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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/03/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12631/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 1997/2024 R.G.; decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 18.11.2023 da
, (C.F. ) nato il [...] in [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alessandro Campagna, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 12.03.2025, sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-letto il ricorso, depositato in data 18.11.2023, con il quale ha impugnato il decreto, Parte_1
emesso dal Questore di Foggia in data 17.04.2023, notificatogli il 19.10.2023, con il quale l'Amministrazione aveva disposto il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2., del D. Lgs. 286/1998;
1 -rilevato che con decreto, emesso in data 28.11.2023, il Tribunale ha fissato, per la comparizione delle parti, l'udienza del 09.02.2024, ordinando al ricorrente, ai sensi dell'art. 281 undecies, comma
2, c.p.c., di notificare il ricorso ed il decreto alla Questura di almeno quaranta giorni prima CP_1 dell'udienza;
-considerato che avendo, per un verso, il ricorrente notificato il ricorso ed il decreto all'Amministrazione in data 02.01.2024, senza rispettare il termine minimo di quaranta giorni, previsto dalla suddetta disposizione ed essendo, per altro verso, la Questura di rimasta CP_1
contumace, il Collegio, con ordinanza del 27.12.2024, ha ordinato al ricorrente, a norma dell'art. 164, comma 2, c.p.c. la rinnovazione della notifica del ricorso e di tale provvedimento entro il 31.01.2025, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 12.03.2025, sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
-rilevato che, da un lato l'Amministrazione non si è costituita e, dall'altro lato, che il ricorrente non ha fornito la prova di aver rinnovato la notifica del ricorso e dell'ordinanza del 27.12.2024, entro il termine perentorio assegnato dal Tribunale, né ha allegato, nelle note di trattazione scritta depositate il 09.03.2025, di aver effettuato tale adempimento;
-considerato che a norma dell'art. 307, comma terzo, c.p.c. “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”;
-osservato, quanto alla regolamentazione delle spese, che non vi è luogo a provvedere, essendo l'Amministrazione rimasta contumace;
-rilevato che la mancata instaurazione del contraddittorio, precludendo, da un lato, l'esame nel merito della domanda e denotando, dall'altro lato, quantomeno, colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifichi ex art. 136, comma 2, del DPR 115/2002, la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bari, con delibera del 21.11.2023:
P.Q.M.
applicato l'art. 307 c.p.c.
I. DICHIARA l'estinzione del giudizio e ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
II. NULLA sulle spese;
III. REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 21.11.2023;
IV. RIGETTA, per l'effetto, l'istanza di liquidazione degli onorari, presentata dal difensore.
2 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 17.03.2025.
Il Giudice estensore
Enzo Davide Ruffo
3
Il Presidente
Marisa Attollino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 1997/2024 R.G.; decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 18.11.2023 da
, (C.F. ) nato il [...] in [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alessandro Campagna, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 12.03.2025, sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-letto il ricorso, depositato in data 18.11.2023, con il quale ha impugnato il decreto, Parte_1
emesso dal Questore di Foggia in data 17.04.2023, notificatogli il 19.10.2023, con il quale l'Amministrazione aveva disposto il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2., del D. Lgs. 286/1998;
1 -rilevato che con decreto, emesso in data 28.11.2023, il Tribunale ha fissato, per la comparizione delle parti, l'udienza del 09.02.2024, ordinando al ricorrente, ai sensi dell'art. 281 undecies, comma
2, c.p.c., di notificare il ricorso ed il decreto alla Questura di almeno quaranta giorni prima CP_1 dell'udienza;
-considerato che avendo, per un verso, il ricorrente notificato il ricorso ed il decreto all'Amministrazione in data 02.01.2024, senza rispettare il termine minimo di quaranta giorni, previsto dalla suddetta disposizione ed essendo, per altro verso, la Questura di rimasta CP_1
contumace, il Collegio, con ordinanza del 27.12.2024, ha ordinato al ricorrente, a norma dell'art. 164, comma 2, c.p.c. la rinnovazione della notifica del ricorso e di tale provvedimento entro il 31.01.2025, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 12.03.2025, sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
-rilevato che, da un lato l'Amministrazione non si è costituita e, dall'altro lato, che il ricorrente non ha fornito la prova di aver rinnovato la notifica del ricorso e dell'ordinanza del 27.12.2024, entro il termine perentorio assegnato dal Tribunale, né ha allegato, nelle note di trattazione scritta depositate il 09.03.2025, di aver effettuato tale adempimento;
-considerato che a norma dell'art. 307, comma terzo, c.p.c. “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”;
-osservato, quanto alla regolamentazione delle spese, che non vi è luogo a provvedere, essendo l'Amministrazione rimasta contumace;
-rilevato che la mancata instaurazione del contraddittorio, precludendo, da un lato, l'esame nel merito della domanda e denotando, dall'altro lato, quantomeno, colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifichi ex art. 136, comma 2, del DPR 115/2002, la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bari, con delibera del 21.11.2023:
P.Q.M.
applicato l'art. 307 c.p.c.
I. DICHIARA l'estinzione del giudizio e ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
II. NULLA sulle spese;
III. REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 21.11.2023;
IV. RIGETTA, per l'effetto, l'istanza di liquidazione degli onorari, presentata dal difensore.
2 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 17.03.2025.
Il Giudice estensore
Enzo Davide Ruffo
3
Il Presidente
Marisa Attollino