Articolo 7 della Legge 23 febbraio 1995, n. 43
Articolo 6Articolo 8
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25 febbraio 1995
Art. 7. 1 Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1995
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