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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 917/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 917/2022
All'udienza del 03/02/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv MILIANTI ILARIA ANNA MARIA . Per parte resistente è presente l' avv RAFFANTI ILARIA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 10.33 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice
D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 917/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MILIANTI ILARIA ANNA MARIA Parte_1 ricorrente e
on il patrocinio dell'avv. Controparte_1
QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.11.22 parte ricorrente riferisce: di essere titolare di pensione VO n. 100043634 con decorrenza gennaio 1997 su cui confluivano ulteriori somme a titolo di assegno al nucleo familiare;
di aver ricevuto da comunicazione datata ottobre 2020 con cui l'ente revocava il trattamento di CP_1 famiglia e formulava richiesta di indebito per quanto percepito dalla ricorrente, a tale titolo, dal mese di ottobre 2010 al mese di dicembre 2019 per un importo di euro €18.684,63; che l' aveva rettificato il proprio operato in ragione della ripresa della coabitazione della ricorrente CP_1 con il marito nonostante la separazione pronunciata tra i coniugi nel 1994; che la ripresa della coabitazione con il coniuge separato era stata necessitata dall'esigenza di provvedere alle cure del comune figlio affetto da gravissima patologia sin dalla nascita che aggravatosi richiedeva un'assistenza continua e costante.
La ricorrente richiamava la normativa in materia di assegni per il nucleo familiare che esclude dal computo il reddito del coniuge legalmente separato e i principi elaborati dalla giurisprudenza che ha più volte affermato come la ripresa della coabitazione non equivalga di per sé a riconciliazione (Corte di Cassazione
n. 704/1980, n, 19497/05, n. 28655/13, n, 16852/18).
1 CP_ Agiva pertanto in giudizio per accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste da
CP_ L' si costituiva insistendo per l'infondatezza della domanda chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando come era stata la stessa ricorrente nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel corso degli anni ad indicare anche i redditi del coniuge separato.
La causa veniva istruita documentalmente, discussa oralmente e decisa con sentenza.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è fondato e va accolto.
Su analoga questione si è di recente pronunciata la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 495/22 prodotta in atti.
Condividendo le motivazioni della suddetta pronuncia si evidenzia come anche nel caso di specie si discute di indebito previdenziale rappresentando l'ANF un'integrazione della pensione cat. VO di cui la ricorrente
è titolare. Contr Ne consegue che anche l' condivida la complessiva natura previdenziale della prestazione pensionistica a cui accede, seppur sia fornito di requisiti propri, non commisurati alla contribuzione posta a base della stessa pensione bensì a condizioni reddituali della pensionata e del suo nucleo familiare.
Nel caso di specie devono applicarsi i principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito previdenziale laddove ritiene che, secondo il diritto vivente formatosi in materia (Corte Cost.
Sentenze n. 431/1993, n. 166/1996), non sia possibile applicare la regola generale di ripetibilità integrale dell'indebito di cui all'art. 2033 cc, valendo piuttosto la diversa regola che esclude la ripetizione qualora la prestazione sia stata ricevuta in condizioni di affidamento tutelabile, ad eccezione quindi del dolo del destinatario (Cass. sez.
6 - L n. 8731/2019, conformi Cass. sez. L. 27096/2018, n. 12097/2013). Nello stesso senso in seguito, Cass. n. 22081/2021< In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza >. E ancora, Cass. n. 5984/2022 < L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già
2 conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 cc >.(analogamente Cass. 10337/23).
In conclusione, a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni previdenziali, il relativo indebito non
è ripetibile per il solo fatto che oggettivamente la prestazione sia stata erogata pur in difetto dei presupposti di legge. La ripetizione da parte dell'istituto richiede ulteriori circostanze concrete che soggettivamente escludano l'affidamento dell'interessato, come per es. il pagamento della prestazione a chi non sia titolare di alcun rapporto con l'ente pubblico, o a chi non ne abbia mai fatto richiesta, oppure la radicale assenza dei presupposti della stessa prestazione, e più in generale in ogni caso latamente definibile di dolo dell'accipiens. CP_ Occorre evidenziare che nel caso in esame, oltre a mancare ogni deduzione in proposito da parte dell' su cui ricadeva il relativo onere, è emerso dalla produzione dell'ente, che la ricorrente ha regolarmente denunciato nel corso degli anni dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate dichiarando il coniuge e i relativi redditi, tanto vale ad escludere qualsivoglia dolo da parte delle stessa.
Il ricorso va pertanto accolto nei limiti della parte motiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidata come da dispositivo ai sensi del dm 147/21 avendo riguardo alla limitata attività svolta e all'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la ricorrente non tenuta a restituire all' l'importo di CP_1
€18.684,63 percepito a titolo di assegno per il nucleo familiare sulla pensione VO n. 100043634 di cui la stessa è titolare con decorrenza gennaio 1997;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente in favore del procuratore dichiaratosi antistatario le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1865,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
3 Lucca, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 917/2022
All'udienza del 03/02/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv MILIANTI ILARIA ANNA MARIA . Per parte resistente è presente l' avv RAFFANTI ILARIA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 10.33 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice
D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 917/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MILIANTI ILARIA ANNA MARIA Parte_1 ricorrente e
on il patrocinio dell'avv. Controparte_1
QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.11.22 parte ricorrente riferisce: di essere titolare di pensione VO n. 100043634 con decorrenza gennaio 1997 su cui confluivano ulteriori somme a titolo di assegno al nucleo familiare;
di aver ricevuto da comunicazione datata ottobre 2020 con cui l'ente revocava il trattamento di CP_1 famiglia e formulava richiesta di indebito per quanto percepito dalla ricorrente, a tale titolo, dal mese di ottobre 2010 al mese di dicembre 2019 per un importo di euro €18.684,63; che l' aveva rettificato il proprio operato in ragione della ripresa della coabitazione della ricorrente CP_1 con il marito nonostante la separazione pronunciata tra i coniugi nel 1994; che la ripresa della coabitazione con il coniuge separato era stata necessitata dall'esigenza di provvedere alle cure del comune figlio affetto da gravissima patologia sin dalla nascita che aggravatosi richiedeva un'assistenza continua e costante.
La ricorrente richiamava la normativa in materia di assegni per il nucleo familiare che esclude dal computo il reddito del coniuge legalmente separato e i principi elaborati dalla giurisprudenza che ha più volte affermato come la ripresa della coabitazione non equivalga di per sé a riconciliazione (Corte di Cassazione
n. 704/1980, n, 19497/05, n. 28655/13, n, 16852/18).
1 CP_ Agiva pertanto in giudizio per accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste da
CP_ L' si costituiva insistendo per l'infondatezza della domanda chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando come era stata la stessa ricorrente nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel corso degli anni ad indicare anche i redditi del coniuge separato.
La causa veniva istruita documentalmente, discussa oralmente e decisa con sentenza.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è fondato e va accolto.
Su analoga questione si è di recente pronunciata la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 495/22 prodotta in atti.
Condividendo le motivazioni della suddetta pronuncia si evidenzia come anche nel caso di specie si discute di indebito previdenziale rappresentando l'ANF un'integrazione della pensione cat. VO di cui la ricorrente
è titolare. Contr Ne consegue che anche l' condivida la complessiva natura previdenziale della prestazione pensionistica a cui accede, seppur sia fornito di requisiti propri, non commisurati alla contribuzione posta a base della stessa pensione bensì a condizioni reddituali della pensionata e del suo nucleo familiare.
Nel caso di specie devono applicarsi i principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito previdenziale laddove ritiene che, secondo il diritto vivente formatosi in materia (Corte Cost.
Sentenze n. 431/1993, n. 166/1996), non sia possibile applicare la regola generale di ripetibilità integrale dell'indebito di cui all'art. 2033 cc, valendo piuttosto la diversa regola che esclude la ripetizione qualora la prestazione sia stata ricevuta in condizioni di affidamento tutelabile, ad eccezione quindi del dolo del destinatario (Cass. sez.
6 - L n. 8731/2019, conformi Cass. sez. L. 27096/2018, n. 12097/2013). Nello stesso senso in seguito, Cass. n. 22081/2021< In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza >. E ancora, Cass. n. 5984/2022 < L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già
2 conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 cc >.(analogamente Cass. 10337/23).
In conclusione, a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni previdenziali, il relativo indebito non
è ripetibile per il solo fatto che oggettivamente la prestazione sia stata erogata pur in difetto dei presupposti di legge. La ripetizione da parte dell'istituto richiede ulteriori circostanze concrete che soggettivamente escludano l'affidamento dell'interessato, come per es. il pagamento della prestazione a chi non sia titolare di alcun rapporto con l'ente pubblico, o a chi non ne abbia mai fatto richiesta, oppure la radicale assenza dei presupposti della stessa prestazione, e più in generale in ogni caso latamente definibile di dolo dell'accipiens. CP_ Occorre evidenziare che nel caso in esame, oltre a mancare ogni deduzione in proposito da parte dell' su cui ricadeva il relativo onere, è emerso dalla produzione dell'ente, che la ricorrente ha regolarmente denunciato nel corso degli anni dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate dichiarando il coniuge e i relativi redditi, tanto vale ad escludere qualsivoglia dolo da parte delle stessa.
Il ricorso va pertanto accolto nei limiti della parte motiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidata come da dispositivo ai sensi del dm 147/21 avendo riguardo alla limitata attività svolta e all'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la ricorrente non tenuta a restituire all' l'importo di CP_1
€18.684,63 percepito a titolo di assegno per il nucleo familiare sulla pensione VO n. 100043634 di cui la stessa è titolare con decorrenza gennaio 1997;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente in favore del procuratore dichiaratosi antistatario le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1865,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
3 Lucca, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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