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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/12/2024, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5588/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 20.05.2024
da
con l'avv. Virgolin Cristina Parte_1
e da
con l'avv. Pasquadibisceglie Saverio Parte_2
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor,
- ascoltati i coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (accordo di negoziazione assistita dd. 4.5.2021);
Per_
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e (minore) e che gli accordi Per_2
delle parti appaiono conformi agli interessi superiori, morali e materiali del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 - in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SAN GIOVANNI AL NATISONE il 3.7.2004 tra Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a Parte_2
Palmanova il 28.03.1980, alle seguenti condizioni:
Per_ 1) dato atto che la figlia è divenuta nelle more maggiorenne, il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori i quali Per_2
provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione del medesimo, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del figlio e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire allo stesso di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
2) il figlio minore avrà collocamento prevalente e residenza Per_2
presso il padre sig. in via Ronchi 2 a San Giovanni al Parte_1
Per_ Natisone, mentre la figlia continuerà a risiedere presso la madre in via C. Percoto 36 a San Giovanni al Natisone;
3) le parti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
4) il figlio tenuto conto della sua età nonché dei suoi impegni Per_2
scolastici ed extrascolastici e dei suoi desideri, nonché infine anche degli impegni delle parti, trascorrerà due fine settimana al mese, con cadenza quindicinale, con la madre dal sabato pomeriggio al termine delle lezioni
2 o, nel periodo estivo e di vacanza, dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00 post consumazione della cena allorquando la madre lo riaccompagnerà presso la casa paterna. Nelle
settimane con il week end di pertinenza del padre il figlio Per_2
trascorrerà con la madre la giornata del giovedì dal termine delle lezioni scolastiche, o dalle ore 10.00 della mattina durante il periodo di vacanza,
con successivo pernotto e fino al venerdì successivo alle ore 21.00
allorquando la madre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione paterna post consumazione della cena;
5) il periodo delle vacanze natalizie verrà, salvo diversi accordi tra le parti e comunque tenuto conto della volontà di equamente suddiviso Per_2
di modo che ad anni alterni il figlio trascorra con un genitore il Per_2
periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 dicembre tardo pomeriggio e con l'altro genitore il periodo che va dalla sera del 30 dicembre al 6
gennaio. Inoltre il figlio trascorrerà le vacanze pasquali di regola Per_2
secondo il seguente calendario: la Pasqua con il genitore a cui compete il fine settimana e il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni;
qualora la Pasqua cada per due anni consecutivi con lo stesso genitore, i sigg.ri e avranno cura di invertire le giornate di competenza Pt_1 Parte_2
solamente per le festività. Per la Pasqua 2024 le parti danno atto che il week end pasquale è stato di competenza del padre e quindi il figlio ha trascorso con la madre il giorno di Pasquetta. Per Natale 2024 il figlio trascorrerà il periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 Per_2
dicembre tardo pomeriggio con la madre.
6) Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ciascun anno, con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, periodo da concordare tra i genitori per iscritto, con messaggi via mail ordinaria, entro il giorno 31 maggio di
3 ciascun anno. I genitori si impegnano a comunicarsi tra di loro le destinazioni dei viaggi col minore.
7) dato atto che il sig. si fa carico da agosto 2024 Parte_1
dell'intero mantenimento ordinario del figlio minore con lui Per_2
convivente, l'obbligo del padre di versare alla sig.ra il Parte_2
contributo al mantenimento del figlio stabilito in sede di Per_2
separazione viene meno con decorrenza da agosto 2024; il contributo
Per_ dovuto dal padre a titolo di concorso al mantenimento di viene rideterminato in euro 200,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente con prima rivalutazione agosto 2025, e detto contributo verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese alla madre a mezzo di bonifico bancario su conto indicato dalla madre;
8) le spese straordinarie in favore dei figli individuate come da
Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di famiglia Sezione di Udine
(prot. n. 1505/2015 del 28/08/15) verranno ripartite tra i genitori nelle seguenti quote: 60% a carico del padre sig. e 40% a Parte_1
carico della madre sig.ra ; Parte_2
9) le parti hanno già concordato che, impregiudicato il regime previsto dal suddetto Protocollo tra spese che necessitano di preventivo accordo e quelle dovute senza necessità di preventivo accordo, ciascun genitore si impegna a comunicare mensilmente all'altro a mezzo mail ordinaria le spese straordinarie dei figli al fine di evitare che vengano a determinarsi cumuli di spese che comportino per l'altro genitore difficoltà di rimborso;
il rimborso dovrà essere effettuato entro il giorno trenta del mese successivo a quello di invio della documentazione di spese all'altro genitore. Le detrazioni riferite alle spese straordinarie saranno godute al
60% dal padre al 40% dalla madre. Eventuali sussidi e/o rimborsi per
4 spese scolastiche e sanitarie verranno ripartiti tra i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese suddette.
10) nulla a titolo di assegno divorzile tra le parti stante la loro indipendenza economica.
11) l'assegno unico universale per i figli continuerà ad essere richiesto e percepito da entrambi i coniugi per la giusta rispettiva metà;
12) le parti si danno reciprocamente atto che il sig. ha Parte_1
già provveduto a corrispondere l'importo di € 906,83 alla sig.ra Parte_2
a titolo di conguaglio per assegni di mantenimento pregressi
[...]
dei figli, rivalutazione monetaria dei detti assegni e spese straordinarie maturati fino al 30 aprile 2024; per i rimborsi delle spese straordinarie dei figli relative ai mesi successivi e fino al 30 ottobre 2024 la sig.ra dichiara di aver ricevuto a titolo di conguaglio dal sig. Parte_2 Pt_1
la somma di 90,00 in contanti;
13) la sig.ra dà atto di aver ricevuto dal sig. assegno Parte_2 Pt_1
circolare non trasferibile a lei intestato di € 800,00 quale contributo al
Per_ mantenimento ordinario della figlia per i mesi da agosto a novembre
2024; con il versamento di tale importo le parti si danno reciprocamente atto di aver regolamentato gli assegni dovuti a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli per il medesimo periodo;
14) spese e competenze della presente procedura integralmente compensate tra le parti;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIOVANNI AL
NATISONE di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte
II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004
Udine, li 05/12/2024.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Elisabetta Sartor Dott.ssa Annamaria Antonini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5588/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 20.05.2024
da
con l'avv. Virgolin Cristina Parte_1
e da
con l'avv. Pasquadibisceglie Saverio Parte_2
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor,
- ascoltati i coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (accordo di negoziazione assistita dd. 4.5.2021);
Per_
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e (minore) e che gli accordi Per_2
delle parti appaiono conformi agli interessi superiori, morali e materiali del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 - in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SAN GIOVANNI AL NATISONE il 3.7.2004 tra Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a Parte_2
Palmanova il 28.03.1980, alle seguenti condizioni:
Per_ 1) dato atto che la figlia è divenuta nelle more maggiorenne, il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori i quali Per_2
provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione del medesimo, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del figlio e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire allo stesso di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
2) il figlio minore avrà collocamento prevalente e residenza Per_2
presso il padre sig. in via Ronchi 2 a San Giovanni al Parte_1
Per_ Natisone, mentre la figlia continuerà a risiedere presso la madre in via C. Percoto 36 a San Giovanni al Natisone;
3) le parti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
4) il figlio tenuto conto della sua età nonché dei suoi impegni Per_2
scolastici ed extrascolastici e dei suoi desideri, nonché infine anche degli impegni delle parti, trascorrerà due fine settimana al mese, con cadenza quindicinale, con la madre dal sabato pomeriggio al termine delle lezioni
2 o, nel periodo estivo e di vacanza, dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00 post consumazione della cena allorquando la madre lo riaccompagnerà presso la casa paterna. Nelle
settimane con il week end di pertinenza del padre il figlio Per_2
trascorrerà con la madre la giornata del giovedì dal termine delle lezioni scolastiche, o dalle ore 10.00 della mattina durante il periodo di vacanza,
con successivo pernotto e fino al venerdì successivo alle ore 21.00
allorquando la madre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione paterna post consumazione della cena;
5) il periodo delle vacanze natalizie verrà, salvo diversi accordi tra le parti e comunque tenuto conto della volontà di equamente suddiviso Per_2
di modo che ad anni alterni il figlio trascorra con un genitore il Per_2
periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 dicembre tardo pomeriggio e con l'altro genitore il periodo che va dalla sera del 30 dicembre al 6
gennaio. Inoltre il figlio trascorrerà le vacanze pasquali di regola Per_2
secondo il seguente calendario: la Pasqua con il genitore a cui compete il fine settimana e il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni;
qualora la Pasqua cada per due anni consecutivi con lo stesso genitore, i sigg.ri e avranno cura di invertire le giornate di competenza Pt_1 Parte_2
solamente per le festività. Per la Pasqua 2024 le parti danno atto che il week end pasquale è stato di competenza del padre e quindi il figlio ha trascorso con la madre il giorno di Pasquetta. Per Natale 2024 il figlio trascorrerà il periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 Per_2
dicembre tardo pomeriggio con la madre.
6) Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ciascun anno, con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, periodo da concordare tra i genitori per iscritto, con messaggi via mail ordinaria, entro il giorno 31 maggio di
3 ciascun anno. I genitori si impegnano a comunicarsi tra di loro le destinazioni dei viaggi col minore.
7) dato atto che il sig. si fa carico da agosto 2024 Parte_1
dell'intero mantenimento ordinario del figlio minore con lui Per_2
convivente, l'obbligo del padre di versare alla sig.ra il Parte_2
contributo al mantenimento del figlio stabilito in sede di Per_2
separazione viene meno con decorrenza da agosto 2024; il contributo
Per_ dovuto dal padre a titolo di concorso al mantenimento di viene rideterminato in euro 200,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente con prima rivalutazione agosto 2025, e detto contributo verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese alla madre a mezzo di bonifico bancario su conto indicato dalla madre;
8) le spese straordinarie in favore dei figli individuate come da
Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di famiglia Sezione di Udine
(prot. n. 1505/2015 del 28/08/15) verranno ripartite tra i genitori nelle seguenti quote: 60% a carico del padre sig. e 40% a Parte_1
carico della madre sig.ra ; Parte_2
9) le parti hanno già concordato che, impregiudicato il regime previsto dal suddetto Protocollo tra spese che necessitano di preventivo accordo e quelle dovute senza necessità di preventivo accordo, ciascun genitore si impegna a comunicare mensilmente all'altro a mezzo mail ordinaria le spese straordinarie dei figli al fine di evitare che vengano a determinarsi cumuli di spese che comportino per l'altro genitore difficoltà di rimborso;
il rimborso dovrà essere effettuato entro il giorno trenta del mese successivo a quello di invio della documentazione di spese all'altro genitore. Le detrazioni riferite alle spese straordinarie saranno godute al
60% dal padre al 40% dalla madre. Eventuali sussidi e/o rimborsi per
4 spese scolastiche e sanitarie verranno ripartiti tra i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese suddette.
10) nulla a titolo di assegno divorzile tra le parti stante la loro indipendenza economica.
11) l'assegno unico universale per i figli continuerà ad essere richiesto e percepito da entrambi i coniugi per la giusta rispettiva metà;
12) le parti si danno reciprocamente atto che il sig. ha Parte_1
già provveduto a corrispondere l'importo di € 906,83 alla sig.ra Parte_2
a titolo di conguaglio per assegni di mantenimento pregressi
[...]
dei figli, rivalutazione monetaria dei detti assegni e spese straordinarie maturati fino al 30 aprile 2024; per i rimborsi delle spese straordinarie dei figli relative ai mesi successivi e fino al 30 ottobre 2024 la sig.ra dichiara di aver ricevuto a titolo di conguaglio dal sig. Parte_2 Pt_1
la somma di 90,00 in contanti;
13) la sig.ra dà atto di aver ricevuto dal sig. assegno Parte_2 Pt_1
circolare non trasferibile a lei intestato di € 800,00 quale contributo al
Per_ mantenimento ordinario della figlia per i mesi da agosto a novembre
2024; con il versamento di tale importo le parti si danno reciprocamente atto di aver regolamentato gli assegni dovuti a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli per il medesimo periodo;
14) spese e competenze della presente procedura integralmente compensate tra le parti;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIOVANNI AL
NATISONE di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte
II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004
Udine, li 05/12/2024.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Elisabetta Sartor Dott.ssa Annamaria Antonini
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