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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/12/2024, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 523/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa Sara Trabalza – Presidente
Dott.ssa Martina Marini - Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini - Giudice riunito in camera di conSIlio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 523 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 introdotta con ricorso depositato in data 24.02.2023, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza di pc del 12.06.2024 e discussa nella Camera di ConSIlio del 27.11.2024, pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Foligno (PG), Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Monte San Gabriele n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Valletti;
RICORRENTE
e
FA (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Narducci;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024, da intendersi interamente richiamate e ritrascritte;
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
e FA EN hanno contratto matrimonio concordatario in Torino Parte_1 al 22.06.2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 2002, Parte II –
Serie A– Numero 417; dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 12.11.2003 Per_1 Persona_2
e 7.10.2005;
i coniugi si sono separati consensualmente, con decreto di omologazione n. 7628/2011 emesso in data 14.11.2011 dal Tribunale di Perugia nel procedimento di cui al n. RG 2122/2011, alle condizioni dagli stessi concordate le quali prevedevano:
1) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi genitori con Per_1 Persona_2 collocazione presso l'abitazione della madre;
2) Tenuto conto delle eSIenze lavorative di entrambi i coniugi, il padre terrà le figlie con sé secondo il seguente calendario:
- Il lunedì le preleverà dall'abitazione coniugale alle ore 7.10 per accompagnarle a scuola, e le terrà con sé dall'uscita della scuola fino alle ore 19;
- Il martedì le minori saranno accompagnate a scuola dalla madre, il padre le terrà con sé dall'uscita della scuola fino alle ore 16;
- Il mercoledì le minori saranno accompagnate a scuola dal padre che le preleverà alle ore 7.10 per poi tenerle con sé fino al giorno seguente quando provvederà di nuovo a riaccompagnarle a scuola;
le preleverà nuovamente all'uscita fino alle ore 16 del giovedì;
- Il venerdì le minori saranno accompagnate a scuola dalla madre per poi essere prelevate all'uscita dal padre che le terrà con sé fino alle ore 19.
Due fine settimane al mese, il padre le prenderà dall'uscita della scuola del venerdì e le terrà con sé fino alla domenica sera. Tutti gli orari sopra indicati possono essere modificati previo accordo tra le parti per eSIenze di entrambi i genitori e delle figlie. Analogamente a quanto oggi accade, le bambine potranno essere prelevate e riportate, da scuola e dalla casa coniugale, sia dai genitori paterni che da altre persone di fiducia di entrambi i genitori. I coniugi si impegnano, sin da ora, a stabilire
pagina 2 di 6 nuovi accordi in base alle loro eSIenze e delle figlie, per il periodo in cui quest'ultime non andranno a scuola.
3) Inoltre, e trascorreranno le festività di Natale e di Santo Per_1 Persona_2
Stefano, del 31 dicembre e del 1 gennaio così come quelle di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con il padre seguendo il criterio dell'alternanza con la madre;
parimenti le altre festività nazionali e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori.
4) Durante le vacanze natalizie sia il padre che la madre terranno le figlie con sé per sette giorni consecutivi. Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi;
le stesse potranno altresì trascorrere almeno due settimane presso i nonni materni in
Torino. Tutti i periodi di vacanza dovranno essere concordate tra i ricorrenti entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Nel caso in cui le piccole avessero dei problemi di salute e/o dovessero avere necessità di visite ed esami specialistici i genitori si alterneranno nella loro assistenza.
6) A titolo di contributo per il mantenimento delle minori, il SI. AN corrisponderà la somma di € 200,00 per ciascuna figlia, mediante accredito sul conto corrente della SI.ra , entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, inoltre il SI. AN corrisponderà alla SI.ra l'ulteriore somma di € 200,00 mensili per il pagamento del canone di Pt_1 locazione, ma ciò solo fino alla vendita dell'immobile in comproprietà tra i coniugi sito in Torino, Loc.
Grugliasco.
7) Le spese mediche e straordinarie che verranno sostenute per le figlie, dovranno essere ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno e tutte preventivamente concordate.
8) La casa coniugale, sita in Foligno, Via Arno n. 6, locata ammobiliata, viene assegnata alla moglie che provvederà a pagare il canone e ad intestarsi le relative utenze, mentre il SI. si CP_2
trasferirà nella casa di sua proprietà.
9) I coniugi si impegnano a pagare al 50% il canone di locazione del box in cui sono ricoverati i mobili che arredavano la casa di proprietà sita in Grugliasco. La mobilia ivi contenuta sarà suddivisa consensualmente tra i coniugi.
10) L'autovettura Fiat UN targata CV917JT regalata alla SI.ra dai propri genitori, Pt_1
rimane di sua esclusiva proprietà.
L'autovettura LA DE targata EB168GI ed il motociclo MB rimangono di esclusiva proprietà del SI. . CP_2
pagina 3 di 6 11) I proventi della vendita dell'abitazione sita in Torino, Loc. Grugliasco, di proprietà di entrambi i coniugi, saranno ripartiti in parti uguali tra i medesimo al momento della vendita.
12) Le parti, economicamente indipendenti, rinunciano al reciproco mantenimento e si danno reciprocamente atto di aver risolto consensualmente ogni altra questione di tipo patrimoniale.
13) I ricorrenti si danno altresì reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei passaporti, nei quali, sin da ora, dichiarano che potranno essere inserite le figlie e , fermo Per_1 Persona_2 restando che eventuali viaggi potranno essere concordati tra i genitori. …”;
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, la ha agito in giudizio per ottenere la Pt_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, oltre alle domande in punto di affidamento e collocamento delle figlie – poi divenute entrambe maggiorenni – e di regolamentazione delle visite paterne, ha chiesto un aumento del contributo posto a carico del padre sino ad euro 400,00 per figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, in ragione della disparità reddituale ed economica esistente tra le parti e delle accresciute eSIenze delle ragazze.
Con decreto del 9.03.2023, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione al
15.05.2023;
FA EN si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.04.2023, aderendo alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma opponendosi alle richieste accessorie di carattere patrimoniale formulate da parte Ricorrente e svolgendo, a sua volta ed in via riconvenzionale, domande restitutorie aventi ad oggetto le somme incamerate dalla madre a titolo di assegni familiari per le due figlie.
Più in radice, il Resistente ha evidenziato come le due figlie, a seguito di un successivo provvedimento assunto nel 2013 dal Tribunale di Perugia, su ricorso congiunto proposto dai coniugi per la modifica delle condizioni della separazione, avrebbero negli anni trascorso maggior tempo con sé e con i nonni paterni, dovendo quindi essere posto a carico della madre un contributo per il mantenimento delle ragazze da versare al padre.
pagina 4 di 6 All'udienza del 15.05.2023, svoltasi con trattazione scritta, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione, fissato udienza davanti al Giudice Istruttore ed assegnato termine per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del Convenuto;
Il Giudice Istruttore, concessi i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc, ha ordinato alle parti il deposito della documentazione integrativa attestante le rispettive condizioni reddituali ed economiche e, all'esito, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.06.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
Nulla osta all'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa è stato celebrato a
Torino il 22.06.2002, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 2002,
Parte II – Serie A– Numero 417, e che il Tribunale di Perugia ha omologato la separazione consensuale con decreto n. 7628/2011 emesso in data 14.11.2011.
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà delle parti di porre fine all'unione matrimoniale, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Le ulteriori domande
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulle altre questioni di natura accessoria, e segnatamente quelle afferenti il mantenimento in favore delle figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e le ulteriori domande restitutorie pure avanzate dal Resistente che, tuttavia, necessitano degli ulteriori approfondimenti come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
pagina 5 di 6 Le spese processuali
Si rimette al definitivo la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, pronunciando unicamente sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e così provvede: Parte_1 CP_3
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e a Torino il 22.06.2002, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...] CP_3 medesimo Comune dell'anno 2002, Parte II – Serie A– Numero 417;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4) Rimette al definitivo la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Spoleto, il 27.1.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Martina Marini dott.ssa Sara Trabalza
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa Sara Trabalza – Presidente
Dott.ssa Martina Marini - Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini - Giudice riunito in camera di conSIlio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 523 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 introdotta con ricorso depositato in data 24.02.2023, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza di pc del 12.06.2024 e discussa nella Camera di ConSIlio del 27.11.2024, pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Foligno (PG), Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Monte San Gabriele n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Valletti;
RICORRENTE
e
FA (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Narducci;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024, da intendersi interamente richiamate e ritrascritte;
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
e FA EN hanno contratto matrimonio concordatario in Torino Parte_1 al 22.06.2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 2002, Parte II –
Serie A– Numero 417; dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 12.11.2003 Per_1 Persona_2
e 7.10.2005;
i coniugi si sono separati consensualmente, con decreto di omologazione n. 7628/2011 emesso in data 14.11.2011 dal Tribunale di Perugia nel procedimento di cui al n. RG 2122/2011, alle condizioni dagli stessi concordate le quali prevedevano:
1) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi genitori con Per_1 Persona_2 collocazione presso l'abitazione della madre;
2) Tenuto conto delle eSIenze lavorative di entrambi i coniugi, il padre terrà le figlie con sé secondo il seguente calendario:
- Il lunedì le preleverà dall'abitazione coniugale alle ore 7.10 per accompagnarle a scuola, e le terrà con sé dall'uscita della scuola fino alle ore 19;
- Il martedì le minori saranno accompagnate a scuola dalla madre, il padre le terrà con sé dall'uscita della scuola fino alle ore 16;
- Il mercoledì le minori saranno accompagnate a scuola dal padre che le preleverà alle ore 7.10 per poi tenerle con sé fino al giorno seguente quando provvederà di nuovo a riaccompagnarle a scuola;
le preleverà nuovamente all'uscita fino alle ore 16 del giovedì;
- Il venerdì le minori saranno accompagnate a scuola dalla madre per poi essere prelevate all'uscita dal padre che le terrà con sé fino alle ore 19.
Due fine settimane al mese, il padre le prenderà dall'uscita della scuola del venerdì e le terrà con sé fino alla domenica sera. Tutti gli orari sopra indicati possono essere modificati previo accordo tra le parti per eSIenze di entrambi i genitori e delle figlie. Analogamente a quanto oggi accade, le bambine potranno essere prelevate e riportate, da scuola e dalla casa coniugale, sia dai genitori paterni che da altre persone di fiducia di entrambi i genitori. I coniugi si impegnano, sin da ora, a stabilire
pagina 2 di 6 nuovi accordi in base alle loro eSIenze e delle figlie, per il periodo in cui quest'ultime non andranno a scuola.
3) Inoltre, e trascorreranno le festività di Natale e di Santo Per_1 Persona_2
Stefano, del 31 dicembre e del 1 gennaio così come quelle di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con il padre seguendo il criterio dell'alternanza con la madre;
parimenti le altre festività nazionali e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori.
4) Durante le vacanze natalizie sia il padre che la madre terranno le figlie con sé per sette giorni consecutivi. Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi;
le stesse potranno altresì trascorrere almeno due settimane presso i nonni materni in
Torino. Tutti i periodi di vacanza dovranno essere concordate tra i ricorrenti entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Nel caso in cui le piccole avessero dei problemi di salute e/o dovessero avere necessità di visite ed esami specialistici i genitori si alterneranno nella loro assistenza.
6) A titolo di contributo per il mantenimento delle minori, il SI. AN corrisponderà la somma di € 200,00 per ciascuna figlia, mediante accredito sul conto corrente della SI.ra , entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, inoltre il SI. AN corrisponderà alla SI.ra l'ulteriore somma di € 200,00 mensili per il pagamento del canone di Pt_1 locazione, ma ciò solo fino alla vendita dell'immobile in comproprietà tra i coniugi sito in Torino, Loc.
Grugliasco.
7) Le spese mediche e straordinarie che verranno sostenute per le figlie, dovranno essere ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno e tutte preventivamente concordate.
8) La casa coniugale, sita in Foligno, Via Arno n. 6, locata ammobiliata, viene assegnata alla moglie che provvederà a pagare il canone e ad intestarsi le relative utenze, mentre il SI. si CP_2
trasferirà nella casa di sua proprietà.
9) I coniugi si impegnano a pagare al 50% il canone di locazione del box in cui sono ricoverati i mobili che arredavano la casa di proprietà sita in Grugliasco. La mobilia ivi contenuta sarà suddivisa consensualmente tra i coniugi.
10) L'autovettura Fiat UN targata CV917JT regalata alla SI.ra dai propri genitori, Pt_1
rimane di sua esclusiva proprietà.
L'autovettura LA DE targata EB168GI ed il motociclo MB rimangono di esclusiva proprietà del SI. . CP_2
pagina 3 di 6 11) I proventi della vendita dell'abitazione sita in Torino, Loc. Grugliasco, di proprietà di entrambi i coniugi, saranno ripartiti in parti uguali tra i medesimo al momento della vendita.
12) Le parti, economicamente indipendenti, rinunciano al reciproco mantenimento e si danno reciprocamente atto di aver risolto consensualmente ogni altra questione di tipo patrimoniale.
13) I ricorrenti si danno altresì reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei passaporti, nei quali, sin da ora, dichiarano che potranno essere inserite le figlie e , fermo Per_1 Persona_2 restando che eventuali viaggi potranno essere concordati tra i genitori. …”;
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, la ha agito in giudizio per ottenere la Pt_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, oltre alle domande in punto di affidamento e collocamento delle figlie – poi divenute entrambe maggiorenni – e di regolamentazione delle visite paterne, ha chiesto un aumento del contributo posto a carico del padre sino ad euro 400,00 per figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, in ragione della disparità reddituale ed economica esistente tra le parti e delle accresciute eSIenze delle ragazze.
Con decreto del 9.03.2023, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione al
15.05.2023;
FA EN si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.04.2023, aderendo alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma opponendosi alle richieste accessorie di carattere patrimoniale formulate da parte Ricorrente e svolgendo, a sua volta ed in via riconvenzionale, domande restitutorie aventi ad oggetto le somme incamerate dalla madre a titolo di assegni familiari per le due figlie.
Più in radice, il Resistente ha evidenziato come le due figlie, a seguito di un successivo provvedimento assunto nel 2013 dal Tribunale di Perugia, su ricorso congiunto proposto dai coniugi per la modifica delle condizioni della separazione, avrebbero negli anni trascorso maggior tempo con sé e con i nonni paterni, dovendo quindi essere posto a carico della madre un contributo per il mantenimento delle ragazze da versare al padre.
pagina 4 di 6 All'udienza del 15.05.2023, svoltasi con trattazione scritta, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione, fissato udienza davanti al Giudice Istruttore ed assegnato termine per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del Convenuto;
Il Giudice Istruttore, concessi i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc, ha ordinato alle parti il deposito della documentazione integrativa attestante le rispettive condizioni reddituali ed economiche e, all'esito, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.06.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
Nulla osta all'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa è stato celebrato a
Torino il 22.06.2002, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 2002,
Parte II – Serie A– Numero 417, e che il Tribunale di Perugia ha omologato la separazione consensuale con decreto n. 7628/2011 emesso in data 14.11.2011.
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà delle parti di porre fine all'unione matrimoniale, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Le ulteriori domande
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulle altre questioni di natura accessoria, e segnatamente quelle afferenti il mantenimento in favore delle figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e le ulteriori domande restitutorie pure avanzate dal Resistente che, tuttavia, necessitano degli ulteriori approfondimenti come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
pagina 5 di 6 Le spese processuali
Si rimette al definitivo la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, pronunciando unicamente sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e così provvede: Parte_1 CP_3
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e a Torino il 22.06.2002, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...] CP_3 medesimo Comune dell'anno 2002, Parte II – Serie A– Numero 417;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4) Rimette al definitivo la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Spoleto, il 27.1.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Martina Marini dott.ssa Sara Trabalza
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