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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/06/2024, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1105 dell'anno 2021
TRA nato a [...] il [...] C.F. , in qualità di Parte_1 C.F._1
procuratore del figlio rappresentato e difeso dall'avv. Michele Grella ed Parte_2
elettivamente domiciliato in Sparanise alla via Pozzo Nuovo;
INTIMANTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Gennaro Napolano ed elettivamente domiciliato in IO (Av) alla via Ronca n. 24;
INTIMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 26.1.2021 ha intimato lo sfratto per morosità nei confronti Parte_1
di con riferimento all'immobile sito in IO (Av) alla via San Carlo allegando il Controparte_1
mancato pagamento da parte di quest'ultimo dei canoni da agosto 2020 a dicembre 2020 per un importo totale di € 2.250,00. In punto di fatto l'intimante ha esposto di aver stipulato con la controparte un contratto di locazione ad uso abitativo per il periodo dal 17.06.2020 al 16.12.2021 che prevedeva un canone per l'intera durata del contratto pari ad € 8.100,00 e mensile di euro 450,00.
Infine la parte intimante si è riservata di agire per il recupero del credito relativo alle forniture di gas, di acqua e di luce evidenziando che il conduttore non aveva provveduto alla voltura delle relative utenze.
Con comparsa di costituzione si è costituito in giudizio deducendo Controparte_1
l'insussistenza della morosità e la sussistenza dei gravi motivi contrari al rilascio del bene;
in via
1/7 riconvenzionale la parte ha, inoltre, chiesto di dichiarare la nullità parziale del contratto di fitto del
17.06.2020 per simulata transitorietà e contrarietà alla legge n. 431/1998; di accertare il proprio diritto a continuare a godere dell'immobile sino al mese di luglio 2022 a scomputo delle somme versate anticipatamente e, in via subordinata, di ordinare all'intimante di restituire la somma di € 8.100,00 detenuta illegittimamente. Con particolare riferimento all'insussistenza della morosità la parte ha esposto che suo padre, , aveva corrisposto a la somma di € Persona_1 Parte_2
9.000,00 quale anticipazione dei canoni dovuti come comprovato dalla scrittura privata del 30.12.2019.
Con riferimento all'eccezione di nullità parziale del contratto la parte ha, invece, osservato che l'intimante aveva stipulato un contratto di durata transitoria per non vincolarsi per il periodo di tempo previsto dalla legge.
Disposto il mutamento del rito, con memoria integrativa del 4.06.2021 ha reiterato le Parte_1
richieste già formulate nella precedente fase indicando, tuttavia, tra le somme dovute anche quelle relative alle utenze e a titolo di risarcimento del danno. Con riferimento alla scrittura privata del
30.12.2019 depositata nella fase sommaria del procedimento la parte ha disconosciuto la sua sottoscrizione evidenziando di non aver mai sottoscritto tale documento e di non aver mai ricevuto da parte dell'intimato la somma di € 9.000,00.
Con memoria integrativa del 21.06.2021 la parte intimata ha reiterato le richieste già formulate evidenziando che l'intimante aveva preteso la corresponsione dell'importo di € 9.000,00 a causa di difficoltà economiche in cui versava. La parte intimata ha, infine, allegato di aver sostenuto ingenti costi al fine di rendere vivibile l'abitazione.
Con ordinanza del 18.11.2021 il giudice in precedenza titolare della causa ha ammesso l'interrogatorio formale deferito all'intimante e la prova testimoniale richiesta dalla parte intimata limitatamente ai capitoli sub B.2 e C.
1. Con la medesima ordinanza il giudice ha richiesto a di Controparte_1
depositare l'originale della scrittura del 30.12.2019 entro l'udienza del 28.1.2022 al fine di consentirne l'esame e di assumere le necessarie determinazioni. L'udienza del 28.1.2022 è stata, poi, rinviata all'udienza del 18.3.2022 e il gop delegato all'espletamento della prova ha nuovamente richiesto alla parte la produzione dell'originale della scrittura privata suindicata e alla successiva udienza del
18.3.2022 ha dato atto del mancato deposito dello stesso.
All'udienza del 18.03.2022 in sede di interrogatorio formale, ha negato di aver Parte_1
ricevuto da l'importo di euro 9.000,00 in contanti. Alla successiva udienza del Persona_1
29.04.2022 è stato, poi, escusso che, dopo aver dedotto di essere residente in Persona_1
2/7 Castellamare di Conza alla via Sant'Angelo n. 16 e di essere domiciliato in IO alla via San Carlo, ha confermato di aver corrisposto il giorno 30.12.2019 la somma di € 9.000,00 alla parte attrice precisando di aver redatto lui stesso il documento dal quale risultava tale versamento in presenza di della di lui moglie e di Il teste ha, inoltre, precisato che il Parte_1 Parte_2
documento era stato firmato per ricevuta anche dallo stesso e di abitare a IO alla via Parte_1
San Carlo 15 nell'immobile oggetto di causa.
Con successive note scritte del 20.06.2022 la parte intimata ha depositato la denuncia di smarrimento del 26.4.2022 presentata con riferimento a tutta la documentazione relativa alla locazione oggetto di causa compresa la scrittura privata suindicata.
La causa è stata, poi, rinviata per la decisione e le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti.
La domanda dell'intimante deve essere accolta e le domande riconvenzionali della parte intimata devono essere rigettate per le seguenti motivazioni
In punto di diritto vale innanzitutto ricordare che, anche in tema simulazione di contratto di locazione, incidendo l'accordo simulatorio sulla volontà dei contraenti, colui che deduce che la simulazione è stata posta in essere in violazione di norme imperative può avvalersi di testimoni e presunzioni per provare il contratto dissimulato, ma la prova deve attenere sia agli elementi caratterizzanti dell'uno o dell'altro tipo di contratto sia all'accordo simulatorio, con la conseguenza che il relativo onere probatorio non può ritenersi validamente assolto unicamente in base al mero positivo riscontro di una sommatoria di dati astrattamente riconducibili ad una diversa fattispecie negoziale. Infatti, è stato affermato che (cfr. Cassazione n. 16797 del 13/08/2015) "Il conduttore può provare la simulazione relativa del contratto di locazione di un immobile (nella specie, da uso abitativo transitorio a destinazione abitativa ordinaria) dimostrando che il locatore fosse a conoscenza dell'elettiva destinazione dell'immobile locato anche a mezzo di presunzioni
e, dunque, allegando circostanze oggettive conosciute dal locatore al momento della stipula" quali, ad esempio, il subentro nelle licenze di gas ed elettricità e la manifestazione di un progetto di lunga durata (cfr. Cass.
Civ. Sez. III, n. 16797 del 13.08.2015). In termini più precisi, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 9672 del 26/05/2020) ha chiarito che "la prova per testimoni è ammissibile se la domanda è diretta a far valere l'illiceità dell'accordo dissimulato ... (ex art. 1417 c.c.) e quando vi è un principio di prova per iscritto (ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c.) che conferisca alla testimonianza riscontro probatorio documentale presuntivo".
3/7 Sulla base dei principi affermati dalla Suprema Corte, pertanto, il conduttore ha il potere di fornire la prova della simulazione anche avvalendosi delle prove orali e delle presunzioni ma le stesse, suffragate da almeno un principio di prova per iscritto, devono essere volte a dimostrare l'accordo sottinteso tra le parti e la conoscenza da parte del locatore dell'effettiva destinazione dell'immobile da parte del conduttore.
Orbene, nel caso di specie, il conduttore non ha fornito alcuna prova riguardo alla dedotta nullità della clausola limitativa della durata del contratto, che, peraltro, ha accettato in sede di stipula. Infatti
[...]
ha formulato richieste istruttorie che sono state ritenute dal giudicante generiche e CP_1
valutative ad eccezione di quelle relative alla corresponsione da parte del padre della somma di euro
9.000,00 quale anticipo dei canoni di locazione dovuti che, tuttavia, attengono alla diversa questione della sussistenza della morosità.
Ciò posto ritiene, allora, il Tribunale, confermando la motivazione del giudice in precedenza titolare del ruolo in ordine all'inammissibilità ed irrilevanza delle prove, che nel caso di specie il conduttore non ha dimostrato la natura simulata del contratto di locazione. In merito deve essere, peraltro, evidenziato che la parte intimata ha allegato la necessità della parte intimante di dover vendere l'abitazione il prima possibile per la necessità di ottenere liquidità e che l'allegazione in ordine all'insussistenza delle esigenze di studio è irrilevante con riferimento al precedente rapporto locativo intercorso con la sorella della parte intimata (cfr. pagina 5 della memoria integrativa) e generica con riferimento al secondo rapporto locativo.
In conclusione ritiene il Tribunale che dall'esame di tutti gli atti, di cui solo alcuni richiamati, emerge che l'intento di entrambe le parti era quello di stipulare un contratto a breve termine giustificato da esigenze di studio senza che in alcun modo possa ritenersi dimostrato l'intento della parte intimata di abitare nell'immobile con il suo nucleo familiare e, di conseguenza, di concludere un contratto diverso a fronte, come detto, della mancanza di un valido supporto probatorio o di un principio di prova scritta, che sia idoneo a corroborare la tesi della parte intimata. Infine dall'esame degli atti non risulta che abbia trasferito la propria residenza nell'immobile locato. Persona_1
Da quanto esposto, allora, discende il rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere l'accertamento della morosità deve essere rilevato che oggetto del presente giudizio è il contratto stipulato il 17.6.2020 per la durata di diciotto mesi tra la parte intimante e in qualità di conduttore e Parte_1 Controparte_1 Persona_1
4/7 in qualità di garante per un canone pari ad € 450,00 mensili ed avente ad oggetto la locazione dell'immobile ad uso abitativo sito in IO (Av) alla via San Carlo s.n.c. e distinto al foglio 16, mappale 1014, sub.
7. Ne deriva che il precedente contratto, stipulato tra l'attore e altra parte, non è oggetto del presente giudizio. Il richiamo dello stesso viene giustificato dalla parte intimata al fine di sostenere la fondatezza della tesi relativa all'insussistenza della morosità per aver il padre corrisposto sin dal mese di dicembre del 2019 un importo corrispondente ai canoni dovuti per il successivo periodo.
In merito deve essere, tuttavia, ricordato che, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr.
Cass. Civ. Sez. III, n. 10895 del 7.05.2018; Cass. Civ. Sez. II, n. 3602 dell'8.02.2024).
Orbene, nel caso di specie, rileva il Tribunale che l'intimato non ha prodotto l'originale della scrittura privata del 30.12.2019, disconosciuta dalla parte intimante, a seguito dell'ordine di esibizione del precedente giudice del 18.11.2021 e del 28.1.2022 (cfr. verbali di udienza del 18.3.2022 e precedenti verbali e ordinanza) e che lo stesso ha denunciato lo smarrimento della documentazione riguardante le locazioni soltanto in data 26.04.2022 (cfr. doc. 20.06.2022).
In applicazione dei principi appena illustrati, allora, la predetta scrittura del 30.12.2019 non può essere utilizzata non avendo, come detto, la parte intimata prodotto l'originale nei termini di legge. Ne deriva che non può ritenersi provata la sottoscrizione della stessa da parte di né la Parte_1
corresponsione della somma di euro 9.000,00 può ritenersi dimostrata dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte che avrebbe corrisposto la predetta somma e che, peraltro, risultano smentite dalla documentazione prodotta in atti. Sotto tale ultimo profilo e a fini di completezza deve, infatti, essere evidenziato che dall'esame della corrispondenza prodotta dalla parte intimante emerge chiaramente che ha corrisposto mensilmente tutti i canoni di locazione per il periodo Persona_1
successivo al 30.12.2019 e precisamente per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile del 2020 e che, con riferimento al contratto oggetto del presente giudizio, si era impegnato al versamento della caparra e della prima mensilità il 17.6.2020. Dall'esame della predetta corrispondenza emerge, altresì,
l'interesse del padre della parte intimata di voler acquistare il bene per i propri figli e il versamento della caparra per conto della parte intimata il 23.5.2020.
5/7 In conclusione, per tutte le ragioni esposte, le domande volte accertare e dichiarare il diritto della parte intimata a continuare a godere dell'immobile senza corrispondere alcun canone sino al mese di luglio
2022 e di ordinare la restituzione della somma di € 8.100,00 devono essere rigettate. Parte_1
Con riferimento alla richiesta di risoluzione del contratto per grave inadempimento osserva il
Tribunale che il mancato pagamento del canone di locazione per un periodo di tempo così lungo decorrente dal mese di agosto del 2020 al mese di maggio del 2024 costituisce senz'altro un inadempimento grave che comporta la risoluzione contrattuale e la somma dovuta dal conduttore deve essere determinata in complessivi euro 20.250,00 tenuto conto dell'importo mensile richiesto, della durata dell'inadempimento e della detrazione dell'importo già versato a titolo di caparra. Alla somma così calcolata devono essere, poi, aggiunti gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla scadenza dei singoli canoni e fino all'effettiva corresponsione.
Viceversa, la domanda volta ad ottenere il pagamento delle somme dovute per le utenze e a titolo di risarcimento danno deve dichiarata inammissibile perché formulata solo nelle memorie integrative. In proposito, osserva, infatti, il Tribunale che il giudizio in esame inizia con l'esercizio da parte del locatore di un'azione di condanna nella forma di citazione per condanna e prosegue, dopo il mutamento del rito disposto ai sensi dell'art. 667 c.p.c e 426 c.p.c., con il deposito delle memorie che non possono contenere domande nuove a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile per mezzo dell'accettazione del contraddittorio ma solo integrazioni alle domande già formulate. Infatti
l'intimante con la memoria integrativa non può chiedere la condanna del conduttore al pagamento di altri emolumenti non richiesti nella prima fase processuale potendo unicamente modificare le domande già articolate in dipendenza delle difese svolte da controparte e se ciò risulti necessario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa e dei valori medi di cui al D.m. 2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiarare risolto per inadempimento del conduttore il contratto stipulato tra Controparte_1
le parti in data 17.6.2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino in pari data;
6/7 - condanna la parte intimata al rilascio immediato dell'immobile situato in IO, Via San Carlo
s.n.c., piano I identificato al N.C.E.U. del Comune di IO al foglio 16, Mappale 1014, Sub 7 libero da persone e cose e fissa per l'esecuzione la data del 1.7.2024;
- condanna la parte intimata al pagamento, in favore dell'intimante, della somma di euro 20.250,00
(comprensiva dei canoni maturati e non pagati sino al mese di maggio 2024 detratto l'importo corrisposto come caparra) e dei canoni a scadere fino al rilascio, oltre interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., a far tempo dalle rispettive scadenze dei singoli canoni mese per mese e fino all'effettiva corresponsione;
- dichiara inammissibili le restanti domande della parte intimante;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla parte intimata;
- condanna la parte intimata al pagamento delle spese di lite in favore della parte intimante liquidate in complessivi euro 2.552,00 oltre spese generali del 15 per cento iva e cpa come per legge oltre spese per c.u. e marca da bollo di euro 76,00.
Così deciso in Avellino all'esito dell'udienza del 30.5.2024 il 19.6.2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
7/7