Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02099/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2099 del 2023, proposto da
GI AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casavatore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato William SI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 5085/2023 del 6 febbraio 2023 con il quale il responsabile dell’Area Urbanistica del comune di Casavatore, richiamata la determina prot. n. 136/2022 di rigetto delle istanze di condono edilizio presentate dalla signora NN Dell’Omo, ai sensi della legge 724/94, in data 1° marzo 1995 ed acquisite al protocollo dell’Ente con i numeri 3564, 3566, 3567, 3568, 3569 e 3570, ha "annullato in autotutela la CILA prot. n. 30121", avente ad oggetto "opere di frazionamento", presentata in data 30 giugno 2022 dal sig. CE SI, conduttore del locale ad uso commerciale sito in Casavatore al Viale Marconi n. 10, distinto in catasto al foglio 1, p.lla 1127, subb. 46-47, nonchè, per quanto qui più interessa, la segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.) presentata al comune in data 30 settembre 2022, prot. n. 39640, dalla ricorrente società GLM Properties s.r.l., quale proprietaria del locale medesimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casavatore;
Vista la nota del 8/10/2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa RI AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati;
- si è costituito il Comune di Casavatore per resistere al ricorso;
- con nota del 8/10/2025 ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso “ avendo il Comune rilasciato in relazione alle opere oggetto di condono il permesso di costruire in sanatoria ”;
- all’esito dell’udienza pubblica del 15.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “ Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso.” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- stante la tipologia di decisione, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LA, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
RI AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AM | AN LA |
IL SEGRETARIO