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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14199/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
VERBALE DEL 15.4.2025
Nella causa n.r.g. 14199/2021, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA APPELLANTE contro
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. – APPELLATO CONTUMACE
Oggi 15.4.2025, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Il solo appellante ha depositato brevi note il 26.3.2025.
Il Giudice
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. l'allegata sentenza.
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 14199/2021, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA APPELLANTE contro
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. – APPELLATO CONTUMACE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 429 c.p.c. )
1. Con ricorso del 21.12.21, la ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 432 del 25.6.21, con cui il Giudice di Pace di aveva accolto l'opposizione proposta da Pt_1 contro due verbali emessi il 3.6.20 dalla Polizia Stradale di per violazione CP_1 Pt_1 dell'art. 142 co. 8 C.d.S. (superamento del limite massimo di velocità).
Con decreto del 12.1.22 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati all'appellato, che tuttavia non si è costituito in giudizio. Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 5.9.23.
L'appellante ha depositato note conclusive il 26.3.25 in vista dell'odierna discussione in forma scritta.
2. Le circostanze di fatto non sono controverse e possono essere così riassunte:
− Il 31.5.20, percorreva un tratto dell'autostrada A4; il sistema “tutor” di rilevamento CP_1 automatico della velocità registrava un superamento dei limiti tra 10 e 40 km/h, in tre occasioni: (i) alle ore 20.53 nel Comune di Cazzago San Martino-BS; (ii) alle ore 20.57 nel Comune di Palazzolo sull'Oglio-BS; (iii) alle ore 21.01 nel Comune di Bagnatica-BG;
− Il 3.6.20 venivano quindi elevati tre verbali per violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.S., rispettivamente n. SCV0006351689, n. SCV0005351751 e n. SCV0006351863;
− L'automobilista pagava l'ultimo verbale mentre impugnava i primi due.
3. Le conclusioni dell'appellante sono state: «In totale riforma della sentenza impugnata, respingere il ricorso proposto da controparte. Vittoria di spese».
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4.1. In primo luogo, si osserva come sussista la competenza territoriale del Giudice di Pace di Pt_1 per conoscere dei due verbali impugnati, riferiti a violazioni commesse in questa Provincia (a differenza del terzo, non contestato dall'automobilista); cfr. sul punto Cass. n. 15690/12.
4.2. Nel merito, il giudice a quo ha applicato l'art. 198 C.d.S. (nella versione vigente fino al 13.12.24), laddove prevede che «chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo».
«Nel caso in esame – ha osservato il Giudice di Pace – il ricorrente ha commesso l'infrazione col medesimo veicolo e in un arco temporale notevolmente circoscritto (ore 20:53:57 e ore 20:57:05) e nella stessa tratta stradale. Ne discende che ha posto in essere un'unica infrazione (già sanzionata con il primo verbale) stante la ristretta concentrazione nel tempo delle successive condotte (ovvero pochi minuti di distanza tra l'una e l'altra)», giungendo così all'annullamento dei due verbali impugnati.
Questa ricostruzione non può essere condivisa, come correttamente argomentato dalla nel Parte_1 secondo motivo di appello.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che: «Le violazioni rilevate a distanza di diversi minuti e chilometri non possono integrare un unico accertamento di violazione in quanto non è ravvisabile alcun vincolo di continuità e/o di unicità nella commissione delle violazione contestate come prevista invece dall'art. 198 C.d.S., comma 1. Come correttamente ha evidenziato il GdP di Bergamo le violazioni sebbene commesse nello stesso giorno ed in rapida successione risultano rilevati in tratti autostradali ben determinati da specifica chilometrica, in orari e località diverse così come verbalizzate dalle diverse sezioni di Polizia Stradale e ritenuto di conseguenza che le violazioni sono corrispondenti alle rilevazioni effettuate» (Cass. n. 9486/12, ripresa da questa stessa Sezione nella sentenza del 15.4.22 allegata dall'appellante).
Trattandosi di azioni distinte, altrettante devono essere le violazioni: conclusione del resto ragionevole, non essendo parificabili sul piano sanzionatorio tre superamenti del limite ad uno solo (peraltro il Giudice di Pace non ha poi fatto discendere dall'applicazione del cumulo l'aumento fino al triplo). In caso contrario, del resto, l'automobilista potrebbe percorre un'intera autostrada a velocità non consentite, confidando in una sola sanzione.
Assorbito il primo motivo di appello (sulla consolidazione del verbale non impugnato), l'accoglimento del secondo porta alla riforma della sentenza, con conseguente rigetto dell'opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è dell'appellato contumace.
Nulla deve essere rifuso per il primo grado di giudizio, in cui la si era difesa in proprio: Parte_1 secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in questo caso l'ente avrebbe diritto alle sole spese – diverse da quelle generali – che abbia dovuto affrontare per resistere, purché risultino da apposita nota, qui mancante (cfr. Corte di Cass., sentt. n. 30597/17 e n. 9900/21).
Per il secondo grado, invece, a norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore fino ad
€ 1100. Si possono liquidare: € 131 per la fase di studio (medio); € 131 per la fase introduttiva (medio);
€ 200 complessivi per le fasi di trattazione e decisionale. Al totale (€ 462) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione ai verbali impugnati;
Pag. 3 di 4 a titolo di spese di lite, condanna al pagamento in favore della di CP_1 Parte_1
€ 462,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 15/04/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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