Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/03/2026, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04438/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16095/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16095 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ghira Masi e Francesco Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Università e della Ricerca, Commissione Esaminatrice Asn per il Settore Concorsuale 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia Clinica, Etc., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dei giudizi negativi, collettivo e individuali, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia clinica, di cui alla procedura indetta con il bando D.D. n. 553/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, non notificati;
- ogni altro atto antecedente o susseguente, comunque connesso al provvedimento principale impugnato di cui sopra, ivi compresi i verbali tutti della Commissione esaminatrice n. 1 del 15 luglio 2022, n. 3 del 13 settembre 2022, n. 4 del 23 settembre 2022, n. 5 del 28 settembre 2022, impugnati esclusivamente in quanto lesivi e nella sola ed esclusiva parte in cui si nega l'abilitazione alla ricorrente, nonché l'elenco degli abilitati, impugnato nella sola ed esclusiva parte in cui non include, tra gli “abilitati”, la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. OM LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con ricorso notificato il 5.12.2022 e depositato il 20.12.2022 -OMISSIS- LE ha impugnato i giudizi espressi per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia per il settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia clinica, di cui alla procedura indetta con il bando del Ministero dell’Università e della Ricerca - D.D. n. 553/2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca, non notificati, nonché gli atti presupposti di cui in epigrafe.
La ricorrente affida le doglianze ai seguenti motivi:
I) Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e travisamento del fatto, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 1, lett. d, del d.m. M.I.U.R. 7 giugno 2016, n. 120, della lett. d) dei criteri di valutazione di cui al verbale n. 1 del 15 luglio 2022 e dell’art. 5, co. 5, del bando di cui al D.D. MIUR n. 553 del 26 febbraio 2021 (sulla collocazione delle pubblicazioni su «riviste di medio/basso impatto scientifico»)
II) Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, travisamento del fatto, incongruenza e illogicità della motivazione e perplessità, nonché violazione e falsa applicazione degli 3, co. 1, l. 241/1990; 8, co. 6, del DPR 4 aprile 2016, n. 95 e 3, co. 1 del d.m. M.I.U.R. 7 giugno 2016, n. 120, nonché dei criteri di valutazione di cui al verbale n. 1 del 15 luglio 2022 (sul «ruolo di PI della candidata»)
III) Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e incongruenza della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli art. 31, co. 2 e 37, co. 2, Cost. e degli 3, co. 1, l. 241/1990; 8, co. 6, del DPR 4 aprile 2016, n. 95 e 3, co. 1 del d.m. M.I.U.R. 7 giugno 2016, n. 120, nonché dei criteri di valutazione di cui al verbale n. 1 del 15 luglio 2022 (sulle restanti notazioni del diniego di abilitazione)
IV) Eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 1 del d.m. M.I.U.R. 7 giugno 2016, n. 120; dei criteri di valutazione di cui al verbale n. 1 del 15 luglio 2022 e dell’art. 5, co. 5, del bando di cui al D.D. MIUR n. 553 del 26 febbraio 2021(omessa valutazione delle pubblicazioni).
2-Resiste il Ministero dell’Università e della Ricerca.
3-Con memoria depositata il 9.12.2025 la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse nella prosecuzione della causa e ha chiesto a questo T.A.R. di dichiarare il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione.
4- All’udienza straordinaria di smaltimento del 13.2.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
5- Il ricorso è improcedibile.
6- In caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso (ex plurimis, Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
7- Il Collegio, per le superiori ragioni, deve prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a..
8- le spese di giudizio vadano compensate tra le parti costituite in ragione della decisione di rito. Nessuna statuizione è dovuta sulle spese per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO SA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
OM LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM LI | DO SA |
IL SEGRETARIO