Sentenza 17 febbraio 1979
Massime • 1
In ordine alle nuove costruzioni nei vecchi centri abitati di zona sismica - che sono i nuclei urbanistici scampati al movimento tellurico - ove non esistano piani regolatori o regolamenti edilizi, l'art 17 della legge n 1684 del 1962 non pone in essere direttamente la disciplina speciale relativa agli allineamenti, alle larghezze stradali, agli intervalli di isolamento e alle altezze dei fabbricati, ma prevede solo in qual modo essa debba venire ad esistenza, ad opera di determinati organi amministrativi, quali i comuni ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Ne consegue che, nel caso di inerzia di tali organi, non potendosi fare riferimento agli artt 6, 7 e 8 della legge stessa, non puo che essere applicabile, in tema di distanza fra costruzioni, la normativa generale del codice civile. ( Conf 121/78, mass n 389415; ( Conf 1317/76, mass n 380002).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/02/1979, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1979 |
Testo completo
In ordine alle nuove costruzioni nei vecchi centri abitati di zona sismica - che sono i nuclei urbanistici scampati al movimento tellurico - ove non esistano piani regolatori o regolamenti edilizi, l'art 17 della legge n 1684 del 1962 non pone in essere direttamente la disciplina speciale relativa agli allineamenti, alle larghezze stradali, agli intervalli di isolamento e alle altezze dei fabbricati, ma prevede solo in qual modo essa debba venire ad esistenza, ad opera di determinati organi amministrativi, quali i comuni ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Ne consegue che, nel caso di inerzia di tali organi, non potendosi fare riferimento agli artt 6, 7 e 8 della legge stessa, non puo che essere applicabile, in tema di distanza fra costruzioni, la normativa generale del codice civile. ( Conf 121/78, mass n 389415; ( Conf 1317/76, mass n 380002).*