Art. 5.
Ai servizi di convitto annessi alla Scuola normale superiore di Pisa si provvede mediante operai permanenti il cui organico e' stabilito dall'annessa tabella C, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
Agli operai permanenti si applicano le disposizioni della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.
Ai servizi di convitto annessi alla Scuola normale superiore di Pisa si provvede mediante operai permanenti il cui organico e' stabilito dall'annessa tabella C, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
Agli operai permanenti si applicano le disposizioni della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.