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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/04/2024, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Michela Boi componente
- Giovanni Piccioli componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2294/23 VG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Parte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
NA IR
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 17.4.24
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio delle parti, sposatesi a
Pietrasanta il 24.9.10, con una figlia minorenne ( nata l'[...]), separate in forza di Per_1
omologa di separazione consensuale di questo Tribunale del 3.6.15 e divorziate in forza di sentenza sempre di questo Tribunale del 13.4.16 su conclusioni congiunte delle parti.
Essendo state le condizioni di divorzio già modificate una volta, con decreto dell'11.11.20, sempre su conclusioni congiunte delle parti, l'attore, lamentando che la mancata attuazione di quanto concordato, ha chiesto una nuova modifica. La convenuta, contestate le allegazioni dell'attore, ha chiesto il rigetto della relativa domanda e la modifica delle condizioni in essere alla luce di quanto destinato ad emergere dall'audizione della minore o da una ctu.
In corso di causa, espletata una ctu, le parti hanno raggiunto un accordo nel senso di recepire le conclusioni del ctu, ed hanno quindi concluso congiuntamente nei termini seguenti:
1- la figlia frequenti per tempi paritari i genitori e NA IR secondo le Persona_2 Parte_1 seguenti modalità: a- la figlia permarrà con il padre dall'uscita da scuola e pernotterà con lui il martedì ed il Per_1 giovedì durante la settimana, nonché il venerdì nel fine settimana alterno di permanenza dal padre fino all'ingresso a scuola il lunedì mattina;
b- la figlia permarrà con la madre dall'uscita da scuola e pernotterà con lei il lunedì Per_1 ed il mercoledì durante la settimana nonché il venerdì nel fine settimana alterno di permanenza dalla madre fino all'ingresso a scuola il lunedì mattina;
c- nei giorni in cui non vi è frequenza scolastica la figlia si recherà dall'altro genitore alle ore 13. Durante le vacanze scolastiche estive rimarranno in vigore le modalità di frequentazione indicate ai precedenti punti a) e b), fatti salvi i periodi consecutivi;
d- in base alle richieste emerse dalla figlia minore, sono previsti due giorni mensili aggiuntivi a disposizione rispetto al calendario ordinario da utilizzare in modo interscambiabile dai genitori;
e- durante le vacanze di Natale la figlia trascorrerà con ogni genitore il periodo continuativo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
f- durante le vacanze pasquali la figlia trascorrerà il giorno di
Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro sempre ad anni alterni, durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ogni genitore;
g- qualora siano organizzati viaggi, previo accordo tra i genitori, la figlia potrà trascorrere un periodo continuativo di 5 giorni durante le vacanze pasquali e di 15 giorni durante le vacanze estive con ogni genitore. Qualora un genitore non possa svolgere le vacanze in estate per motivi di lavoro od altro, tale periodo sarà sostituito con una settimana continuativa durante l'autunno-inverno. Nella scelta della settimana continuativa sono da privilegiare i periodi di chiusura della scuola od i periodi in cui vi siano altre festività in modo da affiancare i giorni di vacanza a quelli delle festività. Le vacanze estive dovranno essere comunicate all'altro genitore entro la fine dell'anno scolastico e le vacanze autunnali/invernali saranno comunicate entro il 31 agosto di ogni anno;
h- sarà il genitore che ha con sé la figlia ad accompagnarla dall'altro al momento stabilito dal calendario;
potrà trascorrere, nel periodo estivo, una settimana continuativa con la nonna materna ed una settimana Per_1 continuativa con la nonna paterna.
2- i genitori confermano la disponibilità ad intraprendere il percorso di coordinazione genitoriale;
3- sia revocato il contributo mensile al mantenimento ordinario della figlia di € 250,00 posto a carico del Sig. Parte_1
e che i genitori e NA IR provvederanno in modo diretto al mantenimento ordinario della figlia, Parte_1 senza corresponsione di assegno periodico, nonché al pagamento in ragione della metà ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, secondo le modalità stabilite dal protocollo sottoscritto da codesto
Tribunale in data 7.10.2020;
4- l'Assegno Unico ed Universale, comprensivo delle eventuali detrazioni fiscali, sia percepito da ognuno dei genitori in ragione della metà per ciascuno;
della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i coniugi in ragione della metà per ciascuno;
5- le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla CTU, rimangono integralmente compensate tra le parti”. Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti, del resto in linea con le conclusioni della ctu, appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse della figlia, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale dispone la modifica delle condizioni del divorzio in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese;
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 17.4.24
Michele Fornaciari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Michela Boi componente
- Giovanni Piccioli componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2294/23 VG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Parte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
NA IR
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 17.4.24
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio delle parti, sposatesi a
Pietrasanta il 24.9.10, con una figlia minorenne ( nata l'[...]), separate in forza di Per_1
omologa di separazione consensuale di questo Tribunale del 3.6.15 e divorziate in forza di sentenza sempre di questo Tribunale del 13.4.16 su conclusioni congiunte delle parti.
Essendo state le condizioni di divorzio già modificate una volta, con decreto dell'11.11.20, sempre su conclusioni congiunte delle parti, l'attore, lamentando che la mancata attuazione di quanto concordato, ha chiesto una nuova modifica. La convenuta, contestate le allegazioni dell'attore, ha chiesto il rigetto della relativa domanda e la modifica delle condizioni in essere alla luce di quanto destinato ad emergere dall'audizione della minore o da una ctu.
In corso di causa, espletata una ctu, le parti hanno raggiunto un accordo nel senso di recepire le conclusioni del ctu, ed hanno quindi concluso congiuntamente nei termini seguenti:
1- la figlia frequenti per tempi paritari i genitori e NA IR secondo le Persona_2 Parte_1 seguenti modalità: a- la figlia permarrà con il padre dall'uscita da scuola e pernotterà con lui il martedì ed il Per_1 giovedì durante la settimana, nonché il venerdì nel fine settimana alterno di permanenza dal padre fino all'ingresso a scuola il lunedì mattina;
b- la figlia permarrà con la madre dall'uscita da scuola e pernotterà con lei il lunedì Per_1 ed il mercoledì durante la settimana nonché il venerdì nel fine settimana alterno di permanenza dalla madre fino all'ingresso a scuola il lunedì mattina;
c- nei giorni in cui non vi è frequenza scolastica la figlia si recherà dall'altro genitore alle ore 13. Durante le vacanze scolastiche estive rimarranno in vigore le modalità di frequentazione indicate ai precedenti punti a) e b), fatti salvi i periodi consecutivi;
d- in base alle richieste emerse dalla figlia minore, sono previsti due giorni mensili aggiuntivi a disposizione rispetto al calendario ordinario da utilizzare in modo interscambiabile dai genitori;
e- durante le vacanze di Natale la figlia trascorrerà con ogni genitore il periodo continuativo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
f- durante le vacanze pasquali la figlia trascorrerà il giorno di
Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro sempre ad anni alterni, durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ogni genitore;
g- qualora siano organizzati viaggi, previo accordo tra i genitori, la figlia potrà trascorrere un periodo continuativo di 5 giorni durante le vacanze pasquali e di 15 giorni durante le vacanze estive con ogni genitore. Qualora un genitore non possa svolgere le vacanze in estate per motivi di lavoro od altro, tale periodo sarà sostituito con una settimana continuativa durante l'autunno-inverno. Nella scelta della settimana continuativa sono da privilegiare i periodi di chiusura della scuola od i periodi in cui vi siano altre festività in modo da affiancare i giorni di vacanza a quelli delle festività. Le vacanze estive dovranno essere comunicate all'altro genitore entro la fine dell'anno scolastico e le vacanze autunnali/invernali saranno comunicate entro il 31 agosto di ogni anno;
h- sarà il genitore che ha con sé la figlia ad accompagnarla dall'altro al momento stabilito dal calendario;
potrà trascorrere, nel periodo estivo, una settimana continuativa con la nonna materna ed una settimana Per_1 continuativa con la nonna paterna.
2- i genitori confermano la disponibilità ad intraprendere il percorso di coordinazione genitoriale;
3- sia revocato il contributo mensile al mantenimento ordinario della figlia di € 250,00 posto a carico del Sig. Parte_1
e che i genitori e NA IR provvederanno in modo diretto al mantenimento ordinario della figlia, Parte_1 senza corresponsione di assegno periodico, nonché al pagamento in ragione della metà ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, secondo le modalità stabilite dal protocollo sottoscritto da codesto
Tribunale in data 7.10.2020;
4- l'Assegno Unico ed Universale, comprensivo delle eventuali detrazioni fiscali, sia percepito da ognuno dei genitori in ragione della metà per ciascuno;
della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i coniugi in ragione della metà per ciascuno;
5- le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla CTU, rimangono integralmente compensate tra le parti”. Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti, del resto in linea con le conclusioni della ctu, appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse della figlia, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale dispone la modifica delle condizioni del divorzio in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese;
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 17.4.24
Michele Fornaciari