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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/01/2024, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 888/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: Separazione giudiziale e promossa
D A
, residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. GIORGI FEDERICA per procura in atti
- RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...] CP_1
c.f. C.F._2 avv. ALBERGHI JACOPO per procura in atti - CONVENUTO -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data 17.5.2022 in calce al decreto di fissazione di udienza di comparizione dei
1 coniugi dinanzi al Giudice delegato a tenere udienza presidenziale e in data
7.7.2022 in calce all'ordinanza presidenziale sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti all'udienza del 21/12/2023 :
PER LA RICORRENTE :
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori tutti come per CP_1 legge.”
PER IL CONVENUTO: come in comparsa di costituzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver contratto matrimonio con rito civile con Parte_1 in data 13/05/1989 in Carrara (atto trascritto nel registro degli Atti di CP_1
Matrimonio dello Stato civile del Comune di Carrara al n.12 anno 1989 parte I) e di aver avuto tre figli, ad oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto dichiararsi la separazione coniugale essendo venuta meno la comunione materiale spirituale tra coniugi per causa imputabile al marito, oggetto di specifica domanda di addebito.
All'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale si è presentato personalmente il convenuto il quale ha dichiarato di non avere alcuna pretesa economica nei confronti della ricorrente e di non opporsi alla declaratoria di separazione.
Non potendosi definire il giudizio in sede presidenziale, attesa la mancata assistenza tecnica del convenuto, la causa è quindi proseguita dinanzi al G.I. previa declaratoria
2 di contumacia del e senza necessità di assunzione di provvedimenti CP_1 provvisori ed urgenti, in quanto non richiesti.
All'udienza fissata per decidere sull'ammissione delle prove si è costituito
[...]
senza assumere conclusioni specifiche, ma limitandosi a contestare tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto.
Espletate le prove orali richieste dalla ricorrente, all'udienza del 21.12.2023 la causa
è stata trattenuta in decisione dal G.I. con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in epigrafe e dandosi atto della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta
Va infatti al riguardo rilevato che ai sensi dell'art 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
In particolare, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza può derivare non solo da un effettivo clima di conflittualità tra i coniugi, ovvero da incompatibilità di carattere, ma altresì da una situazione di disaffezione, distacco spirituale e incapacità – sopravvenuta o meno - a vivere sotto lo stesso tetto con il coniuge, anche per motivi attinenti alla sfera personale ed affettiva di uno solo di essi, purchè oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, cioè verificabile in base ai fatti obiettivi emersi (ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità - così tra le altre Cass. sez I sent. n. 9713 del 29.4.2015)
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalla ricorrente, comprovati dai testi escussi e dati per non contestati dal convenuto costituitosi tardivamente, sono chiaramente rivelatori non solo dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ma anche della responsabilità esclusiva del nel fallimento dell'unione coniugale. CP_1
Per principio giurisprudenziale assolutamente pacifico, la dichiarazione di addebito
3 della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, pertanto in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito.
Nel caso di specie la ricorrente ha comprovato i fatti che costituiscono palese violazione da parte del degli obblighi matrimoniali;
fatti che, giova rilevare, CP_1 sono stati dati per pacifici da parte convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dalle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria si rileva infatti che il CP_1 dedito ad abuso pressochè quotidiano di sostanze alcoliche, più volte, nel corso della lunga vita matrimoniale, ha inveito verbalmente contro la moglie e in alcuni casi l'ha aggredita fisicamente procurandole lesioni.
Tali fatti hanno reso necessario l'intervento dei Carabinieri che lo hanno allontanato da casa, hanno motivato la ricorrente a rivolgersi al Centro Antiviolenza ed a presentare denuncia penale nei confronti del marito ed hanno comportato l'adozione, in sede civile, di ordine di allontanamento ex art. 342 ter c.c. in data 7.4.2022, a carico del poi revocato su rinuncia della stessa ricorrente, attesa CP_1
l'applicazione di misura interdittiva in sede penale (cfr. copia decreto e verbale d'udienza in atti).
Va richiamata al riguardo la pronuncia della Suprema Corte sez.
6-1 ord. 7388 del
22.3.2017: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini
4 dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.” (cfr. anche più di recente
Cass. sez. I ord. n. 31351 del 24.10.2022)
Ne discende che merita pieno accoglimento la domanda di separazione giudiziale tra i coniugi con addebito di responsabilità al marito, la cui condotta ha reso obbiettivamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua della tab. 2 del
D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore indeterminato della controversia e della modesta attività processuale resasi necessaria, dandosi atto che la ricorrente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 888/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto:
Separazione giudiziale così provvede:
DICHIARA la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1 con addebito di responsabilità a CP_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali a favore dell'Erario CP_1 liquidate in € 3808,00 per compenso professionale oltre accessori di legge
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile competente per territorio di procedere alle prescritte annotazioni ed incombenze di legge e per ogni altro adempimento
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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