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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3195/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16632/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250023445515 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3271/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, notificato all' AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE e alla Regione Campania,
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la cartella esattoriale, in epigrafe indicata, relativa a tassa automobilistica anno 2020 dell'importo di € 345,81, chiedendo l'annullamento per i motivi esposti nel ricorso.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni relative al merito della pretesa e all'omessa notifica dell'avviso di accertamento di competenza dell'ente impositore.
Non si è costituita in giudizio la Regione Campania.
Con ordinanza del 26-11-2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione avanzata dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'ente impositore , ritualmente convenuto in giudizio, non ha documentato, come era in suo onere, la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo.
Ciò posto, deve affermarsi la prescrizione del credito oggetto di riscossione, per il decorso del termine triennale .
In tema di bollo auto, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86). In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo di accertamento seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte, infatti, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo;
in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale.
Ne consegue che al momento della notifica della cartella di pagamento il termine di prescrizione era già decorso, trattandosi di tassa automobilistica riferita al 2020, non risultando precedenti atti interruttivi. Il ricorso va pertanto accolto.
Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16632/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250023445515 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3271/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, notificato all' AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE e alla Regione Campania,
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la cartella esattoriale, in epigrafe indicata, relativa a tassa automobilistica anno 2020 dell'importo di € 345,81, chiedendo l'annullamento per i motivi esposti nel ricorso.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni relative al merito della pretesa e all'omessa notifica dell'avviso di accertamento di competenza dell'ente impositore.
Non si è costituita in giudizio la Regione Campania.
Con ordinanza del 26-11-2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione avanzata dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'ente impositore , ritualmente convenuto in giudizio, non ha documentato, come era in suo onere, la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo.
Ciò posto, deve affermarsi la prescrizione del credito oggetto di riscossione, per il decorso del termine triennale .
In tema di bollo auto, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86). In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo di accertamento seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte, infatti, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo;
in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale.
Ne consegue che al momento della notifica della cartella di pagamento il termine di prescrizione era già decorso, trattandosi di tassa automobilistica riferita al 2020, non risultando precedenti atti interruttivi. Il ricorso va pertanto accolto.
Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.