Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Civile di Catania
Sezione Quinta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario designato del Tribunale di Catania, dott.ssa Agata Maria Pia
Mauceri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7428/2021 R.G.; promossa da
, nato a [...] l'[...], residente a [...]
Cicero n. 12 (C.F.: ); , nato CodiceFiscale_1 Parte_2
a Biancavilla il 15/11/1992, (C.F.: ) e CodiceFiscale_2 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_3 C.F._3
) residenti a [...], quali eredi del sig.
[...]
nato a [...] l'[...] e deceduto il Persona_1
28/8/20, e , nato a [...] il [...] residente Parte_4
a Santa Maria di Licodia in via Grappa n. 26 (C.F.: ), CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati in Biancavilla in via R. Sanzio s.n. presso lo studio dell'avv. Vincenzo Nicolosi che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Santo n. 37, (C.F. ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_5
Biancavilla, Via V. Emanuele n. 348, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Calì, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, Nata a Biancavilla il 29/4/1979 (C.F.: Controparte_2 [...]
), residente a [...]; C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
Con atto di citazione notificato a mezzo Del servizio postale in data 20.05.21 gli attori citavano in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Catania i coniugi e deducendo di essere “proprietari esclusivi CP_3 Controparte_2
delle opere di acquedotto e solo concessionari (come altri utenti) del diritto di captazione dell'acqua dalla sorgente Angra del Gentiluomo ex feudo Per_2
(giusti atti di vendita del 8.8/97 notaio 20/4/2001 notaio Per_3 Per_4
25/2/2002 notaio 10/03/2011 notaio 13/6/2014 notaio Per_5 Per_6
28.05.2008 notaio 23.04.1998 notaio Persona_7 Persona_8
. Dal momento della realizzazione dell'acquedotto e Persona_9
dall'acquisto il rapporto con tutti i proprietari terrieri che usufruiscono del servizio di acquedotto è stato regolato in ragione del pagamento della somma di € 2,00 per ogni ora di somministrazione di acqua irrigua. Nel corso degli anni i coniugi , nato a [...] il [...] e CP_3 CP_2
, nata a [...] il [...], hanno usufruito del servizio di
[...]
acquedotto e provveduto a pagare quanto dovuto, senonché dal 2017 al 2020 non hanno voluto più pagare il servizio di acquedotto. In questi anni hanno usufruito di 750 ore di acqua per ogni annata irrigua senza adempiere alla loro obbligazione nonostante abbiano svariate volte dato assicurazioni sul pronto pagamento. Con lett. racc. del 23/9/2020 gli odierni istanti diffidavano il sig.
a pagare la somma dovuta ma senza alcun riscontro”; formulavano, CP_3 pertanto, le seguenti conclusioni: “.Piaccia all'ill.mo Tribunale di Catania adito: 1) dichiarare che e , usufruiscono del CP_3 Controparte_2
servizio di acquedotto di proprietà degli odierni istanti;
2) dichiarare che per il servizio di acquedotto è previsto il pagamento di € 2,00 per ogni ora di somministrazione di acqua irrigua;
3) dichiarare che e CP_3 CP_2
hanno usufruito di 750 ore di acqua per ogni annata irrigua;
4)
[...]
dichiarare che e non hanno pagato il canone CP_3 Controparte_2
per le annate irrigue 2017, 2018, 2019 e 2020; 5) dichiarare che i coniugi CP_3
e , sono obbligati al pagamento del canone previsto
[...] Controparte_2 di € 2,00 per ogni ora di irrigazione e conseguentemente condannarli al pagamento in favore degli istanti della somma di € 6.000,00 quale ammontare dei canoni di servizio di acquedotto, oltre interessi nella misura di legge dalla pronuncia al saldo 3) condannare i convenuti alle spese del giudizio”
Si sostituiva il convenuto sig. il quale, preliminarmente, eccepiva CP_3
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, deduceva che dal 2020 non usufruiva del servizio di fornitura per averne subito il distacco forzato;
contestava di avere usufruito del servizio di acquedotto per n.750 ore di acqua per ogni annata irrigua deducendo che dal 2017 al 2019 aveva usufruito soltanto n 414 ore di acqua per ogni annata irrigua;
che pertanto era dovuto soltanto l'importo di
€.2.484,00 di cui faceva prontezza di pagamento;
chiedeva, pertanto: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis , 1) preliminarmente, ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea;
2) nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria avanzata dagli attori nei confronti dell'odierno convenuto per l'importo eccedente la somma effettivamente dovuta di €2.484,00, di cui lo stesso fa nuovamente prontezza di pagamento, per i suesposti motivi. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
La convenuta sig.ra non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Con note depositate in data 27 settembre 2021 il procuratore costituito di parte attrice dichiarava testualmente: “L'avv. dichiara di rinunciare alla Pt_3
domanda proposta contro , chiamata in giudizio per mero Controparte_2
errore materiale. In merito alla eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita sollevata dalla difesa del sig. , l'avvocato chiede che codesto Giudice CP_3 Pt_3
voglia concedere il termine per poter attivare la procedura di negoziazione assistita.”
Veniva assegnato termine per l'esperimento della procedura di negoziazione assistita che si concludeva con esito negativo.
Venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
Veniva ammesso l'interrogatorio formale delle parti. Con provvedimento del 9 febbraio 2024 venivano rigettate le richieste di prova per testi per le motivazioni ivi esposte cui, per brevità, si fa rinvio e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 maggio
2024 che veniva sostituita dal deposito di note scritte.
Entrambe le parti depositavano note scritte contenenti le istanze relative all'udienza.
All'esito dell'attività con cui l'udienza del 23 maggio 2024 è stata sostituita dal deposito note scritte, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Entrambe le parti costituite depositavano le relative note conclusive e le memorie di replica.
Il giudice, quindi, decideva la causa con la presente sentenza.
Deve, in via preliminare, prendersi atto della rinuncia alla domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta sig.ra rimasta Controparte_2
contumace.
Può, inoltre, ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda atteso che alla prima udienza è stato assegnato termine per l'esperimento della procedura di negoziazione assistita conclusasi con esito negativo.
Nel merito, la domanda può ritenersi parzialmente infondata quanto al dedotto mancato pagamento delle ore aggiuntive di cui il convenuto avrebbe usufruito rispetto a quelle oggetto del contratto di fornitura di acqua irrigua.
Invero, sin dal primo atto difensivo, il convenuto ha ammesso di avere usufruito di n. 414 ore di acqua, per ogni annata irrigua, dal 2017 al 2019, e di essere debitore del complessivo importo di €.2.484,00, mentre ha negato di avere usufruito del servizio di acquedotto per il numero di ore aggiuntive indicate dagli attori.
In relazione all'importo di cui si è dichiarato debitore, il convenuto ha fatto prontezza di pagamento e, in corso di causa, con bonifico del 12 maggio 2022, ne ha effettuato il versamento, così come peraltro dichiarato e documentato dallo stesso procuratore degli attori (cfr. note del 14 maggio 2022).
Orbene, quanto alle ore aggiuntive di acqua irrigua di cui, secondo l'assunto di parte attrice, il convenuto avrebbe usufruito va osservato quanto segue. Il convenuto, in sede di costituzione nel presente giudizio, ha depositato un quadro orario e ha, altresì, dedotto che lo stesso si riferiva agli anni dal 2017 al
2019, mentre in relazione alla stagione irrigua del 2020 ha documentato di avere sottoscritto un contratto di fornitura di acqua con altra ditta.
Alla prima difesa utile successiva, ovvero con le note depositate subito dopo la predetta costituzione, l'attore non ha mosso alcuna contestazione in relazione al quadro orario prodotto dal convenuto né in relazione alle sue allegazioni difensive.
Soltanto con le note 183 VI comma cpc secondo termine del 18 luglio 2022, al ha poi depositato altri quadri orari per nulla coincidenti con quello già prodotto dal convenuto.
In relazione alla produzione documentale effettuata dalla parte attrice con le predette note, il convenuto, con note ex art 183 VI comma cpc terzo termine del 9 settembre 2022, ha testualmente dedotto: “il convenuto affermava che per le stagioni irrigue 2020 e 2021 al fine di scongiurare ulteriori disagi e gravissimi danni alle colture è stato costretto a richiedere l'erogazione dell'acqua irrigua alla ditta attraverso il canale “Mandarano – CP_4
Paportello”, con la quale ha sottoscritto un regolare contratto di distribuzione di acqua ad uso irriguo, producendone la relativa documentazione a supporto di ciò. Infine, il convenuto contestava l' infondato l'ulteriore assunto di controparte secondo il quale lo stesso avrebbe fatto uso del servizio di acquedotto degli attori per “750 ore di acqua per ogni annata irrigua” poiché lo stesso dal 2017 al 2019 ha usufruito soltanto di 414 ore di acqua per ogni annata irrigua. Ebbene, a fronte di tutte le superiori e puntuali allegazioni del convenuto parte attrice non ha mai sollevato nei modi e termini di legge alcuna specifica e tempestiva contestazione, nemmeno nei confronti della produzione documentale allegata a supporto delle sue affermazioni……………. In considerazione di quanto sopra rilevato si eccepisce l 'assoluta inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da parte attrice e della sua produzione documentale, quest'ultima peraltro priva di qualsiasi elemento che possa garantire con certezza la loro paternità e, conseguentemente, il soggetto e/o ente che li abbia rilasciati in copia in quanto privi di qualsiasi sottoscrizione di quest'ultimi, ragion per cui non si può che disconosce la loro conformità agli eventuali originali.”
In altri termini, il convenuto ha mosso contestazioni specifiche alle allegazioni difensive e documentali di parte attrice tali per cui la documentazione dalla stessa allegata non può assurgere ad elemento di prova.
Quanto, poi, alla richiesta di prova per testi formulata vanno, qui, ribadite le motivazioni del rigetto di cui al provvedimento del 9 febbraio 2024.
Invero, le circostanze di prova anche laddove confermate dai testi, non avrebbero potuto far ritenere provato l'effettivo quantitativo di ore di acque irrigua usufruite dal convenuto e, ciò, in omaggio al principio di non contestazione ed, in ogni caso, trattandosi di circostanze riferibili a soggetti estranei al presente giudizio e, quanto al resto, generiche (il fatto che il convenuto abbia, in ipotesi, pagato la propria quota relativa all'utilizzo del motore per l'anno 2020 non dimostra affatto che, anche per tale anno e, soprattutto, per quanto tempo, ha usufruito del servizio di acquedotto, avendo documentalmente provato che per l'annata irrigua 2020 ha sottoscritto il contratto con altra ditta e, in ogni caso, pur ammettendo che potesse dimostrarlo mancherebbe, comunque, la prova dell'effettivo quantitativo di ore utilizzate per tale anno ed in eccedenza per gli anni precedenti).
In definitiva, la domanda proposta può ritenersi parzialmente fondata quanto alle ore di acqua irrigua riconosciute dovute dal convenuto, ma, tenuto conto dell'intervenuto pagamento, in corso di causa, del corrispettivo dovuto, non vi
è luogo ad emettere alcuna statuizione di condanna.
Quanto alle spese ed ai compensi del presente giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, sembrano ricorrere giustificati motivi per compensarli integralmente tra le parti costituite;
mentre vanno dichiarati irripetibili nei rapporti tra gli attori e la convenuta sig.ra ,, Controparte_2
rimasta contumace nei cui confronti hanno rinunciato alla domanda.
PQM
Il Giudice designato dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.7428 /21 R.G.: - in parziale accoglimento delle domande proposte dagli attori dichiara dovuto da parte del convenuto in favore di parte attrice dell'importo di €.2.484,00 per le causali di cui in parte motiva;
-da atto dell'intervenuto pagamento del predetto importo in corso di causa;
-rigetta le ulteriori domande proposte;
-compensa integralmente le spese ed i compensi del presente giudizio nei rapporti tra gli attori e il convenuto e le dichiarate irripetibili nei CP_3
rapporti tra gli attori e la sig.ra rimasta contumace. Controparte_2
La presente sentenza, è esecutiva come per legge.
Così deciso il 15/02/2025
IL Giudice
dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri