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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 894/2020 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
INPS
TERZO CHIAMATO Oggi 30 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Toni Attilio per parte resistente l'avv. Vito Vannucci e l'avv. Elena Pagni per INPS l'avv. Minicucci Massimiliano i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Toni chiede l'accoglimento del ricorso nella misura di cui all'ipotesi A della CTU;
si dichiara antistatario. I procuratori di parte resistente insistono per il rigetto del ricorso e in ipotesi chiedono che sia accolto nella misura di cui all'ipotesi C della relazione peritale. L'avv. Minicucci si riporta alla memoria di costituzione. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVLE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO Parte_1 C.F._1 Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e CP_1 C.F._2 dell'avv. VANNUCCI VITO
Parte resistente
INPS (c.f. ), con il patrocinio di avv. MINICUCCI MASSIMILIANO P.IVA_1 Parte chiamata
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta individuale, per Parte_1 CP_1 vedere accolte le seguenti conclusioni:<< 1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa,
l'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente a favore della dal 1.11.2014 al 12.1.2015 Controparte_2
e dal 22.9.2015 al 30.11.2015 e dal 15.11.2016 al 28.2.2017, e, per l'effetto, condannare la CP_3
a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, anche
[...] tenuto conto delle maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario e festivo, ricalcolo TFR dal
1.11.2014 al 12.1.2015 e dal 22.9.2015 al 30.11.2015 e dal 15.11.2016 al 28.2.2017 e/o il risarcimento dei danni commisurato alle differenze retributive suindicate, il tutto per l'ammontare complessivo di € 5872,45
o quella diversa somma che sarà ritenuta più giusta ed equa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché provvedere alla regolarizzazione contributiva;
2) Voglia condannare la .a pagare tutte le spese, diritti, onorari del giudizio con distrazione in favore CP_3 del procuratore antistatario>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in forza di contratti a tempo determinato è stato dipendente dal
1.11.2014 al
12.1.2015 e dal 22.9.2015 al 30.11.2015 e dal 15.11.2016 al 28.2.2017 della ditta , CP_1 inquadrato nel livello 3 CCNL operai agricoli e florovivaisti con mansioni di “trattorista”; l'orario di lavoro è stato articolato, fin dal momento dell'assunzione, dall'alba al tramonto dal lunedì al sabato, mentre solo
1 sporadicamente ha reso la prestazione anche di domenica;
in particolare ha lavorato nel periodo da aprile a settembre dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e nel periodo da ottobre a marzo dalle 7 alle 17.00.
3. Si è costituito in giudizio che, eccepita la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto CP_1 della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa perché infondata, stante, tra l'altro, l'inesistenza dei fatti costitutivi ovvero per mancata allegazione delle fonti contrattuali istitutive delle maggiorazioni richieste e l'intervenuta prescrizione.
4. Parte resistente ha allegato in particolare che le giornate lavorative hanno inizio alle ore 8.00 con l'apertura del magazzino e si concludono, a seconda delle condizioni metereologiche, alle ore 17.00 in estate e alle ore 15.30 in inverno;
i lavoratori osservano sempre un'ora di pausa e non lavorano nelle giornate di pioggia. Peraltro il ricorrente ha confessato in sede ispettiva di non aver lavorato per più di sei ore e mezzo al giorno (cfr. doc. 2 res.) e risulta documentata la percezione di € 1210,00 nel mese di novembre 2014, € 1180,00 nel mese di dicembre 2014, € 1190,00 per il mese di gennaio 2015, € 955,00 per il mese di settembre 2015, € 1150,00 per il mese di ottobre 2015, € 1255,00 per il mese di novembre
2015 ed € 715,00 per il mese di novembre 2016.
5. In ragione della formulata domanda di regolarizzazione contributiva, si è costituito in giudizio iussu iudicis anche l'INPS che ha formulato domanda riconvenzionale per vedere accertato il diritto a trattenere quanto versato a titolo di contributi a seguito della regolarizzazione delle contestazioni mosse dalla Guardia di
Finanza e dall'Ispettorato del Lavoro, nonché al pagamento dell'ulteriore contribuzione dovuta sulle altre differenze retributive accertate come spettanti al ricorrente.
6. In replica alla domanda riconvenzionale proposta da INPS, depositava seconda memoria CP_4 difensiva contestando la difesa dell'ente previdenziale e rilevando l'inammissibilità e infondatezza delle domande avversarie nonché la prescrizione del credito contributivo
7. La causa, istruita per documenti, prove orali e CTU contabile, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza non definitiva all'udienza odierna.
8. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre. CP_
9. In primo luogo deve respingersi l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da resistente, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio individua tanto il petitum che la causa petendi, specificando l'attività lavorativa prestata dal ricorrente, il periodo di lavoro e l'orario di lavoro asseritamente osservato, nonché le ragioni di diritto (lavoro supplementare, straordinario e festivo) poste a fondamento della domanda.
10. Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione in quanto risulta in atti il sollecito di pagamento inviato via pec, tra gli altri, a in data 18.4.2019 (cfr. doc. 6 ric.), sollecito di cui, ai sensi dell'art 421 CP_4 cpc, è stato è acquisito il formato eml, in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente che, dopo aver
2 fornito un principio di prova e a fronte di specifica eccezione di controparte, ha offerto la produzione alla prima (effettiva) udienza di discussione della causa (cfr. verbale del 18.6.2021).
11. Né d'altro canto può ritenersi che tale atto sia privo dei requisiti minimi richiesti dall'ordinamento per spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, atteso che dalla sua lettura si evince chiaramente la volontà del lavoratore di costituire in mora il suo debitore per il pagamento di quanto dovuto “in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto” (anche) nel periodo di cui è causa.
12. Pertanto, considerato che il primo rapporto di lavoro di cui è causa è cessato il 12.1.2015, la diffida di pagamento è stata ricevuta in data 18.4.2019 e il ricorso è stato depositato in data 26.10.2020, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
13. Per quel che concerne, ancora, l'eccepita infondatezza della domanda attorea per inesistenza dei fatti costitutivi sotto il profilo della mancata allegazione delle fonti contrattuali istitutive delle maggiorazioni richieste, deve rilevarsi che il ricorrente ha allegato all'atto introduttivo il CCNL applicato al rapporto di lavoro (cfr. doc. 1 ric. e in particolare, gli artt. 42 e 43), nonché il contratto integrativo applicabile per la provincia di Livorno, con le relative tabelle retributive (cfr. docc. 2 art. 16, 3 art. 18 e 4 ric.).
14. Inoltre, dall'esame delle buste paga in atti (cfr. doc. 3 memoria di costituzione ) emerge, CP_4 rispetto alla casella “contratto di lavoro”, l'indicazione “240 AGRICOLI OTD”, mentre la retribuzione indicata in busta paga (“salario prov”) coincide con quanto indicato dal contratto collettivo provinciale allegato al ricorso;
inoltre, dalla scheda anagrafica professionale (cfr. doc. 6 ric.) emerge, avuto riguardo alla qualifica professionale svolta, la dicitura “8.3.1.1.0.7 bracciante agricolo”.
15. Tanto chiarito, la genericità delle allegazioni del ricorso è sufficiente al rigetto della domanda di pagamento delle maggiorazioni per lavoro festivo, non avendo il lavoratore puntualmente indicato – come pure era suo onere fare – in quali giornate festive avrebbe reso la prestazione (deducendo anzi di aver lavorato la domenica solo “in sporadiche occasioni”), né tale indicazione risulta dai conteggi allegati all'atto introduttivo o nei capitoli di prova ivi formulati.
16. Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario/supplementare, si rileva in primo luogo che dal verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza (cfr. in particolare i docc. 10-15 allegati alla memoria INPS) - previo esame della documentazione extracontabile (tra cui tra cui supporti informatici ed agende mensili riepilogative delle ore e dei giorni di lavoro) rinvenuta a seguito dell'accesso presso il domicilio fiscale della ditta di e di quella (comunicazioni obbligatorie CP_1 preventive, contratti di lavoro, LUL) messa a disposizione della ditta, oltre che delle dichiarazioni rese dai lavoratori – risulta accertato che il ricorrente aveva lavorato molte ore in più rispetto quelle contrattualmente previste.
3 17. Rispetto a tali ore è documentato in atti che parte resistente ha provveduto alla regolarizzazione contributiva, circostanza che, in uno con gli elementi documentali acquisiti ed esaminati in sede ispettiva, costituisce elemento probatorio significativo della misura del maggiore orario osservato dal ricorrente.
18. Del resto, dall'istruttoria orale è emerso in maniera univoca che il ricorrente era addetto anche ad altre attività complementari rispetto alla guida del trattore, attività che dunque lo vedevano impegnato anche nel capannone dove di solito confluivano i braccianti in caso di pioggia o quando faceva buio;
i testi escussi - pur non in grado di confermare con sufficiente precisione e attendibilità l'orario di lavoro del ricorrente in ragione anche della promiscuità delle ditte della famiglia del susseguirsi di contratti a CP_1 termine e della stagionalità a variabile consistenza delle attività cui erano adibiti (dipendenti non solo dal ciclo dei raccolti ma anche dagli ordini)- hanno comunque dato conto di una variabilità di orario che CP appare pienamente compatibile con l'accertata prassi della resistente, di annotare giorno per giorno le ore di lavoro effettivamente svolte dai singoli dipendenti.
19. In particolare , il teste pur riconoscendo che “il ricorrente non stava sempre sul trattore per Tes_1 dodici ore al giorno” e che “l'azienda aveva bisogno di trattoristi tutto l'anno ma non era sempre il ricorrente guidare il trattore”, dopo aver confermato l'orario di lavoro allegato dal ricorrente ha precisato
“Per otto/nove mesi all'anno il ricorrente lavorava con l'orario dalle 7 alle 19, a volte anche di più”.
20. La teste , invece, ha riferito che il ricorrente “Lavorava assieme a noi e faceva quello Testimone_2 che c'era da fare sia nei campi che nel capannone. L'orario variava da giornata a giornata in base a quello che c'era da fare. C'erano giorni che si facevano 9 ore, altri che si facevano 9 ore e mezzo, altri 8 ore, giorni che si facevano 12 ore. Il ricorrente lavorava sempre da lunedì alla domenica quando si faceva mezza giornata. ADR Lavoravamo tutti dal lunedì alla domenica. L'orario era sempre quello sia d'estate che d'inverno. Chi era responsabile lavorava di più rispetto agli altri operai….Complessivamente lavoravamo presso l'azienda in circa 30 persone. Quando era buio il ricorrente veniva nel capannone
e aiutava ad esempio a pulire i polli”.
21. Secondo , invece, “il ricorrente lavorava sul trattore oppure nei campi nella raccolta. Il Persona_1 ricorrente lavorava tutti i giorni anche la domenica spesso per tre o quattro ore, quando c'era da fare. Il ricorrente lavorava dalle ore 7/8 a seconda del tempo e quando si finiva si finiva, a volte alle 17, a volte alle 18, a volte alle 19. D'estate si lavorava di più in particolare quando si faceva la raccolta dei meloni, d'inverno si iniziava più tardi e si finiva alle 17.30-18.00. Si lavorava anche quando pioveva per fare ordine o anche per fare la raccolta, ad esempio degli spinaci…Nella mia squadra c'era sempre il ricorrente che stava con noi perché avevamo comunque bisogno del trattore. Il ricorrente non era l'unico a guidare il trattore, c'era anche il teste che faceva anche altro, faceva un po' di tutto non si Tes_1 limitava a guidare il trattore. Quando faceva buio non si lavorava fuori ma nel capannone per dare
4 l'avvio agli ordini e l'orario dipendeva dalla consistenza degli stessi; per i carciofi siamo arrivati anche alle 23.00. Spesso facevamo ore in più il giovedì e il venerdì per preparare gli ordini del fine settimana. ADR D'inverno si coglievano porri, carciofi e altri ortaggi invernali. Finita l'attività nei campi tutta la squadra compresi coloro che avevano guidato i trattori lavoravano nel capannone per sistemare gli ortaggi raccolti”.
22. Anche , ha confermato l'orario di lavoro del ricorrente, precisando di condividere con lui Tes_3
l'appartamento e che si occupava “della raccolta dei pomodori e meloni nel campo” mentre la sera
“lavoravo nei capannoni, erano tanti i capannoni, facevamo carciofi, spinaci…io ho lavorato sempre nei campi ma dopo le 17.00 molto spesso mi chiamavano per aiutare le donne nel capannone…nel campo si raccoglieva anche sotto la pioggia come quando non pioveva”
23. Infine OT nel confermare l'orario di lavoro del ricorrente, ha precisato che “l'orario CP_6
d'inverno era più o meno lo stesso di quello estivo perché alla fine del lavoro nei campi eravamo chiamati
a lavorare nel capannone”.
24. Del resto nessun elemento contrario emerge dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente Testimone_4
e che si recavano presso l'azienda agricola del convenuto per incombenze particolari Testimone_5
(prelievo del materiale di scarto per alimentare gli animali e carico cassette di ortaggi) in orari variabili e per un tempo comunque contenuto;
, invece, ha a chiare lettere affermato di non essere Persona_2 in grado di individuare per nome i singoli lavoratori della CP_1
25. Risulta altresì smentito per tabulas, che il ricorrente abbia confessato in sede ispettiva di aver lavorato
6,5 ore giornaliere (cfr. deposito INPS del 19.1.2025).
26. Tanto chiarito, in punto di quantum deve rilevarsi che la domanda di differenze retributive a titolo di lavoro supplementare è svolta (anche) in via alternativa rispetto a quella a titolo di lavoro straordinario, mentre dalla scheda anagrafica del ricorrente emerge che i rapporti a termine erano a tempo pieno;
di conseguenza le ore di lavoro accertate in sede ispettiva come lavorate in più rispetto a quanto contrattualmente previsto devono essere retribuite a titolo di lavoro straordinario con conseguente ricalcolo del TFR sulla base della retribuzione complessivamente dovuta.
27. Tenuto conto di tali parametri, il CTU ha dunque quantificato le differenze retributive maturate e ancora dovute dal lavoratore in complessivi € 8049,39 oltre 1051,07 a titolo di TFR, al netto di quanto percepito dal ricorrente sulla base delle sole ricevute di pagamento in contanti versate in atti, stante l'assenza di ulteriore documentazione comprovante l'effettiva corresponsione di quanto indicato nei prospetti paga, atteso che tali prospetti, anche se sottoscritti dal lavoratore (addirittura con la formula “per ricevuta”, insistente nel caso di specie, cfr. doc. 3 res.), non sono sufficienti a provare l'effettivo pagamento, ma solo l'avvenuta consegna (cfr. ex multis Cass. n. 7310/2001).
5 28. In particolare l'ausiliario, in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta - secondo cui “non c'è contestazione sul pagamento della busta paga, ma eventualmente poteva esserci sul “Fuori Busta” che peraltro essendo un fuori busta sotto intende che la busta paga veniva regolarmente pagata altrimenti in tutti i documenti in atti, a partire dalle dichiarazioni dei lavoratori, dei militi e degli ispettori avrebbero utilizzato
l'espressione acconto “sulle” buste e non fuori busta” – ha chiarito che: <Il riscontro effettuato dal sottoscritto
CTU è di tipo esclusivamente documentale;
non sono presenti in atti documenti probanti l'avvenuto pagamento delle buste paga mentre sono presenti le ricevute sottoscritte dal lavoratore delle somme
“fuori busta”. Ciò nonostante il sottoscritto ha comunque elaborato una doppia ipotesi (una che tiene conto delle buste paga come incassate e l'altra invece che le considera non incassate) come anche richiesto dal quesito>>.
29. Rispetto, invece, all'ulteriore rilievo del CTP ricorrente secondo cui “i lavoratori hanno dichiarato di aver percepito euro 5,50/ora per ogni ora di straordinario lavorata e che richiederebbero soltanto la differenza retributiva tra gli euro 5,50 percepiti e quanto invece regolarmente loro spettante in base alle tariffe previste dal CCNL” – ha replicato che <<l'elaborazione del sottoscritto CTU è in tal senso>>, precisando che: <Tuttavia le evidenze documentali (buste paga e ricevute del “fuori busta”) consentono
l'individuazione di un dato certo e determinato da porre a confronto con quanto loro effettivamente dovuto.
Per assoluta completezza, si fa presente che il percepito dal lavoratore calcolato moltiplicando le ore accertate dalla GdF per la tariffa oraria di euro 5,50 suddetta porta ad un totale di euro 9.454,50 del tutto allineato a quanto indicato in bozza di perizia come fuori busta (euro 6.140,00). La differenza tra i due valori è imputabile quasi esclusivamente alle mensilità per le quali non sono presenti in atti le ricevute di pagamento del “fuori busta” mentre coincide sostanzialmente per tutte le altre mensilità oggetto di osservazione. Essendo il presente elaborato basato soltanto sulla documentazione in atti, la differenza riscontrata pare quindi addebitabile ad una carenza di produzione documentale (delle ricevute di pagamento del “fuori busta”) di parte convenuta;
il sottoscritto CTU non entra nel merito dei motivi per i quali tali allegazioni non siano presenti in atti limitandosi a constatare quanto invece è presente nel fascicolo;
non rileva altresì come “sia possibile che il lavoratore non abbia percepito proprio niente nemmeno le € 5,5 l'ora lavorata”, come sostiene la CTP, in quanto non esiste in atti evidenza documentale del fatto. Le considerazioni sopra esposte avvalorano la metodologia adottata dal sottoscritto e anzi, lasciano propendere per la correttezza dell'ipotesi A della bozza di perizia. Infatti, calcolando il percepito come ore lavorate x €5,5 come richiesto dal CTP, tenendo conto che tale importo è pari a quanto rilevabile dalle ricevute del “fuori busta” agli atti, appare ancor più evidente che nessun'altra somma, oltre a quella risultante da dette ricevute (segnatamente quanto indicato in busta paga), è stata versata dal datore in favore del lavoratore>>.
6 30. Le conclusioni cui è approdato il CTU in punto di percepito non appaiono tuttavia condivisibili alla luce di altri elementi che, trascurati nel primo elaborato del CTU, devono essere adeguatamente esaminati in questa sede.
31. In primo luogo non può non rilevarsi che dalla lettura complessiva del ricorso non emerge alcuna allegazione circa la mancata corresponsione della retribuzione per il lavoro ordinario. Al punto 5 del ricorso, infatti, si allega infatti che “il datore di lavoro ometteva di retribuire correttamente il ricorrente in quanto ometteva del tutto il pagamento delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario con le relative maggiorazioni, nonché il lavoro festivo”; al punto 6, invece, il ricorrente lamenta che “del pari non risulta corretto quanto liquidato a titolo di TFR in quanto il datore non teneva conto del maggior orario svolto con continuità dal ricorrente”; al punto 8, infine, il ricorrente afferma il diritto a vedersi riconoscere “le differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, o il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive, tenuto conto anche delle maggiorazioni per il lavoro supplementare e/o straordinario nonché per il lavoro festivo e ricalcolo del TFR, per l'importo complessivo di € 5872,45, come da conteggi allegati (da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto)”.
32. Ebbene, proprio nei conteggi allegati da parte ricorrente è dedotto – quale parte integrante e sostanziale del ricorso – un importo preciso di quanto percepito in pendenza di rapporto di lavoro, importo che dunque deve essere scomputato integralmente dall'ammontare del dovuto calcolato dal CTU.
33. Tale modus operandi, a ben vedere, appare coerente anche con le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in sede ispettiva: << Ho lavorato tutti i giorni della settimana, a volte anche la domenica, ho lavorato anche nei giorni di pioggia e invernali perché la ditta coltiva carciofi, spinaci , porri, verza ecc., cioè Parte_2 anche colture di ortaggi invernali, percependo € 5,50 l'ora, sia in busta che fuori busta paga. Nel 2016 ho lavorato per con contratto da operaio a tempo indeterminato e in questo periodo le Controparte_7 buste paga erano per 22/23 giornate lavorative per un importo di circa 1200 euro, per le ore in più fino a
200 ore mensile in totale lavorate, percepivo fuori busta in contanti la differenza delle ore moltiplicato per la stessa paga oraria di € 5,50…In ogni caso anche nei restanti periodi lavorati, il problema era che in busta paga erano segnate molte meno giornate di quelle lavorate, io presentavo alla CP_ figlia di , un foglio mensile con le giornate lavorate, ma questo foglio è Persona_3 servito alle ditte per conteggiare la retribuzione effettiva che in parte finiva in busta e in parte pagata fuori busta in contanti; viceversa mi faceva segnare dietro la busta paga le Persona_3 giornate che lei stessa dettava e io apponevo una firma, ma ciò è accaduto solo negli ultimi anni e non nel periodo 2012/2013. Questa cosa ero costretto a farla, altrimenti non mi veniva pagata la retribuzione.
Dalla retribuzione fuori busta pagata in contanti mi veniva detratto l'affitto di casa di circa 200 euro più le spese per le utenze luce/acqua/gas, in quanto i Forconi mi avevano concesso una abitazione in via di
7 Bandita 4 Questo modo di gestire i rapporti di lavoro, le giornate di lavoro e le Controparte_8 conseguenti retribuzioni, così come l'affitto delle loro case, valeva per la generalità degli altri colleghi di lavoro miei connazionali….che si sono rivolti come il sottoscritto alla sede di CP_9
Venturina…Infine voglio precisare che titolare di altra ditta, è comunque colei che si Persona_3 occupa per tutte le ditte della gestione amministrativa e dei pagamenti in contanti, preciso che con assegno ho ricevuto solo le retribuzioni dell'ultimo periodo e comunque si trattava della retribuzione delle sole giornate inserite in busta paga…>>.
34. Da quanto riferito dal ricorrente in sede ispettiva appare evidente che, salvo, che per l'ultimo (non specificato) periodo, la retribuzione era integralmente corrisposta in contanti con un criterio di calcolo orario (€ 5,5 all'ora) sulla base delle ore dichiarate dallo stesso lavoratore, che coerentemente ha dedotto di aver percepito solo parte di quanto spettantegli in ragione dell'orario di lavoro osservato ( e solo in parte dimostrato nel corso del giudizio) e della non corretta retribuzione del lavoro supplementare/straordinario.
35. Tanto chiarito, in assenza della puntuale prova della misura dell'adempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro, si ritiene che il conteggio da prendersi a riferimento per il calcolo delle differenze retributive maturate dal ricorrente sia quello da ultimo elaborato dal CTU, conteggio che tiene conto del percepito così come dedotto in ricorso, per un ammontare di € 219,50 oltre € 1051,07 a titolo di
TFR.
36. Meritevole di accoglimento è anche la domanda di regolarizzazione contributiva atteso che nel caso di specie la contribuzione è stata pagata da parte resistente sul maggiore orario accertato dalla Guardia di
Finanza ma per una paga oraria di € 5,50, di talché, alla luce dell'accertamento che precede, ritenuta l'esistenza di lavoro straordinario, non può dirsi cessata la materia del contendere e deve invece condannarsi parte resistente alla regolarizzazione contributiva per le ulteriori somme dovute a tale titolo e quantificate dal CTU in complessivi € 1196,29.
37. L'ausiliario, all'udienza del 30 giugno 2025 ha peraltro chiarito che sussiste una discrasia tra il monte ore lavorate accertato dalla GF e quello preso in considerazione dall'INPS per il calcolo delle differenze retributive (in realtà contributive) versate da parte resistente, precisando che il monte ore preso a riferimento per il calcolo sia delle differenze retributive che per quelle contributive è il verbale della GF.
38. Deve per completezza precisarsi che priva di pregio è l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale formulata dall'INPS in quanto da un lato è evidente che l'ente previdenziale, aderendo alle allegazioni di cui al ricorso, inteso agire per la regolarizzazione contributiva di quanto dovuto al ricorrente e accertato nel corso del presente giudizio;
dall'altro lato la prescrizione anche con riferimento all'obbligazione contributiva è stata interrotta con pec del 18.4.2019 sopra richiamata.
8 39. La reciproca soccombenza tra le parti in uno con il comportamento processuale (che ha visto parte ricorrente rifiutare una proposta conciliativa più favorevole rispetto all'esito del giudizio) consente di compensare le spese di lite, ad eccezione di quelle di CTU contabile che liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di per i titoli di cui in parte motiva di CP_1 Parte_1 complessivi € 1270,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna alla regolarizzazione contributiva con pagamento a favore dell'INPS di € CP_1
1196,29, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU contabile liquidate con separato CP_1 decreto;
- compensa per il resto le spese di lite tra le parti.
Livorno, 30 luglio 2025
Il giudice dott. Federica Manfré
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TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 894/2020 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
INPS
TERZO CHIAMATO Oggi 30 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Toni Attilio per parte resistente l'avv. Vito Vannucci e l'avv. Elena Pagni per INPS l'avv. Minicucci Massimiliano i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Toni chiede l'accoglimento del ricorso nella misura di cui all'ipotesi A della CTU;
si dichiara antistatario. I procuratori di parte resistente insistono per il rigetto del ricorso e in ipotesi chiedono che sia accolto nella misura di cui all'ipotesi C della relazione peritale. L'avv. Minicucci si riporta alla memoria di costituzione. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVLE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO Parte_1 C.F._1 Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e CP_1 C.F._2 dell'avv. VANNUCCI VITO
Parte resistente
INPS (c.f. ), con il patrocinio di avv. MINICUCCI MASSIMILIANO P.IVA_1 Parte chiamata
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta individuale, per Parte_1 CP_1 vedere accolte le seguenti conclusioni:<< 1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa,
l'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente a favore della dal 1.11.2014 al 12.1.2015 Controparte_2
e dal 22.9.2015 al 30.11.2015 e dal 15.11.2016 al 28.2.2017, e, per l'effetto, condannare la CP_3
a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, anche
[...] tenuto conto delle maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario e festivo, ricalcolo TFR dal
1.11.2014 al 12.1.2015 e dal 22.9.2015 al 30.11.2015 e dal 15.11.2016 al 28.2.2017 e/o il risarcimento dei danni commisurato alle differenze retributive suindicate, il tutto per l'ammontare complessivo di € 5872,45
o quella diversa somma che sarà ritenuta più giusta ed equa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché provvedere alla regolarizzazione contributiva;
2) Voglia condannare la .a pagare tutte le spese, diritti, onorari del giudizio con distrazione in favore CP_3 del procuratore antistatario>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in forza di contratti a tempo determinato è stato dipendente dal
1.11.2014 al
12.1.2015 e dal 22.9.2015 al 30.11.2015 e dal 15.11.2016 al 28.2.2017 della ditta , CP_1 inquadrato nel livello 3 CCNL operai agricoli e florovivaisti con mansioni di “trattorista”; l'orario di lavoro è stato articolato, fin dal momento dell'assunzione, dall'alba al tramonto dal lunedì al sabato, mentre solo
1 sporadicamente ha reso la prestazione anche di domenica;
in particolare ha lavorato nel periodo da aprile a settembre dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e nel periodo da ottobre a marzo dalle 7 alle 17.00.
3. Si è costituito in giudizio che, eccepita la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto CP_1 della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa perché infondata, stante, tra l'altro, l'inesistenza dei fatti costitutivi ovvero per mancata allegazione delle fonti contrattuali istitutive delle maggiorazioni richieste e l'intervenuta prescrizione.
4. Parte resistente ha allegato in particolare che le giornate lavorative hanno inizio alle ore 8.00 con l'apertura del magazzino e si concludono, a seconda delle condizioni metereologiche, alle ore 17.00 in estate e alle ore 15.30 in inverno;
i lavoratori osservano sempre un'ora di pausa e non lavorano nelle giornate di pioggia. Peraltro il ricorrente ha confessato in sede ispettiva di non aver lavorato per più di sei ore e mezzo al giorno (cfr. doc. 2 res.) e risulta documentata la percezione di € 1210,00 nel mese di novembre 2014, € 1180,00 nel mese di dicembre 2014, € 1190,00 per il mese di gennaio 2015, € 955,00 per il mese di settembre 2015, € 1150,00 per il mese di ottobre 2015, € 1255,00 per il mese di novembre
2015 ed € 715,00 per il mese di novembre 2016.
5. In ragione della formulata domanda di regolarizzazione contributiva, si è costituito in giudizio iussu iudicis anche l'INPS che ha formulato domanda riconvenzionale per vedere accertato il diritto a trattenere quanto versato a titolo di contributi a seguito della regolarizzazione delle contestazioni mosse dalla Guardia di
Finanza e dall'Ispettorato del Lavoro, nonché al pagamento dell'ulteriore contribuzione dovuta sulle altre differenze retributive accertate come spettanti al ricorrente.
6. In replica alla domanda riconvenzionale proposta da INPS, depositava seconda memoria CP_4 difensiva contestando la difesa dell'ente previdenziale e rilevando l'inammissibilità e infondatezza delle domande avversarie nonché la prescrizione del credito contributivo
7. La causa, istruita per documenti, prove orali e CTU contabile, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza non definitiva all'udienza odierna.
8. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre. CP_
9. In primo luogo deve respingersi l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da resistente, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio individua tanto il petitum che la causa petendi, specificando l'attività lavorativa prestata dal ricorrente, il periodo di lavoro e l'orario di lavoro asseritamente osservato, nonché le ragioni di diritto (lavoro supplementare, straordinario e festivo) poste a fondamento della domanda.
10. Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione in quanto risulta in atti il sollecito di pagamento inviato via pec, tra gli altri, a in data 18.4.2019 (cfr. doc. 6 ric.), sollecito di cui, ai sensi dell'art 421 CP_4 cpc, è stato è acquisito il formato eml, in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente che, dopo aver
2 fornito un principio di prova e a fronte di specifica eccezione di controparte, ha offerto la produzione alla prima (effettiva) udienza di discussione della causa (cfr. verbale del 18.6.2021).
11. Né d'altro canto può ritenersi che tale atto sia privo dei requisiti minimi richiesti dall'ordinamento per spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, atteso che dalla sua lettura si evince chiaramente la volontà del lavoratore di costituire in mora il suo debitore per il pagamento di quanto dovuto “in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto” (anche) nel periodo di cui è causa.
12. Pertanto, considerato che il primo rapporto di lavoro di cui è causa è cessato il 12.1.2015, la diffida di pagamento è stata ricevuta in data 18.4.2019 e il ricorso è stato depositato in data 26.10.2020, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
13. Per quel che concerne, ancora, l'eccepita infondatezza della domanda attorea per inesistenza dei fatti costitutivi sotto il profilo della mancata allegazione delle fonti contrattuali istitutive delle maggiorazioni richieste, deve rilevarsi che il ricorrente ha allegato all'atto introduttivo il CCNL applicato al rapporto di lavoro (cfr. doc. 1 ric. e in particolare, gli artt. 42 e 43), nonché il contratto integrativo applicabile per la provincia di Livorno, con le relative tabelle retributive (cfr. docc. 2 art. 16, 3 art. 18 e 4 ric.).
14. Inoltre, dall'esame delle buste paga in atti (cfr. doc. 3 memoria di costituzione ) emerge, CP_4 rispetto alla casella “contratto di lavoro”, l'indicazione “240 AGRICOLI OTD”, mentre la retribuzione indicata in busta paga (“salario prov”) coincide con quanto indicato dal contratto collettivo provinciale allegato al ricorso;
inoltre, dalla scheda anagrafica professionale (cfr. doc. 6 ric.) emerge, avuto riguardo alla qualifica professionale svolta, la dicitura “8.3.1.1.0.7 bracciante agricolo”.
15. Tanto chiarito, la genericità delle allegazioni del ricorso è sufficiente al rigetto della domanda di pagamento delle maggiorazioni per lavoro festivo, non avendo il lavoratore puntualmente indicato – come pure era suo onere fare – in quali giornate festive avrebbe reso la prestazione (deducendo anzi di aver lavorato la domenica solo “in sporadiche occasioni”), né tale indicazione risulta dai conteggi allegati all'atto introduttivo o nei capitoli di prova ivi formulati.
16. Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario/supplementare, si rileva in primo luogo che dal verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza (cfr. in particolare i docc. 10-15 allegati alla memoria INPS) - previo esame della documentazione extracontabile (tra cui tra cui supporti informatici ed agende mensili riepilogative delle ore e dei giorni di lavoro) rinvenuta a seguito dell'accesso presso il domicilio fiscale della ditta di e di quella (comunicazioni obbligatorie CP_1 preventive, contratti di lavoro, LUL) messa a disposizione della ditta, oltre che delle dichiarazioni rese dai lavoratori – risulta accertato che il ricorrente aveva lavorato molte ore in più rispetto quelle contrattualmente previste.
3 17. Rispetto a tali ore è documentato in atti che parte resistente ha provveduto alla regolarizzazione contributiva, circostanza che, in uno con gli elementi documentali acquisiti ed esaminati in sede ispettiva, costituisce elemento probatorio significativo della misura del maggiore orario osservato dal ricorrente.
18. Del resto, dall'istruttoria orale è emerso in maniera univoca che il ricorrente era addetto anche ad altre attività complementari rispetto alla guida del trattore, attività che dunque lo vedevano impegnato anche nel capannone dove di solito confluivano i braccianti in caso di pioggia o quando faceva buio;
i testi escussi - pur non in grado di confermare con sufficiente precisione e attendibilità l'orario di lavoro del ricorrente in ragione anche della promiscuità delle ditte della famiglia del susseguirsi di contratti a CP_1 termine e della stagionalità a variabile consistenza delle attività cui erano adibiti (dipendenti non solo dal ciclo dei raccolti ma anche dagli ordini)- hanno comunque dato conto di una variabilità di orario che CP appare pienamente compatibile con l'accertata prassi della resistente, di annotare giorno per giorno le ore di lavoro effettivamente svolte dai singoli dipendenti.
19. In particolare , il teste pur riconoscendo che “il ricorrente non stava sempre sul trattore per Tes_1 dodici ore al giorno” e che “l'azienda aveva bisogno di trattoristi tutto l'anno ma non era sempre il ricorrente guidare il trattore”, dopo aver confermato l'orario di lavoro allegato dal ricorrente ha precisato
“Per otto/nove mesi all'anno il ricorrente lavorava con l'orario dalle 7 alle 19, a volte anche di più”.
20. La teste , invece, ha riferito che il ricorrente “Lavorava assieme a noi e faceva quello Testimone_2 che c'era da fare sia nei campi che nel capannone. L'orario variava da giornata a giornata in base a quello che c'era da fare. C'erano giorni che si facevano 9 ore, altri che si facevano 9 ore e mezzo, altri 8 ore, giorni che si facevano 12 ore. Il ricorrente lavorava sempre da lunedì alla domenica quando si faceva mezza giornata. ADR Lavoravamo tutti dal lunedì alla domenica. L'orario era sempre quello sia d'estate che d'inverno. Chi era responsabile lavorava di più rispetto agli altri operai….Complessivamente lavoravamo presso l'azienda in circa 30 persone. Quando era buio il ricorrente veniva nel capannone
e aiutava ad esempio a pulire i polli”.
21. Secondo , invece, “il ricorrente lavorava sul trattore oppure nei campi nella raccolta. Il Persona_1 ricorrente lavorava tutti i giorni anche la domenica spesso per tre o quattro ore, quando c'era da fare. Il ricorrente lavorava dalle ore 7/8 a seconda del tempo e quando si finiva si finiva, a volte alle 17, a volte alle 18, a volte alle 19. D'estate si lavorava di più in particolare quando si faceva la raccolta dei meloni, d'inverno si iniziava più tardi e si finiva alle 17.30-18.00. Si lavorava anche quando pioveva per fare ordine o anche per fare la raccolta, ad esempio degli spinaci…Nella mia squadra c'era sempre il ricorrente che stava con noi perché avevamo comunque bisogno del trattore. Il ricorrente non era l'unico a guidare il trattore, c'era anche il teste che faceva anche altro, faceva un po' di tutto non si Tes_1 limitava a guidare il trattore. Quando faceva buio non si lavorava fuori ma nel capannone per dare
4 l'avvio agli ordini e l'orario dipendeva dalla consistenza degli stessi; per i carciofi siamo arrivati anche alle 23.00. Spesso facevamo ore in più il giovedì e il venerdì per preparare gli ordini del fine settimana. ADR D'inverno si coglievano porri, carciofi e altri ortaggi invernali. Finita l'attività nei campi tutta la squadra compresi coloro che avevano guidato i trattori lavoravano nel capannone per sistemare gli ortaggi raccolti”.
22. Anche , ha confermato l'orario di lavoro del ricorrente, precisando di condividere con lui Tes_3
l'appartamento e che si occupava “della raccolta dei pomodori e meloni nel campo” mentre la sera
“lavoravo nei capannoni, erano tanti i capannoni, facevamo carciofi, spinaci…io ho lavorato sempre nei campi ma dopo le 17.00 molto spesso mi chiamavano per aiutare le donne nel capannone…nel campo si raccoglieva anche sotto la pioggia come quando non pioveva”
23. Infine OT nel confermare l'orario di lavoro del ricorrente, ha precisato che “l'orario CP_6
d'inverno era più o meno lo stesso di quello estivo perché alla fine del lavoro nei campi eravamo chiamati
a lavorare nel capannone”.
24. Del resto nessun elemento contrario emerge dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente Testimone_4
e che si recavano presso l'azienda agricola del convenuto per incombenze particolari Testimone_5
(prelievo del materiale di scarto per alimentare gli animali e carico cassette di ortaggi) in orari variabili e per un tempo comunque contenuto;
, invece, ha a chiare lettere affermato di non essere Persona_2 in grado di individuare per nome i singoli lavoratori della CP_1
25. Risulta altresì smentito per tabulas, che il ricorrente abbia confessato in sede ispettiva di aver lavorato
6,5 ore giornaliere (cfr. deposito INPS del 19.1.2025).
26. Tanto chiarito, in punto di quantum deve rilevarsi che la domanda di differenze retributive a titolo di lavoro supplementare è svolta (anche) in via alternativa rispetto a quella a titolo di lavoro straordinario, mentre dalla scheda anagrafica del ricorrente emerge che i rapporti a termine erano a tempo pieno;
di conseguenza le ore di lavoro accertate in sede ispettiva come lavorate in più rispetto a quanto contrattualmente previsto devono essere retribuite a titolo di lavoro straordinario con conseguente ricalcolo del TFR sulla base della retribuzione complessivamente dovuta.
27. Tenuto conto di tali parametri, il CTU ha dunque quantificato le differenze retributive maturate e ancora dovute dal lavoratore in complessivi € 8049,39 oltre 1051,07 a titolo di TFR, al netto di quanto percepito dal ricorrente sulla base delle sole ricevute di pagamento in contanti versate in atti, stante l'assenza di ulteriore documentazione comprovante l'effettiva corresponsione di quanto indicato nei prospetti paga, atteso che tali prospetti, anche se sottoscritti dal lavoratore (addirittura con la formula “per ricevuta”, insistente nel caso di specie, cfr. doc. 3 res.), non sono sufficienti a provare l'effettivo pagamento, ma solo l'avvenuta consegna (cfr. ex multis Cass. n. 7310/2001).
5 28. In particolare l'ausiliario, in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta - secondo cui “non c'è contestazione sul pagamento della busta paga, ma eventualmente poteva esserci sul “Fuori Busta” che peraltro essendo un fuori busta sotto intende che la busta paga veniva regolarmente pagata altrimenti in tutti i documenti in atti, a partire dalle dichiarazioni dei lavoratori, dei militi e degli ispettori avrebbero utilizzato
l'espressione acconto “sulle” buste e non fuori busta” – ha chiarito che: <Il riscontro effettuato dal sottoscritto
CTU è di tipo esclusivamente documentale;
non sono presenti in atti documenti probanti l'avvenuto pagamento delle buste paga mentre sono presenti le ricevute sottoscritte dal lavoratore delle somme
“fuori busta”. Ciò nonostante il sottoscritto ha comunque elaborato una doppia ipotesi (una che tiene conto delle buste paga come incassate e l'altra invece che le considera non incassate) come anche richiesto dal quesito>>.
29. Rispetto, invece, all'ulteriore rilievo del CTP ricorrente secondo cui “i lavoratori hanno dichiarato di aver percepito euro 5,50/ora per ogni ora di straordinario lavorata e che richiederebbero soltanto la differenza retributiva tra gli euro 5,50 percepiti e quanto invece regolarmente loro spettante in base alle tariffe previste dal CCNL” – ha replicato che <<l'elaborazione del sottoscritto CTU è in tal senso>>, precisando che: <Tuttavia le evidenze documentali (buste paga e ricevute del “fuori busta”) consentono
l'individuazione di un dato certo e determinato da porre a confronto con quanto loro effettivamente dovuto.
Per assoluta completezza, si fa presente che il percepito dal lavoratore calcolato moltiplicando le ore accertate dalla GdF per la tariffa oraria di euro 5,50 suddetta porta ad un totale di euro 9.454,50 del tutto allineato a quanto indicato in bozza di perizia come fuori busta (euro 6.140,00). La differenza tra i due valori è imputabile quasi esclusivamente alle mensilità per le quali non sono presenti in atti le ricevute di pagamento del “fuori busta” mentre coincide sostanzialmente per tutte le altre mensilità oggetto di osservazione. Essendo il presente elaborato basato soltanto sulla documentazione in atti, la differenza riscontrata pare quindi addebitabile ad una carenza di produzione documentale (delle ricevute di pagamento del “fuori busta”) di parte convenuta;
il sottoscritto CTU non entra nel merito dei motivi per i quali tali allegazioni non siano presenti in atti limitandosi a constatare quanto invece è presente nel fascicolo;
non rileva altresì come “sia possibile che il lavoratore non abbia percepito proprio niente nemmeno le € 5,5 l'ora lavorata”, come sostiene la CTP, in quanto non esiste in atti evidenza documentale del fatto. Le considerazioni sopra esposte avvalorano la metodologia adottata dal sottoscritto e anzi, lasciano propendere per la correttezza dell'ipotesi A della bozza di perizia. Infatti, calcolando il percepito come ore lavorate x €5,5 come richiesto dal CTP, tenendo conto che tale importo è pari a quanto rilevabile dalle ricevute del “fuori busta” agli atti, appare ancor più evidente che nessun'altra somma, oltre a quella risultante da dette ricevute (segnatamente quanto indicato in busta paga), è stata versata dal datore in favore del lavoratore>>.
6 30. Le conclusioni cui è approdato il CTU in punto di percepito non appaiono tuttavia condivisibili alla luce di altri elementi che, trascurati nel primo elaborato del CTU, devono essere adeguatamente esaminati in questa sede.
31. In primo luogo non può non rilevarsi che dalla lettura complessiva del ricorso non emerge alcuna allegazione circa la mancata corresponsione della retribuzione per il lavoro ordinario. Al punto 5 del ricorso, infatti, si allega infatti che “il datore di lavoro ometteva di retribuire correttamente il ricorrente in quanto ometteva del tutto il pagamento delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario con le relative maggiorazioni, nonché il lavoro festivo”; al punto 6, invece, il ricorrente lamenta che “del pari non risulta corretto quanto liquidato a titolo di TFR in quanto il datore non teneva conto del maggior orario svolto con continuità dal ricorrente”; al punto 8, infine, il ricorrente afferma il diritto a vedersi riconoscere “le differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, o il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive, tenuto conto anche delle maggiorazioni per il lavoro supplementare e/o straordinario nonché per il lavoro festivo e ricalcolo del TFR, per l'importo complessivo di € 5872,45, come da conteggi allegati (da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto)”.
32. Ebbene, proprio nei conteggi allegati da parte ricorrente è dedotto – quale parte integrante e sostanziale del ricorso – un importo preciso di quanto percepito in pendenza di rapporto di lavoro, importo che dunque deve essere scomputato integralmente dall'ammontare del dovuto calcolato dal CTU.
33. Tale modus operandi, a ben vedere, appare coerente anche con le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in sede ispettiva: << Ho lavorato tutti i giorni della settimana, a volte anche la domenica, ho lavorato anche nei giorni di pioggia e invernali perché la ditta coltiva carciofi, spinaci , porri, verza ecc., cioè Parte_2 anche colture di ortaggi invernali, percependo € 5,50 l'ora, sia in busta che fuori busta paga. Nel 2016 ho lavorato per con contratto da operaio a tempo indeterminato e in questo periodo le Controparte_7 buste paga erano per 22/23 giornate lavorative per un importo di circa 1200 euro, per le ore in più fino a
200 ore mensile in totale lavorate, percepivo fuori busta in contanti la differenza delle ore moltiplicato per la stessa paga oraria di € 5,50…In ogni caso anche nei restanti periodi lavorati, il problema era che in busta paga erano segnate molte meno giornate di quelle lavorate, io presentavo alla CP_ figlia di , un foglio mensile con le giornate lavorate, ma questo foglio è Persona_3 servito alle ditte per conteggiare la retribuzione effettiva che in parte finiva in busta e in parte pagata fuori busta in contanti; viceversa mi faceva segnare dietro la busta paga le Persona_3 giornate che lei stessa dettava e io apponevo una firma, ma ciò è accaduto solo negli ultimi anni e non nel periodo 2012/2013. Questa cosa ero costretto a farla, altrimenti non mi veniva pagata la retribuzione.
Dalla retribuzione fuori busta pagata in contanti mi veniva detratto l'affitto di casa di circa 200 euro più le spese per le utenze luce/acqua/gas, in quanto i Forconi mi avevano concesso una abitazione in via di
7 Bandita 4 Questo modo di gestire i rapporti di lavoro, le giornate di lavoro e le Controparte_8 conseguenti retribuzioni, così come l'affitto delle loro case, valeva per la generalità degli altri colleghi di lavoro miei connazionali….che si sono rivolti come il sottoscritto alla sede di CP_9
Venturina…Infine voglio precisare che titolare di altra ditta, è comunque colei che si Persona_3 occupa per tutte le ditte della gestione amministrativa e dei pagamenti in contanti, preciso che con assegno ho ricevuto solo le retribuzioni dell'ultimo periodo e comunque si trattava della retribuzione delle sole giornate inserite in busta paga…>>.
34. Da quanto riferito dal ricorrente in sede ispettiva appare evidente che, salvo, che per l'ultimo (non specificato) periodo, la retribuzione era integralmente corrisposta in contanti con un criterio di calcolo orario (€ 5,5 all'ora) sulla base delle ore dichiarate dallo stesso lavoratore, che coerentemente ha dedotto di aver percepito solo parte di quanto spettantegli in ragione dell'orario di lavoro osservato ( e solo in parte dimostrato nel corso del giudizio) e della non corretta retribuzione del lavoro supplementare/straordinario.
35. Tanto chiarito, in assenza della puntuale prova della misura dell'adempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro, si ritiene che il conteggio da prendersi a riferimento per il calcolo delle differenze retributive maturate dal ricorrente sia quello da ultimo elaborato dal CTU, conteggio che tiene conto del percepito così come dedotto in ricorso, per un ammontare di € 219,50 oltre € 1051,07 a titolo di
TFR.
36. Meritevole di accoglimento è anche la domanda di regolarizzazione contributiva atteso che nel caso di specie la contribuzione è stata pagata da parte resistente sul maggiore orario accertato dalla Guardia di
Finanza ma per una paga oraria di € 5,50, di talché, alla luce dell'accertamento che precede, ritenuta l'esistenza di lavoro straordinario, non può dirsi cessata la materia del contendere e deve invece condannarsi parte resistente alla regolarizzazione contributiva per le ulteriori somme dovute a tale titolo e quantificate dal CTU in complessivi € 1196,29.
37. L'ausiliario, all'udienza del 30 giugno 2025 ha peraltro chiarito che sussiste una discrasia tra il monte ore lavorate accertato dalla GF e quello preso in considerazione dall'INPS per il calcolo delle differenze retributive (in realtà contributive) versate da parte resistente, precisando che il monte ore preso a riferimento per il calcolo sia delle differenze retributive che per quelle contributive è il verbale della GF.
38. Deve per completezza precisarsi che priva di pregio è l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale formulata dall'INPS in quanto da un lato è evidente che l'ente previdenziale, aderendo alle allegazioni di cui al ricorso, inteso agire per la regolarizzazione contributiva di quanto dovuto al ricorrente e accertato nel corso del presente giudizio;
dall'altro lato la prescrizione anche con riferimento all'obbligazione contributiva è stata interrotta con pec del 18.4.2019 sopra richiamata.
8 39. La reciproca soccombenza tra le parti in uno con il comportamento processuale (che ha visto parte ricorrente rifiutare una proposta conciliativa più favorevole rispetto all'esito del giudizio) consente di compensare le spese di lite, ad eccezione di quelle di CTU contabile che liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di per i titoli di cui in parte motiva di CP_1 Parte_1 complessivi € 1270,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna alla regolarizzazione contributiva con pagamento a favore dell'INPS di € CP_1
1196,29, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU contabile liquidate con separato CP_1 decreto;
- compensa per il resto le spese di lite tra le parti.
Livorno, 30 luglio 2025
Il giudice dott. Federica Manfré
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