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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/10/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 269/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CAFFE' Parte_1 C.F._1
PIERO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ); CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 CP_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa
[...] ogni contraria istanza, deduzione e difesa, in totale accoglimento del presente ricorso: 1) accertare e dichiarare, per i motivi spiegati in premessa, la nullità del termine apposto nel contratto di lavoro come comunicato dalla società convenuta al CPI in data 22.12.2021 nonché dei termini apposti nelle successive proroghe sino al veniente 21.04.2023, e, per l'effetto, dichiarare la costituzione tra le parti in causa, e (Part. Parte_1 CP_1
IVA ), di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time a far P.IVA_1 data dal 23.12.2021, con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
2) per l'effetto, qualora nelle more del presente giudizio il rapporto di lavoro attualmente in essere cessi definitivamente per qualsiasi motivo, condannare la soc. (Part. IVA ), in persona CP_1 P.IVA_1 del suo legale rapp.te pro-tempore, corrente in Pescara via Filomena Delli Castelli n. 10, all'immediato ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento in favore della ricorrente Pt_1 di una indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
[...]
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, in virtù delle mansioni svolte, al 1^ livello CCNL Commercio e vedersi riconoscere il relativo trattamento economico;
con espressa riserva di quantificare gli importi dovuti per differenze retributive scaturenti dal mancato riconoscimento dell'esatto livello di inquadramento in un successivo giudizio, ance in considerazione dell'attuale stato di Amministrazione
Giudiziaria in cui versa la società convenuta;
4) con condanna in ogni caso della ditta resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Deduceva la ricorrente: di prestare attività lavorativa per la società convenuta presso un supermercato con insegna Eurospar di titolarità della società convenuta sin dal 23.12.2021 ma di non aver mai sottoscritto né ricevuto alcun contratto di lavoro;
che la società datoriale nel mese di luglio 2022 veniva posta in amministrazione giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale presso il Tribunale di Reggio Calabria;
di aver appreso, soltanto con la consegna della prima busta paga avvenuta nel mese di luglio 2022, di essere stata assunta con contratto a tempo determinato full time con prima scadenza al 23.03.2022 poi successivamente più volte prorogata e con inquadramento al VI livello CCNL Commercio e le mansioni di ausiliaria alla vendita.
Lamentava la nullità del termine apposto al contratto in quanto non risultante da atto scritto unitamente all'erroneo inquadramento avendo essa sempre svolto le mansioni di Direttrice del punto vendita ed avendo, quindi, diritto ad essere inquadrata nel I livello. Rassegnava, pertanto, le conclusioni di cui in epigrafe.
Nonostante la ritualità della notifica nessuno si costituiva per la della quale Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia. Istruita la causa per mezzo di prove orali e della documentazione prodotta, all'udienza del
16.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice depositava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Dall'esame dell'allegata documentazione risulta che veniva assunta dalla Parte_1 [...] in data 23.12.2021 con contratto a tempo determinato con originaria scadenza al CP_1
22.03.2022, termine poi oggetto di plurime proroghe e con ultima scadenza al 21.04.2023
(dunque, al momento di presentazione del presente ricorso datato 24.02.2023, il rapporto di lavoro era ancora in corso tra le parti).
Parte resistente non costituendosi in giudizio non ha fornito prova dell'esistenza del contratto di lavoro il quale, secondo quanto riferito dalla stessa non sarebbe mai stato oggetto di Pt_1 sottoscrizione.
Trova, pertanto, applicazione nella specie la disciplina di cui all'art.19 (Apposizione del termine
e durata massima) del D.Lgs.81/2015 (recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come sostituito dall'art.1 del D.L.87/2018 conv. in L.96/2018 (cd.
Decreto Dignità), che dispone al comma 4 che “
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”.
La giurisprudenza di legittimità ha con chiarezza affermato, in relazione a detto requisito, che
“L'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato richiede, a norma dell'art. 1 del
d.lgs. n. 368 del 2001, la forma scritta “ad substantiam” e che la sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore avvenga in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto, pertanto non è valida la clausola appositiva del termine contenuta in un documento sottoscritto dal solo datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, cassando la sentenza di merito, che non integra il requisito di forma la consegna al lavoratore del contratto, sottoscritto dal solo datore di lavoro, seguita dall'espletamento di attività lavorativa).”
(Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2774 del 05/02/2018, Rv. 646943 - 01; conforme,
Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17674 del 11/12/2002, Rv. 559168 - 01). Va dunque applicato l'art.28 (Decadenza e tutele) D.Lgs.81/2015, come modificato dall'art.1 del D.L.87/2018 conv. in L.96/2018 (cd. Decreto Dignità), dispone al comma 2 che “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine
e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'”.
Per quanto concerne la determinazione dell'indennità risarcitoria, devono applicarsi i criteri di cui all'art. 8 della L. 604/1966 (richiamato dal predetto art.32 L.183/2010) in virtù del quale deve aversi riguardo “(…) al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”.
Con particolare riguardo alla fattispecie che occupa, tenuto conto della durata del rapporto di lavoro (un anno e mezzo circa), del numero di addetti quale risultante dalla Visura allegata (13 dipendenti a Pescara), del comportamento delle parti e delle loro condizioni, si ritiene di determinare l'indennità in misura pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Risulta parimenti fondata anche la domanda relativa al superiore inquadramento avendo l'espletata istruttoria orale confermato che la si occupasse in via integrale della gestione e Pt_1 dell'organizzazione del supermercato.
Il teste ha, a tal riguardo, dichiarato che “(la si occupava di apertura e Testimone_1 Pt_1 chiusura del negozio, gestiva e visionava il personale, dava i turni ai lavoratori e si occupava del piano ferie, si occupava di tutte le attività che si svolgevano nel punto vendita. Faceva gli ordini e si occupava del ricevimento della merce firmando la bolla di consegna, verificava la quantità della merce in magazzino e sugli scaffali e decideva sugli approvvigionamenti, inoltre controllava i prezzi di vendita verificandoli con quelli della concorrenza. Controllava la cassa e faceva il rendiconto giornaliero e provvedeva al versamento del denaro contante in banca. Inoltre, si occupava del funzionamento degli strumenti esistenti nel punto vendita”.
Anche la teste ha riferito che “La signora era la direttrice del Testimone_2 Pt_1 supermercato, si occupava anche della apertura del Supermercato. Gestiva anche il personale che lavorava preso il punto vendita, per esempio stabiliva gli orari di ciascuno e il piano ferie.
Faceva gli ordini e intratteneva i rapporti con i fornitori del supermercato, si occupava di tutto ciò che riguardava il rifornimento, i prezzi dei prodotti, il piano promozionale che veniva autorizzato da controllava la quantità di merce e nel caso occorreva, la riforniva, gestiva CP_2 la cassa e si occupava del versamento del contante in banca e del controllo degli strumenti di lavoro”. La stessa teste ha, altresì, confermato lo svolgimento da parte della di tutte le Pt_1 ulteriori mansioni in ricorso indicate, riferendo, nello specifico, che la ricorrente: controllava la quantità della merce in magazzino e negli scaffali, intervenendo sulla composizione degli stocks della merce, decidendo circa gli approvvigionamenti necessari di tutti dei reparti vendita, provvedendo e dando esecuzione all'invio degli ordini;
verificava giornalmente se la merce che veniva consegnata corrispondesse a quella indicata nelle bolle di consegna;
si occupava delle chiusure dei piani promozionali, per gli acquisti delle stagionalità e dei volantini, controllava i prezzi di vendita rapportandoli a quelli della concorrenza, intervenendo sui prezzi di vendita ove necessario;
controllava la situazione di cassa e si occupava del rendiconto giornaliero dell'incasso; provvedeva al versamento del denaro contante giornaliero in banca;
gestiva in maniera esclusiva ed autonoma i rapporti con la clientela;
e si occupava del controllo del funzionamento degli strumenti di lavoro, frigo e macchinari vari, dando disposizioni per la loro manutenzione;
gestiva in via esclusiva gli ordini e si occupava dell'organizzazione e della gestione dei singoli reparti vendita, sia in orario mattutino che pomeridiano, sovraintendendo anche alle attività di cassa”.
Alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte, appare, dunque, inequivoco che l'inquadramento dell'odierna ricorrente nel VI Livello CCNL Commercio – cui appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche – non fosse assolutamente rispondente alle mansioni di fatto svolte, mansioni che sono state sempre le stesse sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro. La in ragione della tipologia di attività Pt_1 svolta, andava inquadrata al I Livello del CCNL Commercio cui appartengono “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”; categoria alla quale, tra le altre, appartiene anche il “gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico”, figura professionale che, stando alle dichiarazioni rese dai testi, ben si attaglia all'odierna ricorrente.
Trova, pertanto, applicazione il disposto di cui al novellato art. 113 del CCNL di settore il quale così recita “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo continuativo di: • 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 6° e 5° livello • 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello • 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello • 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello”.
Dunque, avendo la senza soluzione di continuità, svolto le mansioni proprie del Pt_1 gestore/direttore del punto vendita, essa ha diritto ad essere inquadrata nel I Livello in via definitiva non avendo parte datoriale, in ragione della sua mancata costituzione in giudizio, provato che le mansioni superiori siano state dalla ricorrente svolte per la temporanea sostituzione di altro lavoratore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 269/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrata nel Livello I del CCNL Parte_1
Commercio in via definitiva dalla data del 23.06.2022 e con diritto al trattamento retributivo corrispondente a detto Livello dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro;
dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, disponendo la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di gestore di negozio, inquadramento nel
I livello CCNL Commercio ed orario di lavoro a tempo pieno;
per l'effetto, condanna la a riammettere immediatamente in servizio Controparte_1 Pt_1
;
[...] condanna a corrispondere a un'indennità onnicomprensiva Controparte_1 Parte_1 pari a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al saldo effettivo;
condanna a rifondere a le spese del giudizio – da Controparte_1 Parte_1 distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. - che liquida in complessivi € 4.629,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CAFFE' Parte_1 C.F._1
PIERO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ); CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 CP_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa
[...] ogni contraria istanza, deduzione e difesa, in totale accoglimento del presente ricorso: 1) accertare e dichiarare, per i motivi spiegati in premessa, la nullità del termine apposto nel contratto di lavoro come comunicato dalla società convenuta al CPI in data 22.12.2021 nonché dei termini apposti nelle successive proroghe sino al veniente 21.04.2023, e, per l'effetto, dichiarare la costituzione tra le parti in causa, e (Part. Parte_1 CP_1
IVA ), di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time a far P.IVA_1 data dal 23.12.2021, con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
2) per l'effetto, qualora nelle more del presente giudizio il rapporto di lavoro attualmente in essere cessi definitivamente per qualsiasi motivo, condannare la soc. (Part. IVA ), in persona CP_1 P.IVA_1 del suo legale rapp.te pro-tempore, corrente in Pescara via Filomena Delli Castelli n. 10, all'immediato ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento in favore della ricorrente Pt_1 di una indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
[...]
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, in virtù delle mansioni svolte, al 1^ livello CCNL Commercio e vedersi riconoscere il relativo trattamento economico;
con espressa riserva di quantificare gli importi dovuti per differenze retributive scaturenti dal mancato riconoscimento dell'esatto livello di inquadramento in un successivo giudizio, ance in considerazione dell'attuale stato di Amministrazione
Giudiziaria in cui versa la società convenuta;
4) con condanna in ogni caso della ditta resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Deduceva la ricorrente: di prestare attività lavorativa per la società convenuta presso un supermercato con insegna Eurospar di titolarità della società convenuta sin dal 23.12.2021 ma di non aver mai sottoscritto né ricevuto alcun contratto di lavoro;
che la società datoriale nel mese di luglio 2022 veniva posta in amministrazione giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale presso il Tribunale di Reggio Calabria;
di aver appreso, soltanto con la consegna della prima busta paga avvenuta nel mese di luglio 2022, di essere stata assunta con contratto a tempo determinato full time con prima scadenza al 23.03.2022 poi successivamente più volte prorogata e con inquadramento al VI livello CCNL Commercio e le mansioni di ausiliaria alla vendita.
Lamentava la nullità del termine apposto al contratto in quanto non risultante da atto scritto unitamente all'erroneo inquadramento avendo essa sempre svolto le mansioni di Direttrice del punto vendita ed avendo, quindi, diritto ad essere inquadrata nel I livello. Rassegnava, pertanto, le conclusioni di cui in epigrafe.
Nonostante la ritualità della notifica nessuno si costituiva per la della quale Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia. Istruita la causa per mezzo di prove orali e della documentazione prodotta, all'udienza del
16.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice depositava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Dall'esame dell'allegata documentazione risulta che veniva assunta dalla Parte_1 [...] in data 23.12.2021 con contratto a tempo determinato con originaria scadenza al CP_1
22.03.2022, termine poi oggetto di plurime proroghe e con ultima scadenza al 21.04.2023
(dunque, al momento di presentazione del presente ricorso datato 24.02.2023, il rapporto di lavoro era ancora in corso tra le parti).
Parte resistente non costituendosi in giudizio non ha fornito prova dell'esistenza del contratto di lavoro il quale, secondo quanto riferito dalla stessa non sarebbe mai stato oggetto di Pt_1 sottoscrizione.
Trova, pertanto, applicazione nella specie la disciplina di cui all'art.19 (Apposizione del termine
e durata massima) del D.Lgs.81/2015 (recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come sostituito dall'art.1 del D.L.87/2018 conv. in L.96/2018 (cd.
Decreto Dignità), che dispone al comma 4 che “
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”.
La giurisprudenza di legittimità ha con chiarezza affermato, in relazione a detto requisito, che
“L'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato richiede, a norma dell'art. 1 del
d.lgs. n. 368 del 2001, la forma scritta “ad substantiam” e che la sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore avvenga in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto, pertanto non è valida la clausola appositiva del termine contenuta in un documento sottoscritto dal solo datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, cassando la sentenza di merito, che non integra il requisito di forma la consegna al lavoratore del contratto, sottoscritto dal solo datore di lavoro, seguita dall'espletamento di attività lavorativa).”
(Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2774 del 05/02/2018, Rv. 646943 - 01; conforme,
Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17674 del 11/12/2002, Rv. 559168 - 01). Va dunque applicato l'art.28 (Decadenza e tutele) D.Lgs.81/2015, come modificato dall'art.1 del D.L.87/2018 conv. in L.96/2018 (cd. Decreto Dignità), dispone al comma 2 che “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine
e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'”.
Per quanto concerne la determinazione dell'indennità risarcitoria, devono applicarsi i criteri di cui all'art. 8 della L. 604/1966 (richiamato dal predetto art.32 L.183/2010) in virtù del quale deve aversi riguardo “(…) al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”.
Con particolare riguardo alla fattispecie che occupa, tenuto conto della durata del rapporto di lavoro (un anno e mezzo circa), del numero di addetti quale risultante dalla Visura allegata (13 dipendenti a Pescara), del comportamento delle parti e delle loro condizioni, si ritiene di determinare l'indennità in misura pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Risulta parimenti fondata anche la domanda relativa al superiore inquadramento avendo l'espletata istruttoria orale confermato che la si occupasse in via integrale della gestione e Pt_1 dell'organizzazione del supermercato.
Il teste ha, a tal riguardo, dichiarato che “(la si occupava di apertura e Testimone_1 Pt_1 chiusura del negozio, gestiva e visionava il personale, dava i turni ai lavoratori e si occupava del piano ferie, si occupava di tutte le attività che si svolgevano nel punto vendita. Faceva gli ordini e si occupava del ricevimento della merce firmando la bolla di consegna, verificava la quantità della merce in magazzino e sugli scaffali e decideva sugli approvvigionamenti, inoltre controllava i prezzi di vendita verificandoli con quelli della concorrenza. Controllava la cassa e faceva il rendiconto giornaliero e provvedeva al versamento del denaro contante in banca. Inoltre, si occupava del funzionamento degli strumenti esistenti nel punto vendita”.
Anche la teste ha riferito che “La signora era la direttrice del Testimone_2 Pt_1 supermercato, si occupava anche della apertura del Supermercato. Gestiva anche il personale che lavorava preso il punto vendita, per esempio stabiliva gli orari di ciascuno e il piano ferie.
Faceva gli ordini e intratteneva i rapporti con i fornitori del supermercato, si occupava di tutto ciò che riguardava il rifornimento, i prezzi dei prodotti, il piano promozionale che veniva autorizzato da controllava la quantità di merce e nel caso occorreva, la riforniva, gestiva CP_2 la cassa e si occupava del versamento del contante in banca e del controllo degli strumenti di lavoro”. La stessa teste ha, altresì, confermato lo svolgimento da parte della di tutte le Pt_1 ulteriori mansioni in ricorso indicate, riferendo, nello specifico, che la ricorrente: controllava la quantità della merce in magazzino e negli scaffali, intervenendo sulla composizione degli stocks della merce, decidendo circa gli approvvigionamenti necessari di tutti dei reparti vendita, provvedendo e dando esecuzione all'invio degli ordini;
verificava giornalmente se la merce che veniva consegnata corrispondesse a quella indicata nelle bolle di consegna;
si occupava delle chiusure dei piani promozionali, per gli acquisti delle stagionalità e dei volantini, controllava i prezzi di vendita rapportandoli a quelli della concorrenza, intervenendo sui prezzi di vendita ove necessario;
controllava la situazione di cassa e si occupava del rendiconto giornaliero dell'incasso; provvedeva al versamento del denaro contante giornaliero in banca;
gestiva in maniera esclusiva ed autonoma i rapporti con la clientela;
e si occupava del controllo del funzionamento degli strumenti di lavoro, frigo e macchinari vari, dando disposizioni per la loro manutenzione;
gestiva in via esclusiva gli ordini e si occupava dell'organizzazione e della gestione dei singoli reparti vendita, sia in orario mattutino che pomeridiano, sovraintendendo anche alle attività di cassa”.
Alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte, appare, dunque, inequivoco che l'inquadramento dell'odierna ricorrente nel VI Livello CCNL Commercio – cui appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche – non fosse assolutamente rispondente alle mansioni di fatto svolte, mansioni che sono state sempre le stesse sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro. La in ragione della tipologia di attività Pt_1 svolta, andava inquadrata al I Livello del CCNL Commercio cui appartengono “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”; categoria alla quale, tra le altre, appartiene anche il “gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico”, figura professionale che, stando alle dichiarazioni rese dai testi, ben si attaglia all'odierna ricorrente.
Trova, pertanto, applicazione il disposto di cui al novellato art. 113 del CCNL di settore il quale così recita “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo continuativo di: • 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 6° e 5° livello • 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello • 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello • 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello”.
Dunque, avendo la senza soluzione di continuità, svolto le mansioni proprie del Pt_1 gestore/direttore del punto vendita, essa ha diritto ad essere inquadrata nel I Livello in via definitiva non avendo parte datoriale, in ragione della sua mancata costituzione in giudizio, provato che le mansioni superiori siano state dalla ricorrente svolte per la temporanea sostituzione di altro lavoratore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 269/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrata nel Livello I del CCNL Parte_1
Commercio in via definitiva dalla data del 23.06.2022 e con diritto al trattamento retributivo corrispondente a detto Livello dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro;
dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, disponendo la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di gestore di negozio, inquadramento nel
I livello CCNL Commercio ed orario di lavoro a tempo pieno;
per l'effetto, condanna la a riammettere immediatamente in servizio Controparte_1 Pt_1
;
[...] condanna a corrispondere a un'indennità onnicomprensiva Controparte_1 Parte_1 pari a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al saldo effettivo;
condanna a rifondere a le spese del giudizio – da Controparte_1 Parte_1 distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. - che liquida in complessivi € 4.629,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista