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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
1745 /2022 R.G.
All'udienza del 04/03/2025 alle ore 09.47, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. AMBROSETTI ORAZIO per parte attrice Parte_1
[...]
l'Avv. PARRINELLO MARCO per parte convenuta CP_1
ai fini della pratica professionale è presente la dott.ssa . Persona_1
Entrambi i procuratori chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Ambrosetti conclude e discute riportandosi ai propri scritti difensivi e, in particolare, alle note conclusive, chiedendo la revoca del d.i. opposto e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento delle somme portate nelle cartelle esattoriali.
L'Avv. Parrinello conclude e discute la causa riportandosi agli atti, alle note di costituzione e concludendo come da note depositate telematicamente e chiedendo la conferma del d.i. opposto.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16,29, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1745/2022 R.G.
OGGETTO: opposizione a d.i. 370/2022 vertente tra
Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, Sig. , C.F. , corrente in Mazara del Vallo, in Via Carmine n. 6, Parte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Orazio Ambrosetti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Sciacca, giusta procura rilasciata con atto separato allegato all'atto introduttivo,
-attore-opponente
E
, C.F. , nato a [...] il [...] ed CP_1 CodiceFiscale_1
ivi residente, elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo presso lo studio dell'Avv. Marco Parrinello, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore,
-convenuto-opposto
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale in via preliminare: ritenere e dichiarare la prescrizione triennale ex art. 2956
c.c. n. 2) del diritto di credito in ordine all'attività espletata dal Rag. ; nel merito ed in via CP_1
principale: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 351/2022 R.G. 1171/2022, emesso dal Tribunale di Marsala in data 16.06.2022, notificato all'odierno attore in data
17.06.2022, per tutti i motivi di cui in narrativa e per carenza di idonea prova del credito e per l'effetto, respingere le domande del Rag. per insussistenza dei presupposti fondanti, accertando CP_1
e dichiarando l'inesistenza del credito asseritamente vantato. In via riconvenzionale: ritenere e dichiarare il Rag. responsabile a titolo contrattuale ovvero, in subordine, extracontrattuale ex art. CP_1
2043 c.c., delle condotte sopra descritte e di ogni altro atto o fatto che dovesse meglio emergere o essere precisato all'esito delle risultanze istruttorie e, per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore della dell'importo di € 2.322,52, oltre interessi legali maturati e Parte_4
maturandi sino al soddisfo, quali maggiori oneri gravanti sul contribuente nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista ovvero di quell'importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati dalla domanda e maturandi sino all'effettivo pagamento delle somme dovute;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Convenuto: Voglia il Tribunale rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 351/2022 e per l'effetto condannare il
[...]
(CF e Controparte_2
P.VA in persona del legale rappresentante pro tempore odierno opponente, a pagare le P.IVA_1
somme ingiunte, spese, competenze e successive sino al soddisfo;
censurare le richieste di controparte anche con riferimento alla domanda riconvenzionale, emettendo, per l'effetto, sentenza di condanna a danno del (CF e P.VA ; vinte Controparte_3 P.IVA_2
le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno opponente chiede la revoca del d.i. 370/2022 reso dal Tribunale di Marsala eccependo preliminarmente l'avvenuta prescrizione presuntiva triennale ex articolo 2956 numero 2 codice civile del credito azionato in sede monitoria dall'odierno opposto . CP_1 A tal uopo evidenzia che il credito azionato si riferisce all'attività posta in essere dall'opposto negli anni che vanno dal 2013 al 2020 e dunque con riferimento all'attività posta in essere dal 2013 al 2019 si sarebbe maturata la prescrizione presuntiva.
Ulteriore motivo di opposizione riguarda poi l'insussistenza del contratto e del conferimento di incarico e, conseguentemente, la nullità degli stessi, da stipulare per iscritto stante la natura di ente pubblico dell'opponente, natura che prescrive la stipula per iscritto dei relativi contratti di conferimento di incarico.
Lamenta inoltre la mancanza dell'obbligatorio preventivo di spesa, prescritto dall'articolo 9 del decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 Marzo 2012 n. 27, e l'insussistenza di prova in ordine sia all'avvenuta esecuzione dell'attività che al quantum azionato, risultando ininfluente il parere di congruità espresso dal relativo Consiglio dell'Ordine.
Via riconvenzionale eccepisce infine l'inadempimento dell'opposto per le irregolarità accertate dall'orario in danno della cosvap e dunque chiede la condanna dell'opposto al pagamento del complessivo importo di euro 8.910,34 portato nelle cartelle esattoriali notificate all'opponente.
Dal suo canto l'opposto, contestati gli assunti avversari, ha dedotto ed allegato l'avvenuto conferimento di incarico per tutte le attività di consulenza e di tenuta della contabilità, di gestione della posizione dei dipendenti e di rapporti con gli Enti, rilevando inoltre l'insussistenza ed inapplicabilità dell'eccepita prescrizione, trattandosi di unico contratto protrattosi negli anni senza soluzione di continuità e,
comunque, stante l'avvenuta contestazione relativa al quantum azionato.
Ribadita pertanto la correttezza e fondatezza del credito vantato e, confutato ogni addebito in ordine alle sanzioni contestate all'opponente, frutto dell'omesso versamento delle imposte, non imputabile al consulente, ha chiesto il rigetto integrale delle domande avversarie, con conferma del d.i. opposto.
Il procedimento, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'attività posta in essere dall'opposto e l'ammontare del conseguente credito.
Esaurita la fase istruttoria e posto in decisione il giudizio, il procedimento è stato rimesso sul ruolo disponendo una integrazione della relazione peritale. All'esito, il procedimento è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi e nei termini di seguito esposti.
In punto alla natura dell'opponente ed alla conseguenziale nullità/inesistenza di contratto tra le parti.
Priva di pregio e confutata dalla documentazione prodotta in atti è l'eccepita inesistenza/nullità dei contratti stipulati tra le parti.
Parte opposta infatti ha depositato unitamente alla comparsa di costituzione la delega ed il mandato conferitigli dal legale rappresentante dell'Ente opponente per tutte le attività di consulenza e di tenuta della contabilità.
Ad ogni modo, l'opponente non può farsi rientrare tra i soggetti denominati “organismi di diritto pubblico”.
Secondo l'art. 3, comma 26 del codice contratti pubblici, infatti, “l'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.
Ebbene, risulta agli atti che l'ente in questione ha l'obiettivo primario di privilegiare il territorio costiero
, per definire le strategie e gli interventi di rilancio del sistema economico, favorire i percorsi di Parte_1
sviluppo e di valorizzazione del sistema produttivo isolano, aumentare la competitività e la produttività attraverso il miglioramento delle condizioni strutturali e socio-istituzionali.
Allo stesso va dunque riconosciuto carattere industriale o commerciale, rientrando tra le finalità del distretto appunto quella dello sviluppo economico-industriale.
L'eccezione di prescrizione presuntiva del credito ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c. Priva di pregio è l'eccepita prescrizione presuntiva attesa l'infondatezza della stessa.
Al riguardo, giova premettere che la prescrizione presuntiva è una presunzione relativa di avvenuto pagamento del debito, cui consegue l'estinzione dei diritti.
A differenza delle normali presunzioni relative, ove la prova contraria è di regola ammessa senza limiti, nel caso della prescrizione presuntiva al creditore si prospettano solo due alternative per ottenere la soddisfazione del suo credito, ovvero l'ammissione in giudizio dell'esistenza del debito da parte del debitore (art. 2959 c.c.), o il deferimento a quest'ultimo del giuramento decisorio ( art. 2960).
Trattasi di una presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento del debito che espone colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non avere estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta l'insorgenza. ( Cfr. Cass. Civ. n. 3443/2005). Cfr. Cass. Civ. n. 1435/2021).
Ora, l'ammissione di non aver pagato può avvenire anche tacitamente: invero, in tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della obbligazione di pagamento è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa ( Cfr. Cass. Civ. n. 26986/2013).
Nella fattispecie, avendo l'opponente nell'eccepire la prescrizione presuntiva contestualmente affermato l'inesistenza del contratto di prestazione d'opera professionale e la non esecuzione della prestazione ammettendo quindi tacitamente di non avere pagato un debito del quale ha negato l'esistenza, l'eccezione di prescrizione presuntiva va pertanto rigettata.
A tal proposito, giova rammentare alcuni principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c.,
l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile. (Cfr. Cass. Civ. n. 2977/2016). L'unica difesa non incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva va, dunque, ravvisata, nell'affermazione del debitore di aver pagato e di volersi, pertanto, avvalere della prescrizione presuntiva stessa.
La contestazione in ordine al quantum della pretesa Premesso innanzitutto che la mancata predisposizione di un preventivo di spesa non vale a privare il professionista del diritto alla retribuzione, né tanto meno rende nullo l'avvenuto conferimento di incarico, la circostanza che non risulti documentato e provato l'accordo raggiunto tra le parti in ordine al suddetto compenso, comporta l'applicazione dei criteri sussidiari previsti dall'art. 2233 c.c. e pertanto delle tariffe e/o parametri previsti dal decreto ministeriale vigente.
Va tuttavia aggiunto che nonostante in caso di mancata redazione dell'incarico professionale e del preventivo in forma scritta le conseguenze siano solo di carattere disciplinare, non avendo, dal punto di vista civilistico, il legislatore previsto specifiche sanzioni, e dovendo escludersi che la mancata consegna del preventivo scritto possa comportare la nullità o l'annullabilità del contratto o la non debenza del compenso stesso, il giudice dovrà tenere conto del palese inadempimento del professionista all'obbligo di quantificare i propri compensi e, conseguentemente, accertare e stabilire questi ultimi applicando i parametri nella loro misura minima.
Richiamate e fatte proprie le conclusioni rassegnate dal nominato ctu, si accerta il complessivo compenso da riconoscere all'opposto nell'importo di € 34.152,29, somma alla quale va decurtato l'importo già pacificamente versato di € 18.656,33.
Concludendo, il decreto ingiuntivo va revocato, rideterminando il credito ancora vanto dall'opposto nella minor somma di € 15.495,96, sul quale vengono altresì riconosciuti gli interessi al saggio legale.
Domanda riconvenzionale
La domanda in via riconvenzionale avanzata dall'opponente merita di essere accolta.
Rammentato innanzitutto che l'onere di fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione grave su parte opposta, dalla perizia integrativa a firma del dott. è emersa la mancanza di prova in Per_2
ordine alla redazione degli F24 afferenti ai contestati omessi versamenti, laddove, di contro, risulta che tra i compiti demandati al suddetto professionista vi era indubbiamente anche quelle di redigere tali modelli.
In mancanza degli stessi, pertanto, l'omesso versamento, in mancanza di prova contraria, va imputato all'inadempimento a tale obbligazione assunta dal il quale, conseguentemente, va condannato al CP_1 ristoro del danno subito dall'opponente, quantificato nell'importo pari agli interessi e sanzioni a quest'ultimo contestate con le cartelle di pagamento prodotte in giudizio e, dunque, nell'importo richiesto di € 8.910,34, sul quale andranno calcolati gli interessi al saggio legale.
L'esito del giudizio che ha visto la sussistenza del credito azionato in via monitoria, seppur per una somma minore e, contestualmente, l'accoglimento della domanda riconvenzionale, giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, con condanna dell'opponente a rifondere a parte opposta
1/3 delle spese di lite, per come liquidate in dispositivo.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico delle parti al 50% cadauno.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1745 /2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: in accoglimento della promossa opposizione, revoca il d.i. 370/2022 reso dal Tribunale di Marsala;
ridetermina il credito vantato da nel minor importo di € 15.495,96, con condanna CP_1
dell'opponente al pagamento di tale residuo credito, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'opposto al pagamento in favore di Pt_1
del complessivo importo di € 8.910,34, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
compensa parzialmente le spese di lite tra le parti, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposto di 1/3 delle spese di lite, liquidate pari (1/3) ad € 1.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
pone definitivamente a carico delle parti al 50% le spese di ctu;
Così deciso in Marsala in data 04/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
1745 /2022 R.G.
All'udienza del 04/03/2025 alle ore 09.47, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. AMBROSETTI ORAZIO per parte attrice Parte_1
[...]
l'Avv. PARRINELLO MARCO per parte convenuta CP_1
ai fini della pratica professionale è presente la dott.ssa . Persona_1
Entrambi i procuratori chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Ambrosetti conclude e discute riportandosi ai propri scritti difensivi e, in particolare, alle note conclusive, chiedendo la revoca del d.i. opposto e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento delle somme portate nelle cartelle esattoriali.
L'Avv. Parrinello conclude e discute la causa riportandosi agli atti, alle note di costituzione e concludendo come da note depositate telematicamente e chiedendo la conferma del d.i. opposto.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16,29, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1745/2022 R.G.
OGGETTO: opposizione a d.i. 370/2022 vertente tra
Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, Sig. , C.F. , corrente in Mazara del Vallo, in Via Carmine n. 6, Parte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Orazio Ambrosetti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Sciacca, giusta procura rilasciata con atto separato allegato all'atto introduttivo,
-attore-opponente
E
, C.F. , nato a [...] il [...] ed CP_1 CodiceFiscale_1
ivi residente, elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo presso lo studio dell'Avv. Marco Parrinello, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore,
-convenuto-opposto
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale in via preliminare: ritenere e dichiarare la prescrizione triennale ex art. 2956
c.c. n. 2) del diritto di credito in ordine all'attività espletata dal Rag. ; nel merito ed in via CP_1
principale: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 351/2022 R.G. 1171/2022, emesso dal Tribunale di Marsala in data 16.06.2022, notificato all'odierno attore in data
17.06.2022, per tutti i motivi di cui in narrativa e per carenza di idonea prova del credito e per l'effetto, respingere le domande del Rag. per insussistenza dei presupposti fondanti, accertando CP_1
e dichiarando l'inesistenza del credito asseritamente vantato. In via riconvenzionale: ritenere e dichiarare il Rag. responsabile a titolo contrattuale ovvero, in subordine, extracontrattuale ex art. CP_1
2043 c.c., delle condotte sopra descritte e di ogni altro atto o fatto che dovesse meglio emergere o essere precisato all'esito delle risultanze istruttorie e, per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore della dell'importo di € 2.322,52, oltre interessi legali maturati e Parte_4
maturandi sino al soddisfo, quali maggiori oneri gravanti sul contribuente nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista ovvero di quell'importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati dalla domanda e maturandi sino all'effettivo pagamento delle somme dovute;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Convenuto: Voglia il Tribunale rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 351/2022 e per l'effetto condannare il
[...]
(CF e Controparte_2
P.VA in persona del legale rappresentante pro tempore odierno opponente, a pagare le P.IVA_1
somme ingiunte, spese, competenze e successive sino al soddisfo;
censurare le richieste di controparte anche con riferimento alla domanda riconvenzionale, emettendo, per l'effetto, sentenza di condanna a danno del (CF e P.VA ; vinte Controparte_3 P.IVA_2
le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno opponente chiede la revoca del d.i. 370/2022 reso dal Tribunale di Marsala eccependo preliminarmente l'avvenuta prescrizione presuntiva triennale ex articolo 2956 numero 2 codice civile del credito azionato in sede monitoria dall'odierno opposto . CP_1 A tal uopo evidenzia che il credito azionato si riferisce all'attività posta in essere dall'opposto negli anni che vanno dal 2013 al 2020 e dunque con riferimento all'attività posta in essere dal 2013 al 2019 si sarebbe maturata la prescrizione presuntiva.
Ulteriore motivo di opposizione riguarda poi l'insussistenza del contratto e del conferimento di incarico e, conseguentemente, la nullità degli stessi, da stipulare per iscritto stante la natura di ente pubblico dell'opponente, natura che prescrive la stipula per iscritto dei relativi contratti di conferimento di incarico.
Lamenta inoltre la mancanza dell'obbligatorio preventivo di spesa, prescritto dall'articolo 9 del decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 Marzo 2012 n. 27, e l'insussistenza di prova in ordine sia all'avvenuta esecuzione dell'attività che al quantum azionato, risultando ininfluente il parere di congruità espresso dal relativo Consiglio dell'Ordine.
Via riconvenzionale eccepisce infine l'inadempimento dell'opposto per le irregolarità accertate dall'orario in danno della cosvap e dunque chiede la condanna dell'opposto al pagamento del complessivo importo di euro 8.910,34 portato nelle cartelle esattoriali notificate all'opponente.
Dal suo canto l'opposto, contestati gli assunti avversari, ha dedotto ed allegato l'avvenuto conferimento di incarico per tutte le attività di consulenza e di tenuta della contabilità, di gestione della posizione dei dipendenti e di rapporti con gli Enti, rilevando inoltre l'insussistenza ed inapplicabilità dell'eccepita prescrizione, trattandosi di unico contratto protrattosi negli anni senza soluzione di continuità e,
comunque, stante l'avvenuta contestazione relativa al quantum azionato.
Ribadita pertanto la correttezza e fondatezza del credito vantato e, confutato ogni addebito in ordine alle sanzioni contestate all'opponente, frutto dell'omesso versamento delle imposte, non imputabile al consulente, ha chiesto il rigetto integrale delle domande avversarie, con conferma del d.i. opposto.
Il procedimento, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'attività posta in essere dall'opposto e l'ammontare del conseguente credito.
Esaurita la fase istruttoria e posto in decisione il giudizio, il procedimento è stato rimesso sul ruolo disponendo una integrazione della relazione peritale. All'esito, il procedimento è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi e nei termini di seguito esposti.
In punto alla natura dell'opponente ed alla conseguenziale nullità/inesistenza di contratto tra le parti.
Priva di pregio e confutata dalla documentazione prodotta in atti è l'eccepita inesistenza/nullità dei contratti stipulati tra le parti.
Parte opposta infatti ha depositato unitamente alla comparsa di costituzione la delega ed il mandato conferitigli dal legale rappresentante dell'Ente opponente per tutte le attività di consulenza e di tenuta della contabilità.
Ad ogni modo, l'opponente non può farsi rientrare tra i soggetti denominati “organismi di diritto pubblico”.
Secondo l'art. 3, comma 26 del codice contratti pubblici, infatti, “l'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.
Ebbene, risulta agli atti che l'ente in questione ha l'obiettivo primario di privilegiare il territorio costiero
, per definire le strategie e gli interventi di rilancio del sistema economico, favorire i percorsi di Parte_1
sviluppo e di valorizzazione del sistema produttivo isolano, aumentare la competitività e la produttività attraverso il miglioramento delle condizioni strutturali e socio-istituzionali.
Allo stesso va dunque riconosciuto carattere industriale o commerciale, rientrando tra le finalità del distretto appunto quella dello sviluppo economico-industriale.
L'eccezione di prescrizione presuntiva del credito ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c. Priva di pregio è l'eccepita prescrizione presuntiva attesa l'infondatezza della stessa.
Al riguardo, giova premettere che la prescrizione presuntiva è una presunzione relativa di avvenuto pagamento del debito, cui consegue l'estinzione dei diritti.
A differenza delle normali presunzioni relative, ove la prova contraria è di regola ammessa senza limiti, nel caso della prescrizione presuntiva al creditore si prospettano solo due alternative per ottenere la soddisfazione del suo credito, ovvero l'ammissione in giudizio dell'esistenza del debito da parte del debitore (art. 2959 c.c.), o il deferimento a quest'ultimo del giuramento decisorio ( art. 2960).
Trattasi di una presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento del debito che espone colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non avere estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta l'insorgenza. ( Cfr. Cass. Civ. n. 3443/2005). Cfr. Cass. Civ. n. 1435/2021).
Ora, l'ammissione di non aver pagato può avvenire anche tacitamente: invero, in tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della obbligazione di pagamento è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa ( Cfr. Cass. Civ. n. 26986/2013).
Nella fattispecie, avendo l'opponente nell'eccepire la prescrizione presuntiva contestualmente affermato l'inesistenza del contratto di prestazione d'opera professionale e la non esecuzione della prestazione ammettendo quindi tacitamente di non avere pagato un debito del quale ha negato l'esistenza, l'eccezione di prescrizione presuntiva va pertanto rigettata.
A tal proposito, giova rammentare alcuni principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c.,
l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile. (Cfr. Cass. Civ. n. 2977/2016). L'unica difesa non incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva va, dunque, ravvisata, nell'affermazione del debitore di aver pagato e di volersi, pertanto, avvalere della prescrizione presuntiva stessa.
La contestazione in ordine al quantum della pretesa Premesso innanzitutto che la mancata predisposizione di un preventivo di spesa non vale a privare il professionista del diritto alla retribuzione, né tanto meno rende nullo l'avvenuto conferimento di incarico, la circostanza che non risulti documentato e provato l'accordo raggiunto tra le parti in ordine al suddetto compenso, comporta l'applicazione dei criteri sussidiari previsti dall'art. 2233 c.c. e pertanto delle tariffe e/o parametri previsti dal decreto ministeriale vigente.
Va tuttavia aggiunto che nonostante in caso di mancata redazione dell'incarico professionale e del preventivo in forma scritta le conseguenze siano solo di carattere disciplinare, non avendo, dal punto di vista civilistico, il legislatore previsto specifiche sanzioni, e dovendo escludersi che la mancata consegna del preventivo scritto possa comportare la nullità o l'annullabilità del contratto o la non debenza del compenso stesso, il giudice dovrà tenere conto del palese inadempimento del professionista all'obbligo di quantificare i propri compensi e, conseguentemente, accertare e stabilire questi ultimi applicando i parametri nella loro misura minima.
Richiamate e fatte proprie le conclusioni rassegnate dal nominato ctu, si accerta il complessivo compenso da riconoscere all'opposto nell'importo di € 34.152,29, somma alla quale va decurtato l'importo già pacificamente versato di € 18.656,33.
Concludendo, il decreto ingiuntivo va revocato, rideterminando il credito ancora vanto dall'opposto nella minor somma di € 15.495,96, sul quale vengono altresì riconosciuti gli interessi al saggio legale.
Domanda riconvenzionale
La domanda in via riconvenzionale avanzata dall'opponente merita di essere accolta.
Rammentato innanzitutto che l'onere di fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione grave su parte opposta, dalla perizia integrativa a firma del dott. è emersa la mancanza di prova in Per_2
ordine alla redazione degli F24 afferenti ai contestati omessi versamenti, laddove, di contro, risulta che tra i compiti demandati al suddetto professionista vi era indubbiamente anche quelle di redigere tali modelli.
In mancanza degli stessi, pertanto, l'omesso versamento, in mancanza di prova contraria, va imputato all'inadempimento a tale obbligazione assunta dal il quale, conseguentemente, va condannato al CP_1 ristoro del danno subito dall'opponente, quantificato nell'importo pari agli interessi e sanzioni a quest'ultimo contestate con le cartelle di pagamento prodotte in giudizio e, dunque, nell'importo richiesto di € 8.910,34, sul quale andranno calcolati gli interessi al saggio legale.
L'esito del giudizio che ha visto la sussistenza del credito azionato in via monitoria, seppur per una somma minore e, contestualmente, l'accoglimento della domanda riconvenzionale, giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, con condanna dell'opponente a rifondere a parte opposta
1/3 delle spese di lite, per come liquidate in dispositivo.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico delle parti al 50% cadauno.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1745 /2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: in accoglimento della promossa opposizione, revoca il d.i. 370/2022 reso dal Tribunale di Marsala;
ridetermina il credito vantato da nel minor importo di € 15.495,96, con condanna CP_1
dell'opponente al pagamento di tale residuo credito, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'opposto al pagamento in favore di Pt_1
del complessivo importo di € 8.910,34, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
compensa parzialmente le spese di lite tra le parti, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposto di 1/3 delle spese di lite, liquidate pari (1/3) ad € 1.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
pone definitivamente a carico delle parti al 50% le spese di ctu;
Così deciso in Marsala in data 04/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.