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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
N. R.G. 956/2024
Il Collegio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Di Marco (C.F. C.F._2
; C.F._3
parti appellanti contro
(P.I. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Michele Pedoja (C.F. ; C.F._4
parte appellata
OGGETTO: Vendita di cose mobili;
appello avverso la Sentenza n. 826/2024
emessa dal Tribunale di Treviso, pubblicata in data 16/04/2024
CONCLUSIONI Per parte appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza n.
826/2024 resa inter partes dal Tribunale di Treviso in data 16/04/2024, notificata il
6/05/2024, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, per Controparte_1
l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1370/2022 emesso dal
Tribunale di Treviso il 25 - 26/05/2022 notificato il 27/05/2022. Con vittoria di spese e
compensi di lite per il doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, così giudicare:
- In via preliminare: dichiarare l'appello proposto dai Signori e Parte_1 Pt_2
inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi indicati nella parte narrativa della
comparsa di costituzione e risposta in appello.
- Nel merito: rigettarsi l'appello siccome inammissibile e/o improcedibile e, in ogni
caso, infondato in fatto e diritto, con conferma delle statuizioni della Sentenza
impugnata.
- Nel merito, in via subordinata: in caso, denegato, di riforma in tutto o in parte della
sentenza impugnata, accogliersi le domande proposte in primo grado da , CP_1
come riportate alle pagine 12, 13 e 14 della parte in narrativa della comparsa di
costituzione e risposta in appello.
- In ogni caso: spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.”
pag. 2/16 FATTO
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione in opposizione (in Parte_3
seguito ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1320/2022 CP_1
emesso dal Tribunale di Treviso su ricorso di e quali ex Parte_1 Parte_2
soci della società cancellata dal registro delle imprese il Controparte_2
15/3/2021, per il pagamento dell'importo di € 35.791,84, a saldo della fattura n. 9/2020
(recante il maggior importo di € 56.120,00) relativa alla fornitura di alcuni macchinari agricoli.
La società opponente, agenzia d'affari e di rappresentanza per la vendita di attrezzature enologiche, esponeva: - che nel maggio 2020 era stata contattata da per CP_2
la vendita di alcune macchine ed apparecchiature (n. 4 vinificatori da 150 hl con scarico automatico;
n. 1 pressa da 35 ; n. 1 pompa mono con tramoggia;
n. 5 Parte_4
serbatoi hl 100+50, refrigerati, completamente coimbentati;
n. 1 pigiadiraspatrice da
150 q.li; n. 1 gruppo frigo completo di n. 2 compressori e accessori completo di pompe con supporti in acciaio e vasca per deposito glicole); - che gli accordi prevedevano che avrebbe ritirato in conto vendita i macchinari ed avrebbe poi provveduto ad CP_1
individuare potenziali acquirenti e alla relativa alienazione, versando a CP_2
il ricavato della vendita, trattenuto il 6% a titolo di commissione;
- che la proposta contrattuale di mandato a vendere formulata nei termini sopra esposti, inviata via mail a in data 6/6/2020, ancorché non firmata, veniva accettata verbalmente e CP_2
per facta concludentia dalla controparte;
-che aveva ricevuto la fattura azionata n.
9/2020 del 3/8/2020 per la merce consegnata e che tale fattura veniva contestata con pag. 3/16 mail del 31/8/2020; - che pressoché tutti i prodotti forniti da erano CP_2
sprovvisti della necessaria documentazione tecnica e presentavano vizi e difetti della cui riparazione si faceva provvisoriamente carico l'opponente; - che nei mesi successivi provvedeva a collocare sul mercato tutte le attrezzature di , CP_1 CP_2
detratta la propria provvigione nella misura convenuta del 6%, nonché tutti i costi relativi alle riparazioni dovute ai vizi e difetti presenti sui macchinari di cui si era fatta provvisoriamente carico, sicché versava a € 20.328,16 e Controparte_3
che tale somma doveva intendersi satisfattiva della pretesa creditizia;
che ad ogni modo non le era più stato possibile contattare essendosi questa resa CP_2
irreperibile, e ciò fino al 23/6/2021, quando aveva inviato un atto di CP_2
diffida e messa in mora per il pagamento della fattura poi azionata. Tutto ciò esposto,
instava per la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Si costituivano in giudizio i sig.ri i quali contestavano integralmente la Pt_1
ricostruzione dell'opponente esponendo: -che i macchinari non erano stati consegnati in conto vendita all'opponente ma compravenduti in blocco;
- che la fattura azionata non era mai stata contestata, anzi successivamente alla data di emissione della stessa,
l'opponente aveva effettuato quattro pagamenti di somme in conto su detta fattura e che per un pagamento aveva indicato espressamente quale causale del bonifico “vs fattura n.
9/2020”; -che non era mai stato firmato un mandato a vendere né vi era stata accettazione tacita della proposta. Contestavano poi l'esistenza di tutte le comunicazioni inviate dall'opponente, affermando di non aver mai ricevuto alcuna delle mail esibite dalla controparte. Eccepivano inoltre la decadenza e la prescrizione per la garanzia per i vizi dei beni compravenduti ex art. 1495 c.c. Rilevavano infine che, ammesso si fosse pag. 4/16 trattato di contratto estimatorio, avrebbe dovuto corrispondere il prezzo CP_1
integrale dei beni rivenduti, mentre l'opponente avrebbe arbitrariamente trattenuto spese per la riparazione di presunti vizi e difetti.
3. La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di testi.
4. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Veniva anzitutto accertata la carenza di legittimazione ad agire in capo ai sig. richiamate le pronunce rilevanti sul punto (in primis la Pt_1
pronuncia delle Sezioni Unite n. 6070/2013, secondo cui per il caso delle mere pretese o dei crediti incerti o illiquidi la mancata apposizione delle relative poste creditorie nel bilancio di liquidazione può ragionevolmente essere interpretata come tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa;
in secundis, la pronuncia n.
8521/2021, secondo cui non è sufficiente spendere la qualità di ex socio della società
cancellata per provare la titolarità o la contitolarità degli eventuali crediti residui della stessa, ma è necessario che il preteso avente causa della società dimostri di essersi reso assegnatario degli stessi all'esito della liquidazione, ovvero che il credito in questione gli sia stato ceduto nelle forme ordinarie della cessione di cui all'art. 1260 c.c.), rilevava il Giudice che nel caso di specie, nel ricorso per ingiunzione i convenuti opposti nulla avevano dedotto in ordine alle concrete modalità di liquidazione della società
antecedente alla sua cancellazione. Riteneva in ogni caso infondata la pretesa creditoria,
in quanto da un lato non era stata dimostrata la tesi secondo cui le parti avevano inteso concludere un contratto di compravendita in blocco delle attrezzatture vitivinicole, non essendo la fattura (peraltro contestata con mail del 31/8/2020) prova idonea a dimostrare la conclusione di un contratto di compravendita;
dall'altro che la tesi dell'opponente pag. 5/16 secondo cui era stato concluso per accettazione tacita un contratto di intermediazione nella riallocazione a terzi delle attrezzature aveva trovato plurimi riscontri. Infatti: -le mail e l'allegata bozza di contratto dimostravano che la disponibilità al ritiro dei macchinari da parte della società opponente era dichiaratamente finalizzata all'intermediazione, emergendo tale volontà dalla previsione di una “commissione” pari al 6% del valore dell'attrezzatura; il teste (trasportatore) aveva confermato di Tes_1
aver ritirato il materiale trattenendolo in proprio deposito e di aver ricevuto diverse chiamate dal sig. in cui questi chiedeva “se il materiale fosse stato CP_4
venduto o meno”; - vi era perfetta coincidenza tra prezzo di stima della pressa da 35
(€ 11.000,00) e la sommatoria tra l'importo del primo acconto, i costi Parte_4
documentati delle riparazioni necessarie e il pagamento del saldo (4.500,00 + 4.491,84
+ 2.008,16 = 11.000,00), pagamento accettato senza riserve dalla società CP_2
. Condannava quindi i convenuti opposti alla rifusione integrale delle spese di
[...]
lite.
Il giudizio di secondo grado
5. e hanno impugnato la predetta sentenza sulla base di Parte_1 Parte_2
seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo, impugnano la sentenza in punto di accertamento del difetto di prova della titolarità del credito azionato in via monitoria da parte dei medesimi.
Deducono che il credito monitorio costituiva un residuo attivo, con conseguente applicazione della regola della successione nella titolarità del credito in capo ai soci.
Affermano dunque che con la cancellazione della società dal registro delle imprese non doveva ritenersi automaticamente rinunciato il credito ed evidenziano l'assenza di pag. 6/16 ulteriori elementi da cui desumere la volontà remissoria.
5.2 Con il secondo motivo, censurano la pronuncia nella parte in cui è stato accertato il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la sussistenza tra le parti di un ordinario contratto di compravendita, evidenziando al riguardo: -che non è mai stato firmato un mandato a vendere in favore della né vi è stata Parte_5
un'accettazione tacita del destinatario;
- che, successivamente alla data di emissione della fattura n. 9/2020 l'odierna appellata ha eseguito quattro pagamenti di somme in conto su detta fattura;
- che nei pagamenti non ha mai fatto riferimento ad un CP_1
contratto di intermediazione;
- che nel pagamento effettuato il 10/11/2020 l'appellata ha indicato quale causale del bonifico “vs. fattura n. 9/2020”, sicché in loro tesi è da ritenersi dimostrata l'accettazione del documento fiscale da parte della debitrice e confermata la conclusione di un contratto di vendita.
5.3 Con il terzo motivo, rubricato “Sull'asserita contestazione della fattura n.
9/2020 da parte della Società appellata e sulla dedotta inverosimiglianza della
circostanza che la società agricola non ha mai “… ricevuto non una, ma una pluralità
di comunicazioni da parte della società opponente …””, deducono di aver ripetutamente contestato l'esistenza di tutte le comunicazioni email e via sms asseritamente inviate da controparte, riferendo di non averle mai ricevute e di averle disconosciute formalmente. RA in ogni caso che nell'ultimo pagamento effettuato dall'appellata è stata richiamata in causale la fattura azionata, sicché
quest'ultima non poteva ritenersi contestata.
5.4 Con il quarto motivo, rubricato “Omessa motivazione su un fatto decisivo della
domanda”, lamentano che il Giudice ha disatteso la richiesta formulata in via pag. 7/16 subordinata di applicazione dell'art. 1556 c.c. che, per l'ipotesi del contratto estimatorio, prevede la responsabilità del rivenditore dei prodotti che sono consegnati in conto vendita e che vengono danneggiati, distrutti o rubati presso i suoi locali, sicché
non avrebbe potuto trattenere le somme incassate per presunte spese per le CP_1
riparazioni dei mai provati vizi e difetti dei beni.
5.5 Con il quinto motivo, denunciano l'erroneità della sentenza per avere il Giudice
fondato la propria decisione su opinioni soggettivistiche e sul parametro della verosimiglianza o plausibilità della tesi propugnata dall'odierna appellata.
5.6 Con il sesto motivo, deducono che il Giudice ha immotivatamente attribuito valenza differente alle testimonianze rese da e , ritenendo Testimone_2 Parte_6
solo la prima inattendibile in considerazione del diretto coinvolgimento del teste nella vicenda, nonostante ricopra la carica di socio accomandante di Parte_6 CP_1
e sia il padre di . Controparte_1
5.7 Con il settimo motivo, contestano l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui avrebbero prestato acquiescenza alla consistente decurtazione del corrispettivo per la vendita di un macchinario (la pressa mod. 35), ribadendo sul punto di non Parte_7
aver ricevuto alcuna delle mail prodotte da controparte. Deducono inoltre che spettava a dimostrare l'esistenza di un pagamento con efficacia estintiva e che non è stata CP_1
dimostrata la sussistenza di vizi e difetti. In ogni caso, rilevano che la contestazione sui presunti vizi e difetti delle attrezzature è stata sollevata solamente nel giudizio di prime cure, sicché essa risulta tardiva e la relativa azione prescritta.
6. Si è costituita tempestivamente in giudizio la società Controparte_5
la quale, eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, ne ha
[...]
pag. 8/16 chiesto il rigetto integrale con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7. La causa, senza ulteriore istruttoria, veniva trattenuta in decisione dal Collegio
sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe all'esito dell'udienza cartolare dell' 01/12/2025, previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello è parzialmente meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della gravata sentenza, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
9. Anzitutto è da ritenersi fondato il primo motivo di gravame, dovendosi richiamare il principio affermato con recente pronuncia dalle Sezioni Unite secondo cui:
“L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese,
non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di
trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente
manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il
debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in
un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente
la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di
per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore
convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda
proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la
sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito” (cfr. Cass. civ. S.U. n.
19750/2025), che ha superato l'orientamento affermatosi nella giurisprudenza della
Cassazione, secondo cui per le mere pretese e i crediti incerti o illiquidi la mancata iscrizione nel bilancio della posta creditoria poteva integrare una presunzione di pag. 9/16 rinuncia tacita alla stessa, impendendone la trasmissione ai soci. Ebbene, in applicazione del suddetto principio, e ritenuta pacifica la qualità dei soci in capo agli odierni appellanti (vedasi la visura camerale prodotta da sub doc. 16), l'onere CP_1
di dimostrare l'estinzione del credito in forza della rinuncia allo stesso incombeva sull'odierna appellata, la quale da un lato nulla ha allegato per dimostrare l'altrui volontà remissoria, dall'altro ha invero riferito di aver ricevuto lettera di diffida e messa in mora in data 23 giugno 2021, due mesi dopo l'avvenuta cancellazione della società
dal registro delle imprese, dovendosi dunque escludere la sussistenza di alcuna volontà
da parte degli ex soci di rinunciare al preteso credito.
10. Passando dunque all'esame del merito, i motivi due, tre, cinque e sei, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, non meritano accoglimento, dovendosi confermare la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la tesi propugnata dall'odierna appellata secondo cui le parti hanno stipulato oralmente o per facta concludentia un contratto di mandato a vendere delle attrezzature vitivinicole, essendo pienamente condivisibile la valutazione del quadro probatorio raccolto nel corso del giudizio.
Infatti, così come rilevato nella sentenza impugnata, il ragionamento deve necessariamente prendere le mosse dalla considerazione per cui spettava agli odierni appellanti dimostrare la fonte negoziale del proprio credito;
inoltre, se questi ultimi non sono riusciti a provare la conclusione di un contratto di compravendita in blocco delle attrezzature vitivinicole, vista la totale assenza di riscontri probatori univoci a sostegno del loro assunto (avendo la fattura valore di mero indizio, come già osservato, e vista l'inconcludenza delle prove testimoniali rese sul punto), la qualificazione del negozio nei termini esposti da è risultata per contro suffragata da una serie di elementi, CP_1
pag. 10/16 quali:
- la proposta di contratto per procacciamento d'affari inviata via mail (sub doc. 3,
4 e 5 dall'appellata);
- la fattura emessa da prodotta sub doc. 6 e regolarmente saldata CP_2
(sub doc. 7) in cui è indicato il terzo destinatario finale del bene;
- il contenuto della mail del 30/08/2020 con cui, oltre a contestare la fattura azionata, comunicava “le difficoltà nel collocare la vendita della merce CP_1
da voi affidataci” e con cui veniva chiarito che “Rimaniamo in attesa di ricevere
chiarimenti e poter dare seguito al pagamento della da 35 , Pt_8 Parte_4
dopo che il cliente sarà soddisfatto dell'acquisto” (doc. 20);
- il pagamento -senza contestazioni- della somma complessiva di € 6.508,16 (doc.
10 e 11) per la pressa da 35 , il cui importo inizialmente stimato Parte_4
era pari a € 11.000,00, ridotto in forza dei costi di riparazione sostenuti e comunicati via mail (doc. 20);
- la testimonianza resa da che, dopo aver confermato di aver CP_4
consegnato i beni presso il sig. (responsabile del ritiro nonché del Tes_1
deposito di alcuni beni), ha riferito di aver “chiamato alcune volte per Tes_1
informarmi se i beni erano ancora in deposito da lui e ho smesso di contattarlo
quando mi ha detto di non avere più nulla”, comportamento che può
ragionevolmente spiegarsi solo sottintendendo la sussistenza di un mandato a vendere.
Occorre a questo punto precisare, con specifico riferimento al terzo motivo di impugnazione, che la valenza probatoria delle comunicazioni prodotte in giudizio da pag. 11/16 non può ritenersi inficiata dalla contestazione e dal disconoscimento delle mail CP_1
e degli sms opposti dagli appellanti, i quali si sono limitati ad affermare del tutto genericamente di non aver ricevuto alcuna delle comunicazioni prodotte in giudizio dalla controparte. Infatti, posto che non è stata dedotta la sussistenza di un errore nell'indirizzo mail di destinazione ( lo stesso indirizzo Email_1
che, peraltro, risulta tra i recapiti indicati nella fattura azionata prodotta sub doc. 2
dall'appellata) e che , oltre a depositare la copia delle mail, ha altresì prodotto CP_1
le stesse sub doc. 26 in formato “.msg”, era onere dei sig.ri puntualmente allegare i Pt_1
motivi per i quali non avrebbero ricevuto alcuna delle comunicazioni inviate da controparte. Anche nella giurisprudenza della Cassazione è stato recentemente chiarito che “Quanto alla ricezione delle comunicazioni a mezzo mail, si è più volte affermato
che il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a
negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione
della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo
nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato
regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento
della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam” (cfr. Cass. civ. n.
25131/2024). Circostanze che gli appellanti non hanno affatto allegato.
Alla luce delle evidenze richiamate, contraddistinte da precisione e univocità, non può
condurre a diverso convincimento l'assunto degli appellanti secondo cui l'esecuzione,
in data successiva all'emissione della fattura, di quattro pagamenti, l'ultimo dei quali recante uno specifico riferimento alla medesima nella causale del bonifico,
dimostrerebbe che tra le parti è intercorsa una compravendita, costituendo detti pag. 12/16 pagamenti fatto neutro.
11. Deve invece trovare accoglimento il settimo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno eccepito l'illegittimo trattenimento operato da delle somme CP_1
asseritamente sostenute per la riparazione dei vizi presenti sui macchinari, motivo che risulta fondato nei limiti in cui la denuncia dei presunti difetti e i relativi esborsi non sono stati documentati. Infatti, tra tutti i vizi e i correlati costi di riparazione elencati dall'odierna appellata già con l'atto di citazione in opposizione (“I costi di riparazione
sostenuti da , tutti debitamente documentati, possono così essere elencati: i) € CP_1
1.216,34 con riferimento alla pressa da 35 (doc.21); ii) € 3.275,50 Parte_4
sempre con riferimento alla pressa da 35 (doc. 22); iii) € 5.865,00 con Parte_4
riferimento al gruppo frigo (doc. 23); iv) € 1.200,00 con riferimento alla pompa con
tramoggia (si allega documentazione fotografica, quale doc. 24, riservandoci di
produrre eventuale documentazione sui costi dell'intervento in caso di contestazione);
v) circa € 8.000,00 con riferimento ad ulteriori danni all'intercapedine dei serbatoi hl
100+50, danno ad oggi non documentabile perché in via di riparazione, che ci
riserviamo di documentare in caso di contestazione di controparte. Ne consegue che
, ad oggi, ha sostenuto interventi per la riparazione dei vizi e difetti dei beni di CP_1
proprietà di per un importo complessivo pari ad € 19.556,84. Somma, CP_2
questa, che dovrà essere detratta da quanto preteso da .”, cfr. pag. 29 CP_2
dell'atto di citazione in opposizione, riproposto a pag. 45 della comparsa di costituzione in appello), solo quelli riferibili alla pressa sono stati effettivamente Parte_4
documentati (docc. 20, 21, 22, nonché docc. 10 e 11), non essendo i rimanenti vizi nemmeno denunciati, né vi è la prova del costo sostenuto, con la conseguenza che pag. 13/16 l'appellata dovrà essere condannata a versare quanto trattenuto a titolo di rimborso per le relative riparazioni.
Considerato che nei propri atti assertivi ha identificato il credito CP_1
complessivamente spettante a in € 44.603,00 (risultante dalla somma di CP_2
€ 39.950,00, ossia il prezzo delle merci al netto della provvigione per il mediatore, cui sono stati aggiunti gli importi di € 3.929,20 ed € 723,80 a titolo di IVA per i beni rivenduti in Italia) e posto che non risultano contestazioni specifiche su tale conteggio
(la questione dell'IVA era già stata anticipata da nella mail di contestazione CP_1
del 31/08/2020) e che a tale importo va detratta la somma di € 29.272,97 (risultante dalla sommatoria di: € 20.328,13 per pagamenti effettuati e pacificamente ricevuti;
€
4.453,00 quale costo del trasporto -non avendo gli appellanti dedotto alcunché al riguardo, né con l'atto di citazione nel presente giudizio né con la comparsa conclusionale, nonostante abbia evidenziato la necessità di decurtare tale voce CP_1
di costo da quanto eventualmente dovuto con la comparsa di costituzione e risposta-; €
4.491,84 per i costi di riparazione della pressa , siccome regolarmente Parte_4
documentati), va condannata al pagamento a favore degli appellanti della CP_1
somma pari ad € 15.330,03.
Deve infine osservarsi che i capitoli di prova formulati in sede di seconda memoria istruttoria in primo grado con cui l'appellata ha chiesto di dimostrare l'esistenza dei vizi e che sono stati ritenuti inammissibili dal Giudice non sono stati espressamente riproposti nel presente giudizio.
12. Va dunque accolto l'appello proposto nei termini su esposti.
13. In considerazione dell'esito del giudizio, si impone una valutazione complessiva pag. 14/16 delle spese dei due gradi di giudizio (Cass. Sez. 3, 19/12/2024, n. 33412, Rv. 673210 –
01), in base alla quale si ritiene, in forza del principio di soccombenza (v. Cass. Sez. U.,
31/10/2022, n. 32061, per cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza) di condannare parte appellata alla somma liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del
decisum (scaglione € 5.201,01-26.000,00), esclusa per la fase di appello la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
-in parziale accoglimento dell'appello principale, ed in riforma dell'impugnata sentenza,
condanna la parte appellata al Controparte_1
pagamento a favore delle parti appellanti e della Parte_1 Parte_2
somma di € 15.330,03;
-condanna parte appellata al pagamento a favore delle parti appellanti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, e per il presente grado in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge.
Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e pag. 15/16 gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 3/12/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
N. R.G. 956/2024
Il Collegio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Di Marco (C.F. C.F._2
; C.F._3
parti appellanti contro
(P.I. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Michele Pedoja (C.F. ; C.F._4
parte appellata
OGGETTO: Vendita di cose mobili;
appello avverso la Sentenza n. 826/2024
emessa dal Tribunale di Treviso, pubblicata in data 16/04/2024
CONCLUSIONI Per parte appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza n.
826/2024 resa inter partes dal Tribunale di Treviso in data 16/04/2024, notificata il
6/05/2024, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, per Controparte_1
l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1370/2022 emesso dal
Tribunale di Treviso il 25 - 26/05/2022 notificato il 27/05/2022. Con vittoria di spese e
compensi di lite per il doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, così giudicare:
- In via preliminare: dichiarare l'appello proposto dai Signori e Parte_1 Pt_2
inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi indicati nella parte narrativa della
comparsa di costituzione e risposta in appello.
- Nel merito: rigettarsi l'appello siccome inammissibile e/o improcedibile e, in ogni
caso, infondato in fatto e diritto, con conferma delle statuizioni della Sentenza
impugnata.
- Nel merito, in via subordinata: in caso, denegato, di riforma in tutto o in parte della
sentenza impugnata, accogliersi le domande proposte in primo grado da , CP_1
come riportate alle pagine 12, 13 e 14 della parte in narrativa della comparsa di
costituzione e risposta in appello.
- In ogni caso: spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.”
pag. 2/16 FATTO
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione in opposizione (in Parte_3
seguito ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1320/2022 CP_1
emesso dal Tribunale di Treviso su ricorso di e quali ex Parte_1 Parte_2
soci della società cancellata dal registro delle imprese il Controparte_2
15/3/2021, per il pagamento dell'importo di € 35.791,84, a saldo della fattura n. 9/2020
(recante il maggior importo di € 56.120,00) relativa alla fornitura di alcuni macchinari agricoli.
La società opponente, agenzia d'affari e di rappresentanza per la vendita di attrezzature enologiche, esponeva: - che nel maggio 2020 era stata contattata da per CP_2
la vendita di alcune macchine ed apparecchiature (n. 4 vinificatori da 150 hl con scarico automatico;
n. 1 pressa da 35 ; n. 1 pompa mono con tramoggia;
n. 5 Parte_4
serbatoi hl 100+50, refrigerati, completamente coimbentati;
n. 1 pigiadiraspatrice da
150 q.li; n. 1 gruppo frigo completo di n. 2 compressori e accessori completo di pompe con supporti in acciaio e vasca per deposito glicole); - che gli accordi prevedevano che avrebbe ritirato in conto vendita i macchinari ed avrebbe poi provveduto ad CP_1
individuare potenziali acquirenti e alla relativa alienazione, versando a CP_2
il ricavato della vendita, trattenuto il 6% a titolo di commissione;
- che la proposta contrattuale di mandato a vendere formulata nei termini sopra esposti, inviata via mail a in data 6/6/2020, ancorché non firmata, veniva accettata verbalmente e CP_2
per facta concludentia dalla controparte;
-che aveva ricevuto la fattura azionata n.
9/2020 del 3/8/2020 per la merce consegnata e che tale fattura veniva contestata con pag. 3/16 mail del 31/8/2020; - che pressoché tutti i prodotti forniti da erano CP_2
sprovvisti della necessaria documentazione tecnica e presentavano vizi e difetti della cui riparazione si faceva provvisoriamente carico l'opponente; - che nei mesi successivi provvedeva a collocare sul mercato tutte le attrezzature di , CP_1 CP_2
detratta la propria provvigione nella misura convenuta del 6%, nonché tutti i costi relativi alle riparazioni dovute ai vizi e difetti presenti sui macchinari di cui si era fatta provvisoriamente carico, sicché versava a € 20.328,16 e Controparte_3
che tale somma doveva intendersi satisfattiva della pretesa creditizia;
che ad ogni modo non le era più stato possibile contattare essendosi questa resa CP_2
irreperibile, e ciò fino al 23/6/2021, quando aveva inviato un atto di CP_2
diffida e messa in mora per il pagamento della fattura poi azionata. Tutto ciò esposto,
instava per la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Si costituivano in giudizio i sig.ri i quali contestavano integralmente la Pt_1
ricostruzione dell'opponente esponendo: -che i macchinari non erano stati consegnati in conto vendita all'opponente ma compravenduti in blocco;
- che la fattura azionata non era mai stata contestata, anzi successivamente alla data di emissione della stessa,
l'opponente aveva effettuato quattro pagamenti di somme in conto su detta fattura e che per un pagamento aveva indicato espressamente quale causale del bonifico “vs fattura n.
9/2020”; -che non era mai stato firmato un mandato a vendere né vi era stata accettazione tacita della proposta. Contestavano poi l'esistenza di tutte le comunicazioni inviate dall'opponente, affermando di non aver mai ricevuto alcuna delle mail esibite dalla controparte. Eccepivano inoltre la decadenza e la prescrizione per la garanzia per i vizi dei beni compravenduti ex art. 1495 c.c. Rilevavano infine che, ammesso si fosse pag. 4/16 trattato di contratto estimatorio, avrebbe dovuto corrispondere il prezzo CP_1
integrale dei beni rivenduti, mentre l'opponente avrebbe arbitrariamente trattenuto spese per la riparazione di presunti vizi e difetti.
3. La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di testi.
4. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Veniva anzitutto accertata la carenza di legittimazione ad agire in capo ai sig. richiamate le pronunce rilevanti sul punto (in primis la Pt_1
pronuncia delle Sezioni Unite n. 6070/2013, secondo cui per il caso delle mere pretese o dei crediti incerti o illiquidi la mancata apposizione delle relative poste creditorie nel bilancio di liquidazione può ragionevolmente essere interpretata come tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa;
in secundis, la pronuncia n.
8521/2021, secondo cui non è sufficiente spendere la qualità di ex socio della società
cancellata per provare la titolarità o la contitolarità degli eventuali crediti residui della stessa, ma è necessario che il preteso avente causa della società dimostri di essersi reso assegnatario degli stessi all'esito della liquidazione, ovvero che il credito in questione gli sia stato ceduto nelle forme ordinarie della cessione di cui all'art. 1260 c.c.), rilevava il Giudice che nel caso di specie, nel ricorso per ingiunzione i convenuti opposti nulla avevano dedotto in ordine alle concrete modalità di liquidazione della società
antecedente alla sua cancellazione. Riteneva in ogni caso infondata la pretesa creditoria,
in quanto da un lato non era stata dimostrata la tesi secondo cui le parti avevano inteso concludere un contratto di compravendita in blocco delle attrezzatture vitivinicole, non essendo la fattura (peraltro contestata con mail del 31/8/2020) prova idonea a dimostrare la conclusione di un contratto di compravendita;
dall'altro che la tesi dell'opponente pag. 5/16 secondo cui era stato concluso per accettazione tacita un contratto di intermediazione nella riallocazione a terzi delle attrezzature aveva trovato plurimi riscontri. Infatti: -le mail e l'allegata bozza di contratto dimostravano che la disponibilità al ritiro dei macchinari da parte della società opponente era dichiaratamente finalizzata all'intermediazione, emergendo tale volontà dalla previsione di una “commissione” pari al 6% del valore dell'attrezzatura; il teste (trasportatore) aveva confermato di Tes_1
aver ritirato il materiale trattenendolo in proprio deposito e di aver ricevuto diverse chiamate dal sig. in cui questi chiedeva “se il materiale fosse stato CP_4
venduto o meno”; - vi era perfetta coincidenza tra prezzo di stima della pressa da 35
(€ 11.000,00) e la sommatoria tra l'importo del primo acconto, i costi Parte_4
documentati delle riparazioni necessarie e il pagamento del saldo (4.500,00 + 4.491,84
+ 2.008,16 = 11.000,00), pagamento accettato senza riserve dalla società CP_2
. Condannava quindi i convenuti opposti alla rifusione integrale delle spese di
[...]
lite.
Il giudizio di secondo grado
5. e hanno impugnato la predetta sentenza sulla base di Parte_1 Parte_2
seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo, impugnano la sentenza in punto di accertamento del difetto di prova della titolarità del credito azionato in via monitoria da parte dei medesimi.
Deducono che il credito monitorio costituiva un residuo attivo, con conseguente applicazione della regola della successione nella titolarità del credito in capo ai soci.
Affermano dunque che con la cancellazione della società dal registro delle imprese non doveva ritenersi automaticamente rinunciato il credito ed evidenziano l'assenza di pag. 6/16 ulteriori elementi da cui desumere la volontà remissoria.
5.2 Con il secondo motivo, censurano la pronuncia nella parte in cui è stato accertato il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la sussistenza tra le parti di un ordinario contratto di compravendita, evidenziando al riguardo: -che non è mai stato firmato un mandato a vendere in favore della né vi è stata Parte_5
un'accettazione tacita del destinatario;
- che, successivamente alla data di emissione della fattura n. 9/2020 l'odierna appellata ha eseguito quattro pagamenti di somme in conto su detta fattura;
- che nei pagamenti non ha mai fatto riferimento ad un CP_1
contratto di intermediazione;
- che nel pagamento effettuato il 10/11/2020 l'appellata ha indicato quale causale del bonifico “vs. fattura n. 9/2020”, sicché in loro tesi è da ritenersi dimostrata l'accettazione del documento fiscale da parte della debitrice e confermata la conclusione di un contratto di vendita.
5.3 Con il terzo motivo, rubricato “Sull'asserita contestazione della fattura n.
9/2020 da parte della Società appellata e sulla dedotta inverosimiglianza della
circostanza che la società agricola non ha mai “… ricevuto non una, ma una pluralità
di comunicazioni da parte della società opponente …””, deducono di aver ripetutamente contestato l'esistenza di tutte le comunicazioni email e via sms asseritamente inviate da controparte, riferendo di non averle mai ricevute e di averle disconosciute formalmente. RA in ogni caso che nell'ultimo pagamento effettuato dall'appellata è stata richiamata in causale la fattura azionata, sicché
quest'ultima non poteva ritenersi contestata.
5.4 Con il quarto motivo, rubricato “Omessa motivazione su un fatto decisivo della
domanda”, lamentano che il Giudice ha disatteso la richiesta formulata in via pag. 7/16 subordinata di applicazione dell'art. 1556 c.c. che, per l'ipotesi del contratto estimatorio, prevede la responsabilità del rivenditore dei prodotti che sono consegnati in conto vendita e che vengono danneggiati, distrutti o rubati presso i suoi locali, sicché
non avrebbe potuto trattenere le somme incassate per presunte spese per le CP_1
riparazioni dei mai provati vizi e difetti dei beni.
5.5 Con il quinto motivo, denunciano l'erroneità della sentenza per avere il Giudice
fondato la propria decisione su opinioni soggettivistiche e sul parametro della verosimiglianza o plausibilità della tesi propugnata dall'odierna appellata.
5.6 Con il sesto motivo, deducono che il Giudice ha immotivatamente attribuito valenza differente alle testimonianze rese da e , ritenendo Testimone_2 Parte_6
solo la prima inattendibile in considerazione del diretto coinvolgimento del teste nella vicenda, nonostante ricopra la carica di socio accomandante di Parte_6 CP_1
e sia il padre di . Controparte_1
5.7 Con il settimo motivo, contestano l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui avrebbero prestato acquiescenza alla consistente decurtazione del corrispettivo per la vendita di un macchinario (la pressa mod. 35), ribadendo sul punto di non Parte_7
aver ricevuto alcuna delle mail prodotte da controparte. Deducono inoltre che spettava a dimostrare l'esistenza di un pagamento con efficacia estintiva e che non è stata CP_1
dimostrata la sussistenza di vizi e difetti. In ogni caso, rilevano che la contestazione sui presunti vizi e difetti delle attrezzature è stata sollevata solamente nel giudizio di prime cure, sicché essa risulta tardiva e la relativa azione prescritta.
6. Si è costituita tempestivamente in giudizio la società Controparte_5
la quale, eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, ne ha
[...]
pag. 8/16 chiesto il rigetto integrale con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7. La causa, senza ulteriore istruttoria, veniva trattenuta in decisione dal Collegio
sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe all'esito dell'udienza cartolare dell' 01/12/2025, previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello è parzialmente meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della gravata sentenza, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
9. Anzitutto è da ritenersi fondato il primo motivo di gravame, dovendosi richiamare il principio affermato con recente pronuncia dalle Sezioni Unite secondo cui:
“L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese,
non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di
trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente
manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il
debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in
un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente
la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di
per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore
convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda
proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la
sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito” (cfr. Cass. civ. S.U. n.
19750/2025), che ha superato l'orientamento affermatosi nella giurisprudenza della
Cassazione, secondo cui per le mere pretese e i crediti incerti o illiquidi la mancata iscrizione nel bilancio della posta creditoria poteva integrare una presunzione di pag. 9/16 rinuncia tacita alla stessa, impendendone la trasmissione ai soci. Ebbene, in applicazione del suddetto principio, e ritenuta pacifica la qualità dei soci in capo agli odierni appellanti (vedasi la visura camerale prodotta da sub doc. 16), l'onere CP_1
di dimostrare l'estinzione del credito in forza della rinuncia allo stesso incombeva sull'odierna appellata, la quale da un lato nulla ha allegato per dimostrare l'altrui volontà remissoria, dall'altro ha invero riferito di aver ricevuto lettera di diffida e messa in mora in data 23 giugno 2021, due mesi dopo l'avvenuta cancellazione della società
dal registro delle imprese, dovendosi dunque escludere la sussistenza di alcuna volontà
da parte degli ex soci di rinunciare al preteso credito.
10. Passando dunque all'esame del merito, i motivi due, tre, cinque e sei, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, non meritano accoglimento, dovendosi confermare la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la tesi propugnata dall'odierna appellata secondo cui le parti hanno stipulato oralmente o per facta concludentia un contratto di mandato a vendere delle attrezzature vitivinicole, essendo pienamente condivisibile la valutazione del quadro probatorio raccolto nel corso del giudizio.
Infatti, così come rilevato nella sentenza impugnata, il ragionamento deve necessariamente prendere le mosse dalla considerazione per cui spettava agli odierni appellanti dimostrare la fonte negoziale del proprio credito;
inoltre, se questi ultimi non sono riusciti a provare la conclusione di un contratto di compravendita in blocco delle attrezzature vitivinicole, vista la totale assenza di riscontri probatori univoci a sostegno del loro assunto (avendo la fattura valore di mero indizio, come già osservato, e vista l'inconcludenza delle prove testimoniali rese sul punto), la qualificazione del negozio nei termini esposti da è risultata per contro suffragata da una serie di elementi, CP_1
pag. 10/16 quali:
- la proposta di contratto per procacciamento d'affari inviata via mail (sub doc. 3,
4 e 5 dall'appellata);
- la fattura emessa da prodotta sub doc. 6 e regolarmente saldata CP_2
(sub doc. 7) in cui è indicato il terzo destinatario finale del bene;
- il contenuto della mail del 30/08/2020 con cui, oltre a contestare la fattura azionata, comunicava “le difficoltà nel collocare la vendita della merce CP_1
da voi affidataci” e con cui veniva chiarito che “Rimaniamo in attesa di ricevere
chiarimenti e poter dare seguito al pagamento della da 35 , Pt_8 Parte_4
dopo che il cliente sarà soddisfatto dell'acquisto” (doc. 20);
- il pagamento -senza contestazioni- della somma complessiva di € 6.508,16 (doc.
10 e 11) per la pressa da 35 , il cui importo inizialmente stimato Parte_4
era pari a € 11.000,00, ridotto in forza dei costi di riparazione sostenuti e comunicati via mail (doc. 20);
- la testimonianza resa da che, dopo aver confermato di aver CP_4
consegnato i beni presso il sig. (responsabile del ritiro nonché del Tes_1
deposito di alcuni beni), ha riferito di aver “chiamato alcune volte per Tes_1
informarmi se i beni erano ancora in deposito da lui e ho smesso di contattarlo
quando mi ha detto di non avere più nulla”, comportamento che può
ragionevolmente spiegarsi solo sottintendendo la sussistenza di un mandato a vendere.
Occorre a questo punto precisare, con specifico riferimento al terzo motivo di impugnazione, che la valenza probatoria delle comunicazioni prodotte in giudizio da pag. 11/16 non può ritenersi inficiata dalla contestazione e dal disconoscimento delle mail CP_1
e degli sms opposti dagli appellanti, i quali si sono limitati ad affermare del tutto genericamente di non aver ricevuto alcuna delle comunicazioni prodotte in giudizio dalla controparte. Infatti, posto che non è stata dedotta la sussistenza di un errore nell'indirizzo mail di destinazione ( lo stesso indirizzo Email_1
che, peraltro, risulta tra i recapiti indicati nella fattura azionata prodotta sub doc. 2
dall'appellata) e che , oltre a depositare la copia delle mail, ha altresì prodotto CP_1
le stesse sub doc. 26 in formato “.msg”, era onere dei sig.ri puntualmente allegare i Pt_1
motivi per i quali non avrebbero ricevuto alcuna delle comunicazioni inviate da controparte. Anche nella giurisprudenza della Cassazione è stato recentemente chiarito che “Quanto alla ricezione delle comunicazioni a mezzo mail, si è più volte affermato
che il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a
negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione
della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo
nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato
regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento
della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam” (cfr. Cass. civ. n.
25131/2024). Circostanze che gli appellanti non hanno affatto allegato.
Alla luce delle evidenze richiamate, contraddistinte da precisione e univocità, non può
condurre a diverso convincimento l'assunto degli appellanti secondo cui l'esecuzione,
in data successiva all'emissione della fattura, di quattro pagamenti, l'ultimo dei quali recante uno specifico riferimento alla medesima nella causale del bonifico,
dimostrerebbe che tra le parti è intercorsa una compravendita, costituendo detti pag. 12/16 pagamenti fatto neutro.
11. Deve invece trovare accoglimento il settimo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno eccepito l'illegittimo trattenimento operato da delle somme CP_1
asseritamente sostenute per la riparazione dei vizi presenti sui macchinari, motivo che risulta fondato nei limiti in cui la denuncia dei presunti difetti e i relativi esborsi non sono stati documentati. Infatti, tra tutti i vizi e i correlati costi di riparazione elencati dall'odierna appellata già con l'atto di citazione in opposizione (“I costi di riparazione
sostenuti da , tutti debitamente documentati, possono così essere elencati: i) € CP_1
1.216,34 con riferimento alla pressa da 35 (doc.21); ii) € 3.275,50 Parte_4
sempre con riferimento alla pressa da 35 (doc. 22); iii) € 5.865,00 con Parte_4
riferimento al gruppo frigo (doc. 23); iv) € 1.200,00 con riferimento alla pompa con
tramoggia (si allega documentazione fotografica, quale doc. 24, riservandoci di
produrre eventuale documentazione sui costi dell'intervento in caso di contestazione);
v) circa € 8.000,00 con riferimento ad ulteriori danni all'intercapedine dei serbatoi hl
100+50, danno ad oggi non documentabile perché in via di riparazione, che ci
riserviamo di documentare in caso di contestazione di controparte. Ne consegue che
, ad oggi, ha sostenuto interventi per la riparazione dei vizi e difetti dei beni di CP_1
proprietà di per un importo complessivo pari ad € 19.556,84. Somma, CP_2
questa, che dovrà essere detratta da quanto preteso da .”, cfr. pag. 29 CP_2
dell'atto di citazione in opposizione, riproposto a pag. 45 della comparsa di costituzione in appello), solo quelli riferibili alla pressa sono stati effettivamente Parte_4
documentati (docc. 20, 21, 22, nonché docc. 10 e 11), non essendo i rimanenti vizi nemmeno denunciati, né vi è la prova del costo sostenuto, con la conseguenza che pag. 13/16 l'appellata dovrà essere condannata a versare quanto trattenuto a titolo di rimborso per le relative riparazioni.
Considerato che nei propri atti assertivi ha identificato il credito CP_1
complessivamente spettante a in € 44.603,00 (risultante dalla somma di CP_2
€ 39.950,00, ossia il prezzo delle merci al netto della provvigione per il mediatore, cui sono stati aggiunti gli importi di € 3.929,20 ed € 723,80 a titolo di IVA per i beni rivenduti in Italia) e posto che non risultano contestazioni specifiche su tale conteggio
(la questione dell'IVA era già stata anticipata da nella mail di contestazione CP_1
del 31/08/2020) e che a tale importo va detratta la somma di € 29.272,97 (risultante dalla sommatoria di: € 20.328,13 per pagamenti effettuati e pacificamente ricevuti;
€
4.453,00 quale costo del trasporto -non avendo gli appellanti dedotto alcunché al riguardo, né con l'atto di citazione nel presente giudizio né con la comparsa conclusionale, nonostante abbia evidenziato la necessità di decurtare tale voce CP_1
di costo da quanto eventualmente dovuto con la comparsa di costituzione e risposta-; €
4.491,84 per i costi di riparazione della pressa , siccome regolarmente Parte_4
documentati), va condannata al pagamento a favore degli appellanti della CP_1
somma pari ad € 15.330,03.
Deve infine osservarsi che i capitoli di prova formulati in sede di seconda memoria istruttoria in primo grado con cui l'appellata ha chiesto di dimostrare l'esistenza dei vizi e che sono stati ritenuti inammissibili dal Giudice non sono stati espressamente riproposti nel presente giudizio.
12. Va dunque accolto l'appello proposto nei termini su esposti.
13. In considerazione dell'esito del giudizio, si impone una valutazione complessiva pag. 14/16 delle spese dei due gradi di giudizio (Cass. Sez. 3, 19/12/2024, n. 33412, Rv. 673210 –
01), in base alla quale si ritiene, in forza del principio di soccombenza (v. Cass. Sez. U.,
31/10/2022, n. 32061, per cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza) di condannare parte appellata alla somma liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del
decisum (scaglione € 5.201,01-26.000,00), esclusa per la fase di appello la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
-in parziale accoglimento dell'appello principale, ed in riforma dell'impugnata sentenza,
condanna la parte appellata al Controparte_1
pagamento a favore delle parti appellanti e della Parte_1 Parte_2
somma di € 15.330,03;
-condanna parte appellata al pagamento a favore delle parti appellanti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, e per il presente grado in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge.
Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e pag. 15/16 gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 3/12/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 16/16