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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 29/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.1.2025 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ; CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BONFIGLIOLI CLAUDIA SONIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Osteno n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rombiolo (VV), in data 04/08/1996,
(atto n. 9, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
separati consensualmente con sentenza n. 185/2025, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 04.9.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore è affidata congiuntamente ai due genitori e collocata presso Per_1 la madre all'attuale residenza in Vellezzo Bellini, Via Pavese, 63
pag. 1 di 5 2) La casa familiare regolarmente condotta in locazione ad uso abitativo a far tempo dal
30 settembre 2018 ( 4+4) dal Sig viene assegnata alla Sigra CP_1 Parte_1 che ivi abiterà con figlia minore e che provvederà al pagamento di tutte le relative spese, canone di locazione incluso;
3) Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e Per_1 sino a quando la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica, la somma di €
500,00 mensili, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione da gennaio 2026;
4) I genitori convengono che alla madre collocataria verrà assegnato nella misura del
100% l'Assegno Unico;
5) Il padre contribuirà altresì al 50% delle spese extra assegno relative alla figlia Per_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
6) - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
7) - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
8) - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al pag. 2 di 5 programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
9) - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
10) - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
11) - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI RELATIVE ALLA
FI IA
6) Considerato che attualmente si è iscritta al primo anno dell'Istituto Per_1
Professionale di Estetica e frequenta ormai da tre anni il corso di Hip Hop in Casarile con frequenza di due pomeriggi alla settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé
tutte le volte in cui lo decideranno, compatibilmente con i reciproci impegni Per_1 lavorativi e scolastici nonché previo accordo con la madre nei pomeriggi infrasettimanali nonché per almeno un fine settimana al mese ( dal venerdì alla domenica) concordandone gli orari nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi nonchè degli impegni di studio/ sportivi di oltre . I genitori comunque ed in ogni caso si impegnano a collaborare Per_1 nell'interesse di e a rispettare le sue aspettative, i suoi desideri e le sue aspirazioni Per_1 nell'ambito dello studio, dello sport e delle attività ricreative. I genitori si impegnano a concordare con congruo anticipo e comunque non oltre il 30 maggio di ogni anno, il periodo delle vacanze estive che la figlia trascorrerà con il padre ( almeno due settimane pag. 3 di 5 anche non continuative) nonché a garantire l'alternanza annuale del periodo delle
Festività Natalizie e Pasquali previo accordo tempestivo;
7) I genitori si danno reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti di identità propri e della figlia minore validi anche ai fini dell'espatrio; Per_1
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito ogni questione economica eccezion fatta per l'intestazione dell'autovettura Audi A3
DD716VG al Sig che avverrà entro il 30 gennaio 2026; CP_1
9) L'immobile sito in Rombiolo (VV) Via Gramsci in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% continuerà ad essere utilizzato da ciascuno di essi previo accordo con riguardo ai periodi di utilizzo. I genitori si impegnano a trasferire la piena proprietà o la nuda proprietà dell'immobile alla figlia dal compimento della maggiore età”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.1.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 185/2025, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 04.9.2025,
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 4 di 5 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Rombiolo (VV), in data Parte_1 CP_1
04/08/1996, (atto n. 9, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 29/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.1.2025 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ; CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BONFIGLIOLI CLAUDIA SONIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Osteno n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rombiolo (VV), in data 04/08/1996,
(atto n. 9, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
separati consensualmente con sentenza n. 185/2025, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 04.9.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore è affidata congiuntamente ai due genitori e collocata presso Per_1 la madre all'attuale residenza in Vellezzo Bellini, Via Pavese, 63
pag. 1 di 5 2) La casa familiare regolarmente condotta in locazione ad uso abitativo a far tempo dal
30 settembre 2018 ( 4+4) dal Sig viene assegnata alla Sigra CP_1 Parte_1 che ivi abiterà con figlia minore e che provvederà al pagamento di tutte le relative spese, canone di locazione incluso;
3) Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e Per_1 sino a quando la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica, la somma di €
500,00 mensili, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione da gennaio 2026;
4) I genitori convengono che alla madre collocataria verrà assegnato nella misura del
100% l'Assegno Unico;
5) Il padre contribuirà altresì al 50% delle spese extra assegno relative alla figlia Per_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
6) - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
7) - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
8) - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al pag. 2 di 5 programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
9) - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
10) - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
11) - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI RELATIVE ALLA
FI IA
6) Considerato che attualmente si è iscritta al primo anno dell'Istituto Per_1
Professionale di Estetica e frequenta ormai da tre anni il corso di Hip Hop in Casarile con frequenza di due pomeriggi alla settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé
tutte le volte in cui lo decideranno, compatibilmente con i reciproci impegni Per_1 lavorativi e scolastici nonché previo accordo con la madre nei pomeriggi infrasettimanali nonché per almeno un fine settimana al mese ( dal venerdì alla domenica) concordandone gli orari nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi nonchè degli impegni di studio/ sportivi di oltre . I genitori comunque ed in ogni caso si impegnano a collaborare Per_1 nell'interesse di e a rispettare le sue aspettative, i suoi desideri e le sue aspirazioni Per_1 nell'ambito dello studio, dello sport e delle attività ricreative. I genitori si impegnano a concordare con congruo anticipo e comunque non oltre il 30 maggio di ogni anno, il periodo delle vacanze estive che la figlia trascorrerà con il padre ( almeno due settimane pag. 3 di 5 anche non continuative) nonché a garantire l'alternanza annuale del periodo delle
Festività Natalizie e Pasquali previo accordo tempestivo;
7) I genitori si danno reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti di identità propri e della figlia minore validi anche ai fini dell'espatrio; Per_1
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito ogni questione economica eccezion fatta per l'intestazione dell'autovettura Audi A3
DD716VG al Sig che avverrà entro il 30 gennaio 2026; CP_1
9) L'immobile sito in Rombiolo (VV) Via Gramsci in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% continuerà ad essere utilizzato da ciascuno di essi previo accordo con riguardo ai periodi di utilizzo. I genitori si impegnano a trasferire la piena proprietà o la nuda proprietà dell'immobile alla figlia dal compimento della maggiore età”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.1.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 185/2025, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 04.9.2025,
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 4 di 5 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Rombiolo (VV), in data Parte_1 CP_1
04/08/1996, (atto n. 9, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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