CASS
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/05/2025, n. 12005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12005 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n.14602/2017 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it). – ricorrente – contro PI SE, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Antonini, elettivamente domiciliato in Roma, Chiomenti, alla via XXIV Maggio n.43, (pec:massimo.antonini@legal.chiomenti.net) -controricorrente - tributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 12005 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA Data pubblicazione: 07/05/2025 r.g. n.14602/2017 Cons. est. NA EP 2 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n.11485/32/16, pronunciata il 18 novembre 2016, depositata in data 16 dicembre 2016 e non notificata. Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale, UL ON, che ha concluso chiedendo il rinvio a nuovo ruolo o, in subordine, rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere NA EP. Sentito il P.G., UL ON, che si è riportato alle proprie conclusioni scritte, chiedendo, in via principale, il rinvio a nuovo ruolo ed, in subordine, dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. Uditi l’avv. l’avvocato dello Stato Domenico Maimone per l’Agenzia delle entrate e l’avv. Massimo Guido Antonini per la parte contribuente. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi
contro
SE PI, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n.11485/32/16, pronunciata il 18 novembre 2016, depositata in data 16 dicembre 2016 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui, per l’anno 2008, sono stati accertati a carico del contribuente maggiori redditi derivanti dalla partecipazione agli utili della società di fatto De Slufter b.v. ai sensi dell’art.5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (Tuir). 2. Il ricorso in cassazione è stato fissato per la pubblica udienza del 20 marzo 2025, in vista della quale il sostituto procuratore generale, UL ON, depositava conclusioni scritte, con cui chiedeva il rigetto del ricorso o il rinvio a nuovo ruolo. 3. Il controricorrente con nota del 28 febbraio 2025 depositava sentenze penali di assoluzione, chiedendo, con successive memorie, rilevarsi l’efficacia del giudicato penale nella presente fattispecie, ai sensi dell’art.21 bis d.lgs. n.74/2000. r.g. n.14602/2017 Cons. est. NA EP 3 Infine, depositava istanza di rinvio dell’udienza in attesa dell’eventuale pronuncia delle Sezioni unite in ordine alla questione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione ex art.21 bis d.lgs. n. 74/2000, questione rimessa alla Prima Presidente con ordinanza interlocutoria del 5 febbraio 2025 n.5714, pubblicata il 4 marzo 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art.14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.per la violazione del litisconsorzio necessario tra i soci e la società di fatto. 1.2. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione degli artt.2247, 2697 e 2729 cod. civ., poichè la C.t.r. avrebbe escluso l’esistenza di una società di fatto valorizzando elementi inconferenti e non decisivi. 2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti (Cass. n.3954/2024). Tuttavia, come questa Corte non ha mancato di rilevare, nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, RA e IV, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora r.g. n.14602/2017 Cons. est. NA EP 4 il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o "prima facie" infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU. (Cass. n.18890/2021). Nel caso di specie, il secondo motivo di ricorso, relativo alla statuizione sull’insussistenza della società di fatto, è inammissibile, come da espressa eccezione del controricorrente e come rilevato dal Pubblico ministero nella propria requisitoria. La Commissione regionale, nella sentenza impugnata, ha sinteticamente, ma in modo esaustivo, dato atto di avere esaminato e valutato gli elementi di prova addotti dalle parti ed, in esito, ha ritenuto non dimostrati i presupposti di fatto e diritto in merito alla sussistenza di una società di fatto tra il PI e gli altri soggetti coinvolti, evidenziando il ruolo di dominus di SE BA. Per quanto di interesse, la C.t.r. ha ritenuto che << l'appello dell'ufficio non indica[sse] quali fossero in concreto gli indici rivelatori del rapporto sociale di fatto, non essendo sufficiente menzionare la sola prestazione dell'attività lavorativa sotto il profilo delle conoscenze economiche e tributarie (elemento già valutato dai primi giudici in senso non significativo con motivazione del tutto plausibile incentrata sul rapporto subordinato o la collaborazione professionale). II fatto di essere "Capo Area Finanze" e "cassiere" del Gruppo BA o "dirigente occulto delle attività svolte all'estero dal professionista olandese...." e la titolarità del "potere di disporre personalmente l'esecuzione dei flussi finanziari tra le varie società in Italia..." (v. atto di appello pag. 3) rappresentano, secondo l'apprezzamento di questo Collegio, dati neutri se li si collega ai fatto, pure evidenziato r.g. n.14602/2017 Cons. est. NA EP 5 nell'impugnazione, che ciò avviene comunque "secondo le disposizioni operative di massima del dominus BA SE". Sull'alea, poi, l'appello non è specifico perché non spiega da quali elementi di fatto si desume che PI e gli altri abbiano "investito notevoli risorse finanziarle e professionali al solo scopo di conseguire profitti che poi hanno sottratto a tassazione". Infine - ed il rilievo tronca ogni ulteriore discussione sull'argomento -l'appello non spiega quali sono i fatti che avrebbero meritato "più attenzione" e in che modo l'approfondimento doveva avvenire. Si sottrae pertanto a censura la conclusione raggiunta dai primi giudici sulla mancanza di elementi concreti per ritenere dimostrata la società di fatto tra il ricorrente e gli altri soggetti menzionati nell'atto impositivo. Le esposte considerazioni collimano inoltre con le conclusioni a cui sono pervenuti altri giudici di merito che si sono occupati della vicenda (v. CTR Lombardia n. 7028/2014) e questa stessa Commissione Regionale con la sentenza 5981/47/2016>>. La decisione impugnata ha, dunque, motivatamente escluso che il PI possa considerarsi socio di fatto della società, non essendovi prova certa di una sua partecipazione agli utili, cioè di uno dei principali elementi sintomatici dell’esistenza di un rapporto societario di fatto, caratterizzato dalla condivisione dell’alea dei guadagni e delle perdite. Il giudice di appello ha anche escluso che le diverse attività svolte dal PI in relazione alle società del Gruppo BA fossero idonee a dimostrare la sua qualità di socio occulto piuttosto che di mero esecutore delle direttive dal BA. Pertanto, il secondo motivo di ricorso investe le valutazioni del giudice di merito in ordine alla prova dell’esistenza della società di fatto e della partecipazione ad essa del contribuente e, per come formulato, è inammissibile. r.g. n.14602/2017 Cons. est. NA EP 6 In conseguenza della dichiarata inammissibilità del secondo motivo perde rilevanza la questione della violazione del litisconsorzio necessario previsto dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, fatta oggetto di espressa denuncia con il primo motivo di ricorso dell’Amministrazione finanziaria. Parimenti, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso erariale, non incide sul presente giudizio la questione della applicabilità della disciplina di cui all’invocato art. 21-bis del d.l. n. 74/2000, che dispone che «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi», dovendo pertanto escludersi la necessità di un rinvio a nuovo ruolo della causa. Pertanto il ricorso va complessivamente respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge. r.g. n.14602/2017 Cons. est. NA EP 7 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 L’estensore Il Presidente NA EP CI LI
contro
SE PI, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n.11485/32/16, pronunciata il 18 novembre 2016, depositata in data 16 dicembre 2016 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui, per l’anno 2008, sono stati accertati a carico del contribuente maggiori redditi derivanti dalla partecipazione agli utili della società di fatto De Slufter b.v. ai sensi dell’art.5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (Tuir). 2. Il ricorso in cassazione è stato fissato per la pubblica udienza del 20 marzo 2025, in vista della quale il sostituto procuratore generale, UL ON, depositava conclusioni scritte, con cui chiedeva il rigetto del ricorso o il rinvio a nuovo ruolo. 3. Il controricorrente con nota del 28 febbraio 2025 depositava sentenze penali di assoluzione, chiedendo, con successive memorie, rilevarsi l’efficacia del giudicato penale nella presente fattispecie, ai sensi dell’art.21 bis d.lgs. n.74/2000. r.g. n.14602/2017 Cons. est. NA EP 3 Infine, depositava istanza di rinvio dell’udienza in attesa dell’eventuale pronuncia delle Sezioni unite in ordine alla questione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione ex art.21 bis d.lgs. n. 74/2000, questione rimessa alla Prima Presidente con ordinanza interlocutoria del 5 febbraio 2025 n.5714, pubblicata il 4 marzo 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art.14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.per la violazione del litisconsorzio necessario tra i soci e la società di fatto. 1.2. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione degli artt.2247, 2697 e 2729 cod. civ., poichè la C.t.r. avrebbe escluso l’esistenza di una società di fatto valorizzando elementi inconferenti e non decisivi. 2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti (Cass. n.3954/2024). Tuttavia, come questa Corte non ha mancato di rilevare, nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, RA e IV, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora r.g. n.14602/2017 Cons. est. NA EP 4 il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o "prima facie" infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU. (Cass. n.18890/2021). Nel caso di specie, il secondo motivo di ricorso, relativo alla statuizione sull’insussistenza della società di fatto, è inammissibile, come da espressa eccezione del controricorrente e come rilevato dal Pubblico ministero nella propria requisitoria. La Commissione regionale, nella sentenza impugnata, ha sinteticamente, ma in modo esaustivo, dato atto di avere esaminato e valutato gli elementi di prova addotti dalle parti ed, in esito, ha ritenuto non dimostrati i presupposti di fatto e diritto in merito alla sussistenza di una società di fatto tra il PI e gli altri soggetti coinvolti, evidenziando il ruolo di dominus di SE BA. Per quanto di interesse, la C.t.r. ha ritenuto che << l'appello dell'ufficio non indica[sse] quali fossero in concreto gli indici rivelatori del rapporto sociale di fatto, non essendo sufficiente menzionare la sola prestazione dell'attività lavorativa sotto il profilo delle conoscenze economiche e tributarie (elemento già valutato dai primi giudici in senso non significativo con motivazione del tutto plausibile incentrata sul rapporto subordinato o la collaborazione professionale). II fatto di essere "Capo Area Finanze" e "cassiere" del Gruppo BA o "dirigente occulto delle attività svolte all'estero dal professionista olandese...." e la titolarità del "potere di disporre personalmente l'esecuzione dei flussi finanziari tra le varie società in Italia..." (v. atto di appello pag. 3) rappresentano, secondo l'apprezzamento di questo Collegio, dati neutri se li si collega ai fatto, pure evidenziato r.g. n.14602/2017 Cons. est. NA EP 5 nell'impugnazione, che ciò avviene comunque "secondo le disposizioni operative di massima del dominus BA SE". Sull'alea, poi, l'appello non è specifico perché non spiega da quali elementi di fatto si desume che PI e gli altri abbiano "investito notevoli risorse finanziarle e professionali al solo scopo di conseguire profitti che poi hanno sottratto a tassazione". Infine - ed il rilievo tronca ogni ulteriore discussione sull'argomento -l'appello non spiega quali sono i fatti che avrebbero meritato "più attenzione" e in che modo l'approfondimento doveva avvenire. Si sottrae pertanto a censura la conclusione raggiunta dai primi giudici sulla mancanza di elementi concreti per ritenere dimostrata la società di fatto tra il ricorrente e gli altri soggetti menzionati nell'atto impositivo. Le esposte considerazioni collimano inoltre con le conclusioni a cui sono pervenuti altri giudici di merito che si sono occupati della vicenda (v. CTR Lombardia n. 7028/2014) e questa stessa Commissione Regionale con la sentenza 5981/47/2016>>. La decisione impugnata ha, dunque, motivatamente escluso che il PI possa considerarsi socio di fatto della società, non essendovi prova certa di una sua partecipazione agli utili, cioè di uno dei principali elementi sintomatici dell’esistenza di un rapporto societario di fatto, caratterizzato dalla condivisione dell’alea dei guadagni e delle perdite. Il giudice di appello ha anche escluso che le diverse attività svolte dal PI in relazione alle società del Gruppo BA fossero idonee a dimostrare la sua qualità di socio occulto piuttosto che di mero esecutore delle direttive dal BA. Pertanto, il secondo motivo di ricorso investe le valutazioni del giudice di merito in ordine alla prova dell’esistenza della società di fatto e della partecipazione ad essa del contribuente e, per come formulato, è inammissibile. r.g. n.14602/2017 Cons. est. NA EP 6 In conseguenza della dichiarata inammissibilità del secondo motivo perde rilevanza la questione della violazione del litisconsorzio necessario previsto dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, fatta oggetto di espressa denuncia con il primo motivo di ricorso dell’Amministrazione finanziaria. Parimenti, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso erariale, non incide sul presente giudizio la questione della applicabilità della disciplina di cui all’invocato art. 21-bis del d.l. n. 74/2000, che dispone che «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi», dovendo pertanto escludersi la necessità di un rinvio a nuovo ruolo della causa. Pertanto il ricorso va complessivamente respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge. r.g. n.14602/2017 Cons. est. NA EP 7 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 L’estensore Il Presidente NA EP CI LI