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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/12/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1/2025 (cui è riunito il proc. n. 6/2025 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI TRENTO Seconda sezione civile La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo -Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliera ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa n. 1/2025 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 4 gennaio 2025 da
(C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Gnuffi del foro di Rovereto
- attrice in riassunzione -
contro
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosaria Antonia Bianco e Mario Morrione del foro di Venezia
- convenuta in riassunzione – cui è riunita la causa n. 6/2025 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 24 gennaio 2025 da P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosaria Antonia Bianco e Mario Morrione del foro di Venezia
- attrice in riassunzione - contro
(C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Anna Gnuffi del foro di Rovereto
- convenuta in riassunzione – In punto: rinvio a seguito di ordinanza n. 26275/2024 della Corte di Cassazione Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 25.11.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, in funzione di Giudice di rinvio in appello, contrariis reiectis, così provvedere a seguito di rinvio: nel merito:
- Accertare e dichiarare che, in relazione al buono fruttifero postale serie P/Q n. 000.024,
[...]
è debitrice della signora dell'importo di € 28.914,06 al netto delle CP_1 Parte_1 imposizioni fiscali previste o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia;
- rigettare la richiesta di restituzione dell'importo complessivo di € 15.354,20 avversaria;
pagina 1 di 7 - Con il favore in ogni caso delle spese e dei compensi dei tre gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio, oltre ai compensi ed alle spese relativi alla preventiva fase di mediazione obbligatoria, alla quale ha inteso non partecipare.” Controparte_1 per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione e premessa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, Nel merito accertare e dichiarare che la somma dovuta a in rimborso dei buoni oggetto di causa è Parte_1 pari, per il buono fruttifero postale serie Q/P n. 000.024 di lire 5.000.000, all'importo di € 28.914,07, al netto della ritenuta fiscale/imposta sostituiva e al lordo dell'imposta di bollo, e per il buono fruttifero serie Q n 000.200 di lire 1.000.000, all'importo di € 5.782,81, al netto della ritenuta fiscale/imposta sostituiva e al lordo dell'imposta di bollo, per un totale pari a € 34.696,88, escludendo la debenza di interessi moratori a far data dall'1.1.2023 e disponendo la restituzione dell'importo di complessivi € 15.354,20 corrisposto da , a titolo di spese di lite, in esecuzione, senza CP_1 acquiescenza, della sentenza n. 96/2020 del Tribunale di Rovereto e della sentenza n.141/2021 della Corte d'Appello di Trento, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al saldo. Con rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali estesa anche al giudizio di Cassazione, oltre che ai giudizi di merito.”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 – , con atto di citazione notificato in data 21.6.2019, conveniva Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Rovereto per sentirla condannare al pagamento di € 62.368,87 a titolo di rimborso di due buoni fruttiferi postali (di seguito anche “BFP”), oltre interessi dal giorno della notifica dell'atto introduttivo al saldo, nonché rivalutazione. Per quanto ancora interessa in questa sede, l'attrice allegava di aver acquistato unitamente a
[...]
in data 30.1.1992, periodo di emissione della serie “Q”, due buoni fruttiferi postali (n. CP_2 000.200, dell'importo di lire 1.000.000, e n. 000.024, dell'importo di lire 5.000.000), ciascuno munito della clausola “pari facoltà di rimborso (“PFR”). Riferiva che il 9.1.2014 era deceduto, che nel 2017 ella aveva portato all'incasso i Controparte_2 buoni e che tuttavia aveva opposto la necessità che fosse previamente aperta la Controparte_1 successione del cointestatario deceduto. Affermava l'illegittimità del rifiuto dell'ente, a fronte della clausola che consentiva a ciascun cointestatario di domandare il rimborso dell'intero. Quanto al buono postale n. 000.024, precisava di aver applicato i tassi di interesse indicati sul buono in suo possesso, il quale, pur essendo stato emesso nel 1992 periodo di emissione della nuova serie “Q”, era stato rilasciato sul modulo della precedente serie “P” Invero, all'inizio degli anni '90, per un periodo aveva continuato ad utilizzare i moduli CP_1 dei buoni fruttiferi postali della serie “P” anche per l'emissione dei buoni della serie “Q”: in tali casi, apponeva sul fronte il timbro “Q/P” e sul retro un timbro con i nuovi tassi d'interesse applicabili;
il buono oggetto di causa non recava però il timbro con i nuovi tassi, come previsto dal D.M. 13 giugno 1986, ma solo una dicitura generica in ordine alla possibile variazione degli stessi a norma di legge, mentre erano presenti i tassi originari della serie “P” prestampati sul modulo. Sicché, osservava l'attrice, ella aveva legittimamente calcolato gli interessi secondo i tassi stampati sul buono (quelli della serie “P”), in applicazione del principio di tutela dell'affidamento del sottoscrittore sul tenore testuale del titolo. Rappresentava, infine, che aveva rifiutato di partecipare al procedimento di mediazione CP_1 obbligatoria avviato dall'attrice.
pagina 2 di 7 In conclusione, chiedeva la condanna della controparte a corrisponderle l'importo di € 62.368,87, comprensivo di capitale ed interessi fino a quel momento maturati, nonché al pagamento degli interessi dall'atto di citazione al saldo e delle spese di lite. 1.2 – si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1 Contestava la fondatezza della pretesa, sul rilievo che i buoni fruttiferi postali trovassero disciplina nel D.P.R. 256/1989 e che, ai sensi dell'art. 203 del decreto, per gli aspetti non specificamente disciplinati dovessero applicarsi per analogia le norme dettate dal titolo V in materia di libretti di risparmio postali. Pertanto, veniva in rilievo la disposizione di cui all'art. 187 del d.p.r., prevista nel titolo V ed estendibile ai buoni, secondo cui “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”. Sicché, a fronte della morte del non poteva operare la clausola di pari facoltà e l'attrice non era legittimata a riscuotere il CP_2 buono, necessitando la quietanza dei coeredi. Contestava anche il quantum richiesto da controparte ed anche rilevava che la somma richiesta dall'attrice non teneva conto della ritenuta fiscale del 12,50% da applicare secondo la normativa vigente, per cui l'eventuale importo dovuto sarebbe ammontato al più ad € 29.299,58. 1.3 – Con sentenza n. 96/2020, pubblicata in data 13.5.2020, il Tribunale di Rovereto accoglieva la domanda attorea e condannava a corrispondere a l'importo di € Controparte_1 Parte_1 62.368,87, al lordo delle imposizioni fiscali, comprensivo di capitale ed interessi - calcolati in base al regime riportato sul retro di ciascun buono -, oltre interessi maturati dal giorno della notifica dell'atto di citazione al saldo e spese di giudizio. Il primo Giudice rilevava che ai sensi dell'art. 203 del d.p.r. 256/1989 le norme relative ai libretti di risparmio postali, di cui al Titolo V del medesimo decreto, si estendono ai buoni fruttiferi postali sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del titolo VI del d.p.r., specificamente dedicato ai buoni. Ciò premesso, escludeva la possibilità di applicare in via analogica l'art. 187, compreso nel Titolo V, poiché il Titolo VI disciplina in maniera specifica e autonoma le modalità di riscossione dei buoni, prevedendo all'art. 208 che essi “sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione per capitale e interessi”. Concludeva che, anche in ipotesi di decesso di uno dei contitolari, il cointestatario superstite può legittimamente incassare il buono a vista in autonomia, senza necessità di partecipazione degli eredi. Riconosceva quindi il diritto della sig.ra ad ottenere il rimborso. Pt_1 In punto quantificazione del credito, il Tribunale osservava che l'ipotesi di modifica sopravvenuta dei tassi di interesse – evento noto o conoscibile dal risparmiatore e quindi a lui opponibile – deve essere tenuta distinta da quella di erronea emissione di un buono ab origine recante un regime di interessi difforme da quello vigente al momento dell'emissione: in tale secondo caso, l'accordo negoziale si perfeziona sul contenuto effettivamente riportato sul titolo, che ha generato nel sottoscrittore un legittimo affidamento circa la validità di tali condizioni (S.U. n. 13979/2007 e n. 3963/2019). Pertanto, riteneva corretto l'importo richiesto e condannava a corrispondere la Controparte_1 somma all'attrice, oltre alle spese di lite. 2.1 – Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione dd. Controparte_1
23.6.2020. Ribadiva che alla fattispecie in esame doveva applicarsi l'art. 203 del D.P.R. n. 256/1989, per cui in caso di decesso di uno dei cointestatari non opera la clausola della pari facoltà di rimborso, ma è necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto ai fini della riscossione del buono. Reiterava altresì le censure in punto quantificazione dell'importo dovuto, con particolare riferimento al buono n. 000.024, sul rilievo che gli interessi dovessero essere calcolati in base ai tassi previsti per la serie “Q”, cui pacificamente apparteneva il buono emesso. 2.2 – si costituiva in giudizio, istando per il rigetto dell'appello. Parte_1 2.3 – La Corte d'Appello di Trento, con sentenza n. 141/2021 pubblicata in data 10.6.2021, rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado. pagina 3 di 7 Con riguardo all'an debeatur, dava atto dell'esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla disciplina applicabile ai buoni fruttiferi per il caso di decesso di uno dei due contitolari. Ciò posto, riteneva di aderire all'orientamento secondo cui si applica l'art. 208 del d.p.r., non potendosi estendere in via analogica la norma in materia di libretti postali, e condivideva sul punto l'interpretazione della sentenza di prime cure. Confermava la decisione impugnata anche in merito alla quantificazione del credito, osservando che, in caso di erronea consegna di un buono non più attivo, trova applicazione il regime degli interessi stampati sul retro del titolo, su cui l'investitore ha riposto legittimo affidamento. Per tali ragioni respingeva l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado. 3.1 – Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due Controparte_1 motivi di impugnazione. Con il primo motivo reiterava le argomentazioni in punto an debeatur, circa la necessità di applicare l'art. 187 del d.p.r. 256/1989, non tanto in forza di un'interpretazione analogica, ma in virtù del rinvio di cui all'art. 203 del decreto. La seconda doglianza censurava la sentenza per aver rigettato il motivo di appello in merito al quantum debeatur, in relazione al buono postale n.000.024. Asseriva la ricorrente che la Corte aveva errato nel qualificare il buono come “non più attivo”, attribuendo efficacia ai tassi prestampati sul retro, mentre alla data di emissione il buono postale era attivo e assoggettato ex lege alla disciplina della serie “Q”, indipendentemente dal regime di interessi stampato sul retro. Invero, il D.M. 13.6.1986 imponeva a di sostituire la lettera “P” con CP_1
“Q” sul modulo e di apporre sul retro un timbro che dava atto della possibilità di variazioni dei tassi a norma di legge, adempimenti che l'ente aveva debitamente compiuto nel caso di specie. A supporto, richiamava la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenze n. 13979/2007 e n. 3963/2019), secondo cui il contenuto del BFP è integrato automaticamente, ex art. 1339 c.c., dalla normativa applicabile alla serie di appartenenza e tale disciplina, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è opponibile al titolare del buono, il quale è tenuto a conoscerne le condizioni economiche. 3.2 – resisteva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1 3.3 – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26275/2024, pubblicata in data 8.10.2024, rigettava il primo motivo;
accoglieva il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione ad esso, e rinviava alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte rigettava il primo motivo di impugnazione, sul rilievo che la giurisprudenza di legittimità aveva rivisto il proprio precedente orientamento, chiarendo che, per i buoni fruttiferi postali cointestati con la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari ciascun superstite può ottenere il rimborso dell'intera somma, non potendo operare l'art. 187, poiché i buoni postali circolano “a vista” ed hanno un regime giuridico diverso da quello dei libretti di risparmio. La Cassazione accoglieva invece la seconda censura, richiamando i propri precedenti, secondo cui la rilevanza del dato testuale del titolo non comporta la sua automatica prevalenza rispetto alle prescrizioni ministeriali sopravvenute, laddove, al contrario, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 prevede un meccanismo di integrazione automatica del contratto ex art. 1339 c.c., che consente la modifica del tasso d'interesse per effetto dei decreti ministeriali. Oltretutto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tali decreti ne comporta la conoscenza legale per i risparmiatori. La Corte riteneva quindi che, nel caso di specie, a fronte della sostituzione della lettera “P” con la lettera “Q” e dell'apposizione, pur imperfetta, del timbro trasversale con rinvio alla normativa applicabile, sostitutivo della impressione a stampa preesistente sul modulo originario, dovesse ritenersi inequivoca la volontà negoziale delle parti di richiamare la disciplina della nuova serie “Q” e di assoggettare il rapporto alle variazioni normative intervenute, tenuto altresì conto che nell'atto introduttivo del giudizio la stessa ricorrente aveva qualificato i buoni come appartenenti alla serie
“Q/P”. pagina 4 di 7 Per tali ragioni, escludeva che spettassero gli interessi previsti per la serie precedente. In conclusione, cassava la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo accolto e rinviava alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 4. – La causa è stata riassunta dinanzi a questa Corte con separati atti di citazione da Parte_1 (procedimento n. 1/2025 R.G.) e da (procedimento n. 6/2025 R.G.). I due Controparte_1 procedimenti sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 4.1 – Con atto di citazione notificato in data 4.1.2025, riassume il giudizio Parte_1 (procedimento n. 1/2025 R.G.) per chiedere la condanna di a versarle la somma di Controparte_1
€ 34.696,87, di cui € 5.782,81 per il BFP n. 000.200 e € 28.914,06 per il BFP n. 000.024 (quest'ultimo liquidato al tasso di interesse previsto per la serie Q), al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 1.1.2023 (data di maturazione) al saldo effettivo. Chiede altresì la condanna di controparte alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle della procedura di mediazione obbligatoria. 4.2 – Con atto di citazione notificato in data 24.1.2025, riassume il giudizio Controparte_1 (procedimento n. 6/2025 R.G.) e chiede di accertare che la somma dovuta in rimborso del BFP n. 000.024 è pari ad € 28.914,07, al netto della ritenuta fiscale e al lordo dell'imposta di bollo, di condannare a restituirle l'importo di € 15.354,20, oltre interessi e rivalutazione, Parte_1 corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, e di condannare la controparte a rifonderle le spese di lite di tutti i gradi, incluso il giudizio di Cassazione. Ribadisce che il buono n. 000.024 è soggetto agli interessi previsti per la serie “Q”, i cui tassi sono stabiliti dal D.M. 13.6.1986. Evidenzia che i buoni fruttiferi postali, inizialmente esenti da imposizione fiscale, sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dal D.L. n. 556/1986; che tale ritenuta è stata poi sostituita dall'imposta sostitutiva del 12,50% dal D.L. n. 239/1996; che il D.M. 23.6.1997 dispone, per i buoni delle serie “Q”, “R” e “S” emessi entro il 31.12.1996, la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta per i primi vent'anni. Afferma che il buono n. 000.024, emesso in data 30.1.1992, è giunto a scadenza il 30.11.2022 ed ha un valore di rimborso pari ad € 28.914,07, al netto della ritenuta fiscale e al lordo dell'imposta di bollo. Rappresenta che in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, ha Controparte_1 corrisposto alla sig.ra le spese di lite liquidate, per un importo complessivo pari a € 15.354,20, Pt_1 dei quali chiede ora la restituzione. 4.3 – Con la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento n. 1/2025 R.G., Controparte_1 chiede di accertare che l'importo dovuto a in rimborso dei buoni è pari ad € 34.696,88 Parte_1 (di cui € 28.914,07, per il BFP n. 000.024, e € 5.782,81, per il BFP n. 000.200), al netto della ritenuta fiscale/imposta sostituiva e al lordo dell'imposta di bollo;
di escludere la debenza degli interessi moratori ex art 1284 IV comma cpc trattandosi di domanda nuova e di disporre la restituzione a
[...]
della somma di € 15.354,20 corrisposta alla controparte a titolo di spese di lite liquidate nelle CP_1 sentenze di primo e secondo grado;
di condannare la controparte alle spese di giudizio di tutti i gradi, compreso quello di Cassazione. Quanto al BPF n. 000.200, asserisce che gli interessi ammontano ad € 5.782,81 al netto della ritenuta fiscale. Contesta poi la domanda di controparte di pagamento degli interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., poiché nuova e comunque preclusa nel giudizio di rinvio. Osserva, oltretutto, che la sig.ra ben avrebbe potuto chiedere il rimborso dei buoni a seguito della sentenza di primo Pt_1 grado, sicché non è configurabile alcuna mora di . CP_1 Chiede che siano poste a carico della parte avversaria le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, sul rilievo che, a fronte dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso da parte della Corte di Cassazione, la somma dovuta a titolo di rimborso del buono n. 000.024 è stata significativamente ridotta. 5. – Osserva la Corte quanto segue. pagina 5 di 7 La natura prosecutoria del giudizio di rinvio impone di dare applicazione al principio di diritto affermato dalla Cassazione, secondo cui quanto al buono serie Q/P n. 000.024 di lire 5.000.000 essendo stata sostituita la lettera P prestampata sul buono con la lettera Q ed essendo state sbarrate le condizioni sul retro del buono con un timbro trasversale recante la dicitura “ i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data di emissione “ non possono essere applicati i tassi della precedente serie “P” dovendo essi essere determinati secondo quanto previsto per la serie” Q”. Ne consegue che va condannata a corrispondere complessivamente a Controparte_1 Pt_1
in rimborso dei buoni di cui trattasi € 34.696,88, di cui € 28.914,07, per il BFP n. 000.024, e €
[...] 5.782,81, per il BFP n. 000.200, al netto della ritenuta fiscale/imposta sostituiva e al lordo dell'imposta di bollo. La richiesta della di corresponsione di interessi ex art 1284 IV comma cc è inammissibile Pt_1 perché domanda nuova, mai formulata prima e dunque preclusa nel giudizio di rinvio, dovendosi dunque riconoscere i soli interessi al tasso di legge ex art 2484 cc primo comma cc dalla data della domanda giudiziale al saldo
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite vige il consolidato principio ( v. tra le tante pronunce Cass civile, Sezioni Unite n. 32096/2022, Cass. civile sez 2 n.9448/2023, Cass civ sez 5 n.23639/24, Cass civile sez 3 n. 2956/24, Cass civile sez lavoro n. 11130/25 ) secondo cui ci si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato di tal che il relativo onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Non vanno dunque liquidate le spese valutando la soccombenza con riferimento a ciascuna fase e grado del giudizio, ma, valutando la soccombenza in relazione all'esito finale della lite. L'esito finale della lite vede soccombente sia pure per una somma inferiore a Controparte_1 quanto originariamente richiesta dalla attrice (somma che peraltro non ha corrisposto CP_1 alla neanche per la parte non contestata nel quantum avendo predicato la necessità del Pt_1 coinvolgimento dei coeredi del cointestatario deceduto). Vige infatti in tema di spese processuali, il principio secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente… “(v Cass civ sezioni unite, sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061; v anche la recente Cass civ. n 13827/2024) .
va dunque onerata delle spese di lite, parametrate quanto a scaglione di valore di Controparte_1 riferimento non sul disputatum ma sulla minor somma riconosciuta come dovuta costituente il decisum. Spettano dunque a in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. Parte_1
10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, secondo scaglione di valore da € 26.001 ad € 52.000 (in importi medi per il primo grado salvo che per la fase istruttoria/trattazione che viene liquidata nei minimi non essendo stata svolta attività istruttoria;
in importi minimi per gli altri gradi) :
- per il giudizio avanti al Tribunale € 6713,00 per compensi professionali ed € 759,00 per esborsi
- per il giudizio avanti la Corte d'appello in Euro € 4996,00 per compensi professionali
- per il giudizio avanti la Corte di Cassazione in Euro 5.313,00 per compensi professionali
- per il presente giudizio di rinvio in Euro 4496,00 per onorari ed Euro 545,00 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
pagina 6 di 7 Spettano anche le spese per la mediazione obbligatoria, che vanno assimilate alle spese processuali (v Corte di Cassazione, ordinanza 21 novembre 2023, n. 32306) e vengono liquidate in € 73,00 oltre accessori di legge.
Considerato che
ha già corrisposto la somma di € 15.354,20 per spese di lite di primo e CP_1 secondo grado le va restituita la differenza tra quanto pagato e quanto sopra liquidato per il primo e secondo grado, oltre interessi al tasso di legge dalla data del pagamento al saldo . Non spetta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non essendovi prova di maggior danno ex art 1224 II comma cc.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nelle cause riunite di rinvio a seguito di ordinanza n. 26275/2024 della Corte di Cassazione, introdotte con separati atti di citazione in riassunzione da e da Parte_1
Controparte_1 1) in riforma della sentenza di primo grado n. 96/2020, del Tribunale di Rovereto condanna
[...]
a corrispondere a l'importo complessivo di € 34.696,88, di cui € CP_1 Parte_1 28.914,07, per il BFP n. 000.024, e € 5.782,81, per il BFP n. 000.200, al netto della ritenuta fiscale/imposta sostituiva e al lordo dell'imposta di bollo;
ciò oltre interessi al tasso di legge ex art 1284 cc primo comma cc dalla data della domanda giudiziale al saldo
2) accerta che è tenuta a corrispondere a le spese di lite del primo Controparte_1 Parte_1 grado e del secondo grado che liquida per il giudizio avanti al Tribunale in € 6713,00 per compensi professionali ed € 759,00 per esborsi e per il giudizio di Appello in € 4996,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali IV e CPA come per legge;
dato atto che Controparte_1 ha già corrisposto a l'importo di € 15.354,20 per spese di lite di primo e secondo grado Parte_1 condanna a restituire a la differenza tra quanto già corrispostole a tal Parte_1 Controparte_1 titolo da e quanto qui liquidato¸ oltre interessi al tasso di legge ex art 1284 primo Controparte_1 comma cc dalla data del pagamento al saldo;
3) condanna a corrispondere a : le spese del procedimento di Controparte_1 Parte_1 mediazione obbligatoria che liquida in € 73,00 oltre accessori come per legge;
le spese di lite del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 5.313,00 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
le spese di lite del presente giudizio di rinvio che liquida in Euro 4496,00 per onorari ed Euro 545,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge. Deciso in Trento, Camera di consiglio del 25.11.2025
La Presidente rel. est. Dott.ssa Guzzo Liliana
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI TRENTO Seconda sezione civile La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo -Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliera ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa n. 1/2025 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 4 gennaio 2025 da
(C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Gnuffi del foro di Rovereto
- attrice in riassunzione -
contro
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosaria Antonia Bianco e Mario Morrione del foro di Venezia
- convenuta in riassunzione – cui è riunita la causa n. 6/2025 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 24 gennaio 2025 da P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosaria Antonia Bianco e Mario Morrione del foro di Venezia
- attrice in riassunzione - contro
(C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Anna Gnuffi del foro di Rovereto
- convenuta in riassunzione – In punto: rinvio a seguito di ordinanza n. 26275/2024 della Corte di Cassazione Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 25.11.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, in funzione di Giudice di rinvio in appello, contrariis reiectis, così provvedere a seguito di rinvio: nel merito:
- Accertare e dichiarare che, in relazione al buono fruttifero postale serie P/Q n. 000.024,
[...]
è debitrice della signora dell'importo di € 28.914,06 al netto delle CP_1 Parte_1 imposizioni fiscali previste o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia;
- rigettare la richiesta di restituzione dell'importo complessivo di € 15.354,20 avversaria;
pagina 1 di 7 - Con il favore in ogni caso delle spese e dei compensi dei tre gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio, oltre ai compensi ed alle spese relativi alla preventiva fase di mediazione obbligatoria, alla quale ha inteso non partecipare.” Controparte_1 per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione e premessa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, Nel merito accertare e dichiarare che la somma dovuta a in rimborso dei buoni oggetto di causa è Parte_1 pari, per il buono fruttifero postale serie Q/P n. 000.024 di lire 5.000.000, all'importo di € 28.914,07, al netto della ritenuta fiscale/imposta sostituiva e al lordo dell'imposta di bollo, e per il buono fruttifero serie Q n 000.200 di lire 1.000.000, all'importo di € 5.782,81, al netto della ritenuta fiscale/imposta sostituiva e al lordo dell'imposta di bollo, per un totale pari a € 34.696,88, escludendo la debenza di interessi moratori a far data dall'1.1.2023 e disponendo la restituzione dell'importo di complessivi € 15.354,20 corrisposto da , a titolo di spese di lite, in esecuzione, senza CP_1 acquiescenza, della sentenza n. 96/2020 del Tribunale di Rovereto e della sentenza n.141/2021 della Corte d'Appello di Trento, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al saldo. Con rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali estesa anche al giudizio di Cassazione, oltre che ai giudizi di merito.”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 – , con atto di citazione notificato in data 21.6.2019, conveniva Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Rovereto per sentirla condannare al pagamento di € 62.368,87 a titolo di rimborso di due buoni fruttiferi postali (di seguito anche “BFP”), oltre interessi dal giorno della notifica dell'atto introduttivo al saldo, nonché rivalutazione. Per quanto ancora interessa in questa sede, l'attrice allegava di aver acquistato unitamente a
[...]
in data 30.1.1992, periodo di emissione della serie “Q”, due buoni fruttiferi postali (n. CP_2 000.200, dell'importo di lire 1.000.000, e n. 000.024, dell'importo di lire 5.000.000), ciascuno munito della clausola “pari facoltà di rimborso (“PFR”). Riferiva che il 9.1.2014 era deceduto, che nel 2017 ella aveva portato all'incasso i Controparte_2 buoni e che tuttavia aveva opposto la necessità che fosse previamente aperta la Controparte_1 successione del cointestatario deceduto. Affermava l'illegittimità del rifiuto dell'ente, a fronte della clausola che consentiva a ciascun cointestatario di domandare il rimborso dell'intero. Quanto al buono postale n. 000.024, precisava di aver applicato i tassi di interesse indicati sul buono in suo possesso, il quale, pur essendo stato emesso nel 1992 periodo di emissione della nuova serie “Q”, era stato rilasciato sul modulo della precedente serie “P” Invero, all'inizio degli anni '90, per un periodo aveva continuato ad utilizzare i moduli CP_1 dei buoni fruttiferi postali della serie “P” anche per l'emissione dei buoni della serie “Q”: in tali casi, apponeva sul fronte il timbro “Q/P” e sul retro un timbro con i nuovi tassi d'interesse applicabili;
il buono oggetto di causa non recava però il timbro con i nuovi tassi, come previsto dal D.M. 13 giugno 1986, ma solo una dicitura generica in ordine alla possibile variazione degli stessi a norma di legge, mentre erano presenti i tassi originari della serie “P” prestampati sul modulo. Sicché, osservava l'attrice, ella aveva legittimamente calcolato gli interessi secondo i tassi stampati sul buono (quelli della serie “P”), in applicazione del principio di tutela dell'affidamento del sottoscrittore sul tenore testuale del titolo. Rappresentava, infine, che aveva rifiutato di partecipare al procedimento di mediazione CP_1 obbligatoria avviato dall'attrice.
pagina 2 di 7 In conclusione, chiedeva la condanna della controparte a corrisponderle l'importo di € 62.368,87, comprensivo di capitale ed interessi fino a quel momento maturati, nonché al pagamento degli interessi dall'atto di citazione al saldo e delle spese di lite. 1.2 – si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1 Contestava la fondatezza della pretesa, sul rilievo che i buoni fruttiferi postali trovassero disciplina nel D.P.R. 256/1989 e che, ai sensi dell'art. 203 del decreto, per gli aspetti non specificamente disciplinati dovessero applicarsi per analogia le norme dettate dal titolo V in materia di libretti di risparmio postali. Pertanto, veniva in rilievo la disposizione di cui all'art. 187 del d.p.r., prevista nel titolo V ed estendibile ai buoni, secondo cui “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”. Sicché, a fronte della morte del non poteva operare la clausola di pari facoltà e l'attrice non era legittimata a riscuotere il CP_2 buono, necessitando la quietanza dei coeredi. Contestava anche il quantum richiesto da controparte ed anche rilevava che la somma richiesta dall'attrice non teneva conto della ritenuta fiscale del 12,50% da applicare secondo la normativa vigente, per cui l'eventuale importo dovuto sarebbe ammontato al più ad € 29.299,58. 1.3 – Con sentenza n. 96/2020, pubblicata in data 13.5.2020, il Tribunale di Rovereto accoglieva la domanda attorea e condannava a corrispondere a l'importo di € Controparte_1 Parte_1 62.368,87, al lordo delle imposizioni fiscali, comprensivo di capitale ed interessi - calcolati in base al regime riportato sul retro di ciascun buono -, oltre interessi maturati dal giorno della notifica dell'atto di citazione al saldo e spese di giudizio. Il primo Giudice rilevava che ai sensi dell'art. 203 del d.p.r. 256/1989 le norme relative ai libretti di risparmio postali, di cui al Titolo V del medesimo decreto, si estendono ai buoni fruttiferi postali sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del titolo VI del d.p.r., specificamente dedicato ai buoni. Ciò premesso, escludeva la possibilità di applicare in via analogica l'art. 187, compreso nel Titolo V, poiché il Titolo VI disciplina in maniera specifica e autonoma le modalità di riscossione dei buoni, prevedendo all'art. 208 che essi “sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione per capitale e interessi”. Concludeva che, anche in ipotesi di decesso di uno dei contitolari, il cointestatario superstite può legittimamente incassare il buono a vista in autonomia, senza necessità di partecipazione degli eredi. Riconosceva quindi il diritto della sig.ra ad ottenere il rimborso. Pt_1 In punto quantificazione del credito, il Tribunale osservava che l'ipotesi di modifica sopravvenuta dei tassi di interesse – evento noto o conoscibile dal risparmiatore e quindi a lui opponibile – deve essere tenuta distinta da quella di erronea emissione di un buono ab origine recante un regime di interessi difforme da quello vigente al momento dell'emissione: in tale secondo caso, l'accordo negoziale si perfeziona sul contenuto effettivamente riportato sul titolo, che ha generato nel sottoscrittore un legittimo affidamento circa la validità di tali condizioni (S.U. n. 13979/2007 e n. 3963/2019). Pertanto, riteneva corretto l'importo richiesto e condannava a corrispondere la Controparte_1 somma all'attrice, oltre alle spese di lite. 2.1 – Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione dd. Controparte_1
23.6.2020. Ribadiva che alla fattispecie in esame doveva applicarsi l'art. 203 del D.P.R. n. 256/1989, per cui in caso di decesso di uno dei cointestatari non opera la clausola della pari facoltà di rimborso, ma è necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto ai fini della riscossione del buono. Reiterava altresì le censure in punto quantificazione dell'importo dovuto, con particolare riferimento al buono n. 000.024, sul rilievo che gli interessi dovessero essere calcolati in base ai tassi previsti per la serie “Q”, cui pacificamente apparteneva il buono emesso. 2.2 – si costituiva in giudizio, istando per il rigetto dell'appello. Parte_1 2.3 – La Corte d'Appello di Trento, con sentenza n. 141/2021 pubblicata in data 10.6.2021, rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado. pagina 3 di 7 Con riguardo all'an debeatur, dava atto dell'esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla disciplina applicabile ai buoni fruttiferi per il caso di decesso di uno dei due contitolari. Ciò posto, riteneva di aderire all'orientamento secondo cui si applica l'art. 208 del d.p.r., non potendosi estendere in via analogica la norma in materia di libretti postali, e condivideva sul punto l'interpretazione della sentenza di prime cure. Confermava la decisione impugnata anche in merito alla quantificazione del credito, osservando che, in caso di erronea consegna di un buono non più attivo, trova applicazione il regime degli interessi stampati sul retro del titolo, su cui l'investitore ha riposto legittimo affidamento. Per tali ragioni respingeva l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado. 3.1 – Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due Controparte_1 motivi di impugnazione. Con il primo motivo reiterava le argomentazioni in punto an debeatur, circa la necessità di applicare l'art. 187 del d.p.r. 256/1989, non tanto in forza di un'interpretazione analogica, ma in virtù del rinvio di cui all'art. 203 del decreto. La seconda doglianza censurava la sentenza per aver rigettato il motivo di appello in merito al quantum debeatur, in relazione al buono postale n.000.024. Asseriva la ricorrente che la Corte aveva errato nel qualificare il buono come “non più attivo”, attribuendo efficacia ai tassi prestampati sul retro, mentre alla data di emissione il buono postale era attivo e assoggettato ex lege alla disciplina della serie “Q”, indipendentemente dal regime di interessi stampato sul retro. Invero, il D.M. 13.6.1986 imponeva a di sostituire la lettera “P” con CP_1
“Q” sul modulo e di apporre sul retro un timbro che dava atto della possibilità di variazioni dei tassi a norma di legge, adempimenti che l'ente aveva debitamente compiuto nel caso di specie. A supporto, richiamava la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenze n. 13979/2007 e n. 3963/2019), secondo cui il contenuto del BFP è integrato automaticamente, ex art. 1339 c.c., dalla normativa applicabile alla serie di appartenenza e tale disciplina, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è opponibile al titolare del buono, il quale è tenuto a conoscerne le condizioni economiche. 3.2 – resisteva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1 3.3 – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26275/2024, pubblicata in data 8.10.2024, rigettava il primo motivo;
accoglieva il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione ad esso, e rinviava alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte rigettava il primo motivo di impugnazione, sul rilievo che la giurisprudenza di legittimità aveva rivisto il proprio precedente orientamento, chiarendo che, per i buoni fruttiferi postali cointestati con la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari ciascun superstite può ottenere il rimborso dell'intera somma, non potendo operare l'art. 187, poiché i buoni postali circolano “a vista” ed hanno un regime giuridico diverso da quello dei libretti di risparmio. La Cassazione accoglieva invece la seconda censura, richiamando i propri precedenti, secondo cui la rilevanza del dato testuale del titolo non comporta la sua automatica prevalenza rispetto alle prescrizioni ministeriali sopravvenute, laddove, al contrario, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 prevede un meccanismo di integrazione automatica del contratto ex art. 1339 c.c., che consente la modifica del tasso d'interesse per effetto dei decreti ministeriali. Oltretutto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tali decreti ne comporta la conoscenza legale per i risparmiatori. La Corte riteneva quindi che, nel caso di specie, a fronte della sostituzione della lettera “P” con la lettera “Q” e dell'apposizione, pur imperfetta, del timbro trasversale con rinvio alla normativa applicabile, sostitutivo della impressione a stampa preesistente sul modulo originario, dovesse ritenersi inequivoca la volontà negoziale delle parti di richiamare la disciplina della nuova serie “Q” e di assoggettare il rapporto alle variazioni normative intervenute, tenuto altresì conto che nell'atto introduttivo del giudizio la stessa ricorrente aveva qualificato i buoni come appartenenti alla serie
“Q/P”. pagina 4 di 7 Per tali ragioni, escludeva che spettassero gli interessi previsti per la serie precedente. In conclusione, cassava la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo accolto e rinviava alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 4. – La causa è stata riassunta dinanzi a questa Corte con separati atti di citazione da Parte_1 (procedimento n. 1/2025 R.G.) e da (procedimento n. 6/2025 R.G.). I due Controparte_1 procedimenti sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 4.1 – Con atto di citazione notificato in data 4.1.2025, riassume il giudizio Parte_1 (procedimento n. 1/2025 R.G.) per chiedere la condanna di a versarle la somma di Controparte_1
€ 34.696,87, di cui € 5.782,81 per il BFP n. 000.200 e € 28.914,06 per il BFP n. 000.024 (quest'ultimo liquidato al tasso di interesse previsto per la serie Q), al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 1.1.2023 (data di maturazione) al saldo effettivo. Chiede altresì la condanna di controparte alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle della procedura di mediazione obbligatoria. 4.2 – Con atto di citazione notificato in data 24.1.2025, riassume il giudizio Controparte_1 (procedimento n. 6/2025 R.G.) e chiede di accertare che la somma dovuta in rimborso del BFP n. 000.024 è pari ad € 28.914,07, al netto della ritenuta fiscale e al lordo dell'imposta di bollo, di condannare a restituirle l'importo di € 15.354,20, oltre interessi e rivalutazione, Parte_1 corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, e di condannare la controparte a rifonderle le spese di lite di tutti i gradi, incluso il giudizio di Cassazione. Ribadisce che il buono n. 000.024 è soggetto agli interessi previsti per la serie “Q”, i cui tassi sono stabiliti dal D.M. 13.6.1986. Evidenzia che i buoni fruttiferi postali, inizialmente esenti da imposizione fiscale, sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dal D.L. n. 556/1986; che tale ritenuta è stata poi sostituita dall'imposta sostitutiva del 12,50% dal D.L. n. 239/1996; che il D.M. 23.6.1997 dispone, per i buoni delle serie “Q”, “R” e “S” emessi entro il 31.12.1996, la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta per i primi vent'anni. Afferma che il buono n. 000.024, emesso in data 30.1.1992, è giunto a scadenza il 30.11.2022 ed ha un valore di rimborso pari ad € 28.914,07, al netto della ritenuta fiscale e al lordo dell'imposta di bollo. Rappresenta che in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, ha Controparte_1 corrisposto alla sig.ra le spese di lite liquidate, per un importo complessivo pari a € 15.354,20, Pt_1 dei quali chiede ora la restituzione. 4.3 – Con la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento n. 1/2025 R.G., Controparte_1 chiede di accertare che l'importo dovuto a in rimborso dei buoni è pari ad € 34.696,88 Parte_1 (di cui € 28.914,07, per il BFP n. 000.024, e € 5.782,81, per il BFP n. 000.200), al netto della ritenuta fiscale/imposta sostituiva e al lordo dell'imposta di bollo;
di escludere la debenza degli interessi moratori ex art 1284 IV comma cpc trattandosi di domanda nuova e di disporre la restituzione a
[...]
della somma di € 15.354,20 corrisposta alla controparte a titolo di spese di lite liquidate nelle CP_1 sentenze di primo e secondo grado;
di condannare la controparte alle spese di giudizio di tutti i gradi, compreso quello di Cassazione. Quanto al BPF n. 000.200, asserisce che gli interessi ammontano ad € 5.782,81 al netto della ritenuta fiscale. Contesta poi la domanda di controparte di pagamento degli interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., poiché nuova e comunque preclusa nel giudizio di rinvio. Osserva, oltretutto, che la sig.ra ben avrebbe potuto chiedere il rimborso dei buoni a seguito della sentenza di primo Pt_1 grado, sicché non è configurabile alcuna mora di . CP_1 Chiede che siano poste a carico della parte avversaria le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, sul rilievo che, a fronte dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso da parte della Corte di Cassazione, la somma dovuta a titolo di rimborso del buono n. 000.024 è stata significativamente ridotta. 5. – Osserva la Corte quanto segue. pagina 5 di 7 La natura prosecutoria del giudizio di rinvio impone di dare applicazione al principio di diritto affermato dalla Cassazione, secondo cui quanto al buono serie Q/P n. 000.024 di lire 5.000.000 essendo stata sostituita la lettera P prestampata sul buono con la lettera Q ed essendo state sbarrate le condizioni sul retro del buono con un timbro trasversale recante la dicitura “ i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data di emissione “ non possono essere applicati i tassi della precedente serie “P” dovendo essi essere determinati secondo quanto previsto per la serie” Q”. Ne consegue che va condannata a corrispondere complessivamente a Controparte_1 Pt_1
in rimborso dei buoni di cui trattasi € 34.696,88, di cui € 28.914,07, per il BFP n. 000.024, e €
[...] 5.782,81, per il BFP n. 000.200, al netto della ritenuta fiscale/imposta sostituiva e al lordo dell'imposta di bollo. La richiesta della di corresponsione di interessi ex art 1284 IV comma cc è inammissibile Pt_1 perché domanda nuova, mai formulata prima e dunque preclusa nel giudizio di rinvio, dovendosi dunque riconoscere i soli interessi al tasso di legge ex art 2484 cc primo comma cc dalla data della domanda giudiziale al saldo
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite vige il consolidato principio ( v. tra le tante pronunce Cass civile, Sezioni Unite n. 32096/2022, Cass. civile sez 2 n.9448/2023, Cass civ sez 5 n.23639/24, Cass civile sez 3 n. 2956/24, Cass civile sez lavoro n. 11130/25 ) secondo cui ci si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato di tal che il relativo onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Non vanno dunque liquidate le spese valutando la soccombenza con riferimento a ciascuna fase e grado del giudizio, ma, valutando la soccombenza in relazione all'esito finale della lite. L'esito finale della lite vede soccombente sia pure per una somma inferiore a Controparte_1 quanto originariamente richiesta dalla attrice (somma che peraltro non ha corrisposto CP_1 alla neanche per la parte non contestata nel quantum avendo predicato la necessità del Pt_1 coinvolgimento dei coeredi del cointestatario deceduto). Vige infatti in tema di spese processuali, il principio secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente… “(v Cass civ sezioni unite, sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061; v anche la recente Cass civ. n 13827/2024) .
va dunque onerata delle spese di lite, parametrate quanto a scaglione di valore di Controparte_1 riferimento non sul disputatum ma sulla minor somma riconosciuta come dovuta costituente il decisum. Spettano dunque a in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. Parte_1
10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, secondo scaglione di valore da € 26.001 ad € 52.000 (in importi medi per il primo grado salvo che per la fase istruttoria/trattazione che viene liquidata nei minimi non essendo stata svolta attività istruttoria;
in importi minimi per gli altri gradi) :
- per il giudizio avanti al Tribunale € 6713,00 per compensi professionali ed € 759,00 per esborsi
- per il giudizio avanti la Corte d'appello in Euro € 4996,00 per compensi professionali
- per il giudizio avanti la Corte di Cassazione in Euro 5.313,00 per compensi professionali
- per il presente giudizio di rinvio in Euro 4496,00 per onorari ed Euro 545,00 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
pagina 6 di 7 Spettano anche le spese per la mediazione obbligatoria, che vanno assimilate alle spese processuali (v Corte di Cassazione, ordinanza 21 novembre 2023, n. 32306) e vengono liquidate in € 73,00 oltre accessori di legge.
Considerato che
ha già corrisposto la somma di € 15.354,20 per spese di lite di primo e CP_1 secondo grado le va restituita la differenza tra quanto pagato e quanto sopra liquidato per il primo e secondo grado, oltre interessi al tasso di legge dalla data del pagamento al saldo . Non spetta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non essendovi prova di maggior danno ex art 1224 II comma cc.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nelle cause riunite di rinvio a seguito di ordinanza n. 26275/2024 della Corte di Cassazione, introdotte con separati atti di citazione in riassunzione da e da Parte_1
Controparte_1 1) in riforma della sentenza di primo grado n. 96/2020, del Tribunale di Rovereto condanna
[...]
a corrispondere a l'importo complessivo di € 34.696,88, di cui € CP_1 Parte_1 28.914,07, per il BFP n. 000.024, e € 5.782,81, per il BFP n. 000.200, al netto della ritenuta fiscale/imposta sostituiva e al lordo dell'imposta di bollo;
ciò oltre interessi al tasso di legge ex art 1284 cc primo comma cc dalla data della domanda giudiziale al saldo
2) accerta che è tenuta a corrispondere a le spese di lite del primo Controparte_1 Parte_1 grado e del secondo grado che liquida per il giudizio avanti al Tribunale in € 6713,00 per compensi professionali ed € 759,00 per esborsi e per il giudizio di Appello in € 4996,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali IV e CPA come per legge;
dato atto che Controparte_1 ha già corrisposto a l'importo di € 15.354,20 per spese di lite di primo e secondo grado Parte_1 condanna a restituire a la differenza tra quanto già corrispostole a tal Parte_1 Controparte_1 titolo da e quanto qui liquidato¸ oltre interessi al tasso di legge ex art 1284 primo Controparte_1 comma cc dalla data del pagamento al saldo;
3) condanna a corrispondere a : le spese del procedimento di Controparte_1 Parte_1 mediazione obbligatoria che liquida in € 73,00 oltre accessori come per legge;
le spese di lite del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 5.313,00 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
le spese di lite del presente giudizio di rinvio che liquida in Euro 4496,00 per onorari ed Euro 545,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge. Deciso in Trento, Camera di consiglio del 25.11.2025
La Presidente rel. est. Dott.ssa Guzzo Liliana
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