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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5111/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari, pendente TRA
, , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico De Liguori e Maria
[...]
Battipaglia, come da procura in atti;
OPPONENTI E
, quale procuratrice speciale di CP_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano, Parte_6 come da procura in atti;
OPPOSTA NONCHE' CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, quale procuratrice speciale di , rappresentata e Parte_7 difesa dall'Avv. Caterina Alfano, come da procura in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.09.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.09.2018
[...] quale obbligata principale e , Parte_1 Parte_2
quale garanti, Parte_3 Parte_4 Parte_5 facevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1220/2018 loro notificato dalla per il pagamento della somma complessiva Parte_6 di euro 405.745,74 oltre accessori, di cui euro 232.537,00 sulla base dello scoperto sul conto corrente n. 13032 ed euro 173.208,74 sulla base del contratto di anticipazione n. 6727431158. per € 173.208,74. Deducevano a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 motivi: 1) la nullità dei contratti per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 117 T.U.B., atteso che il contratto di conto corrente n° 13032 e le relative condizioni economiche erano state sottoscritte esclusivamente dal correntista e alcuna copia era stata consegnata allo stesso dalla poi divenuta Controparte_2 Parte_6 per incorporazione del 22/12/2008. Rilevavano, inoltre, che il contratto di conto corrente di corrispondenza n° 13032 del 15/10/2003 era stato assistito da apertura di credito per elasticità di cassa di euro 45.000,00 quantomeno dal mese di gennaio 2005 nonché da linea di credito di € 100.000,00 per rischi autoliquidanti e che non era stato sottoscritto un contratto scritto di apertura di credito e di conto anticipi;
2) la nullità della clausola relativa alla Commissione di SS SC (CMS) per indeterminatezza dell'oggetto in quanto priva della indicazione dei criteri di calcolo;
3) l'applicazione di interessi anatocistici e usurari. Per tali motivi gli opponenti chiedevano al giudice la revoca del decreto ingiuntivo. Costituitasi in giudizio la per il Parte_6 tramite della procuratrice speciale deduceva che il contratto di CP_1 conto corrente n. 13032 , il contratto di anticipazione n. 6727431158 ed il contratto di apertura di credito erano stati regolarmente sottoscritti dalla nelle forme e nei modi di cui all'art 117 Parte_1
T.U.B e stabilivano per iscritto i tassi debitori e creditori e le commissioni economiche che regolamentavano ciascun rapporto, compreso i tassi, le spese, oneri, valute, commissione di massimo scoperto. Rilevava che erano state prodotte anche le fideiussioni sottoscritte dai garanti. Aggiungeva che a fondamento della propria pretesa creditoria aveva depositato, tra l'altro, oltre alla certificazione ex art 50 TU , regolarmente sottoscritta con firma digitale, gli estratti conto del contratto di conto corrente per l'intera durata del rapporto, conto sul quale è stato accreditato l'importo degli anticipi. Quanto alla pretesa nullità del contratto di conto corrente per la mancanza della firma della banca osservava che la Suprema Corte di Cassazione Civile, con sentenza a Sezioni Unite n. 898/2018, aveva stabilito la validità del c.d. contratto monofirma. Rilevava che dalla copia dei contratti bancari sottoscritti dalla cliente si evinceva che gli stessi erano stati consegnati alla correntista e ad essi la banca aveva dato attuazione, accettandone a tutti gli effetti il contenuto. Allegava che la contabilità della banca era conforme alle clausole contrattuali e alle norme imperative di legge e che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti garanti della società obbligata principale erano dei contratti autonomi di garanzia che non consentivano ad essi di opporre alla banca
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 eccezioni relativi al rapporto fondamentale, avendo concluso con l' istituto bancario un contratto con il quale si erano impegnati a pagare senza eccezioni ed espressamente anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale nel limite di euro 350.000,00. Pertanto concludeva per il rigetto dell'opposizione. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fatta esperire la mediazione senza esito positivo, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. nel corso del giudizio, con comparsa depositata in data 15.03.2023 interveniva volontariamente la CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, quale procuratrice speciale di Parte_7
, la quale esponeva che con effetti giuridici a far data dall'1.12.2020, la
[...] si era scissa in trasferendo a Parte_6 Pt_7 quest'ultima un compendio di attività e passività (Compendio ), come Per_1 meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020 e composto, in sintesi: all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, il tutto come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. Persona_2 di rep. 39.399, racc. 20.019 (doc.n.3) iscritto nel Registro delle Imprese Pt_6 di e di Napoli in data 26.11.2020 (la "Scissione").Nel Compendio Pt_6
erano altresì ricompresi gli elementi dell'attivo e del passivo rivenienti Per_1
a PS dalla propedeutica scissione infragruppo di Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., interamente partecipata da PS, a favore della stessa PS (atto notaio dott. di del Persona_2 Pt_6
19.11.2020, rep. 39.389, racc. 20.006), con effetti a far data dal 26.11.2020. Rappresentava che del trasferimento del era stata data Parte_8 pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151 e che in conseguenza dell'operazione di scissione suddetta era Pt_7 divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Parte_8
, ivi incluso del credito già vantato da PS nei confronti di
[...] [...]
Evidenziava che ai sensi dell'articolo 58 del TU, Controparte_3
i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della , avevano conservato la loro validità e il Parte_9 loro grado a favore della società beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione e che non erano incluse nel Compendio Scisso le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel Compendio Scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da PS anteriormente alla Scissione.- Pertanto precisava di non essere Pt_7 legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie per le causali sopra descritte, che erano restate di competenza di PS. Rilevava che per il recupero dei suddetti crediti, l'
[...] ha conferito procura speciale per la Parte_7 gestione dei crediti deteriorati a CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a., per cui l' ra diventato Parte_7
l'unico soggetto legittimato ai fini del recupero del credito originariamente vantato da nei confronti Parte_6 della e dei garanti Parte_1 Persona_3
. Per tali motivi si riportava
[...] Persona_4 agli atti e alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori nell'interesse di facendo altresì Parte_6 proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dalla stessa e chiedendo di acquisire nel proprio fascicolo gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo depositato nell'interesse di Parte_6
[...]
Disposta ed espletata ctu contabile con il dott. precisate Persona_5 le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Va innanzi tutto ritenuta la non fondatezza della nullità dei contratti in quanto non sottoscritti anche dalla banca, in quanto la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 898/2018, ha stabilito la validità del c.d. contratto monofirma, rilevando come la banca può avvalersi del contratto sottoscritto e consegnato alla correntista, anche mediante accettazione tacita, vale a dire dando immediata e continuata esecuzione nel tempo al contratto, peraltro prodotto in giudizio manifestando la chiara volontà di avvalersene. Quanto agli altri motivi di opposizione, questo giudice condivide integralmente e fa proprie le argomentate e logiche conclusioni illustrate dal Pers ctu dott. nella sua relazione di consulenza, che qui richiama anche nelle motivazioni in fatto e in diritto, confermandone la correttezza e la conformità alle norme di settore e alla giurisprudenza ormai consolidata. In particolare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 effettivamente risulta nulla la clausola di CMS in quanto indeterminata nei criteri di calcolo, con conseguente depurazione dei relativi addebiti sul conto corrente. Analogamente corretta è l'esclusione dell'anatocismo dall'1.1.2014 in quanto vietato per legge in ossequio alla modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B. introdotta dalla Legge di Stabilità 2014. Diversamente da quanto sostento dagli opponenti, il rapporto di conto corrente affidato, sottoposto dal ctu alla verifica di usurarietà originaria e sopravvenuta, ha invece superato la verifica, risultando del tutto esente da qualsiasi effetto usurario. All'esito della ricostruzione del conto effettuato dal ctu, il saldo del conto corrente n. 13032 che secondo la banca ammontava a euro - 226.398,69 a debito della correntista alla data del 07/07/2017 è stato correttamente rideterminato alla stessa data in euro - 181.289,07 sempre a debito della correntista. Per quanto concerne il credito della banca di euro 173.208,74 relativo al conto anticipi n. 6727431158 , il ctu ha evidenziato di non aver potuto operare alcuna verifica o ricalcolo in quanto “agli atti, oltre ad un unico negozio giuridico del 2012, non è presente alcun estratto conto e/o prospetto di liquidazione sul quale verificare la determinazione e l'eventuale debenza delle stesse”. Ne deriva che la banca, non producendo la essenziale documentazione contrattuale e contabile (estratti conto del conto anticipi dall'inizio alle fine del rapporto) non ha provato la sua creditoria fatta valere a tale titolo. Invero non basta, come sostiene la banca, che sul conto corrente ordinario n. 13032.56 risultano annotati gli accrediti delle quattro operazioni di anticipo su fatture riportate anche nel ricorso monitorio, in quanto, in sede di opposizione, la banca, rivestendo la posizione di attrice in senso sostanziale, deve provare con tutti gli estratti del conto anticipi il formarsi delle debitoria, segnatamente quanto la parte debitrice opponente ne contesta condizioni e modi di contabilizzazione. Quindi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dalla pretesa creditoria della banca va detratto l'importo di euro 173.208,74 asseritamente dovuto sulla base del contratto conto anticipi n. 6727431158. Riguardo alla nullità delle fideiussioni, giova premettere che, dall'analisi del testo delle fideiussioni sottoscritte a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni bancarie della debitrice principale, emerge chiaramente che trattasi di un contratto autonomo di garanzia, vale a dire di un'obbligazione assunta dal garante di pagare a semplice richiesta scritta il debito della fideiuvata come risultante dalle scritture contabili della banca e a garantire l'adempimento delle obbligazioni della garantita anche in caso di invalidità di dette obbligazioni. Orbene, secondo l'orientamento consolidato della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 giurisprudenza (cfr. Cass, Civ. S.U. 1/10/1987 n. 7341, confermato dalla più recente Cass. Civ. S.U. 18/2/2010 n. 3947) la previsione delle clausole del tipo “a prima richiesta” determina una deroga alla disciplina legale della fideiussione, che comporta l'attribuzione, al creditore beneficiario della garanzia, di un potere di esigere dal garante il pagamento immediato del debito garantito, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva esistenza, validità e misura dell'obbligazione garantita. La predetta deroga deriva per il sol fatto della previsione della clausola “a prima richiesta”, che vale in via presuntiva a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile esso con il principio di accessorietà che caratterizza la comune fideiussione, salvo che dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti. La completa autonomia dell'obbligazione del garante autonomo dalle vicende dell'obbligazione garantita, determina, per il garante autonomo, l'impossibilità di sollevare non solo eccezioni di natura processuali (tipico effetto della clausola “solve et repete”), ma anche eccezioni basate sull'inesistenza o invalidità del rapporto garantito, con il solo limite dell'exceptio doli nei casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto o nei casi di illiceità della causa del rapporto garantito o di contrarietà a norme di ordine pubblico, atteso che in questi casi il grave vizio di nullità che affligge il rapporto garantito si trasmette al rapporto di garanzia in virtù del collegamento funzionale tra i due rapporti, originando pur sempre il rapporto di garanzia la propria giustificazione causale nel rapporto garantito (Cass. Civ. Sez. III 3/3/2009 n. 5044) ed essendo il conseguimento di un vantaggio illecito o abusivo contrario ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (Cass. Civ. Sez. I 17/3/2006 n. 5997). Orbene, ciò premesso in diritto, nel caso in esame, gli opponenti garanti autonomi hanno dedotto che la documentazione contrattuale e contabile della banca non sia completa e sufficiente a provare il credito e quindi l'inadempimento dell'obbligata principale e che gli interessi applicati al Pers rapporto hanno natura usuraria. Sul punto il ctu dott. come sopra condiviso da questo giudice, da una parte ha escluso che il contratto di conto corrente bancario con apertura di credito sia affetto da usurarietà originaria o sopravvenuta;
dall'altra ha, inoltre accertato, che il credito azionato dalla banca per risultanze di anticipazioni su fatture non sia affatto provato in quanto la banca non ha prodotto la documentazione contrattuale e quella contabile attinenti al conto anticipi. Tale ultima risultanza è conforme a quanto versato in atti dalla banca, per cui effettivamente il presunto credito
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 per conto anticipi va considerato insussistente anche per i garanti autonomi, in quanto non provato in giudizio con la necessaria completa documentazione, segnatamente quella contabile. Conseguentemente, alla luce della mancanza di prova in merito a tutto il credito azionato con l'ingiunzione opposta e alla ricostruzione del rapporto di conto corrente depurato da tutte le voci passive indebitamente contabilizzate
– come correttamente effettuato dal ctu - , applicando la regola di cui all'art. 2697 c.c., la banca cedente risultava essere creditrice verso gli opponenti solo di euro 181.289,07 alla data del 7.07.2017, oltre interessi convenzionali da detta data fino all'effettivo soddisfo e comunque entro il limite del tasso soglia usurario vigente nel tempo. Gli opponenti hanno poi eccepito la nullità delle fideiussioni in quanto le hanno ritenute conformi al modello di fideiussione omnibus predisposto dall' 2003, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con CP_4 provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Orbene, la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30/12/2021 n. 41994 ha sancito che la nullità che deriva dall'intesa anticoncorrenziale determina solo una nullità parziale delle fideiussioni, limitata alle tre clausole di cui al citato atto della Banca d'Italia, che riflette il caso in esame, in quanto non vi è dubbio che le parti avrebbero comunque sottoscritto il contratto di fideiussione anche in assenza delle tre clausole viziate da nullità. D'altra parte gli opponenti non hanno eccepito la presunta decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti dei garanti, in quanto la Banca non avrebbe coltivato le proprie istanze nei confronti della debitrice principale entro il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c., per cui alla nullità delle tre clausole non consegue alcun effetto pratico ai fini della decisione del presente giudizio. Da quanto sopra argomentato, ne deriva che il decreto ingiuntivo va revocato e sostituito con la condanna della Parte_1 al pagamento in favore della banca opposta, ora della interventrice volontaria cessionaria del credito, della minor somma di euro 181.289,07 oltre interessi convenzionali dal 7.07.2017 fino all'effettivo soddisfo e comunque entro il limite del tasso soglia usurario vigente nel tempo. Riguardo alla posizione della interventrice volontaria quale cessionaria del credito da parte della banca opposta, essa ha provato di essere divenuta titolare della pretesa creditoria azionata in monitorio, come accertata nel minore importo sopra riportato, Tale pretesa però può farla valere nei confronti della sola società obbligata principale, atteso che nei confronti dei garanti, non ha provato di aver alcun diritto. Infatti oggetto della cessione di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 credito, sembra essere il solo credito verso l'obbligata principale
[...] ma non anche il contratto di fideiussione, che di Parte_1 per sé, come sostenuto dall'opposta - e dalla stessa interventrice per il richiamo che esse hanno fatto alle deduzioni e richieste della banca opposta cedente – e come confermato da questo giudicante - non è un'obbligazione di pagamento accessoria dell'obbligazione principale, ma un vero e proprio contratto autonomo, stipulato con la originaria banca opposta, con il quale i garanti si obbligarono a pagare a semplice richiesta scritta il debito della società garantita, come risultante dalle scritture contabili della banca e a garantire l'adempimento delle obbligazioni della garantita anche in caso di invalidità di dette obbligazioni. Ne consegue che se il contratto autonomo di garanzia si caratterizza proprio per tale sua autonomia dalle obbligazioni della società finanziata, viene meno il vincolo di accessorietà con l'obbligazione principale tipica della fideiussione codicistica. Quindi, con la cessione del credito non si trasferiscono automaticamente anche le obbligazioni derivanti in capo al garante con la stipula del contratto autonomo di garanzia, per la cessione del quale occorre il consenso del garante, che bene può aver considerato, nella stipula del contratto a favore del terzo beneficiario (il debitore, al fine che possa ricevere anticipazioni e finanziamenti dalla banca) la particolare fiducia riposta nella banca, nella correttezza della stessa o del particolare rapporto intercorrente con esso garante autonomo. Ne deriva che se nella cessione del credito non si fa espresso riferimento alle obbligazioni derivanti dal contratto autonomo di garanzia, meramente collegato geneticamente - ma non accessorio all'obbligazione di restituzione della società garantita - e al preventivo o contestuale consenso dato dal garante alla cessione del contratto, alla cessionaria del credito non vengono trasferiti anche i diritti derivanti dal contratto autonomo di garanzia. La condanna degli opponenti al pagamento della minor somma andrebbe, dunque, fatta nei confronti della sola banca opposta, la quale però ha ceduto il credito all'interventrice volontaria e non ha più coltivato la domanda giudiziale.
La reciproca parziale soccombenza induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e di porre quelle di ctu a carico al 50% degli opponenti e al 50% a carico dell'opposta e della interventrice volontaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la al pagamento in Parte_1 favore della interventrice volontaria della minor somma di euro181.289,07 oltre interessi convenzionali dal 7.07.2017 fino all'effettivo soddisfo e comunque entro il limite del tasso soglia usurario vigente nel tempo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e pone le spese di ctu a carico al 50% degli opponenti e al 50% dell'opposta e dell'interventrice volontaria. Così deciso in data 26.10.2025 Il Giudice Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9
, , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico De Liguori e Maria
[...]
Battipaglia, come da procura in atti;
OPPONENTI E
, quale procuratrice speciale di CP_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano, Parte_6 come da procura in atti;
OPPOSTA NONCHE' CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, quale procuratrice speciale di , rappresentata e Parte_7 difesa dall'Avv. Caterina Alfano, come da procura in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.09.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.09.2018
[...] quale obbligata principale e , Parte_1 Parte_2
quale garanti, Parte_3 Parte_4 Parte_5 facevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1220/2018 loro notificato dalla per il pagamento della somma complessiva Parte_6 di euro 405.745,74 oltre accessori, di cui euro 232.537,00 sulla base dello scoperto sul conto corrente n. 13032 ed euro 173.208,74 sulla base del contratto di anticipazione n. 6727431158. per € 173.208,74. Deducevano a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 motivi: 1) la nullità dei contratti per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 117 T.U.B., atteso che il contratto di conto corrente n° 13032 e le relative condizioni economiche erano state sottoscritte esclusivamente dal correntista e alcuna copia era stata consegnata allo stesso dalla poi divenuta Controparte_2 Parte_6 per incorporazione del 22/12/2008. Rilevavano, inoltre, che il contratto di conto corrente di corrispondenza n° 13032 del 15/10/2003 era stato assistito da apertura di credito per elasticità di cassa di euro 45.000,00 quantomeno dal mese di gennaio 2005 nonché da linea di credito di € 100.000,00 per rischi autoliquidanti e che non era stato sottoscritto un contratto scritto di apertura di credito e di conto anticipi;
2) la nullità della clausola relativa alla Commissione di SS SC (CMS) per indeterminatezza dell'oggetto in quanto priva della indicazione dei criteri di calcolo;
3) l'applicazione di interessi anatocistici e usurari. Per tali motivi gli opponenti chiedevano al giudice la revoca del decreto ingiuntivo. Costituitasi in giudizio la per il Parte_6 tramite della procuratrice speciale deduceva che il contratto di CP_1 conto corrente n. 13032 , il contratto di anticipazione n. 6727431158 ed il contratto di apertura di credito erano stati regolarmente sottoscritti dalla nelle forme e nei modi di cui all'art 117 Parte_1
T.U.B e stabilivano per iscritto i tassi debitori e creditori e le commissioni economiche che regolamentavano ciascun rapporto, compreso i tassi, le spese, oneri, valute, commissione di massimo scoperto. Rilevava che erano state prodotte anche le fideiussioni sottoscritte dai garanti. Aggiungeva che a fondamento della propria pretesa creditoria aveva depositato, tra l'altro, oltre alla certificazione ex art 50 TU , regolarmente sottoscritta con firma digitale, gli estratti conto del contratto di conto corrente per l'intera durata del rapporto, conto sul quale è stato accreditato l'importo degli anticipi. Quanto alla pretesa nullità del contratto di conto corrente per la mancanza della firma della banca osservava che la Suprema Corte di Cassazione Civile, con sentenza a Sezioni Unite n. 898/2018, aveva stabilito la validità del c.d. contratto monofirma. Rilevava che dalla copia dei contratti bancari sottoscritti dalla cliente si evinceva che gli stessi erano stati consegnati alla correntista e ad essi la banca aveva dato attuazione, accettandone a tutti gli effetti il contenuto. Allegava che la contabilità della banca era conforme alle clausole contrattuali e alle norme imperative di legge e che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti garanti della società obbligata principale erano dei contratti autonomi di garanzia che non consentivano ad essi di opporre alla banca
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 eccezioni relativi al rapporto fondamentale, avendo concluso con l' istituto bancario un contratto con il quale si erano impegnati a pagare senza eccezioni ed espressamente anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale nel limite di euro 350.000,00. Pertanto concludeva per il rigetto dell'opposizione. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fatta esperire la mediazione senza esito positivo, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. nel corso del giudizio, con comparsa depositata in data 15.03.2023 interveniva volontariamente la CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, quale procuratrice speciale di Parte_7
, la quale esponeva che con effetti giuridici a far data dall'1.12.2020, la
[...] si era scissa in trasferendo a Parte_6 Pt_7 quest'ultima un compendio di attività e passività (Compendio ), come Per_1 meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020 e composto, in sintesi: all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, il tutto come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. Persona_2 di rep. 39.399, racc. 20.019 (doc.n.3) iscritto nel Registro delle Imprese Pt_6 di e di Napoli in data 26.11.2020 (la "Scissione").Nel Compendio Pt_6
erano altresì ricompresi gli elementi dell'attivo e del passivo rivenienti Per_1
a PS dalla propedeutica scissione infragruppo di Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., interamente partecipata da PS, a favore della stessa PS (atto notaio dott. di del Persona_2 Pt_6
19.11.2020, rep. 39.389, racc. 20.006), con effetti a far data dal 26.11.2020. Rappresentava che del trasferimento del era stata data Parte_8 pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151 e che in conseguenza dell'operazione di scissione suddetta era Pt_7 divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Parte_8
, ivi incluso del credito già vantato da PS nei confronti di
[...] [...]
Evidenziava che ai sensi dell'articolo 58 del TU, Controparte_3
i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della , avevano conservato la loro validità e il Parte_9 loro grado a favore della società beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione e che non erano incluse nel Compendio Scisso le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel Compendio Scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da PS anteriormente alla Scissione.- Pertanto precisava di non essere Pt_7 legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie per le causali sopra descritte, che erano restate di competenza di PS. Rilevava che per il recupero dei suddetti crediti, l'
[...] ha conferito procura speciale per la Parte_7 gestione dei crediti deteriorati a CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a., per cui l' ra diventato Parte_7
l'unico soggetto legittimato ai fini del recupero del credito originariamente vantato da nei confronti Parte_6 della e dei garanti Parte_1 Persona_3
. Per tali motivi si riportava
[...] Persona_4 agli atti e alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori nell'interesse di facendo altresì Parte_6 proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dalla stessa e chiedendo di acquisire nel proprio fascicolo gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo depositato nell'interesse di Parte_6
[...]
Disposta ed espletata ctu contabile con il dott. precisate Persona_5 le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Va innanzi tutto ritenuta la non fondatezza della nullità dei contratti in quanto non sottoscritti anche dalla banca, in quanto la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 898/2018, ha stabilito la validità del c.d. contratto monofirma, rilevando come la banca può avvalersi del contratto sottoscritto e consegnato alla correntista, anche mediante accettazione tacita, vale a dire dando immediata e continuata esecuzione nel tempo al contratto, peraltro prodotto in giudizio manifestando la chiara volontà di avvalersene. Quanto agli altri motivi di opposizione, questo giudice condivide integralmente e fa proprie le argomentate e logiche conclusioni illustrate dal Pers ctu dott. nella sua relazione di consulenza, che qui richiama anche nelle motivazioni in fatto e in diritto, confermandone la correttezza e la conformità alle norme di settore e alla giurisprudenza ormai consolidata. In particolare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 effettivamente risulta nulla la clausola di CMS in quanto indeterminata nei criteri di calcolo, con conseguente depurazione dei relativi addebiti sul conto corrente. Analogamente corretta è l'esclusione dell'anatocismo dall'1.1.2014 in quanto vietato per legge in ossequio alla modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B. introdotta dalla Legge di Stabilità 2014. Diversamente da quanto sostento dagli opponenti, il rapporto di conto corrente affidato, sottoposto dal ctu alla verifica di usurarietà originaria e sopravvenuta, ha invece superato la verifica, risultando del tutto esente da qualsiasi effetto usurario. All'esito della ricostruzione del conto effettuato dal ctu, il saldo del conto corrente n. 13032 che secondo la banca ammontava a euro - 226.398,69 a debito della correntista alla data del 07/07/2017 è stato correttamente rideterminato alla stessa data in euro - 181.289,07 sempre a debito della correntista. Per quanto concerne il credito della banca di euro 173.208,74 relativo al conto anticipi n. 6727431158 , il ctu ha evidenziato di non aver potuto operare alcuna verifica o ricalcolo in quanto “agli atti, oltre ad un unico negozio giuridico del 2012, non è presente alcun estratto conto e/o prospetto di liquidazione sul quale verificare la determinazione e l'eventuale debenza delle stesse”. Ne deriva che la banca, non producendo la essenziale documentazione contrattuale e contabile (estratti conto del conto anticipi dall'inizio alle fine del rapporto) non ha provato la sua creditoria fatta valere a tale titolo. Invero non basta, come sostiene la banca, che sul conto corrente ordinario n. 13032.56 risultano annotati gli accrediti delle quattro operazioni di anticipo su fatture riportate anche nel ricorso monitorio, in quanto, in sede di opposizione, la banca, rivestendo la posizione di attrice in senso sostanziale, deve provare con tutti gli estratti del conto anticipi il formarsi delle debitoria, segnatamente quanto la parte debitrice opponente ne contesta condizioni e modi di contabilizzazione. Quindi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dalla pretesa creditoria della banca va detratto l'importo di euro 173.208,74 asseritamente dovuto sulla base del contratto conto anticipi n. 6727431158. Riguardo alla nullità delle fideiussioni, giova premettere che, dall'analisi del testo delle fideiussioni sottoscritte a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni bancarie della debitrice principale, emerge chiaramente che trattasi di un contratto autonomo di garanzia, vale a dire di un'obbligazione assunta dal garante di pagare a semplice richiesta scritta il debito della fideiuvata come risultante dalle scritture contabili della banca e a garantire l'adempimento delle obbligazioni della garantita anche in caso di invalidità di dette obbligazioni. Orbene, secondo l'orientamento consolidato della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 giurisprudenza (cfr. Cass, Civ. S.U. 1/10/1987 n. 7341, confermato dalla più recente Cass. Civ. S.U. 18/2/2010 n. 3947) la previsione delle clausole del tipo “a prima richiesta” determina una deroga alla disciplina legale della fideiussione, che comporta l'attribuzione, al creditore beneficiario della garanzia, di un potere di esigere dal garante il pagamento immediato del debito garantito, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva esistenza, validità e misura dell'obbligazione garantita. La predetta deroga deriva per il sol fatto della previsione della clausola “a prima richiesta”, che vale in via presuntiva a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile esso con il principio di accessorietà che caratterizza la comune fideiussione, salvo che dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti. La completa autonomia dell'obbligazione del garante autonomo dalle vicende dell'obbligazione garantita, determina, per il garante autonomo, l'impossibilità di sollevare non solo eccezioni di natura processuali (tipico effetto della clausola “solve et repete”), ma anche eccezioni basate sull'inesistenza o invalidità del rapporto garantito, con il solo limite dell'exceptio doli nei casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto o nei casi di illiceità della causa del rapporto garantito o di contrarietà a norme di ordine pubblico, atteso che in questi casi il grave vizio di nullità che affligge il rapporto garantito si trasmette al rapporto di garanzia in virtù del collegamento funzionale tra i due rapporti, originando pur sempre il rapporto di garanzia la propria giustificazione causale nel rapporto garantito (Cass. Civ. Sez. III 3/3/2009 n. 5044) ed essendo il conseguimento di un vantaggio illecito o abusivo contrario ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (Cass. Civ. Sez. I 17/3/2006 n. 5997). Orbene, ciò premesso in diritto, nel caso in esame, gli opponenti garanti autonomi hanno dedotto che la documentazione contrattuale e contabile della banca non sia completa e sufficiente a provare il credito e quindi l'inadempimento dell'obbligata principale e che gli interessi applicati al Pers rapporto hanno natura usuraria. Sul punto il ctu dott. come sopra condiviso da questo giudice, da una parte ha escluso che il contratto di conto corrente bancario con apertura di credito sia affetto da usurarietà originaria o sopravvenuta;
dall'altra ha, inoltre accertato, che il credito azionato dalla banca per risultanze di anticipazioni su fatture non sia affatto provato in quanto la banca non ha prodotto la documentazione contrattuale e quella contabile attinenti al conto anticipi. Tale ultima risultanza è conforme a quanto versato in atti dalla banca, per cui effettivamente il presunto credito
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 per conto anticipi va considerato insussistente anche per i garanti autonomi, in quanto non provato in giudizio con la necessaria completa documentazione, segnatamente quella contabile. Conseguentemente, alla luce della mancanza di prova in merito a tutto il credito azionato con l'ingiunzione opposta e alla ricostruzione del rapporto di conto corrente depurato da tutte le voci passive indebitamente contabilizzate
– come correttamente effettuato dal ctu - , applicando la regola di cui all'art. 2697 c.c., la banca cedente risultava essere creditrice verso gli opponenti solo di euro 181.289,07 alla data del 7.07.2017, oltre interessi convenzionali da detta data fino all'effettivo soddisfo e comunque entro il limite del tasso soglia usurario vigente nel tempo. Gli opponenti hanno poi eccepito la nullità delle fideiussioni in quanto le hanno ritenute conformi al modello di fideiussione omnibus predisposto dall' 2003, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con CP_4 provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Orbene, la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30/12/2021 n. 41994 ha sancito che la nullità che deriva dall'intesa anticoncorrenziale determina solo una nullità parziale delle fideiussioni, limitata alle tre clausole di cui al citato atto della Banca d'Italia, che riflette il caso in esame, in quanto non vi è dubbio che le parti avrebbero comunque sottoscritto il contratto di fideiussione anche in assenza delle tre clausole viziate da nullità. D'altra parte gli opponenti non hanno eccepito la presunta decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti dei garanti, in quanto la Banca non avrebbe coltivato le proprie istanze nei confronti della debitrice principale entro il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c., per cui alla nullità delle tre clausole non consegue alcun effetto pratico ai fini della decisione del presente giudizio. Da quanto sopra argomentato, ne deriva che il decreto ingiuntivo va revocato e sostituito con la condanna della Parte_1 al pagamento in favore della banca opposta, ora della interventrice volontaria cessionaria del credito, della minor somma di euro 181.289,07 oltre interessi convenzionali dal 7.07.2017 fino all'effettivo soddisfo e comunque entro il limite del tasso soglia usurario vigente nel tempo. Riguardo alla posizione della interventrice volontaria quale cessionaria del credito da parte della banca opposta, essa ha provato di essere divenuta titolare della pretesa creditoria azionata in monitorio, come accertata nel minore importo sopra riportato, Tale pretesa però può farla valere nei confronti della sola società obbligata principale, atteso che nei confronti dei garanti, non ha provato di aver alcun diritto. Infatti oggetto della cessione di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 credito, sembra essere il solo credito verso l'obbligata principale
[...] ma non anche il contratto di fideiussione, che di Parte_1 per sé, come sostenuto dall'opposta - e dalla stessa interventrice per il richiamo che esse hanno fatto alle deduzioni e richieste della banca opposta cedente – e come confermato da questo giudicante - non è un'obbligazione di pagamento accessoria dell'obbligazione principale, ma un vero e proprio contratto autonomo, stipulato con la originaria banca opposta, con il quale i garanti si obbligarono a pagare a semplice richiesta scritta il debito della società garantita, come risultante dalle scritture contabili della banca e a garantire l'adempimento delle obbligazioni della garantita anche in caso di invalidità di dette obbligazioni. Ne consegue che se il contratto autonomo di garanzia si caratterizza proprio per tale sua autonomia dalle obbligazioni della società finanziata, viene meno il vincolo di accessorietà con l'obbligazione principale tipica della fideiussione codicistica. Quindi, con la cessione del credito non si trasferiscono automaticamente anche le obbligazioni derivanti in capo al garante con la stipula del contratto autonomo di garanzia, per la cessione del quale occorre il consenso del garante, che bene può aver considerato, nella stipula del contratto a favore del terzo beneficiario (il debitore, al fine che possa ricevere anticipazioni e finanziamenti dalla banca) la particolare fiducia riposta nella banca, nella correttezza della stessa o del particolare rapporto intercorrente con esso garante autonomo. Ne deriva che se nella cessione del credito non si fa espresso riferimento alle obbligazioni derivanti dal contratto autonomo di garanzia, meramente collegato geneticamente - ma non accessorio all'obbligazione di restituzione della società garantita - e al preventivo o contestuale consenso dato dal garante alla cessione del contratto, alla cessionaria del credito non vengono trasferiti anche i diritti derivanti dal contratto autonomo di garanzia. La condanna degli opponenti al pagamento della minor somma andrebbe, dunque, fatta nei confronti della sola banca opposta, la quale però ha ceduto il credito all'interventrice volontaria e non ha più coltivato la domanda giudiziale.
La reciproca parziale soccombenza induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e di porre quelle di ctu a carico al 50% degli opponenti e al 50% a carico dell'opposta e della interventrice volontaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la al pagamento in Parte_1 favore della interventrice volontaria della minor somma di euro181.289,07 oltre interessi convenzionali dal 7.07.2017 fino all'effettivo soddisfo e comunque entro il limite del tasso soglia usurario vigente nel tempo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e pone le spese di ctu a carico al 50% degli opponenti e al 50% dell'opposta e dell'interventrice volontaria. Così deciso in data 26.10.2025 Il Giudice Dott. Flavio Cusani
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