Sentenza 29 ottobre 1988
Massime • 1
Qualora il giudice di merito, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), non si ha errore materiale correggibile con la speciale procedura di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ma un vizio di omessa pronuncia, che è denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato e che comporta l'annullamento, con riguardo a tale capo, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice di merito. ( V 2573/76, mass n 381370).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/1988, n. 5887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5887 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1988 |
Testo completo
Qualora il giudice di merito, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), non si ha errore materiale correggibile con la speciale procedura di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ma un vizio di omessa pronuncia, che è denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato e che comporta l'annullamento, con riguardo a tale capo, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice di merito. ( V 2573/76, mass n 381370).*