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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1340/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 1340/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LINGUA ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore nato dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Parte_2 carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 23/01/2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - Parte_2
337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Per_1 anagrafica dello stesso presso la madre.
DISPONE che le decisioni di straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto e nel rispetto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno gestite liberamente da ciascun genitore nei rispettivi periodi di convivenza con il minore;
DISPONE che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Persona_1
- dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 07.30 del mattino, con prelievo e riaccompagnamento del minore presso la casa materna;
- nei weekend, dal sabato dalle ore 13.00 al lunedì alle ore 07.30 con prelievo e riaccompagnamento del minore presso la casa materna. La domenica mattina dalle 09.30 alle ore 13.00 starà con Per_1 la madre con accompagnamento e prelievo del minore presso la casa materna;
- un weekend al mese, da concordarsi tra le parti, il minore resterà con la madre, alla presenza dei nonni materni;
- fino al mese di febbraio 2025, una sera alla settimana, da concordarsi tra le parti, il sig. Persona_1 prenderà da casa della madre alle ore 22.00, anziché alle ore 20.00, e la sig.ra curerà Per_1 Pt_2 la cena e il bagno del minore. Il padre dovrà comunicare alla madre la sera in cui preleverà il minore alle ore 22.00 entro la domenica sera.
- vacanze natalizie: il giorno del 24 e quello del 25 dicembre saranno sempre trascorsi con la madre;
il padre terrà con sé il minore dalle ore 20.00 del 24 dicembre alle ore 09.00 del 25 dicembre. Dal 31 dicembre alle ore 20.00 al 2 gennaio alle ore 7.30 starà sempre con il padre. Per_1 Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il minore una settimana durante le festività natalizie in un periodo da comunicare alla madre entro il 15 dicembre di ogni anno.
Negli altri giorni si applicherà il calendario ordinario di visita padre-figlio salvo che i nonni materni non richiedano di tenere presso di loro qualche giorno durante le vacanze, in tal caso la Per_1 madre comunicherà al padre i giorni che il minore trascorrerà dai nonni entro e non oltre il 15.12 di ogni anno;
-Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni tra i genitori, in difetto di accordo gli anni pari il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e gli anni dispari viceversa;
- festività infrasettimanali e ponti durante l'anno ad anni alterni;
- vacanze estive: quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da comunicarsi reciprocamente e concordare, entro e non oltre, il 31.05 di ogni anno. In difetto di accordo, i primi quindici giorni di agosto negli anni pari con la madre, e gli ultimi quindici giorni con il padre e viceversa negli anni dispari.
In tale periodo il genitore che non avrà con sé il minore potrà chiamarlo o videochiamarlo, una volta al giorno, tra le ore 19.00 e le ore 20.00, per 15 minuti.
DISPONE che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del minore quando lo avrà con sé, eccezion fatta per la mensa scolastica che verrà sempre suddivisa al 50% tra i genitori, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie, concordate, necessitate e documentate, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DÀ ATTO che ciascun genitore si impegna a non introdurre nella vita del minore persone con le quali intratterrà eventuali relazioni sentimentali, se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'inizio della frequentazione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 1340/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LINGUA ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore nato dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Parte_2 carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 23/01/2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - Parte_2
337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Per_1 anagrafica dello stesso presso la madre.
DISPONE che le decisioni di straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto e nel rispetto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno gestite liberamente da ciascun genitore nei rispettivi periodi di convivenza con il minore;
DISPONE che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Persona_1
- dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 07.30 del mattino, con prelievo e riaccompagnamento del minore presso la casa materna;
- nei weekend, dal sabato dalle ore 13.00 al lunedì alle ore 07.30 con prelievo e riaccompagnamento del minore presso la casa materna. La domenica mattina dalle 09.30 alle ore 13.00 starà con Per_1 la madre con accompagnamento e prelievo del minore presso la casa materna;
- un weekend al mese, da concordarsi tra le parti, il minore resterà con la madre, alla presenza dei nonni materni;
- fino al mese di febbraio 2025, una sera alla settimana, da concordarsi tra le parti, il sig. Persona_1 prenderà da casa della madre alle ore 22.00, anziché alle ore 20.00, e la sig.ra curerà Per_1 Pt_2 la cena e il bagno del minore. Il padre dovrà comunicare alla madre la sera in cui preleverà il minore alle ore 22.00 entro la domenica sera.
- vacanze natalizie: il giorno del 24 e quello del 25 dicembre saranno sempre trascorsi con la madre;
il padre terrà con sé il minore dalle ore 20.00 del 24 dicembre alle ore 09.00 del 25 dicembre. Dal 31 dicembre alle ore 20.00 al 2 gennaio alle ore 7.30 starà sempre con il padre. Per_1 Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il minore una settimana durante le festività natalizie in un periodo da comunicare alla madre entro il 15 dicembre di ogni anno.
Negli altri giorni si applicherà il calendario ordinario di visita padre-figlio salvo che i nonni materni non richiedano di tenere presso di loro qualche giorno durante le vacanze, in tal caso la Per_1 madre comunicherà al padre i giorni che il minore trascorrerà dai nonni entro e non oltre il 15.12 di ogni anno;
-Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni tra i genitori, in difetto di accordo gli anni pari il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e gli anni dispari viceversa;
- festività infrasettimanali e ponti durante l'anno ad anni alterni;
- vacanze estive: quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da comunicarsi reciprocamente e concordare, entro e non oltre, il 31.05 di ogni anno. In difetto di accordo, i primi quindici giorni di agosto negli anni pari con la madre, e gli ultimi quindici giorni con il padre e viceversa negli anni dispari.
In tale periodo il genitore che non avrà con sé il minore potrà chiamarlo o videochiamarlo, una volta al giorno, tra le ore 19.00 e le ore 20.00, per 15 minuti.
DISPONE che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del minore quando lo avrà con sé, eccezion fatta per la mensa scolastica che verrà sempre suddivisa al 50% tra i genitori, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie, concordate, necessitate e documentate, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DÀ ATTO che ciascun genitore si impegna a non introdurre nella vita del minore persone con le quali intratterrà eventuali relazioni sentimentali, se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'inizio della frequentazione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.