Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00595/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2025, proposto da
IE MA, CO MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Spongano, non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Comunale di Spongano in ordine alla diffida di riqualificazione urbanistica del 16.4.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. VI CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- i ricorrenti sono comproprietari del terreno ricadente nel territorio di Spongano, identificato in catasto al foglio n. 5 particella 1149, in parte classificato dal vigente P.d.F. quale “ zona di uso pubblico ”, destinata a “ verde pubblico ”;
- con diffida in data 16.4.2025, i ricorrenti hanno chiesto al Comune di provvedere alla riqualificazione urbanistica del terreno in ragione della ritenuta “ decadenza del vincolo espropriativo ”;
- il Comune di Spongano ha omesso di riscontrare la predetta istanza;
Rilevato che, con l’odierno ricorso, i sig.ri IE e CO MA sono insorti avverso l’inerzia dell’Ente, chiedendo che l’Amministrazione comunale venga condannata a provvedere sull’istanza;
Considerato che:
- l’art. 2, co. 1, della legge 241/1990 impone all’Amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso;
- nel caso di specie, l’inerzia del Comune di Spongano nel definire il procedimento avviato su istanza di parte in data 16.4.2025 appare priva di alcuna giustificazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto con la condanna del Comune di Spongano:
- a riscontrare espressamente l'istanza dei ricorrenti nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza al precipuo scopo di accertare, all’esito di apposita istruttoria, l’eventuale sussistenza dei presupposti per provvedere alla riqualificazione urbanistica dell’area di proprietà della ricorrente nei termini indicati nella stessa istanza;
- in caso di esito positivo, a concludere il relativo procedimento entro il successivo termine di sei mesi;
Ritenuto che in caso di inutile decorso (anche di uno soltanto) dei predetti termini si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta le cui spese saranno poste a carico della Amministrazione comunale;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Spongano al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge, e rifusione del contributo unificato, se ed in quanto effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO SC, Presidente
VI CA, Consigliere, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI CA | TO SC |
IL SEGRETARIO