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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/09/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2359/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/5/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
SERENA TORRE e FEDERICA VERONELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Massa (MS), via Massa Avenza n. 223, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ELISA STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove ritengano più opportuno;
2) Il sig. continuerà a vivere nella casa sita in Pietrasanta (LU), Via Umbria Parte_2
36, mentre la sig.ra si trasferirà a vivere con i figli in altro immobile reperito in Parte_1 locazione dove vi prenderanno la residenza in Querceta, via Federigi 3) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 Per_2 prevalente presso la madre nel nuovo immobile in cui la stessa si trasferirà a vivere assieme ai figli;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
1 entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4) Il padre terrà con sé i figli minori, previo accordo con la madre quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e le esigenze di salute degli stessi;
in caso di disaccordo il padre terrà con sé i figli tre week end al mese dal venerdì all'ora di uscita da lavoro del sig. sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, nella settimana in cui il Pt_1 padre non terrà con sé i minori nel week end lì terrà con se per due giorni a settimana dall'ora di uscita da lavoro e dopo gli impegni sportivi dei bambini sino al giorno seguente in cui li riaccompagnerà a scuola;
I genitori trascorreranno con i figli, alternativamente fra loro, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo - restando convenuto che i minori per Pasqua staranno con il genitore con cui hanno trascorso il Natale;
i minori trascorreranno con i genitori, sempre in via alternata, ogni festività religiosa o laica, compatibilmente alle sue esigenze. Per le vacanze i figli potranno trascorrere un periodo di 7 giorni anche non consecutivi con entrambi i genitori, sempre da concordarsi con un congruo preavviso. In ogni caso, qualora una delle parti decida di trascorrere un periodo di vacanza con i figli, dovrà darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
5) A titolo di concorso alle spese di mantenimento ordinario dei figli il padre si impegna ed obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di € 1.000,00 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT;
detto assegno sarà corrisposto dal Sig a decorrere dal mese in cui la Sig.ra si sarà Pt_1 Parte_1 trasferita a vivere con i figli in altro immobile
6) L'assegno unico sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra nella Parte_1 misura del 100%;
7) I genitori sono obbligati a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Lucca e di seguito indicate.
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
2 Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); Cellulare;
Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
Spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
8) I coniugi, al netto di quanto sopra, rinunciano reciprocamente a richieste di tipo economico l'uno nei confronti dell'altro;
9) Il mutuo cointestato al 50% tra i coniugi relativo all'immobile di AV (LU) verrà pagato con i proventi degli affitti e nel caso gli stessi non dovessero essere sufficienti a coprire la rata mensile, e nel caso in cui gli stessi non fossero sufficienti a coprire la rata mensile la differenza sarà corrisposta in via esclusiva dal sig. Parte_2
10) L'autovettura targata GR583 NL Modello VOLVO di proprietà della ditta individuale di cui è titolare il sig. rimarrà in uso alla sig.ra sino alla scadere Parte_2 Parte_1 del finanziamento dalla stessa contratto. A tal proposito le parti si impegnano a sottoscrivere un contratto di comodato gratuito a favore della Sig.ra avente ad oggetto l'uso del Parte_1 suddetto veicolo ed a trascriverlo al PRA. Una volta scaduto detto finanziamento la sig.ra Parte_1
consegnerà detta autovettura al marito il quale le corrisponderà la somma di Euro
[...]
10.000,00;
11) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Tirgu Neamt (Romania) il 14/2/2015, dal quale sono nati i due figli (nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni Persona_1 Per_2
- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Tirgu Neamt (Romania) in data 14/2/2015, Parte_2
4 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AV (LU) all'Atto Numero 5, Parte II, Serie C, Ufficio 1, dell'Anno 2025, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AV (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/5/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
SERENA TORRE e FEDERICA VERONELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Massa (MS), via Massa Avenza n. 223, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ELISA STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove ritengano più opportuno;
2) Il sig. continuerà a vivere nella casa sita in Pietrasanta (LU), Via Umbria Parte_2
36, mentre la sig.ra si trasferirà a vivere con i figli in altro immobile reperito in Parte_1 locazione dove vi prenderanno la residenza in Querceta, via Federigi 3) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 Per_2 prevalente presso la madre nel nuovo immobile in cui la stessa si trasferirà a vivere assieme ai figli;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
1 entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4) Il padre terrà con sé i figli minori, previo accordo con la madre quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e le esigenze di salute degli stessi;
in caso di disaccordo il padre terrà con sé i figli tre week end al mese dal venerdì all'ora di uscita da lavoro del sig. sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, nella settimana in cui il Pt_1 padre non terrà con sé i minori nel week end lì terrà con se per due giorni a settimana dall'ora di uscita da lavoro e dopo gli impegni sportivi dei bambini sino al giorno seguente in cui li riaccompagnerà a scuola;
I genitori trascorreranno con i figli, alternativamente fra loro, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo - restando convenuto che i minori per Pasqua staranno con il genitore con cui hanno trascorso il Natale;
i minori trascorreranno con i genitori, sempre in via alternata, ogni festività religiosa o laica, compatibilmente alle sue esigenze. Per le vacanze i figli potranno trascorrere un periodo di 7 giorni anche non consecutivi con entrambi i genitori, sempre da concordarsi con un congruo preavviso. In ogni caso, qualora una delle parti decida di trascorrere un periodo di vacanza con i figli, dovrà darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
5) A titolo di concorso alle spese di mantenimento ordinario dei figli il padre si impegna ed obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di € 1.000,00 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT;
detto assegno sarà corrisposto dal Sig a decorrere dal mese in cui la Sig.ra si sarà Pt_1 Parte_1 trasferita a vivere con i figli in altro immobile
6) L'assegno unico sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra nella Parte_1 misura del 100%;
7) I genitori sono obbligati a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Lucca e di seguito indicate.
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
2 Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); Cellulare;
Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
Spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
8) I coniugi, al netto di quanto sopra, rinunciano reciprocamente a richieste di tipo economico l'uno nei confronti dell'altro;
9) Il mutuo cointestato al 50% tra i coniugi relativo all'immobile di AV (LU) verrà pagato con i proventi degli affitti e nel caso gli stessi non dovessero essere sufficienti a coprire la rata mensile, e nel caso in cui gli stessi non fossero sufficienti a coprire la rata mensile la differenza sarà corrisposta in via esclusiva dal sig. Parte_2
10) L'autovettura targata GR583 NL Modello VOLVO di proprietà della ditta individuale di cui è titolare il sig. rimarrà in uso alla sig.ra sino alla scadere Parte_2 Parte_1 del finanziamento dalla stessa contratto. A tal proposito le parti si impegnano a sottoscrivere un contratto di comodato gratuito a favore della Sig.ra avente ad oggetto l'uso del Parte_1 suddetto veicolo ed a trascriverlo al PRA. Una volta scaduto detto finanziamento la sig.ra Parte_1
consegnerà detta autovettura al marito il quale le corrisponderà la somma di Euro
[...]
10.000,00;
11) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Tirgu Neamt (Romania) il 14/2/2015, dal quale sono nati i due figli (nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni Persona_1 Per_2
- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Tirgu Neamt (Romania) in data 14/2/2015, Parte_2
4 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AV (LU) all'Atto Numero 5, Parte II, Serie C, Ufficio 1, dell'Anno 2025, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AV (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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