Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 04/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 30/26
In nome del popolo italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Lombardia
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. TA RR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.30801 del registro di Segreteria sul ricorso proposto dal Signor C. G., nato a [...] (C.F. OMISSIS), residente a OMISSIS, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall’avvocato Roberta Palotti del foro di Milano (roberta.palotti@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Milano, Via Donatello n. 21, presso lo studio legale del difensore,
avverso
L’INPS, sede di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall’Avv. Giulio Peco e dall’Avv. Roberto Maio, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;
Visto l’atto introduttivo del giudizio, depositato il 5.12.2024.
Esaminati gli altri atti e i documenti di causa.
Tenuta l’udienza del 23.10.2025, presenti, per il ricorrente, l’Avv. Roberta Palotti, per l’INPS, l’Avv. Giulio Peco.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la difesa Sig. C. esponeva quanto segue.
1) Il ricorrente diveniva titolare di pensione “Quota 100” - cat. VPT n. OMISSIS, con decorrenza 1.2.2021.
2) In data 10.10.2022, svolgeva attività lavorativa per un solo giorno quale comparsa in un film. Per quanto rappresentato dal datore di lavoro si sarebbe trattato di un rapporto del tutto occasionale.
3) Il Sig. C. riceveva la Certificazione Unica 2023 per il giorno di lavoro occasionale svolto a ottobre/2022 quale “comparsa”. Tale giorno di lavoro risulta anche dall’estratto contributivo Inps.
4) Con provvedimento del 19.5.2023, l’INPS riliquidava la pensione spettante al ricorrente, annullando il trattamento pensionistico per l’intero anno 2022.
5) Il Sig. C. , per il tramite del patronato di fiducia Inca-Cgil, in data 26.7.2023, avanzava ricorso amministrativo, che veniva tuttavia respinto dal Comitato Provinciale.
L’odierno ricorrente si vedrebbe oggi costretto ad avviare il presente contenzioso giudiziario onde veder accertare l’inesistenza, ovvero, in ogni caso, l’irripetibilità dell’indebito di euro 32.724,12 e veder riconoscere il proprio diritto alla pensione in godimento a decorrere dall’1.2.2022, per il medesimo ed intero anno.
Secondo la difesa, la normativa di riferimento farebbe espresso riferimento all’incumulabilità e non all’incompatibilità delle prestazioni lavorative rispetto al trattamento previdenziale, con la conseguenza che l’eventuale indebito dovrebbe essere pari al minor importo di euro 231,00 di imponibile Inps prodotto nell’anno 2022.
Il trattamento pensionistico relativo all’anno 2022 dovrebbe essere quindi confermato nella misura lorda di euro 32.493,12 (euro 32.724,12 - euro 231,00 = euro 32.493,12).
In subordine, considerato che nell’anno 2022 il ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa per un solo giorno nel mese di ottobre/2022, l’indebito non potrebbe eccedere comunque la rata relativa al predetto mese maggiorato dell’incidenza della 13° e, quindi dell’importo netto corrispondente all’importo lordo di euro 2.710,87 (di cui euro 2.517,40 lordi a titolo di rateo pensionistico ed euro 193,63 a titolo di quote di tredicesima (euro 2.517,40: 13 = euro 193,63). Di conseguenza, in subordine, la pensione relativa all’anno 2022 dovrebbe essere confermata nella misura di lordi euro 30.031,25 (euro 32.742,12 - euro 2.710,87 = euro 30.031,25).
A sostegno dell’assunto, la difesa rappresentava che il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 26/2019), nell’introdurre il beneficio previdenziale della c.d. “Quota 100” avrebbe previsto all’articolo 14, come da ultimo modificato dall’art. 1 della Legge n. 234/2021, che la pensione non è “cumulabile”, a far data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La norma avrebbe richiamato espressamente l’istituto dell’incumulabilità e non già quello dell’incompatibilità della “pensione quota 100” con redditi da lavoro dipendente o autonomo. Il trattamento previdenziale non impedirebbe pertanto di svolgere un’attività lavorativa ma impedirebbe semplicemente di cumulare i redditi da lavoro con quelli da pensione.
La difesa faceva riferimento a plurimi contesti normativi in cui sarebbe stato previsto il diverso regime dell’incompatibilità delle prestazioni e dopo aver richiamato giurisprudenza favorevole del Giudice Ordinario nella subiecta materia, concludeva domandando quanto segue:
· accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di indebito comunicato al ricorrente relativo alla prestazione pensionistica 01.02.2022-31.12.2022;
· accertare e dichiarare la compatibilità della pensione quota 100 in godimento al ricorrente con i redditi da lavoro dal medesimo prodotti nel mese di ottobre/2022, con mera detrazione/decurtazione, per via dell’incumulabilità, di quanto percepito a titolo di reddito da lavoro per l’anno 2022 (euro 231,00 di imponibile);
· condannare l’Istituto alla restituzione in favore del sig. C. di quanto eventualmente già trattenuto a suo danno in misura maggiore rispetto all’importo percepito a titolo di reddito da lavoro per l’anno 2022 (euro 231,00 di imponibile fiscale), oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge.
In via subordinata:
· accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al godimento della pensione quota 100 per le mensilità da febbraio/2022 a settembre/2022 e novembre/2022 e dicembre/2022, oltre ai relativi ratei di tredicesima;
· accertare e dichiarare che l’indebito ammonta a complessivi lordi euro 2.710,87 (di cui euro 2.517,40 lordi a titolo di rateo di pensione ed euro 193,63 a titolo di ratei di tredicesima) e/o la diversa accertanda misura;
· accertare e dichiarare che il ricorrente è tenuto a restituire gli importi indebiti accertati al netto delle ritenute subite, con condanna dell’INPS alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato in misura maggiore, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Con vittoria di competenze da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario.
Con Decreto del Giudice Unico in data 13.12.2024, il giudizio veniva chiamato per l’udienza di discussione del 22.5.2025 ed in tale sede, con ordinanza a verbale, rinviata all’odierna udienza su richiesta della parte ricorrente ed allo scopo di ottenere dalle parti chiarimenti in ordine alla natura del rapporto di lavoro svolto dal Sig. C. .
Con memoria depositata il 12.5.2025, si è costituita in giudizio l’INPS, rappresentata e difesa dell’Avv. Giulio Peco e dall’Avv. Roberto Maio.
L’Istituto previdenziale ha riepilogato la vicenda pensionistica del ricorrente e ha evidenziato che l’interpretazione del dato normativo sulla base della quale è stata disposta la declaratoria di indebito per l’intera annualità 2022 risulta coerente con la Circolare dell’INPS n.117/2019, a mente della quale, in caso di percezione di reddito da lavoro dipendente, deve darsi corso alla sospensione della prestazione (con recupero di eventuale indebito) nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi incumulabili, nonché – se il lavoro si è svolto nell’anno di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia - nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.
Nel caso di specie risulterebbe pacifico che a seguito del riconoscimento in suo favore della pensione anticipata “quota 100” con decorrenza 2021, il ricorrente veniva assunto come lavoratore subordinato nel 2022, il che emergeva nell’ambito dell’attività istituzionale di controllo delle prestazioni, senza che il ricorrente avesse effettuato alcuna comunicazione all’Istituto.
La condotta dell’I.N.P.S. nel caso di specie sarebbe certamente conforme al disposto del citato art. 14 comma 3 DL n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019. Tale norma, a differenza di quanto ritenuto da controparte, non prevederebbe affatto che dalla pensione “quota 100” debba semplicemente essere sottratto l’importo percepito a titolo di retribuzione per effetto della nuova occupazione. La norma avrebbe infatti previsto il divieto di cumulo con dichiarata efficacia ex tunc (“a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione”) e lo riferirebbe all’intera pensione in quota 100 (“fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia
L’I.N.P.S. avrebbe dunque fatto corretta applicazione della citata disposizione di legge, in quanto, essendo emersa la percezione del reddito da lavoro dipendente di cui sopra, avrebbe proceduto al recupero della prestazione con effetto ex tunc, come espressamente previsto dalla norma.
L’interpretazione elaborata dall’Istituto risulterebbe pienamente conforme, oltre che alla lettera della legge, anche alla sua ratio che sarebbe quella, tra l’altro, di massimizzare le possibilità occupazionali per i giovani, prima ancora che quello di riconoscere un beneficio al lavoratore. E’ evidente che tale ratio legis sarebbe totalmente frustrata dall’interpretazione della norma fornita da controparte, che renderebbe di fatto compatibile il pensionamento anticipato “quota 100” con l’attività lavorativa non occasionale.
L’INPS richiamava la sentenza della Corte Costituzionale n.234/2022 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2019, n. 26, evidenziava che “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso”)
Dopo aver richiamato plurimi accertamenti giurisdizionali favorevoli del Giudice Ordinario, l’INPS concludeva domandando il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria conclusionale depositata il 9.10.2025, la difesa della parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni formalizzate nel ricorso introduttivo e ha rimarcato che il Sig. C. , nell’ottobre 2022, avrebbe espletato un lavoro meramente occasionale (un solo giorno), come comprovato dalle particolari modalità di reclutamento (risulta allegato il volantino web finalizzato al reperimento delle comparse).
Dopo aver rappresentato che la Corte Costituzionale, su remissione del Tribunale Ordinario di Ravenna, avrebbe discusso a settembre il giudizio di costituzionalità della norma controversa, concludeva domandano l’accertamento dell’illegittimità dell’accertamento dell’indebito pensionistico.
All’odierna udienza di trattazione le parti hanno richiamato i rispettivi scritti difensivi e hanno concluso in conformità alle memorie allegate.
Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.
DIRITTO
In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.
Il ricorso è fondato.
Sulla base delle allegazioni presenti nel fascicolo processuale, può essere ritenuto dimostrato che il Sig. C. G., beneficiario dell’eccezionale meccanismo di quiescenza previdenziale anticipata previsto dal D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, nella L. n. 26/2019 (c.d. pensione “Quota 100”), ha svolto attività lavorativa successivamente alla liquidazione del trattamento previdenziale.
L’art.14, comma 3, della norma di riferimento prevede che “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
In disparte il controverso dibattito giurisprudenziale in corso sulla corretta interpretazione del dato normativo e, segnatamente, sulle conseguenze concrete derivanti dalla prevista incumulabilità del trattamento previdenziale derivante dalla “pensione Quota 100” rispetto a prestazioni lavorative espletate prima del raggiungimento dell’età di vecchiaia, il Giudice Unico ritiene, secondo una valutazione della vicenda fondata sui canoni della ragionevolezza, che il Sig. C. non abbia violato la norma che gli impediva – dopo aver beneficiato del particolarmente favorevole meccanismo previdenziale di quiescenza - di rientrare nel mondo del lavoro prima del raggiungimento dell’età di vecchiaia.
Il Sig. C. ha svolto per una giornata il ruolo di comparsa in un film. Per tale prestazione - da ritenere del tutto occasionale e tale, per la sua evidente brevità, da non aver generato una fattispecie stabile di lavoro subordinato – ha percepito un emolumento pari ad euro 231,00, invero riportato nella Certificazione Unica 2023 e nell’estratto contributivo INPS.
La peculiarità della vicenda concreta induce il Giudice Unico a ritenere che non sia stata perfezionata un’ipotesi di incumulabilità, atteso che la norma preclusiva imposta dal Legislatore ammetteva comunque la possibilità di svolgere attività lavorativa autonoma sino al limite di euro 5.000,00 e che il lavoro occasionale espletato dal ricorrente poteva ragionevolmente rientrare, proprio in considerazione delle finalità della previsione preclusiva, nei limiti di tolleranza ammessi dalla fattispecie normativa.
La parte ricorrente ha domandato in via principale la riquantificazione dell’indebito previdenziale nella somma di euro 231,00. Nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la domanda formulata nel ricorso deve essere conseguentemente accolta, per quanto di ragione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Unico Dott. TA RR Depositato in segreteria il 04/02/2026 Il Direttore della Segreteria
(Dott. Salvatore Carvelli)