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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 458/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4308/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Rizziconi - Via 89016 Rizziconi RC
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210009841174000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001553176000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6798/2025 depositato il 25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, REGIONE CALABRIA e COMUNE DI RIZZICONI in data 30.5.2025 e depositato il 23.6.2025, Ricorrente_1, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento de
1. la INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 094202590001553176000 notificata in data 3.4.2025 contenente la cartella di pagamento n. 09420140012336638000 € 270,39, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008;
2. la cartella di pagamento n. 09420210009841174000 di € 293,73, notificata in data 3.4.2025, relativa all'omesso pagamento della TARI per l'anno 2020
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificati gli atti presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
REGIONE CALABRIA restava intimata. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Opponeva poi la regolare iscrizione a ruolo della TARI pure in difetto di emissione dell'avviso di accertamento presupposto. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite.
Anche il Comune di Rizziconi si costituiva in giudizio e opponeva che Con Determinazione n. 76 del 26.08.2020, l'Ufficio Tributi aveva approvato il ruolo TARI 2020 per l'importo complessivo di € 944.220,00, e affidata, con apposita convenzione ad Agenzia Entrate Riscossione la riscossione;
era stata quindi notificata la cartella impugnata al ricorrente, atto autonomamente impugnabile e sufficiente a consentire la difesa del contribuente. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite.
All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Quanto all'impugnazione dell'avviso di INTIMAZIONE sub 1 risulta assolutamente decisiva l'evidenza che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente i carichi oggi opposti che viene notificato al ricorrente. In particolare, prima di quello impugnato risulta regolarmente notificato il 12.4.2023 (in perfetto ossequio alle previsioni di cui all'art. 140 c.p.c., con CAD a mezzo raccomandata regolarmente consegnata al domicilio del ricorrente) anche il precedente avviso di INTIMAZIONE n. 09420229005128273000 portante anche il carico portato dalla INTIMAZIONE impugnata nel presente giudizio. Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposto alla cartella ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detto atto. Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della INTIMAZIONE del 2022 essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024:
“…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”. Quanto poi alla cartella per TARI n. 09420210009841174000, si tratta di cartella emessa sulla base dell'iscrizione del contribuente nei ruoli TARI effettuata sulla base di autodenuncia (o precedente accertamento) e dunque ai sensi dell'art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993; e al riguardo la SC ha più volte avuto modo di affermare “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30.10.2015; nello stesso senso, più di recente, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37006 del 26/11/2021).
La cartella peraltro è stata comunque notificata nei termini del quinquennio dall'insorgere dell'obbligazione tributaria previsto a pena di decadenza/prescrizione.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza nei confronti di entrambe le parti resistenti costituite e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 150,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4308/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Rizziconi - Via 89016 Rizziconi RC
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210009841174000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001553176000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6798/2025 depositato il 25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, REGIONE CALABRIA e COMUNE DI RIZZICONI in data 30.5.2025 e depositato il 23.6.2025, Ricorrente_1, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento de
1. la INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 094202590001553176000 notificata in data 3.4.2025 contenente la cartella di pagamento n. 09420140012336638000 € 270,39, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008;
2. la cartella di pagamento n. 09420210009841174000 di € 293,73, notificata in data 3.4.2025, relativa all'omesso pagamento della TARI per l'anno 2020
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificati gli atti presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
REGIONE CALABRIA restava intimata. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Opponeva poi la regolare iscrizione a ruolo della TARI pure in difetto di emissione dell'avviso di accertamento presupposto. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite.
Anche il Comune di Rizziconi si costituiva in giudizio e opponeva che Con Determinazione n. 76 del 26.08.2020, l'Ufficio Tributi aveva approvato il ruolo TARI 2020 per l'importo complessivo di € 944.220,00, e affidata, con apposita convenzione ad Agenzia Entrate Riscossione la riscossione;
era stata quindi notificata la cartella impugnata al ricorrente, atto autonomamente impugnabile e sufficiente a consentire la difesa del contribuente. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite.
All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Quanto all'impugnazione dell'avviso di INTIMAZIONE sub 1 risulta assolutamente decisiva l'evidenza che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente i carichi oggi opposti che viene notificato al ricorrente. In particolare, prima di quello impugnato risulta regolarmente notificato il 12.4.2023 (in perfetto ossequio alle previsioni di cui all'art. 140 c.p.c., con CAD a mezzo raccomandata regolarmente consegnata al domicilio del ricorrente) anche il precedente avviso di INTIMAZIONE n. 09420229005128273000 portante anche il carico portato dalla INTIMAZIONE impugnata nel presente giudizio. Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposto alla cartella ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detto atto. Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della INTIMAZIONE del 2022 essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024:
“…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”. Quanto poi alla cartella per TARI n. 09420210009841174000, si tratta di cartella emessa sulla base dell'iscrizione del contribuente nei ruoli TARI effettuata sulla base di autodenuncia (o precedente accertamento) e dunque ai sensi dell'art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993; e al riguardo la SC ha più volte avuto modo di affermare “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30.10.2015; nello stesso senso, più di recente, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37006 del 26/11/2021).
La cartella peraltro è stata comunque notificata nei termini del quinquennio dall'insorgere dell'obbligazione tributaria previsto a pena di decadenza/prescrizione.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza nei confronti di entrambe le parti resistenti costituite e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 150,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)