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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2411/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano, A.U. Parte_1
Rossano, Viale Margherita n. 59, presso lo studio dell'Avv. Simone Straface che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: titolo abilitante, inserimento in graduatoria.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e Dichiarare la nullità e/o annullabilità
della graduatoria per la classe di concorso A027 - Matematica e Fisica - della II Fascia
delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) per l'ambito Territoriale della
provincia di Cosenza, pubblicate in data 01/08/2022 con decreto dell'
[...]
- n. prot. m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO Controparte_3
UFFICIALE(U)008232 del 01.08.2022 e contestualmente delle graduatorie di istituto (III
1 FASCIA) da cui il ricorrente risultava escluso con effetto retroattivo al 01/08/2022 e
conseguentemente 2) Dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento della Graduatoria
della classe di concorso A027 GPS Cosenza con effetto retroattivo al 01/08/2022 con ogni
conseguenza circa la valutazione del servizio prestato a mezzo di interpello sulla classe di
Concorso A027 nell'anno scolastico 2023/2024 (allegato al ricorso introduttivo Doc. 3) da
intendersi valido al 100% possedendone al momento dell'espletamento del servizio valido
titolo di accesso …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso
per i motivi esposti nella presente memoria e, per l'effetto, rigettarlo, in ordine a quanto
richiesto; 2) Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio ex art. 152
bis disp att. c.p.c.…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in possesso di titolo di Laurea
in ingegneria civile unitamente ai 24 Cfu nelle discipline della psicologia dell'educazione,
pedagogia generale e sociale, antropologia culturale e metodologia didattica;
che, sulla base del D.M. 347/2017 e dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020, non aveva avuto la possibilità di inserimento nelle graduatorie per la classe di concorso A027 (matematica e fisica); che le previsioni normative che avevano determinato l'impossibilità di inserimento erano caratterizzate da illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza;
che aveva i titoli per l'inserimento nelle graduatorie. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto:
“… a. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della graduatoria per la classe di
concorso A027 - Matematica e Fisica - della II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (GPS) per l' , pubblicate in data Parte_2
01/08/2022, con decreto dell' Controparte_4
[... prot. m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO.UFFICIALE(U) 008232 del 01.08.2021 e,
contestualmente, delle Graduatorie d'Istituto (G.I.) della III Fascia per l'Ambito 2 Territoriale della provincia di Cosenza, da cui il ricorrente risulta escluso, nella parte in
cui comportano l'esclusione del ricorrente dalle GPS e dalle graduatorie di Istituto per la
classe di concorso A027 e conseguentemente ordinare l'inserimento del Prof. Parte_1
nella graduatoria per la classe di concorso A027 - Matematica e Fisica - della II
[...]
Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l'
[...]
, pubblicate in data 01/08/2022, con decreto dell Parte_2 [...]
- n. prot. m_pi. Controparte_5
AOOUSPMI.REGISTRO.UFFICIALE (U) 008232 del 01.08.2021 e, contestualmente, delle
Graduatorie d'Istituto (G.I.) della III Fascia per l'Ambito Territoriale della provincia di
Cosenza. b. Spese di lite vinte …”.
Ha presentato anche una istanza cautelare non compiutamente determinata, inammissibile e oggetto di rinuncia all'udienza del 19.9.2023 ed ha agito in giudizio anche, in maniera generica ed ancora inammissibile, nei confronti di tutti i docenti iscritti nelle GPS e nelle graduatorie di Istituto per la Provincia di Cosenza a.s. 2022-2023 e 2023-2024 (definiti controinteressati), dovendosi rilevare che, nei loro confronti, non è ravvisabile la legittimazione passiva, che potrebbe riconoscersi solo per la posizione dei soggetti per i quali la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza di una situazione giuridica complessa ma unitaria, mentre, nel caso in esame, non può dirsi sussistente un interesse giuridicamente valutabile a contraddire in ordine a tale domanda,
atteso che l'interesse degli altri docenti si configura, sostanzialmente, solo nei termini generici di avere meno competitori per l'assegnazione degli incarichi, non sussistendo un bene giuridico che essi perdono immediatamente in caso di accoglimento della domanda.
La parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare la legittimità dell'azione amministrativa e che la parte ricorrente non aveva presentato alcuna domanda di inserimento nelle graduatorie oggetto di causa per la classe A027. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
3 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'8.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Con ordinanza del 5.3.2025 si è sollevata questione di ammissibilità della domanda, sul rilievo per cui non risultava presentata domanda per la classe A027.
La parte ricorrente, nella memoria depositata il 19.3.2025, ha affermato la circostanza (non affermata prima, in particolare con le note scritte depositate il 23.1.2025), per cui dal 2024
era stato inserito nelle graduatorie per la classe A027 ed ha chiesto l'inserimento con effetto retroattivo, assumendo che il sistema non aveva permesso l'inserimento della domanda nel 2022. Ha quindi formulato le conclusioni sopra trascritte.
La domanda, nei termini in cui è stata formulata, è inammissibile, atteso che in assenza di domanda di inserimento nelle graduatorie, non può disporsi nei termini indicati dalla parte ricorrente sulla base della sola intenzione di presentare la domanda che si afferma.
L'eventuale impossibilità di presentazione della domanda in sede amministrativa avrebbe potuto, in tal senso, porsi a base di domanda di risarcimento dei danni (non formulata), non potendosi per converso disporre un inserimento in graduatoria in assenza di domanda.
Deve poi evidenziarsi che la parte ricorrente non afferma compiutamente, né appare prospettabile, alcun reale interesse all'inserimento in graduatoria con effetto retroattivo,
ribadendosi che non stata formulata domanda di risarcimento dei danni.
In ordine alle spese di lite, i profili di inammissibilità della domanda, anche in relazione all'istanza cautelare (inammissibile) formulata dalla parte, oltre che l'andamento complessivo del procedimento come indicato, non consentono forme di compensazione
4 delle stesse, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite ex art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 28.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2411/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano, A.U. Parte_1
Rossano, Viale Margherita n. 59, presso lo studio dell'Avv. Simone Straface che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: titolo abilitante, inserimento in graduatoria.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e Dichiarare la nullità e/o annullabilità
della graduatoria per la classe di concorso A027 - Matematica e Fisica - della II Fascia
delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) per l'ambito Territoriale della
provincia di Cosenza, pubblicate in data 01/08/2022 con decreto dell'
[...]
- n. prot. m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO Controparte_3
UFFICIALE(U)008232 del 01.08.2022 e contestualmente delle graduatorie di istituto (III
1 FASCIA) da cui il ricorrente risultava escluso con effetto retroattivo al 01/08/2022 e
conseguentemente 2) Dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento della Graduatoria
della classe di concorso A027 GPS Cosenza con effetto retroattivo al 01/08/2022 con ogni
conseguenza circa la valutazione del servizio prestato a mezzo di interpello sulla classe di
Concorso A027 nell'anno scolastico 2023/2024 (allegato al ricorso introduttivo Doc. 3) da
intendersi valido al 100% possedendone al momento dell'espletamento del servizio valido
titolo di accesso …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso
per i motivi esposti nella presente memoria e, per l'effetto, rigettarlo, in ordine a quanto
richiesto; 2) Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio ex art. 152
bis disp att. c.p.c.…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in possesso di titolo di Laurea
in ingegneria civile unitamente ai 24 Cfu nelle discipline della psicologia dell'educazione,
pedagogia generale e sociale, antropologia culturale e metodologia didattica;
che, sulla base del D.M. 347/2017 e dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020, non aveva avuto la possibilità di inserimento nelle graduatorie per la classe di concorso A027 (matematica e fisica); che le previsioni normative che avevano determinato l'impossibilità di inserimento erano caratterizzate da illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza;
che aveva i titoli per l'inserimento nelle graduatorie. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto:
“… a. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della graduatoria per la classe di
concorso A027 - Matematica e Fisica - della II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (GPS) per l' , pubblicate in data Parte_2
01/08/2022, con decreto dell' Controparte_4
[... prot. m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO.UFFICIALE(U) 008232 del 01.08.2021 e,
contestualmente, delle Graduatorie d'Istituto (G.I.) della III Fascia per l'Ambito 2 Territoriale della provincia di Cosenza, da cui il ricorrente risulta escluso, nella parte in
cui comportano l'esclusione del ricorrente dalle GPS e dalle graduatorie di Istituto per la
classe di concorso A027 e conseguentemente ordinare l'inserimento del Prof. Parte_1
nella graduatoria per la classe di concorso A027 - Matematica e Fisica - della II
[...]
Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l'
[...]
, pubblicate in data 01/08/2022, con decreto dell Parte_2 [...]
- n. prot. m_pi. Controparte_5
AOOUSPMI.REGISTRO.UFFICIALE (U) 008232 del 01.08.2021 e, contestualmente, delle
Graduatorie d'Istituto (G.I.) della III Fascia per l'Ambito Territoriale della provincia di
Cosenza. b. Spese di lite vinte …”.
Ha presentato anche una istanza cautelare non compiutamente determinata, inammissibile e oggetto di rinuncia all'udienza del 19.9.2023 ed ha agito in giudizio anche, in maniera generica ed ancora inammissibile, nei confronti di tutti i docenti iscritti nelle GPS e nelle graduatorie di Istituto per la Provincia di Cosenza a.s. 2022-2023 e 2023-2024 (definiti controinteressati), dovendosi rilevare che, nei loro confronti, non è ravvisabile la legittimazione passiva, che potrebbe riconoscersi solo per la posizione dei soggetti per i quali la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza di una situazione giuridica complessa ma unitaria, mentre, nel caso in esame, non può dirsi sussistente un interesse giuridicamente valutabile a contraddire in ordine a tale domanda,
atteso che l'interesse degli altri docenti si configura, sostanzialmente, solo nei termini generici di avere meno competitori per l'assegnazione degli incarichi, non sussistendo un bene giuridico che essi perdono immediatamente in caso di accoglimento della domanda.
La parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare la legittimità dell'azione amministrativa e che la parte ricorrente non aveva presentato alcuna domanda di inserimento nelle graduatorie oggetto di causa per la classe A027. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
3 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'8.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Con ordinanza del 5.3.2025 si è sollevata questione di ammissibilità della domanda, sul rilievo per cui non risultava presentata domanda per la classe A027.
La parte ricorrente, nella memoria depositata il 19.3.2025, ha affermato la circostanza (non affermata prima, in particolare con le note scritte depositate il 23.1.2025), per cui dal 2024
era stato inserito nelle graduatorie per la classe A027 ed ha chiesto l'inserimento con effetto retroattivo, assumendo che il sistema non aveva permesso l'inserimento della domanda nel 2022. Ha quindi formulato le conclusioni sopra trascritte.
La domanda, nei termini in cui è stata formulata, è inammissibile, atteso che in assenza di domanda di inserimento nelle graduatorie, non può disporsi nei termini indicati dalla parte ricorrente sulla base della sola intenzione di presentare la domanda che si afferma.
L'eventuale impossibilità di presentazione della domanda in sede amministrativa avrebbe potuto, in tal senso, porsi a base di domanda di risarcimento dei danni (non formulata), non potendosi per converso disporre un inserimento in graduatoria in assenza di domanda.
Deve poi evidenziarsi che la parte ricorrente non afferma compiutamente, né appare prospettabile, alcun reale interesse all'inserimento in graduatoria con effetto retroattivo,
ribadendosi che non stata formulata domanda di risarcimento dei danni.
In ordine alle spese di lite, i profili di inammissibilità della domanda, anche in relazione all'istanza cautelare (inammissibile) formulata dalla parte, oltre che l'andamento complessivo del procedimento come indicato, non consentono forme di compensazione
4 delle stesse, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite ex art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 28.4.2025
IL GIUDICE
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