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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/11/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. 808/2025 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia - Presidente Estensore -
Dott.ssa Sandra Moselli - Giudice -
Dott. ssa Emanuela Gallo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 808 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SERGIO LUCIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(CF: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CICCARELLI FILOMENA CARLA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in data 4/11/2025.
Al Pubblico Ministero in sede è stata data comunicazione degli atti del procedimento.
1 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione ritualmente depositato, la ricorrente esponeva:
- che nell'anno 2007 aveva avviato una relazione sentimentale con il IG.
, nato a [...] il giorno 10.02.1986 (C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...]; relazione sfociata in una convivenza more uxorio;
- che la coppia aveva stabilito la propria residenza familiare in Spinazzola, alla
Via R. Grieco n. 7, in un appartamento condominiale di proprietà dell'Arca Puglia
Centrale;
- che dalla convivenza, il giorno 04.01.2013 era nata a [...] una figlia di nome;
Per_1
- che il giorno 26.01.2018, i IGg. – avevano contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario in Spinazzola, stabilendo il regime di separazione dei beni ( trascritto negli atti di matrimonio n. 2 P.I. dell'anno 2018, del Comune di Spinazzola);
- che il giorno 12.01.2019 a Corato è nata, altresì, ; Per_2
- che il rapporto coniugale, pur essendo nato sotto i migliori auspici, era recentemente naufragato a causa del carattere arrogante ed aggressivo del IG. CP_1
, nonché a causa dei suoi comportamenti contrari ai doveri nascenti dal
[...]
matrimonio;
- che in data 15.10.2024, il resistente era stato attinto da ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla IG.ra ed ai luoghi dalla medesima frequentati, Parte_1
nonché del divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, telematico o telefonico, ovvero con la parola o con lo scritto, con la ricorrente, se non tramite i rispettivi difensori;
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:
“ A). Dichiarare la separazione personale dei coniugi per esclusiva colpa del IG. CP_1 per i motivi evidenziati in Ricorso;
B).Autorizzare i coniugi e
[...] Parte_1
a vivere separati. C) Affidare le figlie minori e alla madre, Controparte_1 Per_1 Per_2 con diritto di visita e di tenerle con sé per il padre, salvo che – nelle more – venga emesso qualsivoglia provvedimento dal Tribunale per i Minorenni di Bari che sospenda o dichiari la decadenza della responsabilità genitoriale del IG. ; D) Stabilire un congruo Controparte_1 assegno mensile a carico del IG. quale contributo di mantenimento per le figlie Controparte_1
2 3
minori e nella misura minima di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio), oltre Per_1 Per_2 aggiornamento ISTAT ed al pagamento delle spese straordinarie loro necessarie nella misura del 50%. E) Considerata la rinuncia della IG.ra al proprio contributo di Parte_1 mantenimento, si chiede disporsi sin da ora l'assegnazione/erogazione dell'assegno unico esclusivamente in favore della IG.ra . F) Autorizzare la IG.ra Parte_1 Parte_1
a trasferirsi a VI MU (proprio paese di origine) con le figlie minori, al fine
[...] di ricongiungersi anche con i propri familiari. G) In subordine, in caso di diniego/rigetto della richiesta di trasferimento a VI MU, assegnare la casa coniugale – arredamento compreso – sita in Spinazzola, alla Via R. Grieco n. 7, alla IG.ra . Vinte le Parte_1
spese e competenze del giudizio “.
Fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 13/11/2025, con note congiunte depositate in data 10/11/2025 i procuratori delle parti davano atto dell'avvenuta sottoscrizione di un accordo in data 4/11/2025, di cui chiedevano il recepimento.
All'udienza del 13/11/2025 i difensori ribadivano la volontà dei propri assistiti di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo del 4/11/2025 precedentemente depositato e la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Al P.M. veniva data comunicazione al fine del suo intervento
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie.
In ordine alle statuizioni accessorie, le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili ed imperative (le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori, con permanenza stabile presso la madre, che è facultata a trasferirsi con le figlie presso l'unità immobiliare sita in VI MU alla via
Chiuso Piazza n. 12; è previsto che un contributo a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie nella misura di € 350,00, ( 175,00 per ciascuna
3 4
figlia) oltre all'aggiornamento secondo gli indici Istat, al 50% delle spese straordinarie).
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto delle minori, stante l'accordo dei genitori, conforme all'interesse dei minori.
Reputa, tuttavia, il Tribunale che alla luce delle gravi allegazioni di parte e della condanna subita dal resistente (per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 c.p. ai danni della ricorrente, dei figli e della suocera) alla pena della reclusione di anni uno mesi otto e gg. 27 di reclusione in conseguenza della denunzia-querela sporta dalla ricorrente e stante la presenza di minori, di investire i servizi sociali di VI
MU al fine di monitorare il nucleo familiare con onere di trasmettere relazione trimestrale al P.M. presso il Tribunale per i minori di Bari.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia - alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 4/11/2025 e da intendersi in questa sede interamente trascritte - la separazione personale dei coniugi;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPINAZZOLA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto di matrimonio n. 2 P.I. dell'anno 2018, del Comune di Spinazzola);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai
Servizi Sociali di VI MU ed al P.M. presso il Tribunale per i minori per gli adempimenti di cui in parte motiva.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 25/11/2025
IL PRESIDENTE Estensore
4 5
Dott. Francesco Pellecchia
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N. 808/2025 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia - Presidente Estensore -
Dott.ssa Sandra Moselli - Giudice -
Dott. ssa Emanuela Gallo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 808 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SERGIO LUCIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(CF: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CICCARELLI FILOMENA CARLA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in data 4/11/2025.
Al Pubblico Ministero in sede è stata data comunicazione degli atti del procedimento.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione ritualmente depositato, la ricorrente esponeva:
- che nell'anno 2007 aveva avviato una relazione sentimentale con il IG.
, nato a [...] il giorno 10.02.1986 (C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...]; relazione sfociata in una convivenza more uxorio;
- che la coppia aveva stabilito la propria residenza familiare in Spinazzola, alla
Via R. Grieco n. 7, in un appartamento condominiale di proprietà dell'Arca Puglia
Centrale;
- che dalla convivenza, il giorno 04.01.2013 era nata a [...] una figlia di nome;
Per_1
- che il giorno 26.01.2018, i IGg. – avevano contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario in Spinazzola, stabilendo il regime di separazione dei beni ( trascritto negli atti di matrimonio n. 2 P.I. dell'anno 2018, del Comune di Spinazzola);
- che il giorno 12.01.2019 a Corato è nata, altresì, ; Per_2
- che il rapporto coniugale, pur essendo nato sotto i migliori auspici, era recentemente naufragato a causa del carattere arrogante ed aggressivo del IG. CP_1
, nonché a causa dei suoi comportamenti contrari ai doveri nascenti dal
[...]
matrimonio;
- che in data 15.10.2024, il resistente era stato attinto da ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla IG.ra ed ai luoghi dalla medesima frequentati, Parte_1
nonché del divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, telematico o telefonico, ovvero con la parola o con lo scritto, con la ricorrente, se non tramite i rispettivi difensori;
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:
“ A). Dichiarare la separazione personale dei coniugi per esclusiva colpa del IG. CP_1 per i motivi evidenziati in Ricorso;
B).Autorizzare i coniugi e
[...] Parte_1
a vivere separati. C) Affidare le figlie minori e alla madre, Controparte_1 Per_1 Per_2 con diritto di visita e di tenerle con sé per il padre, salvo che – nelle more – venga emesso qualsivoglia provvedimento dal Tribunale per i Minorenni di Bari che sospenda o dichiari la decadenza della responsabilità genitoriale del IG. ; D) Stabilire un congruo Controparte_1 assegno mensile a carico del IG. quale contributo di mantenimento per le figlie Controparte_1
2 3
minori e nella misura minima di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio), oltre Per_1 Per_2 aggiornamento ISTAT ed al pagamento delle spese straordinarie loro necessarie nella misura del 50%. E) Considerata la rinuncia della IG.ra al proprio contributo di Parte_1 mantenimento, si chiede disporsi sin da ora l'assegnazione/erogazione dell'assegno unico esclusivamente in favore della IG.ra . F) Autorizzare la IG.ra Parte_1 Parte_1
a trasferirsi a VI MU (proprio paese di origine) con le figlie minori, al fine
[...] di ricongiungersi anche con i propri familiari. G) In subordine, in caso di diniego/rigetto della richiesta di trasferimento a VI MU, assegnare la casa coniugale – arredamento compreso – sita in Spinazzola, alla Via R. Grieco n. 7, alla IG.ra . Vinte le Parte_1
spese e competenze del giudizio “.
Fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 13/11/2025, con note congiunte depositate in data 10/11/2025 i procuratori delle parti davano atto dell'avvenuta sottoscrizione di un accordo in data 4/11/2025, di cui chiedevano il recepimento.
All'udienza del 13/11/2025 i difensori ribadivano la volontà dei propri assistiti di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo del 4/11/2025 precedentemente depositato e la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Al P.M. veniva data comunicazione al fine del suo intervento
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie.
In ordine alle statuizioni accessorie, le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili ed imperative (le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori, con permanenza stabile presso la madre, che è facultata a trasferirsi con le figlie presso l'unità immobiliare sita in VI MU alla via
Chiuso Piazza n. 12; è previsto che un contributo a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie nella misura di € 350,00, ( 175,00 per ciascuna
3 4
figlia) oltre all'aggiornamento secondo gli indici Istat, al 50% delle spese straordinarie).
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto delle minori, stante l'accordo dei genitori, conforme all'interesse dei minori.
Reputa, tuttavia, il Tribunale che alla luce delle gravi allegazioni di parte e della condanna subita dal resistente (per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 c.p. ai danni della ricorrente, dei figli e della suocera) alla pena della reclusione di anni uno mesi otto e gg. 27 di reclusione in conseguenza della denunzia-querela sporta dalla ricorrente e stante la presenza di minori, di investire i servizi sociali di VI
MU al fine di monitorare il nucleo familiare con onere di trasmettere relazione trimestrale al P.M. presso il Tribunale per i minori di Bari.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia - alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 4/11/2025 e da intendersi in questa sede interamente trascritte - la separazione personale dei coniugi;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPINAZZOLA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto di matrimonio n. 2 P.I. dell'anno 2018, del Comune di Spinazzola);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai
Servizi Sociali di VI MU ed al P.M. presso il Tribunale per i minori per gli adempimenti di cui in parte motiva.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 25/11/2025
IL PRESIDENTE Estensore
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