Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/1988, n. 5887
CASS
Sentenza 29 ottobre 1988

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Qualora il giudice di merito, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), non si ha errore materiale correggibile con la speciale procedura di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ma un vizio di omessa pronuncia, che è denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato e che comporta l'annullamento, con riguardo a tale capo, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice di merito. ( V 2573/76, mass n 381370).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/1988, n. 5887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5887
    Data del deposito : 29 ottobre 1988

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