Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/02/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
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N. 3035/2024 R.C.
N......................Sent. N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3035/2024 promossa da :
C.F. , parte elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata VIA ROMA 5/8 16121 GENOVA presso lo studio dell'Avv. GREGO ENRICO che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive
PARTE ATTRICE OPPONENTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CIURLO IDA e elettivamente domiciliato in VIA FIESCHI, 10/1 16121 GENOVA presso il difensore avv. CIURLO IDA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI per parte opponente
Piaccia al Tribunale Ill.mo previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, riservata al prosieguo ogni ulteriore difesa,
1) accertare e dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o l'invalidità e/o comunque annullare il precetto datato 13.3.2024, notificato a mezzo pec in data 14.3.2024 nell'interesse della signora , per i Controparte_1 motivi di cui in atti e, in particolare, a seguito dell'intervenuta modifica del titolo azionato da controparte con sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 10.5.2024 n. 1432;
2) in ogni caso respingere integralmente le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
3) in subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare che l'importo indicato a precetto non risulta dovuto dal sig. e che, a Parte_1 seguito del provvedimento reso in sede divorzile in datata 2.1.2023
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(prodotto sub 2), risulta dovuto unicamente il minor importo di euro
7.306,71 euro (fatto salvo il credito di cui infra sub 4); 4) anche in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la signora alla restituzione dell'importo di euro Controparte_1
19.515,49 per i motivi esposti in atti come da conteggi di cui a pagina 5 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5) vinte le spese.
C O N C L U S I O N I per parte opposta: Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna pronuncia, nel merito:
- respingere le domande ex adverso formulate in quanto infondate, per i motivi di cui in narrativa e confermare come dovuto dal Dott
per pregressi Istat non corrisposti l'importo rideterminato Pt_1 concordemente tra le parti all'esito della proposta conciliativa parziale del Giudice a verbale del 17/09/2024 in Euro 18.185,75 così come accettato dalle parti;
- respingere la domanda riconvenzionale in quanto tardiva, inammissibile ed in ogni caso infondata per le ragioni e gli argomenti dedotti;
- condannare controparte alla lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc tenuto conto della consapevolezza e dell'infondatezza dell'opposizione avversaria e della tesi difensiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
$1: le difese introduttive Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 1° co, il Dr. proponeva opposizione avverso il precetto per Euro Parte_1
19.503,10 notificatogli in data 14.03.2024 dall'ex moglie sig.ra
[...]
in relazione a titolo esecutivo rappresentato da verbale di CP_1 separazione del 3.12.2015 R.G.12753/2015, omologato il 4.01.2016 dalla IV Sezione di questo Tribunale, con il quale veniva disposto un assegno di mantenimento di euro 4.000,00 in favore dei due figli minorenni della coppia: importo successivamente confermato dalla ordinanza divorzile N. 1591/2022 datata 02.01.2023 del Presidente della IV Sezione del Tribunale di Genova. L'opponente chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del precetto opposto o, quanto meno, che l'importo dichiarato a precetto non era da lui dovuto alla sospendendo l'efficacia esecutiva del precetto e dei titoli CP_1 indicati. A sostegno della domanda, prospettava i seguenti motivi oppositivi:
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- Quanto ai conteggi esposti dalla controparte, il precetto è diretto a recuperare presunte somme non versate relative ad aumenti ISTAT, dal
2019 al marzo 2024, di cui all'assegno di mantenimento a favore dei figli della coppia (incrementi non previsti dall'ordinanza presidenziale dove, a pag. 2, si parla di “euro 4.000,00 totali”; ordinanza che conferma quanto statuito in sede di separazione): non si possono pretendere somme non espressamente statuite nell'ordinanza presidenziale, considerato per giunta che la Corte d'Appello, nel provvedimento in cui ha definito il reclamo rispetto alla suddetta ordinanza, ha ritenuto “di dover confermare l'assegno
a suo tempo concordato”.
Ulteriori somme richieste per l'anno 2023 pari ad Euro 7.306,71 non erano dovute, secondo l'esponente, considerando che l'importo su cui effettuare il conteggio per tale annualità doveva nuovamente arrestarsi a 4.000,00 euro e non riferirsi ad un importo rivalutato;
inoltre il conteggio tiene conto di una base di calcolo risalente ad annualità prescritte e non tiene conto di crediti del sig. a titolo di anticipazione di spese Pt_1 per i figli;
- mancata richiesta della rivalutazione: dopo l'ordinanza divorzile e la successiva e il provvedimento della Corte d'Appello in fase di reclamo, la non ha mai chiesto un assegno maggiorato rispetto ai CP_1
4.000,00 euro mensili: ciò costituisce – per l'opponente - prova dell'interpretazione che la stessa diede di tali provvedimenti;
- correttezza dei conteggi: l'importo richiesto non corrisponde comunque al calcolo corretto della rivalutazione (gli importi risultano generici e non supportati da alcun calcolo matematico);
- prescrizione quinquennale: tutti gli importo relativi al 2018 devono ritenersi prescritti, ed anche le prime due mensilità del 2019 (in assenza di prova di atti interruttivi). L'opponente riferiva poi di aver intrapreso procedimento divorzile, nel quale aveva chiesto di:
- revocare, per l'ipotesi di collocazione paterna, l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione omologata il 17.12.2015 e disporre che la IG concorra al mantenimento dei Controparte_1 figli nella misura meglio ritenuta dal Tribunale;
- disporre, per l'ipotesi di collocazione alternata, che i genitori provvedano al mantenimento dei figli in via diretta e, per l'effetto, revocare l'attuale assegno disposto in sede di separazione;
- in via di estremo subordine, ridurre, per l'ipotesi di collocazione materna (ma con maggiore frequentazione paterna) e stante i fatti nuovi individuati in atti, l'assegno in favore dei figli ad euro 500 per ciascuno con pagamento diretto in loro favore sin dal compimento del 18° anno.
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Laddove queste domande fossero accolte dal Tribunale dalla data della domanda, secondo l'opponente, ogni richiesta avversaria sarebbe priva di titolo. La si costituiva in giudizio con comparsa in data CP_1
21.04.2024, contestando integralmente la ricostruzione della controparte. Quanto alla richiesta di sospensiva del precetto, faceva presente che quest'ultimo è stato azionato solo per pregresse differenze Istat non corrisposte dallo SCETTRO e non per assegni di mantenimento. L'ex coniuge aveva infatti l'obbligo – così come stabilito in accordo di separazione (doc. 4 verbale di separazione omologato) ed in ogni caso ex lege – di aggiornare ogni anno gli assegni di mantenimento dei figli per adeguarli al costo della vita, e non vi aveva ottemperato. Circa gli asseriti errori di conteggio, sottolineava che non Pt_1 ha prodotto alcun valido documento contabile a sostegno dell'inesattezza dell'importo indicato nel precetto. Riguardo alle domande della controparte nella causa divorzile, ribadiva l'irrilevanza delle stesse poiché l'ordinanza presidenziale ha confermato le condizioni degli accordi di separazione e ad oggi nessuna sentenza di divorzio è stata emessa nei termini economici prospettati dall'opponente. Quanto alla retroattività delle possibili statuizioni giudiziali sulla misura delle contribuzioni per la prole, sottolineava che esse riguarderebbero gli assegni di mantenimento e non il credito derivante dall'omesso adeguamento ISTAT. Infine, relativamente al periculum in mora per le eventuali restituzioni, esso non sussiste in quanto la è regolarmente CP_1 assunta e percepisce una retribuzione mensile. Chiedeva pertanto, in via preliminare, di respingere l'istanza di sospensione e, nel merito, di rigettare le domande di parte avversa e confermare l'importo dovuto dal dott. per pregressi aumenti Pt_1
Istat non corrisposti pari ad Euro 19.503,10 ,di cui all'atto di precetto e/o l'importo rideterminato, meglio visto e ritenuto anche all'esito del giudizio di merito.
$2: svolgimento del processo Il procedimento, radicato su tali difese introduttive, si è sviluppato nelle forme ordinarie attraverso la fase sommario-cautelare, conclusasi con ordinanza del 29.04.2024, nella quale si è disposto non farsi luogo a sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. La successiva istruttoria è stata condotta in via esclusivamente documentale e le parti, per evitare i costi di una ricostruzione contabile a mezzo CTU, hanno accolto il suggerimento dello scrivente di determinare
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consensualmente – impregiudicata la spettanza – gli arretrati ISTAT calcolati con corretta metodica. Senza ulteriore attività di indagine, la causa passava in decisione all'udienza del 4.2.2025 sulle conclusioni riferite in esordio, con assegnazione a sentenza, previa discussione finale orale e con riserva di deposito della decisione nei 30 giorni successivi.
$3: inquadramento dell'oggetto contenzioso – Titolo esecutivo Il primo punto controverso in causa concerne la spettanza e misura della rivalutazione ISTAT sul contributo mensile di mantenimento disposto dal Tribunale in favore della prole nel 2015 in sede di separazione personale dei coniugi. Collegata questione riguarda la decorrenza della (recente) riduzione dello stesso contributo di mantenimento riconosciuto ai figli perché, originariamente determinato in 4000 euro (2000 euro mensili per ciascuno dei figli), è stato da ultimo portato – in pendenza del presente procedimento
- a 1500+1500 euro mensili in considerazione del fatto che è stato riconosciuto un assegno divorzile di 1000 euro mensili alla CP_1
(si veda la sentenza del Tribunale di Genova - Quarta Sezione- n. 1432 del 3.5.2024). In tesi dell'opponente, tale riduzione decorrerebbe retroattivamente dalla domanda proposta dal dr. di revisione dell'assegno Pt_1 divorzile, mentre secondo la convenuta vi è un preciso collegamento tra la riduzione del contributo per i figli e il riconoscimento a lei dell'assegno per 1000 euro mensili, non previsto nell'omologa della separazione. Notisi che lo ha svolto domanda riconvenzionale - nella Pt_1 prima memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c. - chiedendo la restituzione degli arretrati, determinati per l'appunto in 1000 euro al mese, fino al momento di decorrenza della sua domanda di riduzione: con ciò prospettando un controcredito di euro 19.515,49 di poco superiore alla somma precettata. L'eccezione di inammissibilità di tale riconvenzionale può essere prontamente risolta, nel senso che sicuramente – in circostanze normali – una domanda di tal fatta si sarebbe dovuta proporre negli atti introduttivi del giudizio oppositivo. Tuttavia la decisione che ha determinato la nuova consistenza mensile dei mantenimenti risale al maggio scorso, per cui l'opponente non ha potuto farla valere che dal primo atto difensivo utile, vale a dire dalla prima memoria deduttiva prevista dal “rito Cartabia”: da qui, l'ammissibilità della riconvenzionale stessa, che ulteriormente si giustifica considerando che la questione della decorrenza retroattiva delle imminenti pronunce collegiali in sede divorzile risultava anticipata fin dalla citazione introduttiva dell'opposizione. Per quanto riguarda le tematiche contenziose originarie, si tenga presente che la misura degli assegni liquidati per la prole a carico degli
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odierni contendenti risulta così stabilita nei 4 provvedimenti che se ne sono occupati:
1) verbale di separazione personale n. 7030/2015 del 3.12.2015 e relativa omologa
2) ordinanza presidenziale n. 24/2023 del 9.01.2023 (Quarta sezione) in sede di procedimento divorzile:
Conferma le condizioni della separazione, salva la lieve modifica in punto frequentazione del figlio con il padre, come sopra Per_1 indicata. Nomina Giudice Istruttore se stessa davanti alla quale rimette le parti per l'udienza del 06.04.2023 ore 10.30
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3) decreto di rigetto n. 215/2023 del 14.04.2023 Corte d'appello di Genova in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale
Respinge il reclamo. Condanna il reclamante a rimborsare alla reclamata le spese della presente fase del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 2.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
4) sentenza 1432/2024 del 10.05.24 Quarta sezione in sede di giudizio divorzile
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così' provvede: a) Onera il Signor a corrispondere, in favore della IG Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, la somma di euro 1.000,00 previa rivalutazione annuale ISTAT come di legge;
b) Onera il signor a corrispondere, in Parte_1 favore della IG entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Per_2
nata il [...] e nato il [...] la
[...] Persona_3 somma di euro 1.500,00 per ciascuno di loro, previa rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/;https://www.urp. Email_1
); c) Rigetta tutte le altre Email_2 domande;
$4: le determinazioni in sede sommario-cautelare Nella fase sommario- cautelare è stata resa una prima statuizione interlocutoria nella quale sono stati messi a fuoco i fondamentali profili controversi circa la spettanza dell'aumento annuale del contributo di mantenimento per i figli della coppia di litiganti (maggiorazione annuale secondo gli indici ISTAT). Nell'ordinanza del 29.4 u.s. si rilevava infatti:
“… Nei limiti in cui è possibile la disamina anticipata del contenzioso in questa sede sommario-cautelare, si osserva che l'originario provvedimento istitutivo del contributo di mantenimento – che aveva previsto l'adeguamento annuale del contributo di mantenimento – appare totalmente conforme all'art. 5 della L. 1° dicembre 1970, n.
898, che prevede obbligatoriamente meccanismi di adeguamento dei contributi
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dell'indicata natura. Il successivo provvedimento del 02.01.2023, assunto in sede divorzile, non menziona tale integrazione nella sua parte motiva, mentre conferma l'ordinanza del 03.12.2015 nel suo dispositivo. La lettura complessiva del secondo provvedimento induce quindi – nella prospettiva sommaria e anticipata di cui si è detto
– a ritenere per nulla esclusa l'originaria previsione di adeguamento periodico secondo gli indici Istat e, semmai, la semplice menzione della somma dovuta in linea captale appare quale riferimento semplificato ai contenuti economici fondamentali del primo provvedimento, senza il minimo intendimento di escludere il periodico adeguamento;
esclusione, che sarebbe stata in netto contrasto con la previsione legale di aggiornamento obbligatorio del contributo. Anche le contestazioni relative alle modalità di determinazione degli arretrati non sembrano allo stato persuasive e tali da dover determinare alcuna sospensione dell'azione esecutiva. La creditrice ha indicato il metodo di calcolo degli aggiornamenti con precisione e ne ha fatto corretta applicazione, nei suoi conteggi, escludendo la richiesta di arretrati per l'annualità
2018, a rischio di prescrizione, per non alimentare una voce contenziosa di dubbio esito. È palese, peraltro, che il fatto di non avere richiesto arretrati anteriori a inizio
2019 non comporti la prescrizione del metodo di calcolo della rata aggiornata a inizio di ciascuno degli anni successivi, quale previsto nel provvedimento istitutivo del contributo mensile in discussione. Sul versante del periculum in mora, infine, le condizioni economiche attuali della con pignorabilità non solo delle CP_1 retribuzioni correnti ma anche di quelle differite, e la possibilità di conguaglio sulle rate a scadere, valgono a scongiurare il rischio di irrecuperabilità delle dazioni previste dal precetto notificato. Non ricorrono conclusivamente i presupposti per darsi luogo a sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
…”
$5: spettanza della rivalutazione ISTAT All'esito definitivo del giudizio di merito, non si ravvisa alcuna ragione per modificare la precedente impostazione, che pare ancora del tutto coerente con la successione delle determinazioni giudiziarie che si sono precedentemente riportate circa la misura degli assegni determinati giudizialmente per la prole. La misura originaria stabilita dal Tribunale in sede di separazione nel 2015 per il mantenimento della prole contemplava la rivalutazione Istat e ciò non è stato messo in discussione nei provvedimenti successivi, pur se questi ultimi, un pò ellitticamente, non riportano per intero tutto il dispositivo dell'originaria omologazione, ma si limitano a fare ad essa totale rinvio.
D'altro canto, come già in precedenza osservato, la materiale riproduzione di tutta la parte dispositiva dell'omologa della separazione personale sarebbe stata anche superflua, nella misura in cui la presenza della rivalutazione monetaria è imposta da precisa disposizione di legge, evidentemente considerata e tenuta presente tanto dall'ordinanza presidenziale all'inizio del giudizio divorzile, che dalla relativa conferma intervenuta in sede di reclamo;
che, infine, considerata da ultimo nella decisione collegiale del maggio scorso. Gli ultimi tre provvedimenti
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devono infatti leggersi alla luce dell' obbligatoria presenza della clausola di automatico aggiornamento ISTAT, prevista dall'art. 5 della legge sul divorzio numero 898 del 1970, che tale cautela generale ha saggiamente previsto in via normativa, e che il Tribunale aveva accordato fin dal 2015. Va ribadita anche la correttezza della metodica di calcolo adottata dalla creditrice opposta per determinare tali incrementi e differenze annue, nel senso che nel precetto spiccato veniva chiarito che si procedeva alla rideterminazione del contributo base stabilito per l'anno 2015, aggiornandolo con gli incrementi maturati ad ogni successiva annualità. Nessuna prescrizione riguarda tale metodica di calcolo ed inoltre l'eccezione estintiva risulta mal posta nel caso di specie, visto che gli arretrati sono richiesti solo dal 2018 e, quindi, nei limiti del quinquennio entro cui matura la prescrizione degli emolumenti di natura periodica. Appare significativa al riguardo, in ogni caso, la produzione di corrispondenza e atti giudiziari interruttivi del corso prescrizionale, come desumibile dalle prod. Nn. 3 e 4 dell'opponente e n.7 della creditrice opposta. Quanto poi al materiale computo secondo il metodo proposto, lo scarto tra i conteggi prospettati da entrambe le difese (euro 19.503,10 per la convenuta;
euro 16.868,64 per l'attore) ha suggerito di ricorrere ad una definizione consensuale del quantum che evitasse costi di (onerosa) verifica contabile con CTU e pertanto si può fare riferimento alla determinazione concordata al riguardo di euro 18.185,87, pari a cifra intermedia tra i contrapposti conteggi di parte.
$6: infondatezza della domanda riconvenzionale L'ammissibilità della domanda riconvenzionale di cui si è detto al precedente paragrafo 3 non significa che la stessa sia anche fondata;
ed infatti si deve tenere presente a tale proposito l'effetto proprio delle sentenze costitutive, le quali sono normalmente efficaci dal momento del giudicato.
Nella materia specifica del conflitto coniugale bisogna tenere presente però la disposizione speciale di cui all'articolo 4 comma 13 della legge 898 del 1970, nel testo novellato nel 2005 applicabile alla fattispecie perché il procedimento divorzile è stato radicato Controparte_2 prima della “riforma Cartabia”. Tale disposizione apporta una significativa deroga ai normali canoni in esame, in quanto consente al giudice della famiglia di determinare una decorrenza degli assegni/contribuzioni anteriore rispetto a quella della pronuncia, facendo decorrere gli effetti economici dalla domanda giudiziale. La norma testualmente dispone, nella versione introdotta con
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in SO n.91, relativo alla G.U. 14/05/2005, n.111):
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“…
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva…” La regola in esame è stata letta dalla giurisprudenza nel senso che, ove nella pronuncia divorzile non sia prevista una decorrenza anteriore, gli effetti stabiliti dalla decisione stessa decorreranno dal momento del suo deposito e non da una fase anteriore, per la ragione che il giudice adito ha in tal caso ritenuto corrette le precedenti statuizioni patrimoniali fino a tutto il momento della sua decisione. Si veda, in tal senso, la sentenza sotto riportata, che ribadiva la stessa discrezionalità giudiziale quanto alla decorrenza dei mantenimenti, pur se in riferimento a testo anteriore alla (penultima) riforma del 2005, il quale pure prevedeva tale margine discrezionale: Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6049 del 29/05/1993 (Rv. 482584 - 01) Presidente: Corda M. Estensore: Borruso R. P.M. CP_3 iff.)
[...]
“Disporre la decorrenza dell'assegno di divorzio dal momento della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 10, della legge primo dicembre 1970 n. 898 così come sostituito dall'art. 8 della legge 7 marzo 1987 n. 74, non costituisce un obbligo per il giudice, bensì soltanto una facoltà discrezionale, in ordine al cui mancato esercizio non si richiede una specifica motivazione, comportando la norma sopra menzionata deroga al principio generale secondo il quale, quando il diritto all'assegno dipende da un nuovo "status" rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, gli effetti di tale sentenza non possono prodursi se non dal momento in cui passa in giudicato, con la conseguenza che la mancata retroattività dell' assegno divorzile significa che il giudice ha implicitamente ritenuto opportuno conservare, per tutta la durata del giudizio di divorzio, il regime della separazione” Tale è il caso che esattamente ne occupa, perché nella vicenda specifica la sentenza di divorzio del Tribunale collegiale, risalente al maggio scorso, non fa per nulla retroagire la riduzione del contributo mensile a favore dei figli della coppia al momento della domanda paterna ma prevede, alla data del deposito della pronuncia, l'assegnazione del contributo mensile di 1.000 euro all'ex moglie: di pari passo perciò e in perfetta contestualità con la riduzione del contributo di mantenimento per la prole;
ciò, alla luce di specifici fattori analiticamente elencati e giustificati dal Collegio circa le diverse capacità reddituali degli ex coniugi.
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$7: Statuizioni finali - spese - dispositivo Da quanto sopra argomentato discende che la riduzione da ultimo disposta dalla Quarta Sezione per gli assegni mensili spettanti alla prole a carico non comporta alcuna conseguenza sull'ammontare degli arretrati richiesti dalla fino alla data del precetto opposto, che CP_1 pertanto non va annullato, ma semplicemente confermato per il minore importo di 18.185,75 euro in luogo dei 19.503,10 originariamente richiesti in tale atto: come da ultimo richiesto anche dalla creditrice convenuta. L'opposizione si conclude quindi con un accoglimento in minima misura, che dà il segno della infondatezza delle questioni estintive prospettate dalla parte opponente e perciò ne determina la completa soccombenza, tale da determinare la condanna alle spese processuali, ma non quella per responsabilità aggravata. La misura degli accessori per interessi legali spettanti alla creditrice, e richiesti in precetto con la canonica formula di decorrenza “dal dovuto al saldo”, segue la più recente riformulazione dell'art. 1284 c.c. e va disposta come segue. Gli interessi legali sulle differenze in linea capitale dal 31 dicembre di ciascun anno, fino al deposito della comparsa di costituzione e risposta (19.4.2024), vanno calcolati per ogni annualità nella misura di cui al co. 1 di tale disposizione;
mentre si dovrà fare riferimento alla misura di cui al co. 4 per gli accessori maturati dopo tale momento, che segna anche la domanda di riconoscimento delle spettanze in sede giudiziaria, fino al saldo effettivo. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente rispetto alla misura economica definitivamente accertata in questa sede del suo debito, quasi sovrapponibile all'entità del precetto iniziale. Facendo riferimento non allo scaglione di valore indicato nel precetto, ma alle utilità concretamente riconosciute alla CP_1 all'esito del giudizio (la proseguibilità dell'azione esecutiva per oltre 18 mia euro e la reiezione di riconvenzionale di importo superiore ai 19 mila), e perciò allo scaglione tariffario compreso tra 26 e 52 mila euro;
applicati i parametri medi del corrispondente scaglione tariffario;
applicata la riduzione al minimo della scansione istruttoria, che ha avuto seguito solo documentale, si possono determinare come segue i compensi da riconoscere nel caso specifico per il merito oppositivo:
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Per la fase sommario- cautelare, in cui non vi è stata attività istruttoria, possono riconoscersi i compensi di cui sottostante conteggio, in cui sono stati utilizzati i minimi tariffari per la reiterazione di argomenti e tesi già sviluppati con le difese introduttive;
ma lo scaglione tariffario va riferito al solo precetto opposto:
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, difesa o eccezione respinta, dichiara la validità del precetto opposto e la proseguibilità dell'azione esecutiva con esso prospettata fino alla concorrenza di euro 18.185,87, con interessi legali come indicato in parte motiva. Condanna l'opponente a rifondere alla creditrice opposta le spese di lite, determinate in euro 1150 per la fase cautelare ed euro 6713 per il merito, a titolo di compensi professionali, oltre a spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge. Genova, 13 febbraio 2025 il Giudice unico designato
Dottor Roberto Braccialini
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