Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Loria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Giuri e Alessandro Veronese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno-Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Provincia di Treviso, A.R.P.A.V. – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Consorzio di Bonifica Piave, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Herambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Verbale della Conferenza di Servizi del 27 ottobre 2023 per il rilascio del provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (VI) relativamente al Progetto «Procuratore Speciale della Società Herambiente S.p.A. – Discarica di Loria (TV). Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi» , Codice progetto 39/2022, ricevuto con PEC il 4 dicembre 2023 (prot. n. 645444);
- di ogni altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità, con particolare ma non esclusivo riferimento al parere del Comitato Tecnico Regionale VI n. 220/2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Loria il 22 aprile 2024:
- del parere del C.T.R. VI n. 220 del 25 ottobre 2023, ricevuto con PEC il 9 febbraio 2024;
- del Verbale della riunione del C.T.R. VI del 25 ottobre 2023, ricevuto con PEC il 9 febbraio 2024;
- della Relazione istruttoria del C.T.R. VI del 24 ottobre 2023, ricevuta con PEC il 9 febbraio 2024;
- del Verbale della seduta della Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR del 2 febbraio 2024, ricevuto con PEC il 19 febbraio 2024.
- del Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione Veneto n. 10 del 19 marzo 2024 e dei suoi allegati «A», recante il Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso della Regione Veneto n. 6 del 29 gennaio 2024 di «Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale» e «B», recante il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto n. 61 del 12 marzo 2024 per il rilascio dell’ «Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività individuata al Punto 5.4. dell’Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006», tutti ricevuti con PEC il 25 marzo 2024;
- di ogni altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto, del Ministero dell’Interno-Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso e della società Herambiente S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. ND AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione del Veneto, con decreto direttoriale 19 marzo 2025 n. 10, ha rilasciato a favore della controinteressata società Herambiente S.p.A. il provvedimento autorizzatorio unico (PAUR), ex art. 27 -bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cod. amb.), relativo al progetto di «Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi» della discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili «ex cava ai Ronchi» , ubicata nel Comune di Loria, in via Colombara.
2. Il progetto prevede, in estrema sintesi, l’innalzamento per ulteriori sei metri della quota della discarica sino a giungere all’altezza di quattordici metri dal piano di campagna, ferma restando l’estensione planimetrica dell’impianto.
La riprofilatura morfologica della discarica consentirebbe il conferimento di ulteriori mc 210.500 di rifiuti rispetto a quelli già autorizzati, per un volume complessivo di mc 1.164.049.
L’intervento consentirebbe di sfruttare l’impianto per altri quattro anni, stimando un tasso medio annuale di conferimento di rifiuti pari a ottantamila tonnellate.
3. La società Herambiente ha presentato l’istanza di PAUR il 29 luglio 2022.
Per quanto qui di interesse, lo studio di impatto ambientale (SIA) del proponente, elaborato il 6 giugno 2022 e annesso all’istanza di PAUR, prevedeva di estendere a tutto il perimetro del sito la siepe bassa di ligustro in parte già esistente a tre angoli dell’area e prevedeva una nuova siepe di carpino nero alternata ad altri arbusti termofili, nonché una fascia boscata (pagina 156 del doc. 2, parte VI, del Comune.)
Esaurite le fasi procedimentali finalizzate ad acquisire nella sua completezza la documentazione necessaria all’istruttoria, in data 24 ottobre 2023 il gruppo istruttorio in seno al Comitato tecnico regionale (TR) VI ha elaborato la relazione di propria competenza.
Il TR VI, con parere 25 ottobre 2023 n. 220, ha condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio e ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto, condizionatamente al rispetto di prescrizioni, talune delle quali riguardanti le opere di mitigazione ambientale da ultimo proposte da Herambiente, che non comprendevano più la nuova siepe di carpino nero alternata ad altri arbusti termofili, limitandosi alla siepe perimetrale bassa di ligustro, a dei panconi di mitigazione, a una macchia arbustiva e a un prato magro sia per i versanti, sia per la sommità.
La nuova siepe di carpino e di arbusti termofili era stata espunta dal progetto perché incompatibile con il rispetto delle distanze previste dal Codice della strada.
Il parere del TR VI prescriveva al proponente di presentare in vista del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) un aggiornamento del piano di ripristino ambientale conforme alle indicazioni sulle anzidette opere mitigative.
Il parere del TR VI è stato favorevole anche relativamente al conferimento di due tipologie di rifiuti ulteriori rispetto a quelle già autorizzate, tra cui quelli con codice «EER 131304 - fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03» .
Il 27 ottobre 2023 si è svolta la conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento di VI tra la Regione Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Loria, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso, il Consorzio di bonifica Piave e l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.
La conferenza di servizi, con il solo parere contrario del Comune, si è conclusa con giudizio di VI positivo, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate dal TR VI.
La Regione, con decreto direttoriale 29 gennaio 2024 n. 6, ha adottato il provvedimento favorevole di VI corredato dalle anzidette prescrizioni del TR VI.
Il 2 febbraio 2024 si è svolta la conferenza di servizi per il rilascio dell’AIA e del PAUR, che si è conclusa in senso favorevole sulla base delle posizioni prevalenti, stante il parere contrario del Comune di Loria.
La Regione, con decreto direttoriale 12 marzo 2024 n. 61, ha rilasciato il provvedimento di AIA, corredato da prescrizioni.
In particolare, la prescrizione n. 2.1. prevede che « i rifiuti conferiti nei volumi oggetto dell’ampliamento della discarica, devono essere prioritariamente prodotti nel territorio della Regione del Veneto e prevalentemente destinati a soddisfare il fabbisogno delle aziende del Gruppo Hera o ad esso associate, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 33, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 3/2000».
La Regione ha motivato l’introduzione di tale prescrizione «alla luce di quanto previsto (i) dall’articolo 15 comma 2 lettera d) della Normativa di Piano del Piano Regionale gestione rifiuti urbani e speciali, come aggiornato da ultimo dalla D.G.R. n. 988 del 09/08/2022, (ii) dal Parere n. 220 del 25/10/2023 del Comitato regionale VI, Allegato A al DDR-VI n. 6/2024, (iii) da quanto previsto dall’Art. 33, commi 2 e 3, letti alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 505/2002 e 244/2011 e (vi) da quanto espresso, a tale proposito, dalla Provincia di Treviso e dal Comune di Loria nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 2/02/2024» (doc. 4 della Regione, pagina 6.)
Infine la Regione, con decreto direttoriale 19 marzo 2024 n. 10, ha adottato il PAUR, comprensivo dei provvedimenti favorevoli di VI e di AIA.
4.1. Nel frattempo, con ricorso notificato il 2 febbraio 2024 e depositato il 13 febbraio 2024, il Comune di Loria ha impugnato il verbale della conferenza di servizi del 27 ottobre 2023, ricevuto il 4 dicembre 2023, recante la determinazione favorevole in ordine al rilascio del provvedimento di VI sul progetto.
Il ricorso si affida ai seguenti motivi:
«1. Violazione dell’art. 15, comma 2, lett. d), del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Violazione dell’art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e del principio di gerarchia dei rifiuti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Contraddittorietà manifesta.»
Il Comune di Loria lamenta la violazione dell’art. 15, comma 2, lett. d), del Piano Regionale gestione rifiuti urbani e speciali (PRGRUS), atteso che il progetto di riprofilatura morfologica della discarica prevede il conferimento di rifiuti non solo da parte dell’impresa titolare della discarica o da imprese ad essa associate, come – secondo la prospettazione attorea – prevedrebbe la norma di piano, ma anche da parte di soggetti terzi;
«2. Violazione dell’art. 22, comma 3, lett. c), e dell’art. 25, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 3, comma 1, dell’art. 14, commi 6 e 7, e dell’art. 29, commi 1 e 2, della L.R. Veneto n. 11/2004. Violazione dell’art. 36 del PTRC. Violazione dell’art. 32 del PTCP. Violazione degli artt. 81, 125 e 131 del vigente PI del Comune di Loria. Eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dell’art. 27-bis, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e del principio di tipicità.»
Il Comune di Loria lamenta che non sarebbero adeguate a evitare, né a prevenire, né a ridurre gli impatti ambientali conseguenti all’ampliamento della discarica le misure di mitigazione ambientale di progetto, consistenti – come detto - in una siepe bassa di ligustro lungo il perimetro della discarica, in tre panconi di mitigazione contenenti piante, in macchie arbustive di bassa taglia sul rilevato rivestito dal prato magro.
Deduce la violazione dell’art. 36 del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), secondo cui, in sede di pianificazione territoriale, le previsioni significative di trasformazione del suolo che prevedano aree degradate da riqualificare devono essere accompagnate da adeguate forme di mitigazione ambientale.
Deduce, altresì, la violazione dell’art. 32 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), nella misura in cui tale norma, pur demandando allo strumento urbanistico comunale la previsione di idonee procedure per la verifica dell’equilibrio ecologico ambientale del territorio di competenza, richiede l’adozione di adeguati interventi di compensazione ambientale.
Sostiene che le previsioni del PTRC e del PTCP, introducendo prescrizioni e vincoli inderogabili prevarrebbero sulla pianificazione comunale e che nemmeno il PAUR - che pure può costituire variante agli strumenti urbanistici comunale - potrebbe derogarvi.
Assume come violato anche l’art. 81 ( “Dispositivi di mitigazione tra insediamenti” ) delle NTO del PI comunale, secondo cui, in caso di ampliamento di attività insalubri, debbano essere realizzate fasce boscate di adeguata profondità verso le zone a prevalente destinazione residenziale.
Le misure di mitigazione nemmeno risponderebbero a quanto prevede l’art. 125 delle NTO del PI in tema di «Rete Ecologica» che, se applicato al caso di specie, richiederebbe la realizzazione di siepi e fasce tampone di larghezza non inferiore a dieci metri.
Il progetto non rispetterebbe nemmeno l’art. 131 delle NTO del PI, in tema di ricomposizione dei tratti mancanti di siepi campestri, che insistevano in loco;
«3. Violazione dell’art. 22, comma 3, lett. c), e dell’art. 25, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 36 del PTRC e dell’art. 32 del PTCP sotto altro e diverso punto di vista.»
Il Comune di Loria lamenta l’inadeguatezza delle misure di mitigazione ambientale atteso che la conferenza di servizi del 27 ottobre 2023 si è conclusa in senso favorevole nonostante gli Enti avessero accertato l’impossibilità giuridica di realizzare la siepe di carpino e arbusti termofili lungo i lati est, sud e ovest della discarica e nonostante la mancata previsione di misure di mitigazione alternative a tale siepe;
«4. Violazione dell’art. 40 del vigente PI del Comune di Loria. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.»
Il Comune di Loria deduce che il progetto prevede il conferimento nella discarica di tipologie di rifiuti ulteriori rispetto a quelli già autorizzati e rispetto ai quali nel procedimento non sarebbero emerse prove circa la non putrescibilità.
Nel caso di specie troverebbe quindi applicazione l’art. 40 delle NTO del PI comunale, che fissa in 250 metri la distanza minima tra discariche per rifiuti putrescibili e abitazioni ed edifici pubblici stabilmente occupati.
Da questo punto di vista, il progetto non sarebbe assentibile perché la predetta distanza sarebbe limitata a 175,93 metri.
4.2. Con successivo atto per motivi aggiunti notificato il 9 aprile 2024 e depositato il 22 aprile 2024, il Comune di Loria ha impugnato gli atti assunti nel corso dal procedimento dal TR VI (relazione istruttoria del 24 ottobre 2023, verbale della riunione del 25 ottobre 2024 e il coevo parere n. 220 del 2025), conosciuti tra il 9 e il 19 febbraio 2024, nonché il verbale della conferenza di servizi del 2 febbraio 2024 per il rilascio dell’AIA e del PAUR, il decreto direttoriale 29 gennaio 2024 n. 6 recante provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, il decreto direttoriale 12 marzo 2024 n. 61 recante l’AIA e il decreto direttoriale 19 marzo 2024 n. 10 recante il PAUR.
Tali provvedimenti sarebbero affetti dai medesimi vizi dedotti nel ricorso introduttivo e da quelli seguenti:
«1. Violazione degli artt. 22, 25 e 27-bis del D.lgs. n. 152/2006. Violazione dell’Allegato VII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006. Violazione della D.G.R. Veneto n. 568 del 20 aprile 2018. Violazione del parere del C.T.R. VI n. 220 del 25 ottobre 2023. Violazione dell’art. 15, comma 2, lett. d), del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Violazione dell’art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e del principio di gerarchia dei rifiuti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà manifesta. Inversione logica del procedimento.»
Sotto un primo profilo il Comune di Loria censura la prescrizione n. 21.1, apposta al decreto direttoriale 12 marzo 2024 n. 61 recante l’AIA, che permette il conferimento nella discarica di rifiuti prodotti anche da imprese diverse da quella titolare dell’impianto e da quelle ad essa associate, compresi i rifiuti provenienti da fuori Regione.
Tale prescrizione sarebbe illegittima sia perché assunta in sede di AIA anziché in sede di VI, sia perché contrasterebbe con l’art. 15, comma 2, lett. d), del PRGRUS.
Sostiene che il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 244 del 2011, contenuto nel provvedimento di AIA, sarebbe improprio, avuto riguardo al fatto che l’art. 15, comma 2, lett. d), del PRGRUS ha natura eccezionalmente derogatoria del generale divieto di ampliamento delle discariche posto dal precedente comma 1, in attuazione della nuova strategia europea in tema ambientale della c.d. economia circolare prevista delle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE (specifica in materia di discariche), 2018/851/UE e 2018/852UE.
Lamenta che la Regione ha interpretato estensivamente l’art. 15, comma 2, lett. d), del PRGRUS, nonostante dalla natura derogatoria di tale norma discenderebbe l’obbligo di interpretarla secondo il criterio strettamente letterale.
Sotto un secondo profilo, il Comune di Loria lamenta che illegittimamente gli Enti, in sede di VI, hanno deciso di rinviare al momento del rilascio del PAUR le determinazioni riguardanti le opere di mitigazione ambientale.
5. Si sono costituiti in giudizio resistendo al ricorso la Regione, Herambiente e il Ministero dell’Interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
La Regione ed Herambiente, oltre a contestare la fondatezza nel merito del ricorso, in via preliminare hanno eccepito l’inammissibilità della domanda di annullamento del verbale della conferenza di servizi del 27 ottobre 2023 perché si tratterebbe di un atto con valenza solo endoprocedimentale.
6. All’udienza pubblica del 27 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da separato verbale.
7. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, proposto avverso la determinazione recante parere favorevole di VI assunta nella conferenza di servizi del 27 ottobre 2023.
Osserva in generale il Collegio che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria ha natura immediatamente lesiva per la parte che ne è pregiudicata, avuto riguardo al tenore letterale dell’art. 14 -quater della legge n. 241 del 1990, secondo cui “La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.”
La successiva determinazione conclusiva adottata dall'Autorità procedente non è autonoma rispetto alla deliberazione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, avente contenuto precettivo e lesivo.
Ciò legittima l'impugnazione diretta ed immediata del verbale di conferenza di servizi decisoria (cfr. T.A.R. Milano, sez. I, 27 novembre 2022, n. 2082 e T.A.R. Liguria, sez. I, 13 gennaio 2020, n.18.)
Rispetto al procedimento di rilascio del PAUR, il Collegio osserva inoltre che, ai sensi dell’art. 27 -bis , comma 7, terzo periodo, cod. amb., “la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VI e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.”
Al riguardo il Collegio condivide l’orientamento secondo cui «il PAUR non sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma (pur presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprenderebbe» (Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241, paragrafo 5.5), da che ne deriva la conseguenza secondo cui il provvedimento di VI (così come quello di AIA), in quanto dotato di autonoma efficacia lesiva rispetto al provvedimento di PAUR, deve essere espressamente impugnato in sede giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29 cod. proc. amm. (TAR Veneto, sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 14.)
8. Nel merito, il ricorso va accolto.
9. In particolare, è fondato nei termini di cui appresso il primo motivo del ricorso introduttivo.
Con tale doglianza, il Comune ricorrente lamenta che la discarica sarebbe aperta al conferimento di rifiuti provenienti da soggetti diversi dall’impresa titolare della discarica o da imprese ad essa associate, in violazione dell’art. 15, commi 1 e 2, lett. d), del PRGRUS, secondo cui “1. Sulla scorta dei dati consolidati nel presente Piano, non è consentita l’approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. 2. Le condizioni per la deroga al divieto di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi: […] d) smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 7-quinquies del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., di rifiuti speciali di imprese singole o associate, derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo di produzione di beni, o prodotti da un trattamento di rifiuti.”
Precisa il Collegio che l’espressione «ampliamenti» contenuta al comma 1, per la latitudine del significato ad essa connesso, è tale da ricomprendere non solo gli aumenti areali e superficiari ma anche gli incrementi volumetrici (cfr. TAR Veneto, sez. IV, 20 gennaio 2025, n. 81.)
Il motivo viene qui scrutinato unitamente alle censure contenute nell’atto per motivi aggiunti che sviluppano ulteriormente tale doglianza in relazione alla prescrizione n. 21.1 annessa all’AIA, riguardante l’origine dei rifiuti.
9.1a. Prima di esaminare le censure giova svolgere una premessa finalizzata a inquadrare dal punto di vista sistematico l’art. 15, commi 1 e 2, lett. d), del PRGRUS ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni ivi contenute.
Va innanzitutto premesso che la versione dell’art. 15, commi 1 e 2, lett. d), applicabile alla fattispecie concreta è quella derivante dall’aggiornamento del PRGRUS disposto con la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2022 n. 988, che ha modificato il piano approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29 aprile 2015 n. 30.
Nella relazione annessa dalla nominata deliberazione della Giunta regionale (doc. 28 del Comune ricorrente) si legge che l’aggiornamento del PRGRUS si è reso necessario atteso che il 4 luglio 2018 sono entrate in vigore le quattro direttive europee del cosiddetto « pacchetto economia circolare» , pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 giugno 2018, che modificano sei precedenti direttive sui rifiuti (Direttiva 2008/98/Ce), sugli imballaggi (Direttiva 1994/62/Ce), sulle discariche (Direttiva 1999/31/Ce), sui rifiuti elettrici ed elettronici (Direttiva 2012/19/Ue), sui veicoli fuori uso (Direttiva 2000/53/Ce) e sulle pile (Direttiva 2006/66/Ce).
Le succitate direttive europee, conseguenti al Piano d’Azione dell’Unione Europea, stabiliscono obiettivi stringenti, con particolare riferimento alla Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e alla Direttiva (UE) 2018/850, di modifica della direttiva discariche 1999/31/CE.
In conseguenza dell’adozione di tali direttive, la Regione ha ritenuto opportuno aggiornare il PRGRUS al dichiarato scopo di renderlo coerente con le nuove indicazioni emanate a livello europeo e di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati a livello sovranazionale.
Tra tali obiettivi, è compreso quello di ridurre progressivamente la quantità dei rifiuti destinati allo smaltimento in discarica
9.1b. In questa prospettiva, il punto 2.9.4 ( “Fabbisogno di discarica” ) dell’ “Elaborato C: Rifiuti speciali” annesso al PRGRUS si conclude con l’affermazione secondo cui “In ogni caso il rafforzamento delle azioni di Piano già previste, nonché quelle nuove proposte col presente aggiornamento, oltre alla conclusione dello smaltimento dei rifiuti della bonifica del sito di Legnago, dovrebbero comportare una diminuzione del tasso di smaltimento in discarica e un conseguente allungamento dei tempi di vita utile delle discariche. L’emanazione della L.R. n. 45/19 consente un monitoraggio annuale del tasso di smaltimento in discarica e dell’andamento dei volumi residui di discarica, per cui sulla base dei dati certificati potranno essere valutate dalle Autorità competenti le nuove volumetrie da approvare.”
Al riguardo, va precisato che, ai sensi dell’art. 3 ( “Disposizioni in materia di rifiuti speciali non pericolosi” ), commi 1 e 2, della legge regionale n. 45 del 2019, il monitoraggio annuale compete all’Osservatorio regionale sui rifiuti istituito presso l’ARPAV, che deve attestare il reale fabbisogno di smaltimento con particolare riguardo alla necessità di nuove volumetrie di discarica per rifiuti speciali non pericolosi .
In diretta attuazione dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale n. 45 del 2019, l’art. 15, comma 2 -bis , del PRGRUS prevede che “Con riferimento alla verifica delle condizioni di deroga previste al precedente comma 2, lettera d), l'Osservatorio regionale sui rifiuti, elabora e trasmette alla Regione Veneto annualmente il quadro conoscitivo aggiornato dello smaltimento e delle volumetrie residue delle discariche per rifiuti non pericolosi sulla base della metodologia riportata in Allegato 6.”
Da questo punto di vista, sia il divieto posto dall’art. 15, comma 1, delle norme tecniche del PRGRUS, sia la deroga prevista dal successivo comma 2, lett. d), trovano fondamento nelle elaborazioni sul fabbisogno di discariche effettuato dall’Osservatorio regionale sui rifiuti in seno all’ARPAV.
Tale Osservatorio ha previsto che «sulla base dei rifiuti smaltiti in discarica nell’anno 2022, si stima l’esaurimento della volumetria utile per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stabili e non reattivi in discarica di circa 8 anni (a partire dal 01/01/2023)» (l’affermazione è riportata alla pagina 50 del parere del TR VI del 25 ottobre 2023, doc. 2 della Regione.)
Tale circostanza di fatto giustifica l’attualità del regime di deroga al divieto generale posto dal comma 1 dell’art. 15 del PRGRUS, ma non può valere come criterio interpretativo del comma 2, lett. d).
9.1c. Tra le azioni tendenti alla riduzione del tasso di smaltimento in discarica, l’art. 11 delle norme di attuazione del PRGRUS tratta delle “Misure per ridurre la produzione di rifiuti speciali” , mentre l’art. 12 tratta delle “Misure per favorire il recupero dei rifiuti speciali” .
Tali misure sono coerenti con il contenuto della scheda “V Obiettivo – Minimizzare il ricorso alla discarica” , compresa nel menzionato “Elaborato C: Rifiuti speciali” , secondo la quale “L’opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali, da collocare a valle dei processi di trattamento finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti.”
In particolare, tale scheda indica tra le finalità da perseguire in merito al tema delle discariche quello di “favorire infine la realizzazione di discariche in conto proprio gestite da consorzi in modo … [da] realizzare una filiera controllata dall’impianto di trattamento al deposito definitivo e nel contempo perseguire il principio di prossimità dando risposte concrete al sistema produttivo locale.”
Alla luce di tale finalità, va letto l’art. 15, al comma 2, lett. d), del PRGRUS, nella parte in cui, dal punto di vista soggettivo, limita la deroga al divieto di cui al comma 1 alle sole «imprese singole o associate» in vista dello smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo di produzione di beni, o prodotti da un trattamento di rifiuti.
9.1d. Rispetto a tale disposizione, il cui contenuto letterale è privo di ambiguità, vanno fatte due considerazioni.
Sotto un primo profilo, il carattere derogatorio della disposizione - vale a dire di eccezione rispetto alla regola generale del divieto di assentire l’apertura o l’ampliamento di nuove discariche - ne legittima una lettura restrittiva ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi (cfr. TAR Veneto, sez. IV, 20 gennaio 2025, n. 81.)
9.1e. Sotto un secondo profilo, l’individuazione dei soggetti ammessi al regime di deroga al divieto generale all’apertura di nuove discariche previsto dal PRGRUS ricalca il contenuto dell’art. 33, comma 1, lett. a), della legge regionale. n. 3 del 2000, secondo cui “le nuove discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A ai sensi della deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, possono essere realizzate da: a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio regionale” .
9.1f. È opportuno precisare che tale norma di legge regionale non è stata interessata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 244 del 2011 che ha investito il solo art. 33, comma 2, della L.R. n. 3 del 2000, nella parte in cui fissava un limite massimo al conferimento in discarica di rifiuti in conto terzi (cfr. secondo periodo del paragrafo 3.1 del «Considerato in diritto» della predetta sentenza della Corte Costituzionale: «Per esclusiva completezza espositiva, si fa presente che non può essere presa in considerazione la questione relativa al primo comma del suddetto articolo della legge regionale, dato che ad esso non fa riferimento il giudice remittente – il quale considera tale disposizione non rilevante ai fini del giudizio a quo – ma solo la parte privata.» )
L’art. 33, comma 1, lett. a), della legge regionale. n. 3 del 2000 non è stato nemmeno interessato dalla sentenza della Costituzionale n. 505 del 2002, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 33, commi 3 e 4, della legge regionale n. 3 del 2000, nella parte in cui disponeva che i rifiuti speciali di provenienza extraregionale potevano essere conferiti in discariche ubicate nel Veneto e già in servizio all'entrata in vigore della legge regionale, solo entro il limite del quindici per cento della loro capacità ricettiva residua a quella data esistente.
9.1g. Va, altresì, osservato che il PRGRUS (comprese le norme tecniche di attuazione che lo compongono) è espressione di una potestà pianificatoria e, come tale, è destinato ad avere una durata limitata nel tempo.
In particolare, l’art. 199 ( “Piani regionali” ), comma 10, cod. amb. dispone che “Le regioni per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni.”
Da questo punto di vista, l’art. 15 del PRGRUS, avendo natura di atto amministrativo con efficacia soggetta a scadenza, si differenzia dall’art. 33, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 3 del 2000, nella versione dichiarata incostituzionale, che poneva limiti al conferimento di rifiuti con valenza assoluta e a tempo indeterminato.
9.2. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio non ritiene fondata la tesi secondo cui l’art. 15, comma 2, lett. d), del PRGRUS debba essere interpretato, integrandone il contenuto, facendo leva sull’art. 33, commi 2 e 3, letti alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 505/2002 e n. 244/2011.
Piuttosto, tale disposizione del PRGRUS va interpretata nel senso che non è consentito autorizzare «nuove volumetrie di discarica» per ricevere, anche solo parzialmente, rifiuti in conto terzi, tali essendo i rifiuti provenienti da soggetti diversi dal soggetto autorizzato all’esercizio della discarica o da soggetti ad esso associati, ai quali è invece riferibile la gestione in conto proprio.
9.3. Di conseguenza la determinazione favorevole sulla VI e il provvedimento di AIA (e, a valle, il PAUR) sono illegittimi nella parte in cui consentono il conferimento nella discarica di rifiuti in conto terzi.
Ciò vale a maggior ragione per lo smaltimento in discarica, consentito dal PAUR, dei rifiuti con codice CER 19 13 04 (fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni non contenenti sostanze pericolose) per i quali non esiste un ciclo produttivo diretto, con la conseguenza che il conferimento potrebbe avvenire anche da parte di soggetti diversi dal produttore originario.
9.4. Nondimeno, al contrario di quanto sostiene il Comune ricorrente, il Collegio ritiene che, non precisando l’art. 15, comma 2, lett. d), del PRGRUS che cosa si intenda per imprese «associate» a quella intestataria dell’autorizzazione alla conduzione della discarica, in tale nozione vadano comprese anche le imprese del gruppo societario alla quale quest’ultima appartiene e non solo quelle che siano parte di una struttura associativa meno stabile e più occasionale (associazione, raggruppamento, consorzio.)
Infatti, i concetti giuridici di controllo societario e di gruppo industriale esprimono una forma di aggregazione che non può essere considerata meno stabile di quella derivante da un contratto di natura associativa.
Inoltre è ragionevole ipotizzare che, in una logica di gruppo, si possa realizzare una filiera controllata dall’impianto di trattamento al conferimento in discarica e nel contempo perseguire il principio di prossimità, nel senso considerato dalla sopra menzionata scheda “V Obiettivo” dell’ “Elaborato C” del PRGRUS.
9.5. L’accertamento dell’illegittimità del PAUR (e dei provvedimenti in esso compresi) nella parte in cui è ammesso il conferimento di rifiuti in conto terzi, assorbe la questione riguardante la pretesa lesione all’interesse procedimentale che si sarebbe verificata perché la determinazione definitiva sui soggetti ammessi a conferire i rifiuti in discarica sarebbe stata assunta solo in sede di AIA anziché in sede di VI.
Ritiene comunque il Collegio che la doglianza che sviluppa tale questione non sia fondata, atteso che il tema è stato compiutamente affrontato in sede di VI e che in sede di AIA l’Amministrazione si è limitata a rimodulare, affinandolo con un maggior grado di precisione, l’indirizzo assunto in occasione della valutazione dell’impatto ambientale.
10. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, articolato in più censure, il Comune ricorrente lamenta che le misure di mitigazione indicate nel parere favorevole di VI non sarebbero adeguate a compensare gli effetti ambientali derivanti dall’ampliamento della discarica.
Il motivo viene scrutinato unitamente alla censura strettamente collegata, formulata con il terzo motivo del ricorso introduttivo, sulla mancata individuazione di misure di mitigazione alternative alla siepe perimetrale di carpino e arbusti termofili prevista nel progetto originario.
A tali censure è connessa anche quella veicolata attraverso i motivi aggiunti con la quale il Comune ricorrente lamenta che, nella conferenza di servizi dedicata al giudizio di VI, sarebbe stato deciso di rinviare al momento del rilascio del PAUR la determinazione finale sull’adeguatezza delle opere di mitigazione ambientale progettate dal proponente.
10.1a. Di tali censure va disattesa quella con cui viene lamentata la violazione dell’art. 81, comma 2, delle NTO del P.I. comunale che indica la profondità delle fasce di mitigazione per le attività insalubri classificate di prima e di seconda classe dall’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, tali essendo – ai sensi della norma da ultimo nominata - “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti” .
Infatti, la discarica per rifiuti speciali non pericolosi oggetto del contendere non possiede tali caratteristiche pregiudizievoli per la salute umana.
10.2. Vanno invece positivamente apprezzate, sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, le restanti censure del secondo e del terzo motivo del ricorso introduttivo, inerenti alla non corretta valutazione dello stato dei luoghi in vista delle determinazioni da assumere sulle misure di mitigazione ambientale.
Prima di scrutinare tali censure giova premettere che, come noto, la funzione tipica della valutazione di impatto ambientale è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 2025, n. 5281.)
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, la Regione non ha fatto un uso corretto della discrezionalità tecnica né di quella amministrativa.
10.3. In particolare, in seno alla conferenza di servizi del 27 ottobre 2023 è risultata prevalente la posizione prospettata dalla Regione secondo cui: a) l’art. 36 del PTRC e l’art. 32 del PTCP, entrambi in tema di mitigazione ambientale, non sarebbero applicabili alla fattispecie perché si limiterebbero a contenere direttive destinate al pianificatore comunale che, nel caso di specie, nulla in tal senso avrebbe previsto nello strumento urbanistico locale; b) nonostante il PTCP comprenda parte della discarica all’interno di una rete ecologica, la cartografia del PI non recherebbe indicazioni in tal senso; c) l’art. 125 “Barriere e opere di mitigazione” delle NTO del PI comunale non sarebbe applicabile alla fattispecie atteso che l’elaborato P1.1 annesso al PI non evidenzia elementi della rete ecologica all’interno del sito né nelle vicinanze e perché tale norma detta una definizione di «barriere» - “gli ambiti o i punti di discontinuità e/o di conflitto per le vie di transizione della fauna, a causa di infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti produttivi o residenziali”- che non includerebbe le discariche; d) l’elaborato P1.1 annesso al PI indicherebbe solo la presenza di «siepi campestri e filari esistenti in spazio aperto» , che non assumerebbero rilevanza perché non elencati negli elementi che compongono la rete ecologica; e) gli artt. 40 e 95, in tema di discariche, delle NTO del PI comunale non prevedrebbero misure di mitigazione rispetto a tali impianti.
Ad avviso del Collegio, tali assunti sui quali si è fondata la posizione prevalente in conferenza dei servizi non sono fondati, risultando piuttosto fondati gli argomenti di senso opposto dedotti dal Comune ricorrente.
10.3a. In particolare, va osservato quanto segue.
L’art. 36, comma 1, del PTRC prevede che “In sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, le previsioni di significative trasformazioni del suolo, che prevedono una riduzione delle superfici ad area verde o presentano aree degradate da riqualificare, sono accompagnate da forme di mitigazione ambientale” .
L’art. 32, comma 1, del PTCP dispone che “Con riferimento agli indicatori di sostenibilità individuati per ciascuna UDP e sulla base delle qualità presenti nell’UDP, lo strumento urbanistico comunale dovrà prevedere idonee procedure di verifica dell’equilibrio ecologico ambientale nel territorio di competenza, disponendo adeguati interventi di compensazione ambientale da realizzarsi in funzione dell’aggravio di carico ambientale determinato da: a) attività di estrazione di minerali non energetici (cave); b) interventi infrastrutturali ed edificatori in zona agricola; c) interventi di nuova urbanizzazione; d) qualsiasi altro intervento che riduca il valore ecologico ambientale del territori.”
Ritiene il Collegio che tali norme, benché formalmente indirizzate al pianificatore comunale, debbano essere tenute presenti dall’autorità procedente chiamata a pronunciarsi su progetti soggetti a VI, non potendo l’eventuale inerzia comunale tradursi nella mancata adozione di interventi di mitigazione e, di conseguenza, in una compromissione del “bene ambiente”, che ha rilevanza costituzionale e che, per definizione, deve essere al centro del giudizio di VI.
Da questo punto di vista, il procedimento di VI è risultato carente sotto il profilo della previsione di opere di mitigazione ambientale proporzionate al carico ambientale indotto dall’ampliamento della discarica.
Tale carenza risulta particolarmente significativa alla luce del fatto che, come verificato dal TR VI nel parere del 25 ottobre 2023 «Una delle caratteristiche dell’impianto è quella di avere aree di risulta destinabili a verde molto contenute. A questo limite si associa la presenza di una viabilità che lambisce la recinzione perimetrale lasciando margini ridottissimi per la messa a dimora di piante arboree o arbustive.» (doc. 2 della Regione, pagina 58.)
Vale a dire che la limitatezza degli spazi destinabili alle opere di mitigazione avrebbe dovuto indurre la Regione ad approfondire con maggior impegno istruttorio e motivazionale l’aspetto delle misure destinate a compensare l’incremento della pressione ambientale.
10.3b. Da questa angolatura, la determinazione favorevole di VI risulta viziata anche sotto lo specifico profilo per cui nell’istruttoria non è stata affrontata la questione dell’individuazione di misure di mitigazione alternative alla siepe perimetrale di carpino e arbusti termofili prevista nel progetto originario del proponente, ma non realizzabile perché incompatibile con il regime delle distanze.
Al riguardo, l’aggiornamento del 5 settembre 2023 del SIA si è limitato a prevedere che «L’attuale siepe di ligustro che fiancheggia la recinzione nei tre dei quattro angoli dell’area di intervento (nord-orientale, nord-occidentale e sud-occidentale) verrà mantenuta, dotata di adeguato impianto irriguo ed estesa all’intero perimetro del sito. Si tratta di un impianto che viene potato basso sia per esigenze manutentive sia perché gli spazi contenuti limitano lo sviluppo delle piante.» (pagina 47 del doc. 23 del Comune.)
Si tratta di un intervento mitigativo di minore consistenza rispetto a quello previsto in origine, che comprendeva la siepe perimetrale di carpino e arbusti termofili.
Da questo punto di vista, il Collegio ravvisa nel procedimento di VI un difetto istruttorio e motivazionale sull’idoneità di tale intervento minimale a compensare in modo accettabile l’aumentato impatto ambientale, anche in considerazione del fatto che lo stesso proponente non aveva prospettato come sovrabbondanti le più consistenti misure di mitigazione indicate nel SIA originario del 6 giugno 2022.
10.3c. Passando allo scrutinio delle censure che fanno leva sul contenuto delle NTO del PI comunale, il Collegio ritiene opportuno anticipare alcune premesse.
È vero che il PAUR può costituire variante agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’art. 27 -bis , commi 4 e 7 -ter , cod. amb..
Tuttavia, ad avviso del Collegio, la compressione dell’autonomia pianificatoria comunale, che trova tutela costituzionale egli art. 5 e 118, comma 2, Cost., presuppone il rispetto di due condizioni concorrenti.
Sotto un primo profilo, nel procedimento di PAUR la Regione (o l’ente da essa delegato) deve svolgere un corretto inquadramento delle norme comunali di piano che interessano l’area oggetto di intervento.
Sotto un secondo profilo, al fine di verificare che sia stato correttamente esercitato il potere eccezionale di «neutralizzare» le scelte urbanistiche del Comune, la decisione assunta in sede di PAUR di agire in variante rispetto alla pianificazione comunale deve essere sorretta da una motivazione adeguata, che permetta di comprendere per quale ragione l’interesse sotteso alla pianificazione locale debba essere sacrificato a vantaggio dell’interesse, ritenuto prevalente, alla realizzazione dell’opera.
10.3d. Fatta questa precisazione, ritiene il Collegio che la Regione, avendo escluso che l’area della discarica rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 125 delle NTO del PI comunale, non abbia correttamente inquadrato l’area sotto il profilo della disciplina urbanistica locale.
La Regione è addivenuta a tale erronea conclusione valorizzando il fatto che la cartografia del PI comunale non raffigura l’area in questione all’interno della «rete ecologica» .
Al riguardo, ritiene in chiave sostanzialistica il Collegio che tale circostanza sia irrilevante, in considerazione del fatto che la tavola grafica P1B ( «Carta della Pianificazione territoriale» ) del PAT colloca la zona d’interesse proprio all’interno della rete ecologica, classificandola nella specie come «area di connessione naturalistica: fasce tampone» .
Ritiene quindi il Collegio che il sedime della discarica ricada nell’ambito di applicazione dell’art. 125 delle NTO del PI comunale.
La norma da ultimo nominata richiede l’adozione di opere di mitigazione conseguenti alla realizzazione di interventi qualificati come «barriere» - tali essendo “gli ambiti o i punti di discontinuità e/o di conflitto per le vie di transizione della fauna, a causa di infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti produttivi o residenziali” (art. 125, comma 1) - e precisa che “Si verificano barriere infrastrutturali (ambiti) quando l’infrastruttura o l’insediamento produttivo o residenziale si interfacciano direttamente con aree della Rete ecologica o con suoli agrari ancora integri oppure ambiti non ancora o scarsamente edificati.” (art. 125, comma 2.)
10.3e. Reputa il Collegio che, avuto riguardo alla finalità delle opere di mitigazione - cioè consentire la transizione della fauna - la nozione di “strutture e/o insediamenti produttivi” debba essere intesa nell’accezione più ampia di installazione ragionevolmente idonea a ostacolare il passaggio della fauna.
Di conseguenza, il Collegio non ravvisa impedimenti a ricondurre entro tale nozione anche le discariche, in quanto si tratta di installazioni idonee a interrompere i corridoi verdi attraversati dalla fauna, sia perché sono impianti recintati, sia in ragione dell’attività antropica che vi si svolge.
Non è quindi condivisibile l’opposta opinione prospettata dalla Regione nella conferenza di servizi del 27 ottobre 2023, che in quella sede ha assunto prevalenza.
10.3f. La Regione non ha correttamente inquadrato il regime urbanistico dell’area anche sotto un ulteriore profilo.
In particolare, essa ha dato rilievo al fatto che né l’art. 40 (che tratta delle fasce di rispetto delle discariche) né l’art. 95 (che tratta principalmente dell’utilizzo degli impianti cessati) delle NTO del PI contengono disposizioni sugli interventi di mitigazione.
Osserva tuttavia il Collegio che l’art. 40 e l’art. 95 delle NTO del PI di Loria non esauriscono le prescrizioni in tema di discariche, e in particolare non ostano a che la disciplina in tema di misure di mitigazione sia demandata ad altre disposizioni dello strumento urbanistico comunale.
10.3g. Sotto altro aspetto, avuto riguardo a quanto premesso nel precedente paragrafo 10.3c., reputa il Collegio che la Regione, in sede di VI, non abbia adeguatamente motivato la decisione di superare i vincoli posti dall’art. 31, comma 4, delle NTO del PI, secondo cui “Nei progetti d'intervento va prevista la ricomposizione dei tratti mancanti al fine di favorire la interconnessione ecologica del territorio”.
Infatti ritiene il Collegio che, avuto riguardo alla rilevanza delle siepi campestri quale elemento tradizionale del paesaggio veneto, non sia sufficiente a giustificare la «neutralizzazione» della norma dei PI del Comune ricorrente l’affermazione secondo cui le «siepi campestri e filari esistenti in spazio aperto» non sono elencati tra le componenti della rete ecologica.
Piuttosto, venendo in rilievo la pur consentita compressione della potestà pianificatoria comunale, la Regione avrebbe dovuto spendere un maggior impegno motivazionale per giustificare la prevalenza dell’interesse sotteso all’ampliamento della discarica su quello alla ricomposizione delle siepi campestri.
10.4. L’accertamento dell’illegittimità del PAUR (e dei provvedimenti in esso compresi) sotto il profilo del deficit istruttorio e motivazionale riguardante le misure di mitigazione assorbe la questione della pretesa lesione all’interesse procedimentale che si sarebbe verificata perché il parere del TR VI del 25 ottobre 2023, recepito nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 27 ottobre 2023, ha disposto che « ai fini del rilascio dell’AIA il proponente dovrà presentare un aggiornamento del Piano di ripristino Ambientale conforme alle valutazioni fornite nel presente Parere […] » (doc. 2 della Regione, pagina 50.)
Ritiene comunque il Collegio che la censura non sia fondata.
Infatti, le prescrizioni di mitigazione del TR VI risultavano particolarmente dettagliate da vincolarne le modalità attuative con le quali proponente doveva aggiornare il piano di ripristino.
Di conseguenza, nessuna ulteriore valutazione ambientale era rinviata in sede di AIA, dovendosi solo verificare in quella fase che l’aggiornamento del piano di ripristino avesse recepito le prescrizioni del TR VI.
11. Il quarto motivo di ricorso, a mezzo del quale viene lamentata la violazione della distanza minima di duecentocinquanta metri dalle residenze prevista le discariche di rifiuti putrescibili, non è fondato.
La doglianza muove dal presupposto secondo cui il PAUR non escluderebbe il conferimento di rifiuti putrescibili e dalla considerazione secondo cui, in applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 3 del 2000, le discariche per rifiuti putrescibili devono distare almeno duecentocinquanta metri dagli edifici destinati ad abitazione o dagli edifici pubblici stabilmente occupati.
In realtà, osserva il Collegio che il parere del TR VI del 25 ottobre 2023 contiene la precisazione, che trova riscontro nella documentazione del proponente, secondo cui «in discarica non sono ammessi rifiuti con caratteristiche di putrescibilità, caratteristica prevista anche per i due nuovi codici EER richiesti nell’ambito di questo procedimento amministrativo.» (doc. 2 della Regione, pagina 45.)
Di conseguenza, potendo essere conferiti in discarica unicamente rifiuti non putrescibili, la distanza minima tra l’impianto e le abitazioni è quella di centocinquanta metri prevista dall’art. 32, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 3 del 2000, che nella fattispecie risulta pacificamente rispettata.
12. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati vanno annullati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra, da una parte, il Comune di Loria e, dall’altra, la Regione Veneto e la società Herambiente.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra il Comune di Loria e il Ministero dell’Interno atteso che le doglianze non investono l’operato dell’Amministrazione Statale e atteso che quest’ultima ha svolto una difesa di mero stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la Regione del Veneto e la società Herambiente S.p.A., in solido tra loro, a pagare al Comune di Loria la somma di Euro 4.000,00# (quattromila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Compensa le spese tra il Comune di Loria e il Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
ND AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND AN | Ida OL |
IL SEGRETARIO