CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 400/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3757/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 19022500034559 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, l' avv. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio la Pubbliservizi srl, concessionaria per la riscossione del Comune di Caserta, impugnando l' avviso di pagamento n. 19022500034559 notificato il 25.07.2025 per omesso pagamento TARI anno
2025 per il complessivo importo di Euro 1.232,00 Il contribuente eccepisce il difetto del presupposto di imposta atteso che la società amministrata dal ricorrente Nominativo_1 dal 2022 non detiene l' immobile sito in Caserta al Indirizzo_1
In data 24.06.2020, ovvero allo scadere del sesto anno, parte ricorrente provvedeva a dare disdetta della locazione per mezzo di raccomandata esibita unitamente al ricorso.
Esibisce ancora sentenza n. 2295/2023 della CGT di I grado di Caserta che conferma quanto sostenuto dal contribuente
La Pubbliservizi, ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
La documentazione esibita e riscontrata da contezza della bontà del ricorso avanzato che quindi va accolto
Peraltro, la Pubbliservizi, non costituendosi nulla ha eccepito in merito
Il ricorso va quindi accolto.
Nulla per le spese attesa la non costituzione dell' Ufficio
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Nulla per le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3757/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 19022500034559 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, l' avv. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio la Pubbliservizi srl, concessionaria per la riscossione del Comune di Caserta, impugnando l' avviso di pagamento n. 19022500034559 notificato il 25.07.2025 per omesso pagamento TARI anno
2025 per il complessivo importo di Euro 1.232,00 Il contribuente eccepisce il difetto del presupposto di imposta atteso che la società amministrata dal ricorrente Nominativo_1 dal 2022 non detiene l' immobile sito in Caserta al Indirizzo_1
In data 24.06.2020, ovvero allo scadere del sesto anno, parte ricorrente provvedeva a dare disdetta della locazione per mezzo di raccomandata esibita unitamente al ricorso.
Esibisce ancora sentenza n. 2295/2023 della CGT di I grado di Caserta che conferma quanto sostenuto dal contribuente
La Pubbliservizi, ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
La documentazione esibita e riscontrata da contezza della bontà del ricorso avanzato che quindi va accolto
Peraltro, la Pubbliservizi, non costituendosi nulla ha eccepito in merito
Il ricorso va quindi accolto.
Nulla per le spese attesa la non costituzione dell' Ufficio
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Nulla per le spese