TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 46
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell’art. 15, comma 2, lett. d), del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali; Violazione dell’art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e del principio di gerarchia dei rifiuti; Eccesso di potere per carenza di istruttoria; Contraddittorietà manifesta

    La norma di piano, interpretata restrittivamente in ragione del suo carattere derogatorio, limita il conferimento di rifiuti in discarica alle imprese singole o associate che smaltiscono rifiuti derivanti dal proprio ciclo produttivo. L'autorizzazione al conferimento di rifiuti in conto terzi, inclusi quelli con codice CER 19 13 04, rende illegittimi i provvedimenti impugnati.

  • Accolto
    Violazione delle misure di mitigazione ambientale

    La Regione non ha fatto un uso corretto della discrezionalità tecnica e amministrativa. Le norme del PTRC e del PTCP sulla mitigazione ambientale sono applicabili anche in assenza di previsioni specifiche nel piano comunale. La limitatezza degli spazi destinabili alle opere di mitigazione avrebbe richiesto un approfondimento istruttorio e motivazionale maggiore. La mancata previsione di misure alternative alla siepe originariamente proposta e il rinvio della determinazione finale sull'adeguatezza delle opere di mitigazione costituiscono un difetto istruttorio e motivazionale.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 22, 25 e 27-bis del D.lgs. n. 152/2006; Violazione dell’Allegato VII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006; Violazione della D.G.R. Veneto n. 568 del 2018; Violazione del parere del C.T.R. VI n. 220 del 2023; Violazione dell’art. 15, comma 2, lett. d), del PRGRUS; Violazione dell’art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e del principio di gerarchia dei rifiuti; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Contraddittorietà manifesta; Inversione logica del procedimento

    La prescrizione n. 2.1. dell'AIA, che permette il conferimento nella discarica di rifiuti prodotti anche da imprese diverse da quella titolare e da quelle ad essa associate, compresi i rifiuti provenienti da fuori Regione, è illegittima perché contrasta con l'art. 15, comma 2, lett. d), del PRGRUS, che limita il conferimento alle imprese singole o associate che smaltiscono rifiuti derivanti dal proprio ciclo lavorativo. L'interpretazione estensiva della norma da parte della Regione è illegittima.

  • Accolto
    Rinvio della determinazione sulle opere di mitigazione ambientale al momento del rilascio del PAUR

    Il rinvio della determinazione finale sull'adeguatezza delle opere di mitigazione ambientale al momento del rilascio del PAUR, anziché definirle compiutamente in sede di VIA, costituisce un difetto istruttorio e motivazionale.

  • Accolto
    Violazione della prescrizione n. 2.1. dell’AIA relativa all’origine dei rifiuti

    La prescrizione n. 2.1. dell'AIA, che consente il conferimento di rifiuti in discarica da parte di soggetti diversi dal titolare dell'impianto e da imprese associate, anche provenienti da fuori Regione, è illegittima in quanto contrasta con l'art. 15, comma 2, lett. d), del PRGRUS, che limita il conferimento alle imprese singole o associate che smaltiscono rifiuti derivanti dal proprio ciclo lavorativo. L'interpretazione estensiva della norma da parte della Regione è illegittima.

  • Rigettato
    Natura endoprocedimentale dell'atto impugnato

    La determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria ha natura immediatamente lesiva per la parte pregiudicata, in quanto sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso delle amministrazioni interessate. Pertanto, il verbale della conferenza di servizi decisoria è direttamente impugnabile.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 15, comma 2, lett. d), del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Violazione dell’art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e del principio di gerarchia dei rifiuti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Contraddittorietà manifesta.

    La norma di piano, interpretata restrittivamente in ragione del suo carattere derogatorio, limita il conferimento di rifiuti in discarica alle imprese singole o associate che smaltiscono rifiuti derivanti dal proprio ciclo produttivo. L'autorizzazione al conferimento di rifiuti in conto terzi, inclusi quelli con codice CER 19 13 04, rende illegittimi i provvedimenti impugnati.

  • Accolto
    Violazione delle misure di mitigazione ambientale

    La Regione non ha fatto un uso corretto della discrezionalità tecnica e amministrativa. Le norme del PTRC e del PTCP sulla mitigazione ambientale sono applicabili anche in assenza di previsioni specifiche nel piano comunale. La limitatezza degli spazi destinabili alle opere di mitigazione avrebbe richiesto un approfondimento istruttorio e motivazionale maggiore. La mancata previsione di misure alternative alla siepe originariamente proposta e il rinvio della determinazione finale sull'adeguatezza delle opere di mitigazione costituiscono un difetto istruttorio e motivazionale.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 40 del vigente PI del Comune di Loria. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.

    Il parere del TR VI precisa che in discarica non sono ammessi rifiuti con caratteristiche di putrescibilità, neanche per i nuovi codici EER richiesti. Pertanto, si applica la distanza minima di 150 metri prevista per i rifiuti non putrescibili, che risulta rispettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 46
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 46
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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