativo sopra richiamato.
3. - Le medesime considerazioni, evidentemente assorbenti rispetto alle altre censure pure contenute nel motivo di ricorso, impongono di accogliere per quanto di ragione il ricorso stesso: la sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa essere rinviata ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, al quale è opportuno demandare anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003