Art. 3. Nomina degli esperti
Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello.
((Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie))
A tale effetto e' istituito presso ogni Corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata.
Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, eta' non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.
Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e Collegi provinciali competenti.
Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello e' istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale.
Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.
Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello.
((Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie))
A tale effetto e' istituito presso ogni Corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata.
Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, eta' non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.
Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e Collegi provinciali competenti.
Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello e' istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale.
Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.