Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 521/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/02/2025 da:
, nata ad [...] il [...], (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Alghero (SS), nella via Porrino n. 32, presso e nello studio dell'avv. Donatella Sotgiu (C.F.
) che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo C.F._2
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3 in Sassari, nella via Bellieni n. 13, presso e nello studio dell'avv. Maria Antonietta Lucia Sanna (C.F.
che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._4
RICORRENTI
Nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 13/02/2025, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“1. Dichiari la separazione consensuale dei coniugi, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
e nato a [...] il [...] CF , che hanno C.F._1 Parte_2 C.F._3 contratto matrimonio civile il 15/09/2018 nel comune di Alghero (SS) il cui atto è stato trascritto negli atti del matrimonio al N.58 parte 1 - anno 2018 - Comune di ALGHERO (SS) -Ufficio 1, e ordini alla cancelleria la pagina 1 di 4
2. Disponga l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del minore nato ad [...] il Persona_1
14.03.2020 c.f. disponendo la collocazione presso la residenza materna, che si trova in C.F._5
Olmedo nella via strada Mattarghentu n° 2- 07040 Olmedo (SS) e con la quale vivrà in regime di affidamento condiviso.
3. Sulla scorta del regime di affido condiviso, entrambi genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
4. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Le decisioni di maggior interesse saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori.
5. Per quanto riguarda il diritto di visita il padre potrà vedere tutte le volte che lo vorrà Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e, comunque, almeno due volte alla settimana preferibilmente il martedì e il giovedì dalla fine delle lezioni del minore sino alle ore 20.00 quando lo accompagnerà a casa della madre.
6. Anche i fine settimana seguiranno il principio dell'alternanza senza pernottamento del minore partendo dal sabato dall'uscita della scuola del minore sino alla domenica sera alle ore 20.00.
7. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio minore per almeno 15 giorni anche non consecutivi concordando con la madre il relativo periodo almeno 30 giorni prima.
8. Sempre il regime dell'alternanza disciplinerà la permanenza del minore presso i genitori durante le principali festività civili e religiose dell'anno. In particolare, ad anni alterni, se trascorrerà il 24 dicembre con il Per_1 padre, il giorno di Natale starà con la madre, il giorno di fine anno con il padre ed il Capodanno con la madre, il giorno di Pasqua con il padre e di Pasquetta con la madre, il giorno del compleanno e della festa del papà con il padre ed il giorno del compleanno e della festa della mamma con la madre. I minori trascorreranno se possibile il giorno del compleanno con entrambi i genitori. I coniugi potranno concordare naturalmente di volta in volta soluzioni differenti in ragione delle rispettive esigenze lavorative e del preminente interesse del minore;
9. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni variazione di recapito anche telefonico, nonché gli eventuali spostamenti in località diverse da quelle di residenza quando avranno con sé il minore e consentiranno all'altro contatti telefonici giornalieri con lo stesso.
10. Per quanto riguarda l'aspetto economico il signor dovrà corrispondere alla signora Parte_2
a titolo di mantenimento per il figlio la somma mensile di €400,00 che verrà corrisposta entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
11. La signora avrà il diritto di ottenere il pagamento del 100% dell'assegno unico Parte_1 universale corrisposto mensilmente dall'INPS per il figlio Per_1
pagina 2 di 4 12. Le spese straordinarie, come stabilito dalle linee guida del CNF, vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
13. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
14. I coniugi dichiarano che tra loro stessi non sussistono ragioni personali di debito/credito.
15. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
16. I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio.
17. I coniugi chiedono altresì di Voler disporre la trasmissione della Sentenza all'ufficio dello stato civile di
Alghero affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art.69 del d.P.R. 396/2000.
18. Spese legali compensate.”.
All'udienza del 24/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in data Parte_1 Parte_2
15/09/2018 ad ALGHERO (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno
2018, Atto N. 58, P. 1, Ufficio 01 dalla cui unione è nato il figlio, , in Alghero (SS), il Persona_1
14/03/2020, minore di età.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata ad [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti in [...], in strada Mattarghentu n° 2 i quali hanno C.F._3
pagina 3 di 4 contratto matrimonio civile in data 15/09/2018 in ALGHERO (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2018, Atto N. 58, P. 1, Ufficio 01, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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