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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10454 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13663 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente per oggetto: domande accessorie alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata in data 29.10.2024 (sentenza n. 5933), riservata in decisione all'udienza del 14.10.2025, previa concessione di termini ex art. 473 bis n. 28 cpc all'udienza dell'8.5.2025
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Daniela Tuccillo
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Rosa Di Caprio
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.06.2023, la sig.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il sig. in Napoli, il 02.02.1991, dal quale sono nati i figli Controparte_1
(21.10.1992), (21.11.1997) e (09.09.2026) – adiva il Tribunale di Per_1 Persona_2 Per_3 Napoli al fine di chiedere ed ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso del figlio minore la contribuzione del al pagamento del canone di Per_3 CP_1 locazione dell'immobile ove risiede e delle relative utenze, la corresponsione di un assegno divorzile nella misura di € 600,00, la corresponsione in favore del figlio minore ed a carico del di Per_3 CP_1 un assegno a titolo di contributo al mantenimento di € 1.200,00, oltre al 100 % delle spese straordinarie, nonché la corresponsione a carico del ed in favore del figlio maggiorenne ma CP_1 Persona_2 non autonomo, di un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari ad € 1.200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. In particolare, la esponeva che, con decreto n. 1029/2022, il Tribunale di Napoli omologava la Pt_1 separazione consensuale con la quale i coniugi avevano pattuito l'affidamento condiviso del figlio minore il pagamento a carico del del canone di locazione della casa coniugale assegnata in uso Per_3 CP_1 alla con i figli sino alla concorrenza massima di € 650,00, cui aggiungere le correlate spese, Pt_1 l'uso in capo alla dell'auto familiare, la corresponsione a carico del e quale contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento del minore dell'assegno di € 500,00. Per_3 Ciò posto, parte ricorrente – decorso il termine previsto dalla legge sul divorzio e non essendo mai stata ricostruita l'affectio coniugalis - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, premesso di non aver mai lavorato ma di aver contribuito al menage familiare, chiedeva la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile di € 600,00, essendo stata percettrice unicamente di una pensione di invalidità. Deduceva, invece, con riferimento alla condizione economica del , che questi, in quanto libero CP_1 professionista, rappresentante e capo area nel settore alimentare e dolciario, avrebbe un'importante capacità reddituale. Inoltre, la evidenziando l'incremento delle spese sostenute per il figlio minore, e Pt_1 Per_3 quantificandole in € 4.070,00 per il solo mese di maggio 2023, chiedeva l'aumento, ad € 1.200,00, dell'assegno di mantenimento in favore del minore ed a carico del . CP_1 Ancora, rilevato che il figlio pur maggiorenne, non sarebbe ancora autosufficiente, Persona_2 chiedeva di stabilire – a modifica delle condizioni di cui alla separazione – un contributo al mantenimento in favore dello stesso di un importo pari ad € 1.200,00.
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Ciò anche a mente della circostanza per cui il figlio non percepirebbe i frutti Persona_2 dell'immobile allo stesso intestato e sito in Napoli, alla Via Nino Bixio n. 66, perché il relativo canone di locazione sarebbe corrisposto direttamente al . CP_1 Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il resistente che, non opponendosi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva il rigetto delle avverse domande. In particolare, il deduceva l'incremento del patrimonio della a fronte dell'ingente CP_1 Pt_1 eredità (asseritamente ammontante ad € 228.291,00) ricevuta dalla stessa in seguito alla morte del padre;
dunque, chiedeva il rigetto della domanda volta ad ottenere la corresponsione Persona_4 dell'assegno divorzile stante la carenza dei relativi presupposti. Inoltre, il resistente riferiva che il figlio quasi maggiorenne, vivrebbe stabilmente con il padre Per_3 che curerebbe direttamente le esigenze dello stesso;
chiedeva, pertanto, la revoca dell'assegno destinato al contributo al mantenimento del figlio nonché di disporre la collocazione prevalente dello stesso Per_3 presso il padre, con conseguente corresponsione, a carico della e quale contributo al Pt_1 mantenimento di di un assegno mensile di € 500,00. Solo in via subordinata, chiedeva la Per_3 riduzione dell'assegno di mantenimento a suo carico e disposto a favore del minore. Infine, evidenziata l'indipendenza economica del figlio chiedeva il rigetto della Persona_2 domanda volta ad ottenere la corresponsione, quale contributo al mantenimento, di un assegno a favore di
Chiedeva, in via ulteriore, di revocare l'obbligazione di pagamento del contributo Persona_2 locativo e delle spese relative all'immobile ove risiede la sito in Napoli, alla Via Nicolardi n. Pt_1 145.
All'udienza del 28.11.2023 comparivano personalmente le parti. In tale occasione, la ricorrente dichiarava: “ADR non sono disponibile alla proposta di Pt_1 ricevere solo l'assegno per e non per;
non posso rinunciare all'assegno divorzile né al Per_3 Per_2 contributo per la casa coniugale in locazione. vive con me, ha 17 anni e sarà maggiorenne a Per_3 settembre prossimo. Mi ha chiesto che vuole andare a vivere con il padre;
anche vive con me. Per_2 Per il momento sta con me, ma di recente mi ha detto che vuole trasferirsi. Da giugno scorso mio marito non paga più le utenze come era stato previsto in omologa né le spese condominiali;
ha ripreso anche la vettura ed io sono rimasta senza macchina. Ho dovuto comprarla.”.
Il resistente dichiarava: “ADR: la mia proposta di assegno di 500 euro per e del 100% CP_1 Per_3 delle spese per mio figlio resta ferma;
posso continuare a contribuire nella misura di € 650,00 per la casa dove vive con la madre, ma non posso sostenere il mantenimento di che è Per_3 Per_2 autonomo;
anzi, devo dire che percepisce 900 euro lorde dal fitto di un locale commerciale che Per_2 ho intestato a lui, ma continuo a sostenerlo;
gli do circa 400,00-500 euro al mese. Anzi, preciso che non glieli do tutti i mesi ma solo sporadicamente. Non pago più le utenze della casa coniugale da giugno scorso perché mia moglie non sostiene le spese straordinarie per mi ha detto che vuole Per_3 Per_3 venire a vivere da me.”.
Il Giudice, ritenuto necessario l'ascolto del minore fissava a tal fine l'udienza del 21.12.2023. Per_3 Alla detta udienza il minore, mostratosi consapevole e sicuro, dichiarava: “Frequento l'istituto Siani indirizzo ragioneria, dopo il liceo vorrei fare il nutrizionista quindi intraprendere gli studi di biologia, mi piacerebbe anche fare il fisioterapista. Compirò 18 anni il 9 settembre. Mi sento sereno ad essere qui, non sono stato condizionato da nessuno. Io preferirei andare a vivere con papà, riguardo a non Per_2 so dire con chi dei genitori voglia stare. La mia decisione di vivere con papà non è stata ancora attuata ma ho intenzione di fare questo cambiamento. Con mia madre non mi trovo bene, ci sono incompatibilità di carattere tra noi, spesso mi sono sentito frustrato dall'atteggiamento di mia madre la quale spesso è dura con me. Le abitazioni dei miei genitori distano circa 15/20 minuti a piedi, mamma vive in Via Nicolardi, papà a Via degli Aranci. Io continuerò a vedere anche quando andrò da mio padre, Per_2
conosce questa mia decisione e l'ha accettata;
anzi preciso che non sono stato molto preciso Per_2 con lui su questa mia decisione ma lui stesso mi ha più volte fatto capire che non avrebbe nulla in contrario e che forse per me sarebbe meglio allontanarmi un po'. Io quando vivo da mio padre sto meglio, vivo in modo migliore, con lui non ho problemi o complicazioni anche di carattere pratico. Preferisco in questo momento della mia vita, per il mio equilibrio e per le mie scelte future ritrovare un po' la serenità che mi sembra di aver perso. Non ho nulla contro mia madre però vorrei che lei ricordasse anche che le sono sempre stato vicino quando ha avuto bisogno di me e qualche volta mi sono privato di qualche uscita con i miei amici per non lasciarla sola. Mio padre ha una compagna ma a quanto io ne sappia non convivono in modo stabile, io non ho problemi con la compagna di papà, lei ha anche una figlia. Voglio chiedere al Giudice se il mio ascolto previsto per oggi sia stato chiesto esclusivamente da mio padre o se abbia deciso il Giudice. Prendo atto che la decisione è stata del
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Giudice il quale mi ha spiegato che quando si tratta di minori ultradodicenni è obbligatorio l'ascolto. Chiedo al Giudice che, circa la determinazione delle visite con mia madre, io sia libero di determinarmi in base alle mie esigenze di studio e personali sia durante la settimana che nei periodi festivi.”
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 09.01.2024, il Giudice così disponeva: “conferma le statuizioni di cui all'omologa della separazione riguardo alla assegnazione della casa coniugale a
ed ai costi a carico di per utenze e condominio, come in parte motiva;
Parte_1 Controparte_1 autorizza a trasferirsi presso il padre, con visite libere della madre, e revoca, a far data dal suo Per_3 trasferimento presso il padre, l'obbligo di mantenimento a carico del padre, che resta fermo, fino al suddetto trasferimento, nella misura indicata in parte motiva;
rigetta la domanda di assegno divorzile;
rigetta la domanda di mantenimento per il figlio ”. Persona_2
La suddetta ordinanza veniva confermata in sede di reclamo dalla Corte d'Appello.
Con ordinanza del 04.04.2024, preso atto della proposta domanda sullo status, il Giudice rimetteva la causa al Collegio ai fini della pronuncia con sentenza non definitiva sullo status.
Con sentenza n. 5933/2024 pubblicata in data 10.06.2024, il Collegio pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo innanzi al GI.
Ciò posto, occorre soffermarsi unicamente sulla domanda proposta da parte ricorrente e volta ad ottenere l'assegno divorzile. Invero, letta l'istanza depositata in data 30.09.2024 ove parte ricorrente evidenziava “superata la questione circa lo status dei coniugi per il quale è già stata emessa sentenza parziale di divorzio la n. 5933/2024 - pubblicata in data 10.06.2024, superata la questione del mantenimento del figlio Per_3 (oramai anche maggiorenne) che si è trasferito presso la casa del padre, superata la questione del versamento in favore della ricorrente del canone di locazione dell'immobile locato in Napoli e delle utenze alla stessa non più dovute da quando sia il figlio che il figlio si sono Per_3 Persona_2 entrambi trasferiti presso l'abitazione del padre, e che quindi la ricorrente si è trasferita nell'immobile di sua proprietà sito nel “Comune di Castelvolturno” in provincia di Caserta, abitazione già destinata quale casa vacanza della stessa e della famiglia, resta da decidere sulla domanda dell'assegno in suo favore”, nonché le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 04.03.2025 ove parte ricorrente così concludeva: “IN VIA PRINCIPALE: 1)Accertare e stabilire in favore della Sig.ra
[...]
il diritto della stessa a percepire un assegno divorzile dell'importo di Euro 600,00= mensili da Pt_1 porsi a carico del Sig. . IN VIA SUBORDINATA: 2) Accertare e stabilire in favore della Controparte_1 Sig.ra il diritto della stessa a percepire un assegno divorzile per un importo che il Parte_1 Tribunale riterrà opportuno da porsi a carico del Sig. ; 3) Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze di giudizio con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario”, devono ritenersi rinunciate le domande accessorie ulteriori a quella relativa alla corresponsione dell'assegno di divorzio.
Ebbene, quanto all'assegno divorzile, la ricorrente asseriva di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio, di essere disoccupata e di non essere più percettrice della pensione di invalidità, essendole stato revocato l'assegno perché decorsi tre anni dalla patologia che ne giustificava il riconoscimento;
asseriva, altresì, che le somme ricevute in eredità in seguito alla morte del padre sarebbero state in gran parte utilizzate durante il matrimonio, nonché direttamente da parte del che avrebbe avuto CP_1 l'accesso ai conti correnti bancari della moglie. Con riferimento alla condizione economica del , la ricorrente evidenziava che questi, come si CP_1 evincerebbe dall'archivio della “Camera di Commercio” alla data del 27/10/2023 prodotto in atti, sarebbe titolare di almeno una carica in n. 4 Società, sarebbe amministratore di n. 2 Società, ed avrebbe ricoperto nel passato almeno una carica in altre n. 7 Società. Infine, dichiarava che, in quanto libero professionista, disporrebbe di ingenti somme di denaro;
somme che giustificherebbero l'elevato tenore di vita asseritamente vissuto dalla famiglia in costanza di matrimonio. Dunque, pur non avendo pattuito alcuna somma a titolo di mantenimento per sé nell'omologa dei patti di separazione del 2022, chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile di € 650,00 mensili, valutando sussistenti i presupposti. Dal canto suo il resistente deduceva l'assenza dei presupposti fondanti il riconoscimento di un assegno divorzile.
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In particolare, evidenziava l'inesistenza di qualsivoglia squilibrio patrimoniale fra i coniugi a fronte dell'incremento che i redditi della avrebbero subito in seguito alla consistente eredità ricevuta Pt_1 dalla stessa. Più precisamente, parte resistente chiariva che la sarebbe attualmente proprietaria di n. 2 Pt_1 terreni, n. 4 fabbricati di cui 3 abitazioni di tipo civile (categoria catastale A2) ed un immobile di pertinenza (cfr. quadro EC – Attivo ereditario catasto fabbricati); il tutto per un valore immobiliare pari ad € 104.844,00, cui doversi aggiungere l'ammontare dei conti correnti del de cuius, con un attivo di € 123.448,00. In via ulteriore, il evidenziava che nel mese di agosto 2022 parte ricorrente avrebbe venduto uno CP_1 degli immobili in Castel Volturno, precisamente il fabbricato con particella 1476: la compravendita veniva trascritta in data 3/10/2022 presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta (Registro particolare 28994 – Registro generale 36557; Repertorio 8195/5872 del 22/09/2022) (cfr. All. n.
3 - Ispezione telematica del 25/07/2023).
È evidente che, nel caso di specie, è contestato l'an dell'assegno divorzile. Dunque, ai fini che occupano, occorre delineare i criteri da applicare per stabilire se sia dovuto l'assegno ed eventualmente in quale misura.
Orbene, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale;
b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di "somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio. Tale norma deve essere letta a mente del dictum delle Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 che ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ed ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione compensativa e perequativa ed in pari misura assistenziale e che, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Il legislatore, cioè, impone di accertare, preliminarmente, la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, al fine di verificare, da un lato, la capacità del singolo di provvedere alle proprie esigenze e,
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dall'altro, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire in evidenza già il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, nonché il profilo compensativo dell'assegno laddove si rinvenga una situazione di squilibrio economico tra le parti eziologicamente connesso al matrimonio ed alle dinamiche interne dello stesso (si deve, infatti, indagare la causa dello squilibrio). Possono, invero, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Invero, la funzione compensativa dell'assegno divorzile non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge, senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23). Dunque, l'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/07/2025, n.18693). Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in
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funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. È evidente, quindi, che la comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge. Ciò in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall"ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2025, n.18544). Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, dunque, si reputa di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. Ove poi non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell"ex coniuge richiedente, ovvero non vi siano gli elementi per poter procedere al rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614). Si impone, dunque, in tale eventualità il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell"ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/06/2025, n.15986).
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche e dei principi ivi enucleati cui il Collegio intende uniformarsi, occorre soffermarsi sulla situazione reddituale delle parti al fine di verificare la ricorrenza del presupposto prima compensativo e poi assistenziale dell'assegno divorzile. Ebbene, all'uopo parte ricorrente ha depositato una dichiarazione reddituale relativa al periodo d'imposta
2020 che, tuttavia, non è intellegibile. Ha allegato, altresì, la dichiarazione di successione apertasi al decesso del padre nel Persona_4
2021 nonché estratti conto relativi al periodo compreso tra il 2020 ed il 2023. Dalla suddetta documentazione si evince che la Pt_1
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- È divenuta proprietaria, in seguito alla successione, di n. 2 terreni agricoli in località Castel Volturno nonché di n. 4 immobili (di cui 3 che compongono un unico fabbricato identificati al foglio 49, particella 1476 subb. 1,2 e 3) sempre in località Castel Volturno;
- Ha ricevuto in successione un'ingente somma di denaro pari a circa € 120.000,00;
- Ha venduto uno dei fabbricati di Castel Volturno e, dunque, ha percepito il corrispettivo in denaro (asseritamente ammontante ad € 30.000,00). Difatti, ad oggi, è proprietaria di n. 2 terreni siti in castel Volturno e dell'immobile, sempre sito in castel Volturno, ed identificato al foglio 49 particella 145 (cfr. visure del 17.05.2023, all. produzione parte ricorrente);
- È titolare di conto corrente presso l'istituto di credito Intesa San Paolo, caratterizzato da un saldo attivo variabile a seconda dei periodi di riferimento. In particolare, dal 2020 al 2022 il saldo disponibile è sempre stato di circa € 10.000,00 mensili, raggiungendo l'incremento massimo nel 2021 con un saldo disponibile di € 72.838,08.
- È titolare di un conto Arancio ING Bank, caratterizzato da investimenti dei relativi fondi, con correlata rendita periodica (compresa tra i 90 ed i 120 euro).
Ciò posto con riferimento alla situazione patrimoniale della occorre soffermarsi su quella del Pt_1
. CP_1 Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che il è titolare – seppur con percentuali differenti CP_1
– di partecipazioni in diverse società che rappresenterebbero la sua principale fonte di reddito. Più precisamente, dalla dichiarazione del 2020 (relativa all'anno di imposta del 2019) si evince che questi ha percepito un reddito annuo pari ad € 241.701,00, dalla dichiarazione del 2021 (relativa all'anno di imposta 2020) si evincono introiti di circa € 209.493,00 e dalla dichiarazione dei redditi del 2022 (relativa all'anno di imposta 2021) si evincono redditi pari ad € 170.163,00. Ancora, dalle dichiarazioni in atti si rileva che il è titolare altresì di redditi fondiari per un CP_1 ammontare di circa €3.150,00 annui.
Orbene, a mente della documentazione come esaminata ed in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, deve evidenziarsi, in primo luogo, che il matrimonio dei coniugi
– è durato 31 anni, nel corso dei quali la moglie non ha mai lavorato;
circostanza Pt_1 CP_1 questa che deve darsi per pacifica in quanto giammai contestata da parte resistente. Tuttavia, non vi è alcun elemento dal quale poter desumere la sussistenza del nesso eziologico tra il mancato esercizio di qualsivoglia attività lavorativa della e la dedizione della stessa al menage Pt_1 familiare (non veniva, difatti, articolato alcun capo di prova al riguardo). Non è possibile, cioè, procedere al rigoroso – ed indefettibile - accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. Dunque, deve escludersi che vi siano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile nella sua componente compensativa. Occorre, quindi, verificare se sussistono i presupposti per riconoscere in favore della ed a Pt_1 carico del l'assegno divorzile nella sua componente assistenziale. CP_1 All'uopo, come anticipato, rileva la situazione patrimoniale – reddituale del richiedente, il quale deve versare in una situazione tale da non aver i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e da essere oggettivamente impossibilitato a procurarseli. Il richiedente, cioè, deve versare in un'effettiva e concreta non autosufficienza economica, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento. Ebbene, è emerso dalla documentazione che la ha una situazione patrimoniale favorevole: è Pt_1 titolare di fabbricati ed immobili ricevuti in eredità che, in ogni caso, posso essere fonte di reddito ma che, allo stato, non risultano esserlo. A ciò si aggiunga che la è titolare di conti correnti con un Pt_1 saldo disponibile di circa € 10.000,00 e che dai movimenti che emergono dagli stessi non si evincono guadagni regolari della stessa, né da attività lavorativa né da eventuali canoni di locazione. Dunque, la allo stato degli atti, sebbene non percepisca alcun reddito, è stata beneficiata Pt_1 dell'eredità paterna che ben può mettere a frutto. Non sono emersi, inoltre, elementi nuovi, in fase istruttoria, rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori assunti dalla scrivente (confermati dalla Corte d'Appello) tali da potersi ritenere sussistente il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile, né in relazione in relazione alla sua componente assistenziale che a quella compensativa.
In ordine alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio impone, ex art. 91 c.p.c., la condanna della soccombente alla refusione delle spese di lite in favore del;
spese che Parte_1 Controparte_1 si liquidano come da dispositivo in forza dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 – come modificato dal DM 147/2022 - e per l'attività difensiva espletata in relazione a quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria
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e decisoria) sulla base dei criteri medi, decurtate del 50% stante la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dalla ricorrente Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali;
Parte_1 Controparte_1 spese che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso spese generali come per legge, da attribuirsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13663 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente per oggetto: domande accessorie alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata in data 29.10.2024 (sentenza n. 5933), riservata in decisione all'udienza del 14.10.2025, previa concessione di termini ex art. 473 bis n. 28 cpc all'udienza dell'8.5.2025
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Daniela Tuccillo
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Rosa Di Caprio
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.06.2023, la sig.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il sig. in Napoli, il 02.02.1991, dal quale sono nati i figli Controparte_1
(21.10.1992), (21.11.1997) e (09.09.2026) – adiva il Tribunale di Per_1 Persona_2 Per_3 Napoli al fine di chiedere ed ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso del figlio minore la contribuzione del al pagamento del canone di Per_3 CP_1 locazione dell'immobile ove risiede e delle relative utenze, la corresponsione di un assegno divorzile nella misura di € 600,00, la corresponsione in favore del figlio minore ed a carico del di Per_3 CP_1 un assegno a titolo di contributo al mantenimento di € 1.200,00, oltre al 100 % delle spese straordinarie, nonché la corresponsione a carico del ed in favore del figlio maggiorenne ma CP_1 Persona_2 non autonomo, di un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari ad € 1.200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. In particolare, la esponeva che, con decreto n. 1029/2022, il Tribunale di Napoli omologava la Pt_1 separazione consensuale con la quale i coniugi avevano pattuito l'affidamento condiviso del figlio minore il pagamento a carico del del canone di locazione della casa coniugale assegnata in uso Per_3 CP_1 alla con i figli sino alla concorrenza massima di € 650,00, cui aggiungere le correlate spese, Pt_1 l'uso in capo alla dell'auto familiare, la corresponsione a carico del e quale contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento del minore dell'assegno di € 500,00. Per_3 Ciò posto, parte ricorrente – decorso il termine previsto dalla legge sul divorzio e non essendo mai stata ricostruita l'affectio coniugalis - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, premesso di non aver mai lavorato ma di aver contribuito al menage familiare, chiedeva la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile di € 600,00, essendo stata percettrice unicamente di una pensione di invalidità. Deduceva, invece, con riferimento alla condizione economica del , che questi, in quanto libero CP_1 professionista, rappresentante e capo area nel settore alimentare e dolciario, avrebbe un'importante capacità reddituale. Inoltre, la evidenziando l'incremento delle spese sostenute per il figlio minore, e Pt_1 Per_3 quantificandole in € 4.070,00 per il solo mese di maggio 2023, chiedeva l'aumento, ad € 1.200,00, dell'assegno di mantenimento in favore del minore ed a carico del . CP_1 Ancora, rilevato che il figlio pur maggiorenne, non sarebbe ancora autosufficiente, Persona_2 chiedeva di stabilire – a modifica delle condizioni di cui alla separazione – un contributo al mantenimento in favore dello stesso di un importo pari ad € 1.200,00.
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Ciò anche a mente della circostanza per cui il figlio non percepirebbe i frutti Persona_2 dell'immobile allo stesso intestato e sito in Napoli, alla Via Nino Bixio n. 66, perché il relativo canone di locazione sarebbe corrisposto direttamente al . CP_1 Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il resistente che, non opponendosi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva il rigetto delle avverse domande. In particolare, il deduceva l'incremento del patrimonio della a fronte dell'ingente CP_1 Pt_1 eredità (asseritamente ammontante ad € 228.291,00) ricevuta dalla stessa in seguito alla morte del padre;
dunque, chiedeva il rigetto della domanda volta ad ottenere la corresponsione Persona_4 dell'assegno divorzile stante la carenza dei relativi presupposti. Inoltre, il resistente riferiva che il figlio quasi maggiorenne, vivrebbe stabilmente con il padre Per_3 che curerebbe direttamente le esigenze dello stesso;
chiedeva, pertanto, la revoca dell'assegno destinato al contributo al mantenimento del figlio nonché di disporre la collocazione prevalente dello stesso Per_3 presso il padre, con conseguente corresponsione, a carico della e quale contributo al Pt_1 mantenimento di di un assegno mensile di € 500,00. Solo in via subordinata, chiedeva la Per_3 riduzione dell'assegno di mantenimento a suo carico e disposto a favore del minore. Infine, evidenziata l'indipendenza economica del figlio chiedeva il rigetto della Persona_2 domanda volta ad ottenere la corresponsione, quale contributo al mantenimento, di un assegno a favore di
Chiedeva, in via ulteriore, di revocare l'obbligazione di pagamento del contributo Persona_2 locativo e delle spese relative all'immobile ove risiede la sito in Napoli, alla Via Nicolardi n. Pt_1 145.
All'udienza del 28.11.2023 comparivano personalmente le parti. In tale occasione, la ricorrente dichiarava: “ADR non sono disponibile alla proposta di Pt_1 ricevere solo l'assegno per e non per;
non posso rinunciare all'assegno divorzile né al Per_3 Per_2 contributo per la casa coniugale in locazione. vive con me, ha 17 anni e sarà maggiorenne a Per_3 settembre prossimo. Mi ha chiesto che vuole andare a vivere con il padre;
anche vive con me. Per_2 Per il momento sta con me, ma di recente mi ha detto che vuole trasferirsi. Da giugno scorso mio marito non paga più le utenze come era stato previsto in omologa né le spese condominiali;
ha ripreso anche la vettura ed io sono rimasta senza macchina. Ho dovuto comprarla.”.
Il resistente dichiarava: “ADR: la mia proposta di assegno di 500 euro per e del 100% CP_1 Per_3 delle spese per mio figlio resta ferma;
posso continuare a contribuire nella misura di € 650,00 per la casa dove vive con la madre, ma non posso sostenere il mantenimento di che è Per_3 Per_2 autonomo;
anzi, devo dire che percepisce 900 euro lorde dal fitto di un locale commerciale che Per_2 ho intestato a lui, ma continuo a sostenerlo;
gli do circa 400,00-500 euro al mese. Anzi, preciso che non glieli do tutti i mesi ma solo sporadicamente. Non pago più le utenze della casa coniugale da giugno scorso perché mia moglie non sostiene le spese straordinarie per mi ha detto che vuole Per_3 Per_3 venire a vivere da me.”.
Il Giudice, ritenuto necessario l'ascolto del minore fissava a tal fine l'udienza del 21.12.2023. Per_3 Alla detta udienza il minore, mostratosi consapevole e sicuro, dichiarava: “Frequento l'istituto Siani indirizzo ragioneria, dopo il liceo vorrei fare il nutrizionista quindi intraprendere gli studi di biologia, mi piacerebbe anche fare il fisioterapista. Compirò 18 anni il 9 settembre. Mi sento sereno ad essere qui, non sono stato condizionato da nessuno. Io preferirei andare a vivere con papà, riguardo a non Per_2 so dire con chi dei genitori voglia stare. La mia decisione di vivere con papà non è stata ancora attuata ma ho intenzione di fare questo cambiamento. Con mia madre non mi trovo bene, ci sono incompatibilità di carattere tra noi, spesso mi sono sentito frustrato dall'atteggiamento di mia madre la quale spesso è dura con me. Le abitazioni dei miei genitori distano circa 15/20 minuti a piedi, mamma vive in Via Nicolardi, papà a Via degli Aranci. Io continuerò a vedere anche quando andrò da mio padre, Per_2
conosce questa mia decisione e l'ha accettata;
anzi preciso che non sono stato molto preciso Per_2 con lui su questa mia decisione ma lui stesso mi ha più volte fatto capire che non avrebbe nulla in contrario e che forse per me sarebbe meglio allontanarmi un po'. Io quando vivo da mio padre sto meglio, vivo in modo migliore, con lui non ho problemi o complicazioni anche di carattere pratico. Preferisco in questo momento della mia vita, per il mio equilibrio e per le mie scelte future ritrovare un po' la serenità che mi sembra di aver perso. Non ho nulla contro mia madre però vorrei che lei ricordasse anche che le sono sempre stato vicino quando ha avuto bisogno di me e qualche volta mi sono privato di qualche uscita con i miei amici per non lasciarla sola. Mio padre ha una compagna ma a quanto io ne sappia non convivono in modo stabile, io non ho problemi con la compagna di papà, lei ha anche una figlia. Voglio chiedere al Giudice se il mio ascolto previsto per oggi sia stato chiesto esclusivamente da mio padre o se abbia deciso il Giudice. Prendo atto che la decisione è stata del
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Giudice il quale mi ha spiegato che quando si tratta di minori ultradodicenni è obbligatorio l'ascolto. Chiedo al Giudice che, circa la determinazione delle visite con mia madre, io sia libero di determinarmi in base alle mie esigenze di studio e personali sia durante la settimana che nei periodi festivi.”
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 09.01.2024, il Giudice così disponeva: “conferma le statuizioni di cui all'omologa della separazione riguardo alla assegnazione della casa coniugale a
ed ai costi a carico di per utenze e condominio, come in parte motiva;
Parte_1 Controparte_1 autorizza a trasferirsi presso il padre, con visite libere della madre, e revoca, a far data dal suo Per_3 trasferimento presso il padre, l'obbligo di mantenimento a carico del padre, che resta fermo, fino al suddetto trasferimento, nella misura indicata in parte motiva;
rigetta la domanda di assegno divorzile;
rigetta la domanda di mantenimento per il figlio ”. Persona_2
La suddetta ordinanza veniva confermata in sede di reclamo dalla Corte d'Appello.
Con ordinanza del 04.04.2024, preso atto della proposta domanda sullo status, il Giudice rimetteva la causa al Collegio ai fini della pronuncia con sentenza non definitiva sullo status.
Con sentenza n. 5933/2024 pubblicata in data 10.06.2024, il Collegio pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo innanzi al GI.
Ciò posto, occorre soffermarsi unicamente sulla domanda proposta da parte ricorrente e volta ad ottenere l'assegno divorzile. Invero, letta l'istanza depositata in data 30.09.2024 ove parte ricorrente evidenziava “superata la questione circa lo status dei coniugi per il quale è già stata emessa sentenza parziale di divorzio la n. 5933/2024 - pubblicata in data 10.06.2024, superata la questione del mantenimento del figlio Per_3 (oramai anche maggiorenne) che si è trasferito presso la casa del padre, superata la questione del versamento in favore della ricorrente del canone di locazione dell'immobile locato in Napoli e delle utenze alla stessa non più dovute da quando sia il figlio che il figlio si sono Per_3 Persona_2 entrambi trasferiti presso l'abitazione del padre, e che quindi la ricorrente si è trasferita nell'immobile di sua proprietà sito nel “Comune di Castelvolturno” in provincia di Caserta, abitazione già destinata quale casa vacanza della stessa e della famiglia, resta da decidere sulla domanda dell'assegno in suo favore”, nonché le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 04.03.2025 ove parte ricorrente così concludeva: “IN VIA PRINCIPALE: 1)Accertare e stabilire in favore della Sig.ra
[...]
il diritto della stessa a percepire un assegno divorzile dell'importo di Euro 600,00= mensili da Pt_1 porsi a carico del Sig. . IN VIA SUBORDINATA: 2) Accertare e stabilire in favore della Controparte_1 Sig.ra il diritto della stessa a percepire un assegno divorzile per un importo che il Parte_1 Tribunale riterrà opportuno da porsi a carico del Sig. ; 3) Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze di giudizio con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario”, devono ritenersi rinunciate le domande accessorie ulteriori a quella relativa alla corresponsione dell'assegno di divorzio.
Ebbene, quanto all'assegno divorzile, la ricorrente asseriva di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio, di essere disoccupata e di non essere più percettrice della pensione di invalidità, essendole stato revocato l'assegno perché decorsi tre anni dalla patologia che ne giustificava il riconoscimento;
asseriva, altresì, che le somme ricevute in eredità in seguito alla morte del padre sarebbero state in gran parte utilizzate durante il matrimonio, nonché direttamente da parte del che avrebbe avuto CP_1 l'accesso ai conti correnti bancari della moglie. Con riferimento alla condizione economica del , la ricorrente evidenziava che questi, come si CP_1 evincerebbe dall'archivio della “Camera di Commercio” alla data del 27/10/2023 prodotto in atti, sarebbe titolare di almeno una carica in n. 4 Società, sarebbe amministratore di n. 2 Società, ed avrebbe ricoperto nel passato almeno una carica in altre n. 7 Società. Infine, dichiarava che, in quanto libero professionista, disporrebbe di ingenti somme di denaro;
somme che giustificherebbero l'elevato tenore di vita asseritamente vissuto dalla famiglia in costanza di matrimonio. Dunque, pur non avendo pattuito alcuna somma a titolo di mantenimento per sé nell'omologa dei patti di separazione del 2022, chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile di € 650,00 mensili, valutando sussistenti i presupposti. Dal canto suo il resistente deduceva l'assenza dei presupposti fondanti il riconoscimento di un assegno divorzile.
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In particolare, evidenziava l'inesistenza di qualsivoglia squilibrio patrimoniale fra i coniugi a fronte dell'incremento che i redditi della avrebbero subito in seguito alla consistente eredità ricevuta Pt_1 dalla stessa. Più precisamente, parte resistente chiariva che la sarebbe attualmente proprietaria di n. 2 Pt_1 terreni, n. 4 fabbricati di cui 3 abitazioni di tipo civile (categoria catastale A2) ed un immobile di pertinenza (cfr. quadro EC – Attivo ereditario catasto fabbricati); il tutto per un valore immobiliare pari ad € 104.844,00, cui doversi aggiungere l'ammontare dei conti correnti del de cuius, con un attivo di € 123.448,00. In via ulteriore, il evidenziava che nel mese di agosto 2022 parte ricorrente avrebbe venduto uno CP_1 degli immobili in Castel Volturno, precisamente il fabbricato con particella 1476: la compravendita veniva trascritta in data 3/10/2022 presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta (Registro particolare 28994 – Registro generale 36557; Repertorio 8195/5872 del 22/09/2022) (cfr. All. n.
3 - Ispezione telematica del 25/07/2023).
È evidente che, nel caso di specie, è contestato l'an dell'assegno divorzile. Dunque, ai fini che occupano, occorre delineare i criteri da applicare per stabilire se sia dovuto l'assegno ed eventualmente in quale misura.
Orbene, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale;
b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di "somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio. Tale norma deve essere letta a mente del dictum delle Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 che ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ed ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione compensativa e perequativa ed in pari misura assistenziale e che, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Il legislatore, cioè, impone di accertare, preliminarmente, la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, al fine di verificare, da un lato, la capacità del singolo di provvedere alle proprie esigenze e,
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dall'altro, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire in evidenza già il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, nonché il profilo compensativo dell'assegno laddove si rinvenga una situazione di squilibrio economico tra le parti eziologicamente connesso al matrimonio ed alle dinamiche interne dello stesso (si deve, infatti, indagare la causa dello squilibrio). Possono, invero, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Invero, la funzione compensativa dell'assegno divorzile non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge, senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23). Dunque, l'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/07/2025, n.18693). Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in
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funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. È evidente, quindi, che la comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge. Ciò in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall"ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2025, n.18544). Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, dunque, si reputa di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. Ove poi non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell"ex coniuge richiedente, ovvero non vi siano gli elementi per poter procedere al rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614). Si impone, dunque, in tale eventualità il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell"ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/06/2025, n.15986).
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche e dei principi ivi enucleati cui il Collegio intende uniformarsi, occorre soffermarsi sulla situazione reddituale delle parti al fine di verificare la ricorrenza del presupposto prima compensativo e poi assistenziale dell'assegno divorzile. Ebbene, all'uopo parte ricorrente ha depositato una dichiarazione reddituale relativa al periodo d'imposta
2020 che, tuttavia, non è intellegibile. Ha allegato, altresì, la dichiarazione di successione apertasi al decesso del padre nel Persona_4
2021 nonché estratti conto relativi al periodo compreso tra il 2020 ed il 2023. Dalla suddetta documentazione si evince che la Pt_1
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- È divenuta proprietaria, in seguito alla successione, di n. 2 terreni agricoli in località Castel Volturno nonché di n. 4 immobili (di cui 3 che compongono un unico fabbricato identificati al foglio 49, particella 1476 subb. 1,2 e 3) sempre in località Castel Volturno;
- Ha ricevuto in successione un'ingente somma di denaro pari a circa € 120.000,00;
- Ha venduto uno dei fabbricati di Castel Volturno e, dunque, ha percepito il corrispettivo in denaro (asseritamente ammontante ad € 30.000,00). Difatti, ad oggi, è proprietaria di n. 2 terreni siti in castel Volturno e dell'immobile, sempre sito in castel Volturno, ed identificato al foglio 49 particella 145 (cfr. visure del 17.05.2023, all. produzione parte ricorrente);
- È titolare di conto corrente presso l'istituto di credito Intesa San Paolo, caratterizzato da un saldo attivo variabile a seconda dei periodi di riferimento. In particolare, dal 2020 al 2022 il saldo disponibile è sempre stato di circa € 10.000,00 mensili, raggiungendo l'incremento massimo nel 2021 con un saldo disponibile di € 72.838,08.
- È titolare di un conto Arancio ING Bank, caratterizzato da investimenti dei relativi fondi, con correlata rendita periodica (compresa tra i 90 ed i 120 euro).
Ciò posto con riferimento alla situazione patrimoniale della occorre soffermarsi su quella del Pt_1
. CP_1 Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che il è titolare – seppur con percentuali differenti CP_1
– di partecipazioni in diverse società che rappresenterebbero la sua principale fonte di reddito. Più precisamente, dalla dichiarazione del 2020 (relativa all'anno di imposta del 2019) si evince che questi ha percepito un reddito annuo pari ad € 241.701,00, dalla dichiarazione del 2021 (relativa all'anno di imposta 2020) si evincono introiti di circa € 209.493,00 e dalla dichiarazione dei redditi del 2022 (relativa all'anno di imposta 2021) si evincono redditi pari ad € 170.163,00. Ancora, dalle dichiarazioni in atti si rileva che il è titolare altresì di redditi fondiari per un CP_1 ammontare di circa €3.150,00 annui.
Orbene, a mente della documentazione come esaminata ed in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, deve evidenziarsi, in primo luogo, che il matrimonio dei coniugi
– è durato 31 anni, nel corso dei quali la moglie non ha mai lavorato;
circostanza Pt_1 CP_1 questa che deve darsi per pacifica in quanto giammai contestata da parte resistente. Tuttavia, non vi è alcun elemento dal quale poter desumere la sussistenza del nesso eziologico tra il mancato esercizio di qualsivoglia attività lavorativa della e la dedizione della stessa al menage Pt_1 familiare (non veniva, difatti, articolato alcun capo di prova al riguardo). Non è possibile, cioè, procedere al rigoroso – ed indefettibile - accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. Dunque, deve escludersi che vi siano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile nella sua componente compensativa. Occorre, quindi, verificare se sussistono i presupposti per riconoscere in favore della ed a Pt_1 carico del l'assegno divorzile nella sua componente assistenziale. CP_1 All'uopo, come anticipato, rileva la situazione patrimoniale – reddituale del richiedente, il quale deve versare in una situazione tale da non aver i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e da essere oggettivamente impossibilitato a procurarseli. Il richiedente, cioè, deve versare in un'effettiva e concreta non autosufficienza economica, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento. Ebbene, è emerso dalla documentazione che la ha una situazione patrimoniale favorevole: è Pt_1 titolare di fabbricati ed immobili ricevuti in eredità che, in ogni caso, posso essere fonte di reddito ma che, allo stato, non risultano esserlo. A ciò si aggiunga che la è titolare di conti correnti con un Pt_1 saldo disponibile di circa € 10.000,00 e che dai movimenti che emergono dagli stessi non si evincono guadagni regolari della stessa, né da attività lavorativa né da eventuali canoni di locazione. Dunque, la allo stato degli atti, sebbene non percepisca alcun reddito, è stata beneficiata Pt_1 dell'eredità paterna che ben può mettere a frutto. Non sono emersi, inoltre, elementi nuovi, in fase istruttoria, rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori assunti dalla scrivente (confermati dalla Corte d'Appello) tali da potersi ritenere sussistente il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile, né in relazione in relazione alla sua componente assistenziale che a quella compensativa.
In ordine alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio impone, ex art. 91 c.p.c., la condanna della soccombente alla refusione delle spese di lite in favore del;
spese che Parte_1 Controparte_1 si liquidano come da dispositivo in forza dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 – come modificato dal DM 147/2022 - e per l'attività difensiva espletata in relazione a quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria
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e decisoria) sulla base dei criteri medi, decurtate del 50% stante la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dalla ricorrente Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali;
Parte_1 Controparte_1 spese che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso spese generali come per legge, da attribuirsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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