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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 602/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 602/2022 promossa da:
e per essa Controparte_1 Controparte_2
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Montalbano, giusta procura in atti;
[...] P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Controparte_3 C.F._1
Carlo;
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Samuela Martorana;
CP_4 C.F._2
TERZO CHIAMATO
_____________
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 02.03.2022, e per Controparte_1
essa conveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 11 introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione ad esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta dal debitore esecutato nell'ambito del procedimento di esecuzione Controparte_3
immobiliare iscritto al n. 17/2021 R.G., pendente presso il Tribunale di Caltanissetta, la cui fase cautelare si era conclusa con l'accoglimento della domanda di sospensione della procedura.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice chiedeva:
- in via preliminare dichiarare che l'opposizione era stata proposta dal solo debitore esecutato e non anche dal comproprietario del bene pignorato Controparte_3 CP_4
- ritenere illegittima la sospensione della procedura esecutiva, come disposta dal G.E., e per l'effetto revocarla, disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva;
- ritenere e dichiarare che per essa, quale mandataria, Controparte_5 [...]
non era parte del procedimento, per intervenuta cessione del credito in Controparte_2
favore conseguentemente revocare la Controparte_1
dichiarazione di contumacia resa dal G.E. e dichiarare che legittimato sostanziale e processuale
è costituitasi in giudizio con la mandataria Controparte_1
Controparte_2
- ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata l'opposizione, quindi rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione immobiliare;
- ritenere e dichiarare che l'atto di precetto è stato ritualmente notificato e, per l'effetto, confermare la validità del pignoramento;
- ritenere infondati tutti i motivi di opposizione;
- condannare controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 22.06.2022, si costituiva in giudizio chiedendo: Controparte_3
- in via preliminare autorizzare la chiamata in causa di quale comproprietaria CP_4 dell'immobile pignorato, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;
- sempre in via preliminare dichiarare l'illegittimità e la nullità del pignoramento in quanto notificato e trascritto da un soggetto non più titolare del credito azionato, per intervenuta cessione del credito;
- nel merito dichiarare la nullità e l'illegittimità del pignoramento per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 480 e 482 c.p.c.;
pagina 2 di 11 - sempre nel merito ritenere infondate le domande di controparte ed accogliere l'opposizione proposta in ragione della dedotta usura degli interessi di mora di cui al contratto di mutuo e della condotta abusiva del diritto tenuta dalla parte mutuante.
Con decreto del 28.06.2022 il Giudice, preso atto della domanda di chiamata del terzo ex art. 269 c.p.c. formulata dal convenuto, acconsentiva al differimento della prima udienza.
Parte convenuta notificava a citazione a comparire. CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno 01.11.2022 si costituiva nel giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e l'accoglimento dell'opposizione per la CP_4
dedotta natura anatocistica degli interessi di mora applicati al contratto di mutuo azionato in sede esecutiva.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. ed esaminate le istanze delle parti, il
Giudice Istruttore, con ordinanza del 22.07.2023, disponeva consulenza tecnica d'ufficio assegnando all'esperto nominato il seguente incarico: ritenuto potersi, dunque, disporre una consulenza contabile, relativa al contratto di mutuo fondiario n.
54-6031443 dell'11.07.2005, descritto in citazione, finalizzata ad accertare se, nell'ambito del rapporto, siano stati pattuiti interessi ad un tasso superiore a quello c.d. “soglia”, tenendo conto anche degli interessi moratori e provvedendo, in caso di riscontrata usurarietà degli interessi corrispettivi, a ricalcolare il saldo ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c. (con esclusione, dunque, di ogni interesse), mentre, in caso di usura riferibile agli interessi di mora, a sostituire questi ultimi con gli interessi al tasso legale (Cass. S.U. 19597/2020: la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione
pagina 3 di 11 prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti); ritenuto doversi, ulteriormente, accertare se sono stati applicati, dall'istituto di credito, spese e commissioni non pattuite, o per importi superiori a quelli pattuiti e se i predetti oneri abbiano determinato un superamento del predetto tasso soglia (cfr. Cass. Sez. Un. 13303/2018: in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati); ritenuto doversi accertare la pattuizione e l'eventuale applicazione di interessi anatocistici da parte della banca, provvedendo, in caso di positivo riscontro, a ricalcolare il saldo, applicando, in sostituzione, gli interessi legali, senza alcuna capitalizzazione;
ritenuto che
i predetti accertamenti dovranno tener conto delle rate corrisposte;
”.
In data 04.12.2023 veniva depositata la consulenza tecnica d'ufficio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Istruttore fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e fatte precisare le conclusioni alle parti, poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che l'opposizione per cui è causa è stata proposta con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. dal (solo) debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva Controparte_3
immobiliare iscritta al n. 17/2021 R.G., pendente presso il Tribunale di Caltanissetta, azionata da pagina 4 di 11 quale procuratrice di nella cui Controparte_2 Controparte_5
posizione è successivamente subentrata, per intervenuta cessione del credito,
[...]
quale procuratrice di Controparte_2 Controparte_1
La procedura esecutiva immobiliare di cui sopra ha per oggetto la piena proprietà superficiaria dell'immobile sito in Caltanissetta, identificato in catasto al foglio 171, part. 558, sub 46, appartenente ai debitori e ed è stata azionata in forza del contratto di mutuo Controparte_3 CP_4 fondiario dell'11.07.2005, rep. n. 87497, racc. n. 17860, concluso tra Banca Nuova s.p.a., quale parte mutuante, i coniugi e quale parte Controparte_3 CP_4 Parte_1
mutuataria e parte datrice di ipoteca, e quale fideiussore. Parte_2
Con ordinanza resa il 31.01.2022 il G.E., chiamato a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta in uno al ricorso, ha ritenuto sussistenti i gravi motivi legittimanti la sospensione, considerando provato il fumus boni iuris rispetto alla sola doglianza con cui il debitore opponente aveva eccepito l'usurarietà degli interessi di mora applicati, ritenendo invece inammissibili ed infondate le ulteriori doglianze.
Avverso alla suddetta ordinanza il creditore procedente ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che, nelle more del presente procedimento, è stato integralmente accolto dal Tribunale con ordinanza del 29.07.2022, con la quale è stata annullata l'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo immobiliare.
Ciò premesso, occorre evidenziare innanzitutto che nel giudizio di merito susseguente alla proposizione di un ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ovvero in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è preclusa la facoltà di parte opponente di dedurre nuovi motivi di opposizione che avrebbero potuto essere proposti prima ed in ogni caso ulteriori motivi estranei all'ambito della originaria contestazione o che abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo esecutivo (si veda sul punto Corte di Cassazione, sez. III civile, 23 dicembre 2022, n. 37751).
Per quanto sopra, oggetto della presente decisione saranno esclusivamente le doglianze formulate da parte opponente in seno al ricorso in opposizione all'esecuzione proposto, come riformulate in questa sede e non anche le domande nuove, che vanno ritenute, invece, inammissibili.
Nel caso di specie il debitore con il proposto ricorso in opposizione ex art. Controparte_3
615 comma 2 c.p.c., aveva eccepito:
- la nullità del pignoramento per inidoneità del mutuo azionato a costituire valido titolo esecutivo,
e ciò in considerazione della previsione della costituzione della somma mutuata in deposito pagina 5 di 11 cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della parte mutuataria;
- la nullità del pignoramento per mancata notifica dell'atto di precetto nei confronti dello stesso debitore;
- infine l'eccessività della somma azionata per usurarietà degli interessi di mora previsti, in quanto superiore al tasso soglia sin dall'origine.
Per quanto sopra va innanzitutto dichiara inammissibile l'eccezione con la quale il debitore opponente ha eccepito, solo con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, la nullità del pignoramento poiché asseritamente notificato e trascritto da un soggetto non più titolare del credito azionato, per essere intervenuta nelle more una cessione del credito.
Trattasi di eccezione formulata soltanto in sede di costituzione nel giudizio di merito, che non è stata dedotta invece dinanzi al giudice dell'esecuzione nell'ambito del ricorso introduttivo dell'opposizione.
Parte opponente ha quindi, in parte, mutato le domande di cui al ricorso in opposizione, mettendo in discussione il principio del collegamento necessario tra la fase cautelare e quella del merito, nonché la stessa struttura bifasica del giudizio di opposizione.
A prescindere o meno dalla fondatezza di tale eccezione, l'opposizione si rileva in parte qua proposta sulla base di un motivo nuovo rispetto al thema decidendum, come cristallizzato nella fase sommaria, e per tale ragione la domanda introdotta dall'opponente si rivela inammissibile.
Sulla eccepita nullità del pignoramento per inidoneità del mutuo azionato a costituire valido titolo esecutivo
La superiore eccezione è infondata.
Allo stato, la questione circa l'idoneità del mutuo con deposito cauzionale a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 10.10.2024, in ragione delle diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza anche di legittimità.
Sul punto, prima della suddetta rimessione, era recentemente intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 12007/2024, con la quale aveva enunciato il seguente principio di diritto “Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente
pagina 6 di 11 restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti
l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma”.
Trattasi di pronuncia della Suprema Corte, allo stato, isolata.
In attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione, ritiene questo giudice di non poter condividere detta pronuncia, dovendo dare continuità – piuttosto - all'orientamento consolidatosi prima di essa, secondo il quale la traditio, necessaria per il perfezionamento del contratto di mutuo, si realizza con la consegna del denaro o con il conseguimento della sua disponibilità giuridica, attestato dal rilascio della quietanza del mutuatario (nello stesso atto o in atto successivo).
Trattasi di una ipotesi di deposito irregolare cauzionale in cui il denaro entra nella disponibilità giuridica del mutuatario, restando solo temporaneamente vincolato, in attesa che il mutuatario stesso ottemperi agli adempimenti previsti in contratto (si veda Cass. 9229/2022 e Cass. 25632/2017).
La costituzione del denaro in deposito, inoltre, costituisce un passaggio che presuppone necessariamente l'avvenuta traditio, sì che il contratto di mutuo deve ritenersi perfezionato.
Intervenuta, infatti, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'Istituto di credito mutuante ed acquisito lo stesso al patrimonio del mutuatario con l'effettiva erogazione dei fondi, il contratto di mutuo si è perfezionato e costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., senza che possa incidere in senso contrario la circostanza che parte delle somme sia stata versata su un deposito cauzionale infruttifero.
Nel caso di specie l'erogazione delle somme in favore dei mutuatari è avvenuta contestualmente all'atto di mutuo ed ha forma, quindi, di atto pubblico.
pagina 7 di 11 Si legge, invero, all'art. 3 del contratto di mutuo che “La banca come sopra rappresentata consegna a titolo di mutuo fruttifero alla parte mutuataria, che accetta rilasciandone ampia quietanza con il presente atto la somma di Euro 65.000,00 […]”.
La parte mutuataria, pertanto, ha riconosciuto l'intervenuta consegna della somma in suo favore, rilasciandone quietanza.
Dall'esame del piano di ammortamento allegato al contratto, infine, emerge l'obbligo di restituzione delle somme mediante il pagamento della prima rata (per sorte capitale ed interessi) già a far data dal mese di ottobre 2005, quindi poco dopo la stipula dell'atto. Da ciò deriva l'attualità dell'obbligazione restitutoria in capo ai mutuatari, che era immediata e non condizionata al verificarsi di ulteriori circostanze non attestate nel contratto.
Dall'esame delle superiori condizioni emerge conclusivamente che il mutuatario, proprio in ragione della disponibilità giuridica effettiva delle somma concessa a mutuo, si è obbligato alla sua restituzione
(per sorte capitale ed anche interessi), contestualmente utilizzando la provvista per costituire un deposito cauzionale a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori (deposito che costituisce un negozio giuridico distinto, logicamente e cronologicamente successivo al mutuo, sia pure inserito nel medesimo atto, ed in ogni caso inidoneo a condizionare sospensivamente l'obbligazione restitutoria sorta per effetto del mutuo stesso).
Per tutti i superiori motivi il contratto di mutuo di cui trattasi costituisce idoneo titolo esecutivo stragiudiziale (si vedano in senso conforme: Tribunale di Siena del 10.07.2024; Tribunale di Milano del
24.07.2024; Corte d'Appello Roma del 19.08.2024; Tribunale di Torino del 03.12.2024).
Sulla eccezione di nullità del pignoramento per mancata notifica dell'atto di precetto nei confronti del debitore Controparte_3
Anche la superiore eccezione va disattesa, poiché inammissibile.
Invero l'eccezione con la quale viene fatta valere la nullità del precetto per asserita mancanza di notifica dello stesso va considerata opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine di venti giorni dalla conoscenza effettiva del vizio.
Nel caso di specie, trattandosi di doglianza relativa al precetto, che non è stato possibile proporre prima a causa dell'asserito vizio di notificazione del precetto stesso, il dies a quo è costituito dalla notifica del primo atto esecutivo, ossia dalla notifica dell'atto di pignoramento.
pagina 8 di 11 Nel caso di specie il debitore ha ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento Controparte_3
in data 07.04.2021, come dallo stesso dichiarato in seno al ricorso in opposizione, mentre il suddetto ricorso in opposizione è stato depositato solo in data 19.05.2021, quindi oltre il termine di decadenza di venti giorni.
Per quanto sopra l'eccezione è inammissibile.
Vale la pena rilevare che detta eccezione è, in ogni caso, anche infondata nel merito, emergendo dagli atti che la notifica del precetto si è regolarmente perfezionata anche nei confronti di CP_3
ed è stata eseguita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata spedita all'indirizzo di
[...] residenza di quest'ultimo, il quale non ha ritirato il plico postale.
Il debitore opponente, peraltro, non ha provato una eventuale diversa residenza alla data della notifica.
Giova, infine, precisare che nel caso di notificazione eventualmente nulla, l'opposizione successivamente proposta sana l'irregolarità, a meno che l'intimato provi che la mancata tempestiva conoscenza del precetto abbia pregiudicato un suo interesse sostanziale. Detta prova non è stata né dedotta né fornita dall'opponente.
Sulla dedotta usurarietà degli interessi di mora
Con l'opposizione proposta il debitore esecutato ha eccepito la previsione, in contratto, di un tasso di interesse moratorio superiore al cd. tasso soglia, rilevando quindi l'esistenza di usurarietà originaria.
Per questi motivi
ha ritenuto non dovuti gli interessi applicati, deducendo la nullità della clausola determinativa degli interessi e la non debenza di alcun interesse ai seni dell'art. 1815 c.c.
La debitrice esecutata costituitasi solo nella fase di merito, si è associata alla superiore CP_4
domanda.
Anche detta ultima eccezione da esaminare è infondata.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nella fase istruttoria del presente procedimento escludono, non soltanto, la previsione in contratto di qualunque interesse di tipo usurario, ma finanche l'applicazione in concreto di qualunque tipo di interesse oltre soglia, chiarendo che gli interessi quantificati dal creditore procedente in sede di precetto non solo sono inferiori al tasso soglia, ma in ogni caso risultano esser stati calcolati sulla sola sorte capitale, senza capitalizzazione alcuna.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono frutto di un ragionamento logico e ben motivato, che questo giudice ritiene di condividere integralmente, anche perché fondato su di un'attenta analisi dei documenti di causa oltre che dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema.
pagina 9 di 11 Il CTU, invero, dopo aver adeguatamente determinato il tasso soglia di mora di riferimento in misura pari all'8,94% (partendo dal T.E.G.M. di riferimento per la categoria di finanziamento considerata, nel trimestre interessato, ed applicando una maggiorazione media del 2,1% in relazione agli interessi di mora), ha poi individuato il tasso di mora concretamente pattuito dalle parti in contratto, determinandolo in misura pari all'8,85% (calcolato applicando la maggiorazione di 4 punti percentuali al tasso di interesse nominale annuo iniziale), così attestandone l'inferiorità rispetto al tasso soglia usura.
Il CTU ha, altresì, chiarito che il creditore procedente, nella quantificazione degli interessi di mora di cui all'atto di precetto, ha espressamente indicato il 6,24% quale tasso di mora applicato dal 27.06.2016 al 10.07.2020, che come tale ha attestato essere inferiore ai tassi soglia di mora via via determinati per quel periodo, in misura pari al 6,5%.
Ha, infine, attestato che detto interesse moratorio (comunque inferiore al tasso soglia usura) è stato applicato dal creditore procedente sulla sola sorte capitale, e non sull'importo comprensivo degli interessi correspettivi, così escludendo qualunque ipotesi di anatocismo.
Non colgono nel segno le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte opponente, atteso che il CTU ha adeguatamente verificato il non superamento del limite usura sia con riferimento al tasso di mora pattuito che al tasso di mora concretamente applicato, senza operare alcuna commistione tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, e ciò contrariamente all'assunto del consulente di parte.
Ove peraltro il CTU, nel calcolo dell'interesse applicato, avesse cumulato i due tipi di interesse, il risultato indicato (in ogni caso attestato dal CTU come inferiore al tasso soglia) sarebbe stato superiore al tasso da considerare ai fini della determinazione del superamento dell'usura, sì che le valutazioni finali circa il non superamento dell'usura sarebbero a maggior ragione confermate.
Va precisato, inoltre, che nel calcolo del TAEG il CTU ha correttamente ricompreso, oltre agli interessi corrispettivi, anche le spese di istruttoria del finanziamento, l'imposta sostitutiva e le spese periodiche di pagamento della rata.
Quanto infine alla dichiarata impossibilità per il CTU di verificare l'effettiva applicazione di interessi moratori durante la vigenza del contratto di mutuo, per indisponibilità della documentazione necessaria a tal fine (a titolo esemplificativo innanzitutto gli estratti conto bancari), va evidenziato che trattasi di eccezione non espressamente formulata dal debitore in sede di opposizione e che in ogni caso il relativo onere probatorio ricade sul debitore, al quale spetta l'indicazione del tasso in concreto applicato. Detto onere probatorio non è stato assolto da parte opponente.
pagina 10 di 11 Per tutti i suesposti motivi l'eccezione è infondata.
Conclusivamente l'opposizione proposta va rigettata.
1. Sulle spese processuali
Con riferimento alle spese processuali, in ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico del debitore opponente e del debitore intervenuto ( rispettivamente parte convenuta nel giudizio di merito e terzo intervenuto) e vanno liquidate, avuto riguardo allo scaglione di riferimento individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 ed avuto riguardo all'attività processuale espletata dalle parti nel giudizio, in € 7.052,00 per compensi (in applicazione dei parametri minimi per ciascuna fase prevista), oltre spese generali nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, in favore di e per Controparte_1
essa quale mandataria Controparte_2
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, disposta in ragione delle eccezioni e domande svolte dai debitori, vanno integralmente poste a carico degli stessi.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
602/2022 R.G., così dispone:
- dichiara inammissibili ed infondate le eccezioni formulate da e Controparte_3 CP_4 per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
Controparte_3
- condanna, in solido tra loro, e al pagamento delle spese Controparte_3 CP_4
di lite, che si liquidano in favore di e per essa Controparte_1 quale mandataria in € 7.052,00 per compensi, oltre CP_2 Controparte_1
spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico dei debitori esecutati in solido.
Caltanissetta, 15.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 602/2022 promossa da:
e per essa Controparte_1 Controparte_2
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Montalbano, giusta procura in atti;
[...] P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Controparte_3 C.F._1
Carlo;
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Samuela Martorana;
CP_4 C.F._2
TERZO CHIAMATO
_____________
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 02.03.2022, e per Controparte_1
essa conveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 11 introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione ad esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta dal debitore esecutato nell'ambito del procedimento di esecuzione Controparte_3
immobiliare iscritto al n. 17/2021 R.G., pendente presso il Tribunale di Caltanissetta, la cui fase cautelare si era conclusa con l'accoglimento della domanda di sospensione della procedura.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice chiedeva:
- in via preliminare dichiarare che l'opposizione era stata proposta dal solo debitore esecutato e non anche dal comproprietario del bene pignorato Controparte_3 CP_4
- ritenere illegittima la sospensione della procedura esecutiva, come disposta dal G.E., e per l'effetto revocarla, disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva;
- ritenere e dichiarare che per essa, quale mandataria, Controparte_5 [...]
non era parte del procedimento, per intervenuta cessione del credito in Controparte_2
favore conseguentemente revocare la Controparte_1
dichiarazione di contumacia resa dal G.E. e dichiarare che legittimato sostanziale e processuale
è costituitasi in giudizio con la mandataria Controparte_1
Controparte_2
- ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata l'opposizione, quindi rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione immobiliare;
- ritenere e dichiarare che l'atto di precetto è stato ritualmente notificato e, per l'effetto, confermare la validità del pignoramento;
- ritenere infondati tutti i motivi di opposizione;
- condannare controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 22.06.2022, si costituiva in giudizio chiedendo: Controparte_3
- in via preliminare autorizzare la chiamata in causa di quale comproprietaria CP_4 dell'immobile pignorato, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;
- sempre in via preliminare dichiarare l'illegittimità e la nullità del pignoramento in quanto notificato e trascritto da un soggetto non più titolare del credito azionato, per intervenuta cessione del credito;
- nel merito dichiarare la nullità e l'illegittimità del pignoramento per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 480 e 482 c.p.c.;
pagina 2 di 11 - sempre nel merito ritenere infondate le domande di controparte ed accogliere l'opposizione proposta in ragione della dedotta usura degli interessi di mora di cui al contratto di mutuo e della condotta abusiva del diritto tenuta dalla parte mutuante.
Con decreto del 28.06.2022 il Giudice, preso atto della domanda di chiamata del terzo ex art. 269 c.p.c. formulata dal convenuto, acconsentiva al differimento della prima udienza.
Parte convenuta notificava a citazione a comparire. CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno 01.11.2022 si costituiva nel giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e l'accoglimento dell'opposizione per la CP_4
dedotta natura anatocistica degli interessi di mora applicati al contratto di mutuo azionato in sede esecutiva.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. ed esaminate le istanze delle parti, il
Giudice Istruttore, con ordinanza del 22.07.2023, disponeva consulenza tecnica d'ufficio assegnando all'esperto nominato il seguente incarico: ritenuto potersi, dunque, disporre una consulenza contabile, relativa al contratto di mutuo fondiario n.
54-6031443 dell'11.07.2005, descritto in citazione, finalizzata ad accertare se, nell'ambito del rapporto, siano stati pattuiti interessi ad un tasso superiore a quello c.d. “soglia”, tenendo conto anche degli interessi moratori e provvedendo, in caso di riscontrata usurarietà degli interessi corrispettivi, a ricalcolare il saldo ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c. (con esclusione, dunque, di ogni interesse), mentre, in caso di usura riferibile agli interessi di mora, a sostituire questi ultimi con gli interessi al tasso legale (Cass. S.U. 19597/2020: la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione
pagina 3 di 11 prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti); ritenuto doversi, ulteriormente, accertare se sono stati applicati, dall'istituto di credito, spese e commissioni non pattuite, o per importi superiori a quelli pattuiti e se i predetti oneri abbiano determinato un superamento del predetto tasso soglia (cfr. Cass. Sez. Un. 13303/2018: in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati); ritenuto doversi accertare la pattuizione e l'eventuale applicazione di interessi anatocistici da parte della banca, provvedendo, in caso di positivo riscontro, a ricalcolare il saldo, applicando, in sostituzione, gli interessi legali, senza alcuna capitalizzazione;
ritenuto che
i predetti accertamenti dovranno tener conto delle rate corrisposte;
”.
In data 04.12.2023 veniva depositata la consulenza tecnica d'ufficio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Istruttore fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e fatte precisare le conclusioni alle parti, poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che l'opposizione per cui è causa è stata proposta con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. dal (solo) debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva Controparte_3
immobiliare iscritta al n. 17/2021 R.G., pendente presso il Tribunale di Caltanissetta, azionata da pagina 4 di 11 quale procuratrice di nella cui Controparte_2 Controparte_5
posizione è successivamente subentrata, per intervenuta cessione del credito,
[...]
quale procuratrice di Controparte_2 Controparte_1
La procedura esecutiva immobiliare di cui sopra ha per oggetto la piena proprietà superficiaria dell'immobile sito in Caltanissetta, identificato in catasto al foglio 171, part. 558, sub 46, appartenente ai debitori e ed è stata azionata in forza del contratto di mutuo Controparte_3 CP_4 fondiario dell'11.07.2005, rep. n. 87497, racc. n. 17860, concluso tra Banca Nuova s.p.a., quale parte mutuante, i coniugi e quale parte Controparte_3 CP_4 Parte_1
mutuataria e parte datrice di ipoteca, e quale fideiussore. Parte_2
Con ordinanza resa il 31.01.2022 il G.E., chiamato a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta in uno al ricorso, ha ritenuto sussistenti i gravi motivi legittimanti la sospensione, considerando provato il fumus boni iuris rispetto alla sola doglianza con cui il debitore opponente aveva eccepito l'usurarietà degli interessi di mora applicati, ritenendo invece inammissibili ed infondate le ulteriori doglianze.
Avverso alla suddetta ordinanza il creditore procedente ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che, nelle more del presente procedimento, è stato integralmente accolto dal Tribunale con ordinanza del 29.07.2022, con la quale è stata annullata l'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo immobiliare.
Ciò premesso, occorre evidenziare innanzitutto che nel giudizio di merito susseguente alla proposizione di un ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ovvero in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è preclusa la facoltà di parte opponente di dedurre nuovi motivi di opposizione che avrebbero potuto essere proposti prima ed in ogni caso ulteriori motivi estranei all'ambito della originaria contestazione o che abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo esecutivo (si veda sul punto Corte di Cassazione, sez. III civile, 23 dicembre 2022, n. 37751).
Per quanto sopra, oggetto della presente decisione saranno esclusivamente le doglianze formulate da parte opponente in seno al ricorso in opposizione all'esecuzione proposto, come riformulate in questa sede e non anche le domande nuove, che vanno ritenute, invece, inammissibili.
Nel caso di specie il debitore con il proposto ricorso in opposizione ex art. Controparte_3
615 comma 2 c.p.c., aveva eccepito:
- la nullità del pignoramento per inidoneità del mutuo azionato a costituire valido titolo esecutivo,
e ciò in considerazione della previsione della costituzione della somma mutuata in deposito pagina 5 di 11 cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della parte mutuataria;
- la nullità del pignoramento per mancata notifica dell'atto di precetto nei confronti dello stesso debitore;
- infine l'eccessività della somma azionata per usurarietà degli interessi di mora previsti, in quanto superiore al tasso soglia sin dall'origine.
Per quanto sopra va innanzitutto dichiara inammissibile l'eccezione con la quale il debitore opponente ha eccepito, solo con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, la nullità del pignoramento poiché asseritamente notificato e trascritto da un soggetto non più titolare del credito azionato, per essere intervenuta nelle more una cessione del credito.
Trattasi di eccezione formulata soltanto in sede di costituzione nel giudizio di merito, che non è stata dedotta invece dinanzi al giudice dell'esecuzione nell'ambito del ricorso introduttivo dell'opposizione.
Parte opponente ha quindi, in parte, mutato le domande di cui al ricorso in opposizione, mettendo in discussione il principio del collegamento necessario tra la fase cautelare e quella del merito, nonché la stessa struttura bifasica del giudizio di opposizione.
A prescindere o meno dalla fondatezza di tale eccezione, l'opposizione si rileva in parte qua proposta sulla base di un motivo nuovo rispetto al thema decidendum, come cristallizzato nella fase sommaria, e per tale ragione la domanda introdotta dall'opponente si rivela inammissibile.
Sulla eccepita nullità del pignoramento per inidoneità del mutuo azionato a costituire valido titolo esecutivo
La superiore eccezione è infondata.
Allo stato, la questione circa l'idoneità del mutuo con deposito cauzionale a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 10.10.2024, in ragione delle diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza anche di legittimità.
Sul punto, prima della suddetta rimessione, era recentemente intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 12007/2024, con la quale aveva enunciato il seguente principio di diritto “Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente
pagina 6 di 11 restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti
l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma”.
Trattasi di pronuncia della Suprema Corte, allo stato, isolata.
In attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione, ritiene questo giudice di non poter condividere detta pronuncia, dovendo dare continuità – piuttosto - all'orientamento consolidatosi prima di essa, secondo il quale la traditio, necessaria per il perfezionamento del contratto di mutuo, si realizza con la consegna del denaro o con il conseguimento della sua disponibilità giuridica, attestato dal rilascio della quietanza del mutuatario (nello stesso atto o in atto successivo).
Trattasi di una ipotesi di deposito irregolare cauzionale in cui il denaro entra nella disponibilità giuridica del mutuatario, restando solo temporaneamente vincolato, in attesa che il mutuatario stesso ottemperi agli adempimenti previsti in contratto (si veda Cass. 9229/2022 e Cass. 25632/2017).
La costituzione del denaro in deposito, inoltre, costituisce un passaggio che presuppone necessariamente l'avvenuta traditio, sì che il contratto di mutuo deve ritenersi perfezionato.
Intervenuta, infatti, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'Istituto di credito mutuante ed acquisito lo stesso al patrimonio del mutuatario con l'effettiva erogazione dei fondi, il contratto di mutuo si è perfezionato e costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., senza che possa incidere in senso contrario la circostanza che parte delle somme sia stata versata su un deposito cauzionale infruttifero.
Nel caso di specie l'erogazione delle somme in favore dei mutuatari è avvenuta contestualmente all'atto di mutuo ed ha forma, quindi, di atto pubblico.
pagina 7 di 11 Si legge, invero, all'art. 3 del contratto di mutuo che “La banca come sopra rappresentata consegna a titolo di mutuo fruttifero alla parte mutuataria, che accetta rilasciandone ampia quietanza con il presente atto la somma di Euro 65.000,00 […]”.
La parte mutuataria, pertanto, ha riconosciuto l'intervenuta consegna della somma in suo favore, rilasciandone quietanza.
Dall'esame del piano di ammortamento allegato al contratto, infine, emerge l'obbligo di restituzione delle somme mediante il pagamento della prima rata (per sorte capitale ed interessi) già a far data dal mese di ottobre 2005, quindi poco dopo la stipula dell'atto. Da ciò deriva l'attualità dell'obbligazione restitutoria in capo ai mutuatari, che era immediata e non condizionata al verificarsi di ulteriori circostanze non attestate nel contratto.
Dall'esame delle superiori condizioni emerge conclusivamente che il mutuatario, proprio in ragione della disponibilità giuridica effettiva delle somma concessa a mutuo, si è obbligato alla sua restituzione
(per sorte capitale ed anche interessi), contestualmente utilizzando la provvista per costituire un deposito cauzionale a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori (deposito che costituisce un negozio giuridico distinto, logicamente e cronologicamente successivo al mutuo, sia pure inserito nel medesimo atto, ed in ogni caso inidoneo a condizionare sospensivamente l'obbligazione restitutoria sorta per effetto del mutuo stesso).
Per tutti i superiori motivi il contratto di mutuo di cui trattasi costituisce idoneo titolo esecutivo stragiudiziale (si vedano in senso conforme: Tribunale di Siena del 10.07.2024; Tribunale di Milano del
24.07.2024; Corte d'Appello Roma del 19.08.2024; Tribunale di Torino del 03.12.2024).
Sulla eccezione di nullità del pignoramento per mancata notifica dell'atto di precetto nei confronti del debitore Controparte_3
Anche la superiore eccezione va disattesa, poiché inammissibile.
Invero l'eccezione con la quale viene fatta valere la nullità del precetto per asserita mancanza di notifica dello stesso va considerata opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine di venti giorni dalla conoscenza effettiva del vizio.
Nel caso di specie, trattandosi di doglianza relativa al precetto, che non è stato possibile proporre prima a causa dell'asserito vizio di notificazione del precetto stesso, il dies a quo è costituito dalla notifica del primo atto esecutivo, ossia dalla notifica dell'atto di pignoramento.
pagina 8 di 11 Nel caso di specie il debitore ha ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento Controparte_3
in data 07.04.2021, come dallo stesso dichiarato in seno al ricorso in opposizione, mentre il suddetto ricorso in opposizione è stato depositato solo in data 19.05.2021, quindi oltre il termine di decadenza di venti giorni.
Per quanto sopra l'eccezione è inammissibile.
Vale la pena rilevare che detta eccezione è, in ogni caso, anche infondata nel merito, emergendo dagli atti che la notifica del precetto si è regolarmente perfezionata anche nei confronti di CP_3
ed è stata eseguita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata spedita all'indirizzo di
[...] residenza di quest'ultimo, il quale non ha ritirato il plico postale.
Il debitore opponente, peraltro, non ha provato una eventuale diversa residenza alla data della notifica.
Giova, infine, precisare che nel caso di notificazione eventualmente nulla, l'opposizione successivamente proposta sana l'irregolarità, a meno che l'intimato provi che la mancata tempestiva conoscenza del precetto abbia pregiudicato un suo interesse sostanziale. Detta prova non è stata né dedotta né fornita dall'opponente.
Sulla dedotta usurarietà degli interessi di mora
Con l'opposizione proposta il debitore esecutato ha eccepito la previsione, in contratto, di un tasso di interesse moratorio superiore al cd. tasso soglia, rilevando quindi l'esistenza di usurarietà originaria.
Per questi motivi
ha ritenuto non dovuti gli interessi applicati, deducendo la nullità della clausola determinativa degli interessi e la non debenza di alcun interesse ai seni dell'art. 1815 c.c.
La debitrice esecutata costituitasi solo nella fase di merito, si è associata alla superiore CP_4
domanda.
Anche detta ultima eccezione da esaminare è infondata.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nella fase istruttoria del presente procedimento escludono, non soltanto, la previsione in contratto di qualunque interesse di tipo usurario, ma finanche l'applicazione in concreto di qualunque tipo di interesse oltre soglia, chiarendo che gli interessi quantificati dal creditore procedente in sede di precetto non solo sono inferiori al tasso soglia, ma in ogni caso risultano esser stati calcolati sulla sola sorte capitale, senza capitalizzazione alcuna.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono frutto di un ragionamento logico e ben motivato, che questo giudice ritiene di condividere integralmente, anche perché fondato su di un'attenta analisi dei documenti di causa oltre che dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema.
pagina 9 di 11 Il CTU, invero, dopo aver adeguatamente determinato il tasso soglia di mora di riferimento in misura pari all'8,94% (partendo dal T.E.G.M. di riferimento per la categoria di finanziamento considerata, nel trimestre interessato, ed applicando una maggiorazione media del 2,1% in relazione agli interessi di mora), ha poi individuato il tasso di mora concretamente pattuito dalle parti in contratto, determinandolo in misura pari all'8,85% (calcolato applicando la maggiorazione di 4 punti percentuali al tasso di interesse nominale annuo iniziale), così attestandone l'inferiorità rispetto al tasso soglia usura.
Il CTU ha, altresì, chiarito che il creditore procedente, nella quantificazione degli interessi di mora di cui all'atto di precetto, ha espressamente indicato il 6,24% quale tasso di mora applicato dal 27.06.2016 al 10.07.2020, che come tale ha attestato essere inferiore ai tassi soglia di mora via via determinati per quel periodo, in misura pari al 6,5%.
Ha, infine, attestato che detto interesse moratorio (comunque inferiore al tasso soglia usura) è stato applicato dal creditore procedente sulla sola sorte capitale, e non sull'importo comprensivo degli interessi correspettivi, così escludendo qualunque ipotesi di anatocismo.
Non colgono nel segno le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte opponente, atteso che il CTU ha adeguatamente verificato il non superamento del limite usura sia con riferimento al tasso di mora pattuito che al tasso di mora concretamente applicato, senza operare alcuna commistione tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, e ciò contrariamente all'assunto del consulente di parte.
Ove peraltro il CTU, nel calcolo dell'interesse applicato, avesse cumulato i due tipi di interesse, il risultato indicato (in ogni caso attestato dal CTU come inferiore al tasso soglia) sarebbe stato superiore al tasso da considerare ai fini della determinazione del superamento dell'usura, sì che le valutazioni finali circa il non superamento dell'usura sarebbero a maggior ragione confermate.
Va precisato, inoltre, che nel calcolo del TAEG il CTU ha correttamente ricompreso, oltre agli interessi corrispettivi, anche le spese di istruttoria del finanziamento, l'imposta sostitutiva e le spese periodiche di pagamento della rata.
Quanto infine alla dichiarata impossibilità per il CTU di verificare l'effettiva applicazione di interessi moratori durante la vigenza del contratto di mutuo, per indisponibilità della documentazione necessaria a tal fine (a titolo esemplificativo innanzitutto gli estratti conto bancari), va evidenziato che trattasi di eccezione non espressamente formulata dal debitore in sede di opposizione e che in ogni caso il relativo onere probatorio ricade sul debitore, al quale spetta l'indicazione del tasso in concreto applicato. Detto onere probatorio non è stato assolto da parte opponente.
pagina 10 di 11 Per tutti i suesposti motivi l'eccezione è infondata.
Conclusivamente l'opposizione proposta va rigettata.
1. Sulle spese processuali
Con riferimento alle spese processuali, in ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico del debitore opponente e del debitore intervenuto ( rispettivamente parte convenuta nel giudizio di merito e terzo intervenuto) e vanno liquidate, avuto riguardo allo scaglione di riferimento individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 ed avuto riguardo all'attività processuale espletata dalle parti nel giudizio, in € 7.052,00 per compensi (in applicazione dei parametri minimi per ciascuna fase prevista), oltre spese generali nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, in favore di e per Controparte_1
essa quale mandataria Controparte_2
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, disposta in ragione delle eccezioni e domande svolte dai debitori, vanno integralmente poste a carico degli stessi.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
602/2022 R.G., così dispone:
- dichiara inammissibili ed infondate le eccezioni formulate da e Controparte_3 CP_4 per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
Controparte_3
- condanna, in solido tra loro, e al pagamento delle spese Controparte_3 CP_4
di lite, che si liquidano in favore di e per essa Controparte_1 quale mandataria in € 7.052,00 per compensi, oltre CP_2 Controparte_1
spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico dei debitori esecutati in solido.
Caltanissetta, 15.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco
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