Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 04/02/2026, n. 30
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Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Interpretazione normativa sull'incumulabilità della pensione Quota 100

    Il Giudice ritiene che il lavoro svolto dal ricorrente, durato un solo giorno e per un importo esiguo, debba considerarsi occasionale e rientrare nei limiti di tolleranza della norma, non configurando una violazione del divieto di cumulo.

  • Accolto
    Ricalcolo dell'indebito

    La domanda è accolta nei limiti di quanto di ragione, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che l'indebito è stato ricalcolato sull'importo del reddito da lavoro occasionale.

  • Accolto
    Restituzione indebito

    La domanda è accolta in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che l'indebito è stato ricalcolato sull'importo del reddito da lavoro occasionale.

  • Accolto
    Riconoscimento diritto alla pensione

    La domanda è accolta in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che l'indebito è stato ricalcolato sull'importo del reddito da lavoro occasionale.

  • Accolto
    Ricalcolo dell'indebito

    La domanda è accolta in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che l'indebito è stato ricalcolato sull'importo del reddito da lavoro occasionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 04/02/2026, n. 30
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia
    Numero : 30
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo