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Sentenza 24 novembre 2024
Sentenza 24 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2024, n. 7976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7976 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 1022 /2022 vertente tra:
(c.f. ), nato il [...] a [...], ivi residente a [...] CodiceFiscale_1
R.Rossellini n.24, rapp.to e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'Avv.Leopoldo Spedaliere (c.f. ) e dall'Avv.Luciano Spedaliere CodiceFiscale_2
(c.f. ) dello (c.f. , coi CodiceFiscale_3 Controparte_1 P.IVA_1 quali elett.te domicilia in Portici al Corso Garibaldi n.85 ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti LEMBO LAURA CP_2 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il ricorrente conveniva in giudizio l' per ottenere il pagamento della CP_3 somma di € 49.649,60 relativamente al periodo 1/10/2011 -31-1-2022 per ratei di rendita dal 19 al 22%
a seguito di Sentenza Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 6677/2014 e Sentenza Corte di Appello di
Napoli n. 3541/2021. .
Si costituiva in giudizio l' evidenziando l'erroneità dei calcoli Controparte_4
La domanda non può essere accolta
La sentenza n. 6677/2014 conclude per il riconoscimento,come da ctu medico-legale, di un danno nella misura del 18/19% e l' ha costituito una rendita nella misura del 18% a seguito di CP_2
Sentenza Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n.6677/2014,sentenza confermata dalla Corte di Appello con pronuncia n. 3541/2021. Con applicazione della cd. formula LT i postumi complessivi , come evidenziato dall' , ammontano al 20%(18% + 4% = 20%) con formula LT . CP_2
Non è contestato che nel mese di agosto 2022 al Sig. è stato corrisposto un Parte_1 importo pari ad € 31.092.53(arretrati + rateo mensile).
La rendita è stata emessa sul minimale di legge.
Si evidenzia come nonostante la specifica eccezione formulata dall' il ricorrente non ha CP_2 fornito i dati retributivi.
In mancanza dei dati retributivi per il calcolo della rendita trova,infatti, applicazione l'articolo 116 comma 2 (applicabile nei casi in cui “l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo”) e “in ogni caso” il comma 3, che fa riferimento alla retribuzione convenzionale comunicata annualmente dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
La domanda va pertanto rigettata
Considerata la qualità delle parti si compensano le spese di lite
PQM
Rigetta la domanda
Compensa le spese
Napoli, 20/11/2024 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 1022 /2022 vertente tra:
(c.f. ), nato il [...] a [...], ivi residente a [...] CodiceFiscale_1
R.Rossellini n.24, rapp.to e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'Avv.Leopoldo Spedaliere (c.f. ) e dall'Avv.Luciano Spedaliere CodiceFiscale_2
(c.f. ) dello (c.f. , coi CodiceFiscale_3 Controparte_1 P.IVA_1 quali elett.te domicilia in Portici al Corso Garibaldi n.85 ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti LEMBO LAURA CP_2 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il ricorrente conveniva in giudizio l' per ottenere il pagamento della CP_3 somma di € 49.649,60 relativamente al periodo 1/10/2011 -31-1-2022 per ratei di rendita dal 19 al 22%
a seguito di Sentenza Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 6677/2014 e Sentenza Corte di Appello di
Napoli n. 3541/2021. .
Si costituiva in giudizio l' evidenziando l'erroneità dei calcoli Controparte_4
La domanda non può essere accolta
La sentenza n. 6677/2014 conclude per il riconoscimento,come da ctu medico-legale, di un danno nella misura del 18/19% e l' ha costituito una rendita nella misura del 18% a seguito di CP_2
Sentenza Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n.6677/2014,sentenza confermata dalla Corte di Appello con pronuncia n. 3541/2021. Con applicazione della cd. formula LT i postumi complessivi , come evidenziato dall' , ammontano al 20%(18% + 4% = 20%) con formula LT . CP_2
Non è contestato che nel mese di agosto 2022 al Sig. è stato corrisposto un Parte_1 importo pari ad € 31.092.53(arretrati + rateo mensile).
La rendita è stata emessa sul minimale di legge.
Si evidenzia come nonostante la specifica eccezione formulata dall' il ricorrente non ha CP_2 fornito i dati retributivi.
In mancanza dei dati retributivi per il calcolo della rendita trova,infatti, applicazione l'articolo 116 comma 2 (applicabile nei casi in cui “l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo”) e “in ogni caso” il comma 3, che fa riferimento alla retribuzione convenzionale comunicata annualmente dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
La domanda va pertanto rigettata
Considerata la qualità delle parti si compensano le spese di lite
PQM
Rigetta la domanda
Compensa le spese
Napoli, 20/11/2024 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)