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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/08/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4925 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
(c.f. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. TOMMASETTI CLAUDIO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. ASSANTE DI CUPILLO FABIANA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/03/2025 , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...], il [...], premettendo: Controparte_1 di aver contratto matrimonio a Napoli il 05/03/1990; che dal matrimonio erano nati due figli: nata il [...] ed nato il Per_1 Per_2
09/03/1995; che tra le parti era intervenuta separazione in forza di accordo di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2, Legge n. 162/2014 autorizzata in data 12/07/2021;
1 che nei patti della separazione era stato previsto a carico del sig. a titolo Parte_1 di mantenimento per la moglie un importo annuo di € 1.800,00 corrispondenti ad Controparte_1
€ 150,00 mensili e nulla era stato previsto per i figli, in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
ciò premesso, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni che di seguito si trascrivono: “1.I coniugi saranno liberi di stabilire la loro residenza con l'obbligo di comunicare i relativi cambiamenti.
2.I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei loro beni e di non aver null'altro in comunione.
3.Il signor si obbliga a versare alla signora a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento la somma di €.150,00 mensili da corrispondersi entro e non oltre il 5 di ogni mese.
4). I figli maggiorenni, che hanno propri nuclei familiari, sono economicamente autosufficienti, pertanto, non vi è alcuna corresponsione;
5.I coniugi fin d'ora si concedono espressamente nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'espatrio senza alcuna limitazione.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti, all'udienza cartolare del 08/07/2025, a modifica delle condizioni del ricorso, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Napoli, in data 05.03.1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli, al n. 19, Parte I, s. sez. AR, anno 1990, ordinando al Competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni.
Nulla disporsi in materia di assegno divorzile in quanto le parti si dichiarano economicamente autonome.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 05/03/1990 (atto n.19, parte I, S., Sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno 1990);
• omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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