Sentenza 12 novembre 1982
Massime • 1
In tema di assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, l'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, secondo cui, avverso il decreto di decadenza della assegnazione e di rilascio dell'immobile, emesso dal Presidente dell'istituto autonomo per le case popolari con forza di titolo esecutivo, l'assegnatario ha facoltà di ricorrere al pretore, al fine di contestare la legittimità ed efficacia di tale titolo, e di far valere il proprio diritto al mantenimento della detenzione dello alloggio, pone una regola attributiva di giurisdizione e Competenza, che è espressione di un principio generale, applicabile estensivamente nei casi di rilascio per annullamento o revoca della assegnazione, secondo il disposto degli artt. 16 e 17 del citato decreto, ovvero per occupazione senza titolo dell'immobile, a norma del successivo art. 18, tenuto conto della sostanziale analogia delle rispettive situazioni, ove l'attività dell'amministrazione è disciplinata da norme di relazione, dirette a tutelare in via immediata le posizioni soggettive relative al godimento dell'immobile. ( Conf 5685/80, mass n 409532; ( Conf 4747/79, mass n 401326).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/11/1982, n. 5983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5983 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1982 |
Testo completo
In tema di assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, l'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, secondo cui, avverso il decreto di decadenza della assegnazione e di rilascio dell'immobile, emesso dal Presidente dell'istituto autonomo per le case popolari con forza di titolo esecutivo, l'assegnatario ha facoltà di ricorrere al pretore, al fine di contestare la legittimità ed efficacia di tale titolo, e di far valere il proprio diritto al mantenimento della detenzione dello alloggio, pone una regola attributiva di giurisdizione e Competenza, che è espressione di un principio generale, applicabile estensivamente nei casi di rilascio per annullamento o revoca della assegnazione, secondo il disposto degli artt. 16 e 17 del citato decreto, ovvero per occupazione senza titolo dell'immobile, a norma del successivo art. 18, tenuto conto della sostanziale analogia delle rispettive situazioni, ove l'attività dell'amministrazione è disciplinata da norme di relazione, dirette a tutelare in via immediata le posizioni soggettive relative al godimento dell'immobile. ( Conf 5685/80, mass n 409532; ( Conf 4747/79, mass n 401326).*