Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1203/2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1203 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.F.: ) nata ad [...] Parte_1 C.F._1 il 28.12.1975 ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Lucaioli
Appellante
(C.F.: nato a E_ C.F._2
Montreal (Canada) il 16.12.1968 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Gioacchini
Appellato/appellante incidentale
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del Procuratore pro tempore
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 285/2024 pronunciata dal
Tribunale di Ancona in data 23.10.2024 pubblicata in data 24.10.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“…nel merito: annullare e/o riformare la sentenza impugnata n.
285/2024 resa tra le parti dalla prima sezione civile del Tribunale ordinario di Ancona nella causa n. 3359/2024 in accoglimento dei motivi di appello esposti in atti da intendersi in questa sede integralmente riproposti e specificati ai punti 1,2,3-4 di pag.ne 18-19 dell'atto con ogni conseguenziale statuizione”
Per l'appellato/ appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, confermare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e E_ [...]
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo Parte_1 al n. 102, parte 2, serie A anno 2007; rigettare le richieste dell'appellata in merito alla costituzione di fideiussione bancaria in capo al convenuto, poiché di non possibile realizzazione e, preso atto della peggiorativa situazione economica dell'appellato, diminuire l'importo dell'assegno per il mantenimento dei figli in complessivi € 250,00 o, in denegata ipotesi di conferma dell'assegno di mantenimento in € 350,00 complessivi, dichiarare non dovuto l'assegno di € 100,00 per il mantenimento della Sig.ra ” Parte_1
Per la Procura generale intervenuta:
accoglimento dell'appello ed adozione di ogni conseguenziale provvedimento
FATTI DI CAUSA Con la sentenza sopra indicata, in Tribunale di Ancona, a seguito di ricorso congiunto presentato dai coniugi e Parte_1 [...]
, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 alle condizioni concordate tra le parti, disponendo, in particolare:
- L'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori con residenza e collocazione presso l'abitazione della madre ad
Osimo, prevedendo diritti di visita tra il padre ed i figli e stabilendo le modalità con le quali i genitori potevano viaggiare, anche all'estero, con i minori;
- L'obbligo per il di corrispondere alla sig.ra E_
, quale contributo al mantenimento dei due figli Parte_1 minori, la somma mensile di euro 350,00, oltre rivalutazione istat, per entrambi i figli e di cooperare, in misura dell'80%, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per gli stessi, prevedendo il pagamento diretto della somma dovuta a titolo di mantenimento dal datore di lavoro del e, in difetto, CP_1 dal stesso;
CP_1
- L'obbligo per il di corrispondere alla sig.ra E_
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile Parte_1 di euro 100,00 oltre rivalutazione istat, prevedendo il pagamento diretto della somma de qua da parte del datore di lavoro del e, in difetto, dal stesso;
CP_1 CP_1
- L'obbligo per il sig. di non lasciare l'Italia E_
e/o a trasferirsi in un altro Stato estero – anche per motivi di lavoro - fino al raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli, salva la possibilità di effettuare viaggi per finalità turistiche.
La dato atto dell'intervenuto trasferimento in via definitiva Parte_1 all'estero da parte del , ha proposto appello avverso CP_1
l'anzidetta sentenza articolando, a sostegno della impugnazione, i motivi nel prosieguo esaminati ed illustrati ed ha, quindi, concluso chiedendo alla Corte adita l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il si è costituito in giudizio, contestando nel merito CP_1 integralmente le argomentazioni difensive avversarie, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, proponendo appello incidentale per veder modificate le condizioni economiche stabilite in sentenza (diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e revoca dell'assegno divorzile), essendo peggiorate le proprie condizioni economiche.
Il Procuratore Generale è intervenuto, chiedendo l'accoglimento dell'appello.
La presente causa è stata, infine, trattenuta in decisione in data
28.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante, dando atto della totale modifica delle condizioni di vita del
, che ha dato le dimissioni dal lavoro, ha lasciato CP_1
l'abitazione condotta in locazione, ha alienato la propria vettura e si è trasferito in Brasile con la sua nuova compagna, ritenendo assolutamente inattuabile quanto previsto nella sentenza e dando atto del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile dall'aprile 2025, ha censurato la sentenza di primo grado chiedendone la modifica e, segnatamente, instando:
- per l'affido esclusivo ad essa appellante dei due figli minori;
- per la previsione di un obbligo per il di non lasciare CP_1
l'Italia e/o di trasferirsi in un altro Stato fino a quando i due figli non avranno raggiunto l'indipendenza economica, con conseguente ritiro del passaporto e divieto di rilascio di nuovo passaporto;
- per la costituzione di una “fidejussione bancaria a prima richiesta e senza eccezione rimossa” a favore di essa appellante da parte di un istituto di credito in grado da garantire il pagamento mensile dell'assegno di mantenimento e divorzile;
- per la previsione di un numero di viaggi annuali che dovrà effettuare il al fine di frequentare i figli. CP_1
Il , nel costituirsi in giudizio, ha confermato di trovarsi in CP_1
Brasile con la nuova compagna, seppure giustificando detto viaggio con la sola volontà di contrarre matrimonio all'estero per poi tornare in
Italia con la nuova moglie, condotta resa inattuabile dall'intervenuta impugnazione della sentenza di primo grado, deducendo, in ogni caso, che oggi lo stesso vive in Brasile, percepisce uno stipendio di circa R$
4700 al mese (circa € 720), paga un affitto di R$ 1.082 al mese (circa
€ 167) oltre a sostenere utenze e alimenti, ragion per cui, in forza delle peggiori condizioni di vita non può più sostenere le spese per l'assegno di mantenimento in favore dei figli di cui chiede la riduzione a complessivi euro 250.00 o, in ipotesi di conferma dell'assegno di mantenimento in € 350,00 complessivi, chiede dichiararsi non dovuto l'assegno divorzile di € 100,00 in favore della Sig.ra Parte_1
La domanda di affido esclusivo è meritevole di accoglimento.
Giova premettere che, come ormai ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (cfr. Cass. n. 21425 del 2022; Cass. n.
6535 del 2019; Cass. n. 1777 del 2012) e che lo stesso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.(Cassazione civile sez. I, 06/03/2019,
n.6535 e Cass. n. 24526 del 02/12/2010).
Tutto ciò premesso, deve, però, osservarsi che, nel caso in esame, il trasferimento dell'appellato in Brasile, in considerazione delle modalità con cui è avvenuto (all'improvviso, senza preavvisare la moglie ed i figli con totale abbandono di questi ultimi) oltre che la distanza tra la nuova residenza dell'appellato e quella dei figli minori, non può non giustificare, un'ipotesi di affido esclusivo, atteso che sono provati i presupposti fondanti lo stesso, ovvero, in positivo, l'idoneità genitoriale della madre e, in negativo, la mancata idoneità del padre (Cfr. Cass.
26587/2009: “l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo,
o comunque la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore”).
Invero, per quanto concerne l'idoneità genitoriale della madre, può essere fatta una prognosi favorevole tenuto conto del contegno serbato nel processo, nonché del fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità anche in una condizione di totale abbandono da parte del padre dei minori. Per quanto concerne l'inidoneità del padre, merita particolare rilievo il contegno serbato dallo stesso, in quanto egli ha manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rivelando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale (Cfr. Cass. Civ., 2008 n. 16593), dovendosi, altresì, sottolineare che già la sola impossibilità di praticare un affido condiviso in ragione del totale disinteresse del padre si traduce in un pregiudizio per i minori che giustifica, quindi, l'affidamento esclusivo.
Quanto alle modalità di visita e frequentazione padre/figli, non potrà, proprio in forza della distanza, prevedersi un rigido calendario, dovendo quindi, stabilirsi che il padre potrà liberamente vedere e frequentare i figli, quando si troverà in Italia, previo congruo preavviso alla madre e sempre tenuto conto delle esigenze e degli impegni dei minori.
Quanto alle ulteriori doglianze mosse dall'appellata, non sussiste più interesse alla previsione di un obbligo per il a non lasciare CP_1
l'Italia, essendosi lo stesso già trasferito in Brasile, né possono prevedersi un numero minimo di viaggi che lo stesso deve affrontare per vedere i figli, trattandosi di obbligo incoercibile.
Quanto alle condizioni economiche, deve rilevarsi che l'appello incidentale proposto dal (così dovendo qualificarsi le CP_1 richieste di modifica della sentenza impugnata) è tardivo e, come tale, inammissibile, dovendo, in ogni caso, evidenziarsi che le dimissioni volontarie del genitore tenuto a contribuire al mantenimento dei propri figli collocati o conviventi presso l'altro genitore, pur se di fatto comporta una riduzione del reddito, non può giustificare la riduzione dell'assegno per i figli e/o per la moglie. Se, invero, la perdita dell'attività lavorativa costituisce un fattore innovativo che modifica la situazione reddituale dell'obbligato al mantenimento della prole, la stessa non può giustificare la riduzione dall'assegno di mantenimento per i figli o dell'assegno divorzile in favore della moglie ove la perdita del lavoro si verifichi, come nel caso in esame, non per un fatto estraneo alla volontà dell'obbligato (licenziamento per giustificato motivo oggettivo/ fallimento del datore di lavoro) ma per una scelta volontaria del soggetto onerato (dimissioni volontarie). La sopravvenuta incapacità e/o difficoltà economica, infatti, deve essere oggettiva ed incolpevole e tale chiaramente non è quella che consegue a dimissioni volontarie.
Deve essere, invece, accolta, la richiesta dell'appellante finalizzata ad ottenere, ex art 473bis.36 cpc, una garanzia personale a tutela del credito al mantenimento, atteso che, alla luce del contegno rappresentato tenuto dall'appellato, che ha omesso dal mese di aprile di versare l'assegno divorzile e che risulta essere inadempiente nel pagamento delle spese di mantenimento e delle spese straordinarie in favore dei figli (cfr note per l'udienza del 26.5.2025) sussiste un chiaro indice di rischio di futuro inadempimento da parte dell'appellato alle obbligazioni sullo stesso gravanti, sicché questo Collegio ritiene fondata la domanda dell'appellante al fine di salvaguardare l'esatto adempimento all'obbligo di pagamento, anche tenuto conto della rilevanza primaria dell'interesse tutelato.
Nel caso di specie, in considerazione dell'età dei figli (l'una di 13 anni e l'altro di 11 anni) e del conseguente prevedibile protrarsi dell'obbligo del sig. per un periodo pari a circa 5 anni per la figlia CP_1
e 8 anni per il figlio nonché dell'entità del contributo di Per_1 Per_2 mantenimento posto a suo carico (attualmente pari a € 350.00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT) oltre spese straordinarie e dell'importo dell'assegno divorzile, ritiene il collegio che debba essere imposto all'appellato l'obbligo di costituire, entro trenta giorni, una fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della moglie ed a garanzia del mantenimento dei figli e del pagamento dell'assegno divorzile in favore della moglie per la somma di euro 20.000.00 (cifra che copre circa 3 anni di mantenimento). Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano come da dispositivo, per il secondo grado in favore dello , sulla base dei valori medi per le Pt_2 fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale.
Stante l'inammissibilità dell'appello incidentale, ai sensi del D.P.R. n.
115/2002 art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 285/2024 pubblicata il Parte_1
24.10.2024 del Tribunale di Ancona, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata dispone l'affido esclusivo dei figli minori e lla madre con Per_1 Per_2 residenza e collocazione presso l'abitazione della stessa ad Osimo, frazione Casenuove, in via Monte Catria n. 4 o in altra diversa abitazione qualora la madre dovesse stabilire altrove la propria residenza;
dispone che il padre possa liberamente vedere e frequentare i figli quando tornerà in Italia, previa comunicazione da effettuarsi alla madre affidataria con congruo anticipo e sempre tenuto conto delle esigenze e degli impegni dei minori.
Dispone che il , a garanzia dell'adempimento degli obblighi CP_1 economici stabiliti con la sentenza di primo grado, costituisca entro trenta giorni, una fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della moglie per la somma di euro 20.000.00
Dichiara inammissibile l'appello incidentale perché tardivo.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Condanna il alla refusione delle spese di lite del doppio CP_1 grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 1850.00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge e per il presente grado di giudizio, in favore dello Stato, in euro 3550.00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico