Versione
31 marzo 1963
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5 aprile 1991
5 aprile 1991
Art. 3. Nomina degli esperti
Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello.
((Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie))
A tale effetto e' istituito presso ogni Corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata.
Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, eta' non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.
Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e Collegi provinciali competenti.
Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello e' istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale.
Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.
Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello.
((Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie))
A tale effetto e' istituito presso ogni Corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata.
Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, eta' non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.
Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e Collegi provinciali competenti.
Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello e' istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale.
Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.
Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 26/08/1985, n. 4555Provvedimento: L'esclusione dalle Sezioni specializzate agrarie d'appello degli esperti "chiamati a far parte delle Sezioni del tribunale" - prevista dall'art. 3 della legge n. 320 del 1963 - concerne non soltanto i componenti assegnati mediante sorteggio ai collegi giudicanti, ma anche quelli inclusi negli elenchi relativi alle Sezioni del tribunale, anche se non sorteggiati. L'inosservanza di tale norma, tuttavia, non dà luogo ad un vizio di Costituzione del giudice idoneo a determinare la nullità della sentenza dallo stesso pronunciata, trattandosi di mera irregolarità attinente al procedimento di assegnazione al collegio giudicante e non di carenza totale di legittimazione o di assoluta inidoneità a far parte di un organo giurisdizionale.*Leggi di più...
- contratti agrari·
- sufficienza·
- esclusione degli esperti chiamati a far parte delle sezioni del tribunale·
- inosservanza del divieto·
- composizione·
- nullità della sentenza·
- sezioni specializzate·
- esclusione della applicabilità ai rapporti in corso·
- procedimento·
- competenza e giurisdizione·
- disciplina introdotta dalla legge 3 maggio 1982 n. 203·
- inclusione negli elenchi relativi alle sezioni del tribunale·
- esclusione·
- controversie già decise con sentenza esecutiva·
- sezioni specializzate agrarie di appello