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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. 1104/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Elena Allocca
C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
avv. Elena Allocca con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo
VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.25, depositate in data 16.10.25;
visto il passaggio in giudicato della pronuncia separativa;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento. 2) La casa coniugale, di proprietà comune di entrambi i coniugi (doc. n. 16,
17), sita in Roma, Piazza di Santa Maria Consolatrice n. 12, int. 1, rimane definitivamente nella disponibilità esclusiva della moglie alla quale viene assegnata, con quanto in essa contenuto. Il marito, sin dalla separazione, si è trasferito nell'appartamento adiacente all'abitazione coniugale, contraddistinto con il numero interno 2, anch'esso di comune proprietà dei coniugi (doc. n. 18), anche per facilitare il mantenimento dei rapporti e le frequentazioni con le figlie minori. Il mutuo ipotecario a tasso variabile acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale (doc. n. 19) verrà rimborsato dai coniugi in parti uguali, il marito provvederà al pagamento e la moglie gliene rimborserà il 50% mediante bonifico bancario;
altrettanto varrà per il pagamento delle utenze
(comuni tra casa coniugale ed appartamento adiacente) e delle spese condominiali, che saranno pagate dal marito e rimborsate dalla moglie per la quota parte afferente la casa coniugale, corrispondente all'interno 1; al compimento della maggiore età di entrambe le figlie, i coniugi si impegnano a porre in vendita entrambi gli appartamenti siti in Piazza di Santa Maria Consolatrice
n. 12, a dividersi il ricavato e ad acquistare due appartamenti autonomamente;
3) Le figlie minori Per_
e continueranno a convivere nella casa coniugale con la madre, mantenendovi la Per_2 residenza, e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge
54/2006 in materia di affidamento condiviso: entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulle figlie minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Conformemente al disposto di cui all'art. 473 bis.12, ultimo comma c.p.c. si è allegato al ricorso un piano genitoriale (doc. n. 20) che indica gli impegni e le attività quotidiane delle figlie relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute, in base al quale i ricorrenti hanno concordato le modalità di frequentazione che seguono. 4) Il padre avrà diritto di avere e tenere con sé le figlie, presso la propria abitazione, secondo il seguente calendario: - a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì sera e fino al lunedì mattina;
- durante la settimana il padre avrà facoltà di tenere le figlie con sé per due pomeriggi da concordare, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola e fino alle 21,30; - le festività natalizie saranno trascorse dalle figlie per metà con il padre e per metà con la madre alternando di anno in anno i periodi (dal
26.12 al 31.12 e dal 31.12 al 06.01); le giornate del 24.12 e del 25.12 le ragazze le trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre;
- le festività pasquali saranno trascorse dalle figlie con il padre e con la madre alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- per le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre un periodo complessivo di venti giorni consecutivi, e la restante parte con la madre, periodi da concordarsi tra i genitori entro la Pasqua di ciascun anno. 5) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a titolo di contributo per CP_1 Parte_1
Per_ il mantenimento delle figlie e , la somma mensile di €. €. 600,00# (euro seicento/00#), Per_2 da corrispondere al domicilio della madre entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie riguardanti le figlie minori saranno previamente concordate tra i genitori e suddivise tra gli stessi nella misura del 50 % ciascuno;
quanto alla suddivisione delle spese in ordinarie e straordinarie si farà riferimento al protocollo d'intesa intervenuto il 17.12.2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati. 6) A regolamento dei rapporti patrimoniali tra i due coniugi, la Signora si impegna a cedere, Parte_1 senza prezzo alcuno, al Sig. , i seguenti beni immobili, dei quali ella possiede i 3/48 CP_1 dell'intero (come da visura catastale, doc. n. 9): - Immobile sito in Santa Teresa di Riva in C./da
Landro via DO Sciasca 48/B, Foglio 9 - Particella 2106 sub 13 - Piano 4 mansarda, quota come ripartito nel contratto notarile;
- Immobile sito in Santa Teresa di Riva in C./da Landro via
DO Sciascia 48/B, foglio n° 9 Particella 2106 sub 11 piano 3, quota come ripartito nel contratto notarile;
- Immobile sito in Santa Teresa di Riva in C./da Landro via DO Sciascia
48/B, foglio n° 9 Particella 2106 sub 22 cantina, quota come ripartito nel contratto notarile;
-
Immobile sito in Santa Teresa di Riva in C./da Landro via DO Sciascia 48/B, foglio n° 9
Particella 2106 sub 30 quota posto auto, come ripartito nel contratto notarile;
- Terreno sito in Santa
Teresa di Riva in C./da Landro via DO Sciascia 48/B, foglio n° 9 Particella 1770, quota come ripartito nel contratto notarile;
- Terreno sito in Santa Teresa di Riva in C./da Landro via DO
Sciascia 48/B, foglio n° 9 Particella 1772, quota come ripartito nel contratto notarile;
- Terreno sito in Santa Teresa di Riva in C./da Landro via DO Sciascia 48/B, foglio n° 9 Particella 1774, quota come ripartito nel contratto notarile;
- Terreno sito in Santa Teresa di Riva in C./da Landro via DO Sciascia 48/B, foglio n° 9 Particella 2106, quota come ripartito nel contratto notarile.
7) I coniugi manifestano il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto” che il
Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo, dando altresì atto delle ulteriori clausole pattuite di carattere negoziale ovvero non di competenza del Tribunale che pur se aliene al contenuto necessario della pronuncia divorzile sono state dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 7.6.2008 in
Forza D'Agrò, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Forza D'Agrò, dell'anno
2008, atto n.10, parte II, serie A alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 4.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. 1104/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Elena Allocca
C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
avv. Elena Allocca con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo
VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.25, depositate in data 16.10.25;
visto il passaggio in giudicato della pronuncia separativa;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento. 2) La casa coniugale, di proprietà comune di entrambi i coniugi (doc. n. 16,
17), sita in Roma, Piazza di Santa Maria Consolatrice n. 12, int. 1, rimane definitivamente nella disponibilità esclusiva della moglie alla quale viene assegnata, con quanto in essa contenuto. Il marito, sin dalla separazione, si è trasferito nell'appartamento adiacente all'abitazione coniugale, contraddistinto con il numero interno 2, anch'esso di comune proprietà dei coniugi (doc. n. 18), anche per facilitare il mantenimento dei rapporti e le frequentazioni con le figlie minori. Il mutuo ipotecario a tasso variabile acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale (doc. n. 19) verrà rimborsato dai coniugi in parti uguali, il marito provvederà al pagamento e la moglie gliene rimborserà il 50% mediante bonifico bancario;
altrettanto varrà per il pagamento delle utenze
(comuni tra casa coniugale ed appartamento adiacente) e delle spese condominiali, che saranno pagate dal marito e rimborsate dalla moglie per la quota parte afferente la casa coniugale, corrispondente all'interno 1; al compimento della maggiore età di entrambe le figlie, i coniugi si impegnano a porre in vendita entrambi gli appartamenti siti in Piazza di Santa Maria Consolatrice
n. 12, a dividersi il ricavato e ad acquistare due appartamenti autonomamente;
3) Le figlie minori Per_
e continueranno a convivere nella casa coniugale con la madre, mantenendovi la Per_2 residenza, e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge
54/2006 in materia di affidamento condiviso: entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulle figlie minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Conformemente al disposto di cui all'art. 473 bis.12, ultimo comma c.p.c. si è allegato al ricorso un piano genitoriale (doc. n. 20) che indica gli impegni e le attività quotidiane delle figlie relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute, in base al quale i ricorrenti hanno concordato le modalità di frequentazione che seguono. 4) Il padre avrà diritto di avere e tenere con sé le figlie, presso la propria abitazione, secondo il seguente calendario: - a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì sera e fino al lunedì mattina;
- durante la settimana il padre avrà facoltà di tenere le figlie con sé per due pomeriggi da concordare, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola e fino alle 21,30; - le festività natalizie saranno trascorse dalle figlie per metà con il padre e per metà con la madre alternando di anno in anno i periodi (dal
26.12 al 31.12 e dal 31.12 al 06.01); le giornate del 24.12 e del 25.12 le ragazze le trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre;
- le festività pasquali saranno trascorse dalle figlie con il padre e con la madre alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- per le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre un periodo complessivo di venti giorni consecutivi, e la restante parte con la madre, periodi da concordarsi tra i genitori entro la Pasqua di ciascun anno. 5) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a titolo di contributo per CP_1 Parte_1
Per_ il mantenimento delle figlie e , la somma mensile di €. €. 600,00# (euro seicento/00#), Per_2 da corrispondere al domicilio della madre entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie riguardanti le figlie minori saranno previamente concordate tra i genitori e suddivise tra gli stessi nella misura del 50 % ciascuno;
quanto alla suddivisione delle spese in ordinarie e straordinarie si farà riferimento al protocollo d'intesa intervenuto il 17.12.2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati. 6) A regolamento dei rapporti patrimoniali tra i due coniugi, la Signora si impegna a cedere, Parte_1 senza prezzo alcuno, al Sig. , i seguenti beni immobili, dei quali ella possiede i 3/48 CP_1 dell'intero (come da visura catastale, doc. n. 9): - Immobile sito in Santa Teresa di Riva in C./da
Landro via DO Sciasca 48/B, Foglio 9 - Particella 2106 sub 13 - Piano 4 mansarda, quota come ripartito nel contratto notarile;
- Immobile sito in Santa Teresa di Riva in C./da Landro via
DO Sciascia 48/B, foglio n° 9 Particella 2106 sub 11 piano 3, quota come ripartito nel contratto notarile;
- Immobile sito in Santa Teresa di Riva in C./da Landro via DO Sciascia
48/B, foglio n° 9 Particella 2106 sub 22 cantina, quota come ripartito nel contratto notarile;
-
Immobile sito in Santa Teresa di Riva in C./da Landro via DO Sciascia 48/B, foglio n° 9
Particella 2106 sub 30 quota posto auto, come ripartito nel contratto notarile;
- Terreno sito in Santa
Teresa di Riva in C./da Landro via DO Sciascia 48/B, foglio n° 9 Particella 1770, quota come ripartito nel contratto notarile;
- Terreno sito in Santa Teresa di Riva in C./da Landro via DO
Sciascia 48/B, foglio n° 9 Particella 1772, quota come ripartito nel contratto notarile;
- Terreno sito in Santa Teresa di Riva in C./da Landro via DO Sciascia 48/B, foglio n° 9 Particella 1774, quota come ripartito nel contratto notarile;
- Terreno sito in Santa Teresa di Riva in C./da Landro via DO Sciascia 48/B, foglio n° 9 Particella 2106, quota come ripartito nel contratto notarile.
7) I coniugi manifestano il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto” che il
Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo, dando altresì atto delle ulteriori clausole pattuite di carattere negoziale ovvero non di competenza del Tribunale che pur se aliene al contenuto necessario della pronuncia divorzile sono state dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 7.6.2008 in
Forza D'Agrò, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Forza D'Agrò, dell'anno
2008, atto n.10, parte II, serie A alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 4.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi