TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/07/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2360 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO C.F._1
N. 89 98076 Sant'Agata di Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. SPANO'
RENATA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ARMENIA 1 CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. BASILE GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato presso il Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, la sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Renata Spanò, Parte_1 ha impugnato il provvedimento n. 68977654433-9 adottato dall' in data CP_1
22/01/2021 e notificato il successivo 05/02/2021, con il quale l' ha richiesto CP_2 la restituzione della somma di € 18.612,87, ritenuta indebitamente percepita dalla ricorrente nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 28/02/2021, in ragione della mancata comunicazione dei redditi.
Secondo la tesi difensiva dell'ente previdenziale, la ricorrente, titolare di assegno di invalidità civile, era tenuta annualmente, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, a comunicare la propria situazione reddituale, trattandosi di prestazione assistenziale subordinata a requisiti reddituali. La mancata comunicazione avrebbe dato luogo all'insorgere di un indebito, che l'ente ha ritenuto di dover recuperare.
La parte ricorrente, per il tramite della propria difesa, ha dedotto che l'omissione, ove effettivamente sussistente, sarebbe stata comunque sanata mediante la tempestiva presentazione, in data 27/10/2020, di domanda di ricostituzione reddituale, successivamente accolta dall' in data 09/07/2021. Da tale CP_2 ricostituzione è derivato un credito pensionistico di importo superiore al presunto debito, pari ad € 20.394,75, compensato direttamente con l'indebito in oggetto.
La stessa difesa dell' , nella memoria depositata in giudizio, ha dato atto CP_1 dell'avvenuta compensazione e dell'estinzione della pretesa, sostenendo che la persistenza formale del credito nella procedura informatica RI deriverebbe da un errore tecnico nella contabilizzazione su conti distinti, senza incidenza sostanziale sull'estinzione del rapporto obbligatorio.
In diritto, risulta pacifico che il credito vantato dall' sia stato integralmente CP_1 compensato da un controcredito vantato dalla ricorrente a seguito dell'istruttoria positiva della domanda di ricostituzione reddituale. La compensazione ha effetto estintivo e comporta il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Ne discende, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, anche volendo esaminare il merito della pretesa creditoria dell' , CP_2 essa risulta fondata su presupposti non conformi alla normativa di settore. L'art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991 impone all'ente previdenziale l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali dei beneficiari e, nel caso di superamento dei limiti o insussistenza dei requisiti, di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate entro l'anno successivo a quello in cui la verifica avrebbe dovuto essere effettuata.
Nel caso di specie, la richiesta di restituzione relativa agli anni dal 2016 al 2019 risulta intempestiva, essendo stata formalizzata solo con la nota del 22/01/2021.
Tale tardività, già di per sé ostativa al recupero, si affianca alla mancata prova del dolo da parte della ricorrente, condizione necessaria per derogare al principio di irripetibilità delle somme percepite in buona fede, sancito dall'art. 52, comma 2, della L. n. 88/1989.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in assenza di dolo, le somme percepite a titolo di prestazioni previdenziali non sono ripetibili, anche ove risultate indebite, se derivanti da errore dell'amministrazione o da comunicazioni non tempestive (cfr. Cass. civ., sez. lav., 19/09/2013, n. 21453;
Cass. civ., sez. lav., 24/01/2012, n. 953).
Alla luce di quanto sopra, la pretesa dell' appare infondata sia sotto il profilo CP_1 della tempestività, sia sotto quello della buona fede della parte, la quale ha agito, sin dalla comunicazione ricevuta, con diligenza nel proporre domanda di ricostituzione, successivamente accolta.
Considerata la particolare complessità della vicenda in esame, caratterizzata dalla compresenza di profili giuridici articolati e dalla necessità di valutare anche aspetti contabili interni all'amministrazione, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. Tale scelta risponde a criteri di equità e trova giustificazione nella mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali che possono aver determinato incertezza nella parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
l' , così provvede: CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. In ogni caso, accerta e dichiara che la sig.ra non è Parte_1 tenuta alla restituzione della somma di € 18.612,87 oggetto del provvedimento n. 68977654433-9 del 22/01/2021; CP_1
3. Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Patti 10/07/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo