Art. 1. 1. L' articolo 7 della legge 19 marzo 1980, n. 80 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.
2. La ditta interessata e' tenuta a dare comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, dell'effettuazione di vendite di fine stagione o saldi, indicando la data di inizio e la durata".
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 80/1980 reca: "Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione".
"Art. 7. - 1. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.
2. La ditta interessata e' tenuta a dare comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, dell'effettuazione di vendite di fine stagione o saldi, indicando la data di inizio e la durata".
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 80/1980 reca: "Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione".